La tutela indennitaria prevista in caso di invalidità permanente delle vittime del dovere è soggetta a meccanismi di rivalutazione o di incremento sostanziale? «[ ] La legge numero 206 del 2004 ed i successivi interventi integrativi non solo intesero apportare maggiori livelli di protezione in favore di tutti i destinatari, sia diretti che per successiva estensione, ma anche che il sistema era ab origine incentrato su di un meccanismo di rivalutazione inteso non come di mera indicizzazione, bensì come di incremento sostanziale».
L'ordinanza interlocutoria numero 6931/21 della Cassazione si domanda se la categoria delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base alla normativa vigente al tempo della liquidazione, sia soggetta a rivalutazione prevedendo non soltanto l'eventuale aggravamento fisico, ma anche il riconoscimento postumo del danno biologico e morale. Quando la consecutio temporum delle norme crea dubbi interpretativi quali sono i criteri di rivalutazione dei danni riconosciuti per le lesioni conseguenti ad infortuni occorsi alla vittima del dovere? La vertenza sorge a seguito della conferma, in primo grado e in secondo grado, della domanda svolta da un Vigile del Fuoco congedato dal servizio e dichiarato vittima del dovere a causa di lesioni riportate in conseguenza dell'infortunio occorso durante l'attività. La sentenza riconosceva la percentuale di invalidità complessiva del 25%, comprensiva del danno morale, condannando il Ministero dell’Interno all'erogazione degli assegni vitalizi speciali previsti per le vittime del terrorismo, ed estesi alle vittime del dovere. Nel merito, la Corte d'Appello stabiliva che la rideterminazione della percentuale di invalidità, con l'inclusione del danno morale, non poteva limitarsi solamente alla rideterminazione dell'invalidità riconosciuta ed indennizzata antecedentemente all'entrata in vigore della legge finanziaria del 2006, che prevedeva questo regime di tutela, dovendosi applicare, anche per le rivalutazioni erogate dopo entrata in vigore della legge, il principio di rivalutazione e di liquidazione del danno morale. È necessario distinguere tra nuova determinazione del danno e rivalutazione dell'invalidità già riconosciuta il danno morale non sempre rientra tra le voci rivalutate. La posizione del Ministero dell’Interno, amministrazione datrice di lavoro della vittima del dovere, ritiene che la corretta applicazione dei criteri di rivalutazione dell'invalidità già riconosciuta ed erogata debbano essere più stretti. In particolare, la corretta rivalutazione dovrebbe essere quella svolta previa scomputo del danno morale dalla percentuale di invalidità riconosciuta in prima battuta, con conseguente disconoscimento di ogni criterio di rivalutazione degli assegni periodici speciali previsti dall' articolo 2 della l. numero 407/1998 e di cui all'articolo 5 della l. numero 206/2004, essendo questi correlati alla sussistenza di una percentuale di invalidità pari ad almeno il 25%. Un unico criterio di valutazione del dannotante interpretazioni del danno! Il criterio risarcitorio delineato all'esito del parere del Consiglio di Stato numero 565/2006 comporta una semplificazione del criterio di valutazione dell'invalidità complessiva, che deve essere coordinato relativamente all'estensione del sistema di calcolo della percentuale di invalidità permanente. Tale sistema prevede una valutazione della condizione globale della salute della vittima e dell'infortunato nei propri aspetti fisici, psichici e morali, vagliando in quale misura vi sia l’incisione permanente nella capacità lavorativa. La base di rivalutazione del danno non patrimoniale, quindi, dovrebbe essere individuata in un unico valore percentuale di invalidità permanente. Per concludere va compreso se la legge 206 del 2004 renda obbligatori maggiori livelli di protezione delle vittime del dovere, prevedendo meccanismi di rivalutazione di incremento sostanziale. La questione è stata rimessa al primo presidente della Corte di Cassazione affinché vagli l'opportunità di assegnare la decisione alle Sezioni Unite, essendo necessario dare uniformità normativa rispetto ai criteri di rivalutazione del danno che, per impostazione resa dalla l. numero 206/2004 e dagli interventi del Consiglio di Stato e successivamente della Cassazione mediante sentenza numero 11101/2020, lasciano molti dubbi interpretativi è opportuno prevedere la rivalutazione non soltanto rispetto all'aggravamento fisico, ma anche rispetto al danno biologico e morale? Tale meccanismo si applica anche alle liquidazioni per infortuni successivi all’entrata in vigore della l. numero 206/2004? La parola alle Sezioni Unite!
