In tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione, da parte del creditore, di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta né decadenza dalla possibilità di proporre opposizione ex articolo 98 l. fall
Così la Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 7136/20, depositata il 13 marzo. Il caso. Il Tribunale di Massa dichiarava inammissibile il ricorso presentato da una S.r.l. avverso il provvedimento d’ammissione al passivo della procedura concorsuale di una società in liquidazione a favore di altri creditori. Secondo il Tribunale, la società ricorrente nel verbale dello stato passivo si era limitata a chiedere chiarimenti alla curatela in ordine alle domande poi impugnate, senza postulare alcun provvedimento da parte del giudice né svolgere difese nel merito. La società ha proposto ricorso per cassazione dolendosi per la violazione degli articolo 95, 96, 97 e 98 l. fall In particolare, secondo la società, l’articolo 95 prevede la mera facoltà di replicare alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l’esame dello stato passivo. In mancanza, non potrebbe ritenersi preclusa, a dire della ricorrente, l’impugnazione ex articolo 98. Impugnazione. Ritenendo fondato il ricorso, il Collegio osserva che, in tema di accertamento del passivo, la mancata presentazione, da pare del creditore, di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta né decadenza dalla possibilità di proporre opposizione. Non trova infatti applicazione l’articolo 329 c.p.c. in quanto il provvedimento giudiziale non è ancora emesso. Il dato testuale di cui all’articolo 95, comma 2, l. fall. infatti prevedere che i creditori “possano” esaminare il progetto e non pone a loro carico un onere di replica al curatore. In conclusione, la mancata formulazione di contestazioni in ordine alle proposte di ammissione al passivo di cui al progetto redatto dal curatore, non comporta la decadenza dal diritto di proporre opposizione ex articolo 98 l. fall La Corte accoglie dunque il ricorso e cassa il decreto impugnato con rinvio al Tribunale.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 1, ordinanza 29 gennaio – 13 marzo 2020, numero 7136 Presidente Sambito – Relatore Caiazzo Rilevato che Con decreto del 20.4.18, il Tribunale di Massa dichiarò inammissibile il ricorso presentato dalla Ba. Costruzioni s.r.l. avverso il provvedimento d'ammissione al passivo della procedura concorsuale della COSVAP, coop. in liquidazione, a favore di altri creditori, ex articolo 98, comma 3, l.f., rilevando che il ricorrente, nel verbale dello stato passivo, si era limitato a chiedere chiarimenti alla curatela in ordine alle domande impugnate, senza postulare alcun provvedimento da parte del giudice, o svolgere difese nel merito, mentre sarebbe stato onere dell'istante avanzare la domanda in contraddittorio con la curatela e con le altre parti in sede di esame dello stato passivo ciò avrebbe potuto costituire prerogativa della parte in esito alle determinazioni espresse dalla curatela alla successiva udienza. La società ricorre in cassazione con due motivi. Resiste il liquidatore della Cosvap con controricorso illustrato con memoria. Il consigliere relatore ha formulato la proposta ex articolo 380bis, c.p.c. Ritenuto che Con il primo si denunzia violazione e falsa applicazione degli articolo 95, 96, 97 e 98, 1 e 3 comma, l.f., esponendo in particolare che l'articolo 95 prevede la mera facoltà e non l'obbligo di replicare alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo, sicché la mancata formulazioni di osservazioni al progetto non esclude l'impugnazione ex articolo 98 in quanto tale giudizio d'opposizione non è equiparabile ad un giudizio ordinario d'appello, trattandosi di gravame a carattere sostitutivo con cui i soggetti legittimati modificano lo stato passivo mediante l'estromissione dal concorso di un credito di un concorrente. Con il secondo motivo si deduce l'omesso esame di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti, non avendo il Tribunale tenuto conto che nel verbale d'ammissione allo stato passivo erano state formulate deduzioni circa l'inammissibilità dei crediti vantati dai soci della Cosvap coop., con richiesta di chiarimenti su circostanze rilevanti sulla loro fondatezza. I due motivi esaminabili congiuntamente poiché tra loro connessi sono fondati. Invero, il Tribunale ha erroneamente ritenuto inammissibile l'impugnazione, ex articolo 98, comma 3, l.f., proposta dalla società ricorrente avverso l'ammissione al passivo di altri creditori, avendo l'istante chiesto chiarimenti alla curatela in ordine alle domande d'ammissione al passivo del fallimento da altri avanzate, senza quindi postulare alcun provvedimento da parte del giudice in proposito, sollevare eccezioni, o anche svolgere difese nel merito rispetto a detta domanda . Al riguardo, va osservato che in tema di accertamento del passivo, secondo il consolidato orientamento di questa Corte-cui il collegio intende dare continuità la mancata presentazione da parte del creditore di osservazioni al progetto di stato passivo depositato dal curatore non comporta acquiescenza alla proposta e conseguente decadenza dalla , possibilità di proporre opposizione, non potendo, infatti, deve trovare applicazione il disposto dell'articolo 329 c.p.c. rispetto ad un provvedimento giudiziale non ancora emesso, ed inoltre l'articolo 95, comma 2, l.f., introdotto dal d.lgs. numero 169 del 2007, prevede che i creditori possano esaminare il progetto, senza porre a loro carico un onere di replica alle difese e alle eccezioni del curatore entro la prima udienza fissata per l'esame dello stato passivo cosicché deve, pertanto, escludersi che il termine predetto sia deputato alla definitiva e non più emendabile individuazione delle questioni controverse riguardanti la domanda di ammissione v. Cass., numero 19937/17 numero 5659/12 . Pertanto, nel caso concreto, la mancata formulazione di contestazioni in ordine alle proposte di ammissioni allo stato passivo contenute nel relativo progetto redatto dal curatore non può comportare la decadenza dal diritto di proporre opposizione allo stato passivo ex articolo 98 l.f. Per quanto esposto, in accoglimento dei due motivi del ricorso, il decreto impugnato va cassato, con rinvio al Tribunale di Massa, anche per le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie i due motivi del ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia al Tribunale di Massa, anche per le spese del giudizio di legittimità.