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza interlocutoria 3 febbraio – 11 marzo 2021, numero 6931 Presidente Manna – Relatore Mancino Rilevato che 1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del 25 maggio 2018, ha confermato la decisione di primo grado che aveva accolto la domanda di C.A. , vigile del fuoco congedato dal servizio e dichiarato vittima del dovere per le lesioni riportate in conseguenza dell’infortunio occorso durante un intervento di soccorso, per il riconoscimento della percentuale di invalidità complessiva del 25 per cento, comprensiva del danno morale, con condanna del Ministero dell’interno all’erogazione degli speciali assegni vitalizi previsti per le vittime del terrorismo, ed estesi alle vittime del dovere 2. riteneva la Corte di merito che la rideterminazione della percentuale di invalidità, con inclusione del danno morale, per le vittime del terrorismo e categorie ad esse equiparate, ivi comprese le vittime del dovere, non potesse limitarsi alla sola rideterminazione delle invalidità riconosciute e indennizzate antecedentemente all’entrata in vigore della legge finanziaria del 2006, come ritenuto dal Ministero dell’interno, dovendo applicarsi anche alle rivalutazioni riconosciute ed erogate dopo l’entrata in vigore della predetta legge, non potendo differenziarsi il trattamento di eventi simili sulla base de solo fattore temporale 3. richiamava, inoltre, i principi di parità di trattamento tra vittime del dovere e vittime di atti terroristici e della criminalità organizzata per essere la legislazione primaria in materia permeata da intento perequativo in conformità al canone di razionalità Cass. Sez. unumero 7761 del 2017 4. ricorre avverso tale sentenza il Ministero dell’interno, con ricorso affidato ad un motivo cui resiste, con controricorso, C.A. 5. le parti hanno depositato memorie. Considerato che 6. con il motivo di ricorso, deducendo violazione e falsa applicazione di plurime disposizioni di legge L. numero 266 del 2005, articolo 1, commi 563 e 564, D.P.R. numero 243 del 2006, articolo 1, lett. b e c , L. numero 206 del 2004, articolo 5, L. numero 302 del 1990, articolo 1, D.P.R. numero 181 del 2009, articolo 3, 4 , la parte ricorrente censura la rideterminazione della percentuale di invalidità permanente alla luce dei parametri di cui al D.P.R. numero 181 del 2009, articolo 4, con computo della voce di danno biologico e morale, sebbene si facesse questione di determinazione della percentuale di invalidità avvenuta successivamente all’entrata in vigore della L. numero 206 del 2004 e comunque alla finanziaria per l’anno 2006 rileva che debba distinguersi tra nuova determinazione o rivalutazione di invalidità già riconosciuta ed erogata dopo l’entrata in vigore della L. numero 206 del 2004, nel qual caso non deve computarsi anche il danno morale, poiché ai fini del riconoscimento degli stessi benefici tale voce di danno non trovano applicazione i criteri di cui al D.P.R. numero 181 del 2009, articolo 4, dall’ipotesi di rivalutazione di invalidità riconosciute ed erogate prima dell’entrata in vigore della L. numero 206 del 2004, nel qual caso tale disposizione risulta operante assume, pertanto, che la corretta applicazione delle richiamate disposizioni avrebbe dovuto indurre a scomputare dalla percentuale di invalidità riconosciuta in prime cure la quota parte ascrivibile al danno morale, trattandosi di riconoscimento risalente al 2013, il che comporta il disconoscimento degli assegni periodici di cui alla L. numero 407 del 1998, articolo 2 e di cui alla L. numero 206 del 2004, articolo 5, commi 3 e 4, riconosciuti dal giudice di merito, in quanto correlati al riscontro di una percentuale di invalidità di almeno il 25 per cento 7. il ricorso è relativo alle modalità di calcolo del grado percentuale di invalidità da riconoscere al C. , necessario al fine di calcolare l’ assegno vitalizio previsto dalla L. numero 407 del 1998, articolo 2 e lo speciale assegno vitalizio previsto dalla L. numero 206 del 2004, articolo 5, commi 3 e 4 nella vicenda all’esame risulta cessata la materia del contendere quanto alla domanda di pagamento del beneficio denominato speciale elargizione previsto dalla L. numero 206 del 2004, articolo 5, commi 1 e 5 8. la questione controversa è quella relativa ai criteri di calcolo delle percentuali di invalidità applicabili al caso di specie e cioè, in alternativa, il sistema indicato dal D.P.R. numero 181 del 2009, articolo 3, ovvero quello contenuto nel D.P.R. numero 243 del 2006, articolo 5, in relazione al disposto della L. numero 206 del 2004, articolo 5 e 6 e tenendo conto che il sistema delineato dal D.P.R. numero 364 del 1994, articolo 10, è stato abrogato dal D.P.R. numero 510 del 1999, senza essere dallo stesso sostituito 9. è opportuno richiamare le disposizioni rilevanti secondo la loro successione cronologica - D.P.R. numero 364 del 1994, articolo 10 disposizione abrogata dal D.P.R. numero 510 del 1999, articolo 23, da cui vanno prese le mosse come antecedente normativo di riferimento secondo cui articolo 10. Percentualizzazione delle invalidità 1. La percentualizzazione delle invalidità di cui alla L. 13 agosto 1980, numero 466 e L. 13 agosto 1990, numero 302, è operata sulla base della vigente tabella per i gradi della invalidità civile approvata, in conformità alla L. 20 dicembre 1990, numero 407, articolo 3, comma 3, con D.M. sanità 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni - L. numero 206 del 2004, articolo 5, ai commi 1 e 2 L’elargizione di cui della L. 20 ottobre 1990, numero 302, articolo 1, comma 1 e successive modificazioni, è corrisposta nella misura massima di 200.000 Euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 Euro per ogni punto percentuale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni già erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all’articolo 6. A tale fine è autorizzata la spesa di 12.070.000 Euro per l’anno 2004 . - L. numero 206 del 2004, articolo 5, ai commi 3 e 4 3. A chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all’elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 Euro mensili, soggetto alla perequazione automatica di cui al DLgs. 30 dicembre 1992, numero 503, articolo 11 e successive modificazioni. Per le medesime finalità è autorizzata la spesa di 8.268.132 Euro per l’anno 2004, di 8.474.834 Euro per l’anno 2005 e di 8.686.694 Euro a decorrere dall’anno 2006. Ai figli maggiorenni superstiti, ancorché non conviventi con la vittima alla data dell’evento terroristico, è altresì attribuito, a decorrere dal 26 agosto 2004, l’assegno vitalizio non reversibile di cui alla L. 23 novembre 1998, numero 407, articolo 2 e successive modificazioni omissis commi dal 3-bis al 3 quater 4. In caso di decesso dei soggetti di cui al comma 3, ai superstiti aventi diritto alla pensione di reversibilità sono attribuite due annualità, comprensive della tredicesima mensilità, del suddetto trattamento pensionistico limitatamente al coniuge superstite, ai figli minori, ai figli maggiorenni, ai genitori e ai fratelli e alle sorelle, se conviventi e a carico. A tale fine è autorizzata la spesa di 857.000 Euro per l’anno 2004 e di 12.500 Euro a decorrere dall’anno 2005 . - L. numero 206 del 2004, articolo 6 1. Le percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base ai criteri e alle disposizioni della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge sono rivalutate tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale. Per le stesse finalità è autorizzata la spesa di 300.000 Euro per l’anno 2004. 2. Alle vittime di atti di terrorismo e delle stragi di tale matrice e al loro familiari è assicurata assistenza psicologica a carico dello Stato. A tale fine è autorizzata la spesa di 50.000 Euro a decorrere dall’anno 2004 - D.P.R. numero 243 del 2006 articolo 1. Definizioni -1. Ai fini del presente regolamento, si intendono a per benefici e provvidenze le misure di sostegno e tutela previste dalla L. 13 agosto 1980, numero 466, L. 20 ottobre 1990, numero 302, L. 23 novembre 1998, numero 407, e loro successive modificazioni, e L. 3 agosto 2004, numero 206 - D.P.R. numero 243 del 2006 - articolo 5. Percentualizzazione della invalidità permanente - 1. La percentualizzazione della invalidità permanente, viene valutata in base alle tabelle per i gradi di invalidità e relative modalità d’uso, approvate con il decreto del Ministro della sanità in data 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 47 del 26 febbraio 1992, e successive modificazioni. 2. La percentualizzazione del danno biologico viene valutata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con D.M. lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale numero 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. - D.P.R. numero 181 del 2009, articolo 2 - Disposizioni generali - 1. La valutazione della percentuale d’invalidità di cui alla L. 3 agosto 2004, numero 206, articolo 6, comma 1, è espressa in una percentuale unica d’invalidità, comprensiva del riconoscimento del danno biologico e morale. 2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, gli accertamenti sanitari, sono effettuati dalla competente commissione medica ospedaliera della sanità militare o dalle apposite commissioni sanitarie di nomina consolare, ai sensi del D.P.R. 28 luglio 1999, numero 510, articolo 5. 3. Ai fini dell’espletamento degli accertamenti sanitari, nonché delle modalità di svolgimento dei lavori delle commissioni di cui al comma 2, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Capo del Dipartimento dell’Amministrazione generale, del personale e dei servizi del Ministero dell’economia e delle finanze in data 12 febbraio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 23 febbraio 2004, numero 44, adottato in attuazione del D.P.R. 29 ottobre 2001, numero 461, e successive modificazioni. - D.P.R. numero 181 del 2009, articolo 4 - Criteri medico-legali per la rivalutazione dell’invalidità permanente, e per la determinazione del danno biologico e del danno morale 1. Per la rivalutazione delle invalidità già riconosciute e indennizzate, si procede secondo i seguenti criteri e modalità a la percentuale d’invalidità permanente IP , riferita alla capacità lavorativa, è attribuita secondo quanto indicato all’articolo 3. Resta salva l’applicazione di altri criteri tabellari, adottati in sede di prima valutazione, se più favorevoli b la percentuale del danno biologico DB è determinata in base alle tabelle delle menomazioni e relativi criteri applicativi di cui al D.Lgs. 7 settembre 2005, numero 209, articolo 138, comma 1 e articolo 139, comma 4 e successive modificazioni c la determinazione della percentuale del danno morale DM viene effettuata, caso per caso, tenendo conto della entità della sofferenza e del turbamento dello stato d’animo, oltre che della lesione alla dignità della persona, connessi ed in rapporto all’evento dannoso, fino ad un massimo dei 2/3 del valore percentuale del danno biologico d la percentuale unica di invalidità indicante l’invalidità complessiva IC , di cui alla L. 3 agosto 2004, numero 206, articolo 6, che in ogni caso non può superare la misura del cento per cento, è data dalla somma delle percentuali del danno biologico, del danno morale e del valore, se positivo, risultante dalla differenza tra la percentuale di invalidità riferita alla capacità lavorativa e la percentuale del danno biologico IC= DB+DM+ IP-DB . 10. Ripercorrendo, ai limitati fini della disamina della questione in esame, la linea storica che lega le disposizioni sopra riportate, va osservato che - il D.P.R. numero 510 del 1999, che come si è visto all’articolo 23, ha abrogato il precedente D.P.R. numero 364 del 1994, pur prevedendo, all’articolo 5, che le Commissioni mediche fossero l’organo competente per l’accertamento del grado dell’invalidità riscontrata e per stabilire la percentuale dell’invalidità e dell’eventuale aggravamento, non ha indicato alcun riferimento tabellare o altro criterio medico-legale per compiere tale accertamento - il tessuto normativo su cui incise tale abrogazione era costituito a dall’originario D.M. 16 marzo 1992, numero 377, Regolamento concernente disposizioni integrative e modificative del D.M. 30 ottobre 1980 e successive modificazioni, avente ad oggetto norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata che, all’articolo 6, comma 1, prevedeva che la Commissione medica esprimesse l’accertamento applicando il trattamento più favorevole tra l’invalidità rilevata applicando la tabella A annessa al D.P.R. 23 dicembre 1978, numero 915 Testo unico in materia di pensioni di guerra e la percentuale di invalidità valutata sulla base delle tabelle previste dal D.P.R. 30 giugno 1965, numero 1124 Testo unico delle disposizioni per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali b successivamente intervenne il D.P.R. 19 aprile 1994, numero 364, articolo 10 Percentualizzazione dell’invalidità secondo cui La percentualizzazione delle invalidità di cui alla L. 13 agosto 1980, numero 466 e L. 20 ottobre 1990, numero 302, è operata sulla base della vigente tabella per i gradi della invalidità civile approvata, in conformità alla L. 29 dicembre 1990, numero 407, articolo 3, comma 3, con D.M. Sanità 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni c inoltre, il D.P.R. 28 luglio 1999, numero 510, abrogando sia il D.M. numero 377 del 1992 sia il D.P.R. numero 364 del 1994, nulla ha più previsto relativamente a riferimenti tabellari e criteri medico-legali per calcolare la percentuale di invalidità 11. sulla materia è quindi intervenuta la L. numero 204 del 2006, intitolata Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice la quale, richiamando il quadro normativo vigente v. il rinvio di cui all’articolo 1, comma 2 , a fianco del miglioramento di benefici di natura indennitaria, già previsti dalla precedente legislazione, ha introdotto nuove misure a favore dei cittadini italiani, siano essi dipendenti pubblici o privati lavoratori autonomi o liberi professionisti, nonché dei cittadini stranieri per eventi accaduti sul territorio nazionale, e dei loro familiari, vittime di atti di terrorismo e di strage di tale matrice 12. in particolare, è risultata ampliata la platea dei destinatari con misure incidenti sui trattamenti pensionistici e sul relativo trattamento fiscale sulla rideterminazione dell’entità delle speciali elargizioni sulla erogazione di un nuovo ulteriore assegno vitalizio sulla rimodulazione delle disposizioni che attribuiscono ai superstiti delle vittime, con un’invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, la concessione di due annualità di pensione sulla attribuzione, a carico dello Stato, della spesa per l’assistenza psicologica e per il patrocinio legale delle vittime e dei loro familiari sulla eliminazione degli oneri di partecipazione alla spesa sanitaria 13. con L. numero 296 del 2006, è stato aggiunto un ulteriore beneficio pensionistico, introducendo, della citata L. numero 204 del 2006, articolo 4, il comma 2-bis, del seguente tenore Peri soggetti che abbiano proseguito l’attività lavorativa ancorché l’evento dannoso sia avvenuto anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, inclusi i casi di revisione o prima valutazione, purché l’invalidità permanente riconosciuta non risulti inferiore ad un quarto della capacità lavorativa o della rivalutazione dell’invalidità con percentuale omnicomprensiva anche del danno biologico e morale come indicato all’articolo 6, comma 1, al raggiungimento del periodo massimo pensionabile, anche con il concorso degli anni di contribuzione previsti dall’articolo 3, comma 1, la misura del trattamento di quiescenza è pari all’ultima retribuzione annua integralmente percepita e maturata, rideterminata secondo le previsioni di cui all’articolo 2, comma 1 14. del D.P.R. numero 243 del 2006, articolo 4, nel declinare l’ordine di corresponsione delle provvidenze, ha esteso, dal 2006, l’assegno vitalizio del quale si controverte alle vittime del dovere 1. A decorrere dal 2006, alle vittime del dovere ed alle categorie a queste equiparate ovvero ai familiari superstiti, le provvidenze di cui all’articolo 1, comma 1, lett. a , ove non già attribuite interamente ad altro titolo, sono corrisposte in ragione della successione temporale delle leggi vigenti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, fino ad esaurimento delle risorse annuali disponibili, secondo l’ordine di cui alle seguenti lettere b in relazione alla L. 23 novembre 1998, numero 407 1 assegno vitalizio, nella misura originaria prevista di 500 mila Lire, pari ora a 258,23 Euro, soggetta a perequazione annua, di cui all’articolo 2, commi 1, 1-bis, 2 e 4. In mancanza di nuovi casi, si procede a corresponsione per quelli relativi a fatti anteriori alla data del 1 gennaio 2006, fino a concorrenza del numero dei casi mancanti 15. ancora del D.P.R. numero 243 del 2006, citato articolo 4, ha previsto, al comma 1, lett. c in relazione alla L. 3 agosto 2004, numero 206 1 possibilità di rivalutazione delle percentuali di invalidità, già riconosciute ed indennizzate, di cui all’articolo 6, comma 1 16. del D.L. numero 159 del 2007, articolo 34, comma 1, convertito in L. numero 222 del 2007, ha esteso alle vittime del dovere la speciale elargizione, della quale si controverte, di cui alla L. numero 302 del 1990, articolo 1 Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla L. 23 dicembre 2005, numero 266, articolo 1, commi 563 e 564, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui alla L. 20 ottobre 1990, numero 302, articolo 1, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui alla L. 3 agosto 2004, numero 206, articolo 5, commi 1 e 5. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L’onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di Euro per l’anno 2007, 2,72 milioni di Euro per l’anno 2008 e 3,2 milioni di Euro a decorrere dal 2009 elargizione il cui importo è elevato, dalla L. numero 206 del 2004, articolo 5, comma 5, in Euro 2.000 per ogni punto percentuale di invalidità 17. la L. numero 244 del 2007, articolo 2, comma 105, ha esteso alle vittime del dovere, con decorrenza 1 gennaio 2008, lo speciale assegno vitalizio, del quale si controverte, previsto dalla L. numero 206 del 2004, articolo 5, comma 3, beneficio che compete con una invalidità almeno del 25 per cento 18. la L. numero 206 del 2004, articolo 6, inoltre, ha dettato criteri per la rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate in base alla normativa vigente , prevedendo che in tale rivalutazione si debba tener conto, non solo dell’eventuale aggravamento fisico, ma anche del riconoscimento del danno biologico e morale 19. in ragione delle difficoltà interpretative emerse antecedentemente all’entrata in vigore del D.P.R. numero 181 del 2009, il Presidente del Consiglio dei Ministri emanò la direttiva del 27 luglio 2007 richiamando, quanto alle modalità di attuazione di questa disposizione da parte dei competenti organi sanitari, il parere del Consiglio di Stato numero 565 del 2006 espresso in sede consultiva, nel senso che la condizione globale della salute della vittima del terrorismo, nei suoi aspetti fisici, psichici e morali che abbiano riflesso permanente sulla capacità lavorativa, va valutata - caso per caso - sulla base del danno complessivo non patrimoniale subito, con l’espressione di un unico valore percentuale di invalidità permanente 20. parallelamente al formarsi di questo complesso tessuto normativo sono intervenute le disposizioni contenute nella L. 23 dicembre 2005, numero 266, articolo 1, comma 565 e nel successivo D.P.R. 7 luglio 2006, numero 243, Regolamento concernente termini e modalità di corresponsione delle provvidenze alle vittime del dovere ed ai soggetti equiparati, ai fini della progressiva estensione dei benefici già previsti in favore delle vittime della criminalità e del terrorismo, a norma della L. 23 dicembre 2005, numero 266, articolo 1, comma 565 quest’ultimo provvedimento, in particolare, contiene l’articolo 5, sopra riportato con una specifica disciplina relativa alla percentualizzazione della invalidità permanente 21. ancora, del D.L. numero 159 del 2007, articolo 34, conv. con modif. in L. numero 222 del 2007, intitolato “Estensione dei benefici riconosciuti in favore delle vittime del terrorismo, previsti dalla L. 3 agosto 2004, numero 206, alle vittime del dovere a causa di azioni criminose e alle vittime della criminalità organizzata, nonché ai loro familiari superstiti. Ulteriori disposizioni a favore delle vittime del terrorismo”, ha previsto che 1. Alle vittime del dovere ed ai loro familiari superstiti, di cui alla L. 23 dicembre 2005, numero 266, articolo 1, commi 563 e 564, ed alle vittime della criminalità organizzata, di cui alla L. 20 ottobre 1990, numero 302, articolo 1, ed ai loro familiari superstiti sono corrisposte le elargizioni di cui alla L. 3 agosto 2004, numero 206, articolo 5, commi 1 e 5. Ai beneficiari vanno compensate le somme già percepite. L’onere recato dal presente comma è valutato in 173 milioni di Euro per l’anno 2007, 2,72 milioni di Euro per l’anno 2008 e 3,2 milioni di Euro a decorrere dal 2009 22. infine, è intervenuto il D.P.R. numero 181 del 2009, che, come si è visto, è intitolato Regolamento concernente i criteri medico-legali per l’accertamento e la determinazione dell’invalidità e del danno biologico e morale a carico delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice, a norma della L. 3 agosto 2004, numero 206, articolo 6 23. nella premessa si considera che le disposizioni del D.P.R. numero 510 del 1999 e le disposizioni del D.P.R. numero 243 del 2006, in materia di riconoscimento delle invalidità, necessitano di integrazioni anche ai fini dell’applicazione della L. numero 206 del 2004, articolo 6, comma 1, che ha ritenuto di dover disciplinare i criteri medico-legali con disposizioni di carattere generale cui debbono attenersi le commissioni mediche di cui al D.P.R. numero 510 del 1999, articolo 5 24. in sede consultiva, il Consiglio di Stato espresse parere favorevole all’emanazione del regolamento, con parere numero 2775 del 2009, sulla premessa che la necessità di introdurre un sistema di calcolo unico, rispetto alle componenti del danno biologico e morale della percentuale d’invalidità, fosse richiesto dalla L. numero 296 del 2004, articolo 6 e che il computo del danno biologico ulteriore già fosse stato introdotto dal D.P.R. numero 243 del 2006, articolo 5 25. in sostanza, semplificando, può dirsi che il nuovo criterio consiste nella previsione di una valutazione unica dell’invalidità complessiva e cioè comprensiva della menomazione della capacità di lavoro, del danno biologico e del danno morale I.C. 26. sulla questione relativa all’eventuale estensione del sistema di calcolo della percentuale di invalidità permanente definita dal D.P.R. numero 181 del 2009, al di fuori della ipotesi testualmente considerate dalla L. numero 206 del 2004, articolo 6, comma 1 - riferito formalmente, come sopra ricordato, alla rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e indennizzate - si è pronunciata la Terza Sezione della Corte con ordinanza numero 11101 del 2020 27. tale pronuncia, dopo aver disatteso la tesi del Ministero controricorrente relativa alla natura eccezionale del disposto della L. numero 206 del 2004, articolo 6, comma 1, in quanto “ porre in risalto quale unico discrimine il mero dato cronologico della percezione del trattamento, non risponde in modo esaustivo alla esigenza epistemologica della ricerca del significato della norma”, ha comunque rigettato il ricorso del militare che si era visto respingere la domanda nei gradi di merito, ritenendo “ che la ragione fondativa del diverso criterio di liquidazione deve, piuttosto, individuarsi nel diverso valore economico della prestazione liquidata a favore dei beneficiari, secondo che siano stati applicati i criteri di valutazione della invalidità deteriori - previsti dalla legislazione anteriore, oppure quelli - più favorevoli - previsti dalla successiva L. numero 206 del 2004, non essendo state poste al riparo dal fenomeno inflattivo, le indennità pregresse, dalla previgente legislazione. A tale scopo la disposizione della L. numero 206 del 2004, articolo 6, si pone, quindi, come obiettivo, non quello di modificare i criteri di accertamento della invalidità, ma più semplicemente quello di individuare tramite la rideterminazione della percentuale di invalidità - un metodo di calcolo idoneo a rivalutare gli importi già liquidati, rivalutazione alla quale non occorre, invece, provvedere per gli importi indennitari liquidati alla attualità ossia dopo la entrata in vigore della L. numero 206 del 2004 . Al riguardo non riveste carattere decisivo il sopravvenuto D.P.R. 30 ottobre 2009, numero 181, che, se pure privo di efficacia retroattiva, tuttavia può bene costituire elemento utile ai fini della interpretazione della L. numero 206 del 2004, articolo 6, essendo stato emanato tra l’altro, proprio per definire le incertezze maturate sul criterio di rivalutazione. Il D.P.R. numero 181 del 2009, riprende sostanzialmente i medesimi criteri di cui al Regolamento per la disciplina dei termini e delle modalità di riconoscimento di particolari infermità da cause di servizio per il personale impiegato nelle missioni militari all’estero, nei conflitti e nelle basi militari nazionali, a norma della L. 24 dicembre 2007, numero 244, articolo 2, commi 78 e 79. approvato con D.P.R. numero 3 marzo 2009, numero 37, peraltro non applicabile alla fattispecie, in quanto volto a regolare la peculiare ipotesi della speciale elargizione da corrispondere ai militari che hanno contratto menomazioni all’integrità psicofisica permanentemente invalidanti o a cui è conseguito il decesso, delle quali l’esposizione e l’utilizzo di proiettili all’uranio impoverito e la dispersione nell’ambiente di nano-particelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico abbiano costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante articolo 1 , venendo a dettare i criteri medico-legali - del tutto analoghi a quelli del D.P.R. numero 37 del 2009 - per la valutazione della invalidità permanente IP riferita alla capacità lavorativa articolo 3 e per la rivalutazione - di cui alla L. numero 206 del 2004, articolo 6 - della indennità permanente articolo 4 , specificando che la rivalutazione va commisurata alla percentuale di invalidità relativa al danno 28. ad avviso di Cassazione numero 11101 del 2020, inoltre, non può ravvisarsi alcuna disparità di trattamento nel differente riconoscimento della IP quale presupposto legale di accesso alle prestazioni previste dalla L. numero 206 del 2004 e “ della IC ai fini della rivalutazione delle percentuali di invalidità già riconosciute e liquidate alla data di entrata in vigore della legge, , venendo in questione parametri legali diversi, rispondenti, in un caso, alla correlazione dell’ammontare della elargizione al numero dei gradi di invalidità relativa alla capacità lavorativa Euro 2.000,00 per ogni punto percentuale , e ad un livello minimo non inferiore ad 1/4 del grado di invalidità permanente relativa alla capacità lavorativa e nell’altro caso, alla comparazione tra la percentuale di invalidità che era stata riconosciuta e quella calcolata in base al criterio della IC” e ciò sarebbe significativamente dimostrato dall’accantonamento di Euro 300.000 per il solo anno 2004 a differenza delle coperture previste per altri indennizzi previsti dalla stessa legge 29. ritiene il Collegio che la ricostruzione operata dalla Terza sezione della Corte presenti talune criticità e non possa, per questo, essere seguita 30. in particolare, si afferma che la L. numero 206 del 2004, articolo 6, abbia inteso provvedere in via eccezionale - e dunque senza introdurre un nuovo e generalizzato criterio di accertamento della invalidità permanente - per una platea ristretta di beneficiari, da porre al riparo dai fenomeno inflattivo mediante un sistema riequilibrativo fondato sulla comparazione delle percentuali di invalidità permanente, in quanto determinate secondo criteri diversi e tenendo conto dell’eventuale intercorso aggravamento fisico e del riconoscimento del danno biologico e morale 31. tuttavia, tale ratio non trova conferma nei fatti, posto che i benefici previsti dalla precedente normativa erano indicizzati L. numero 308 del 1990, articolo 8, comma 2 e, quindi, non potevano soffrire di fenomeni inflattivi 32. inoltre, come ha dimostrato anche la concreta prassi applicativa della L. numero 206 del 2004 si veda a tal proposito il contenuto del parere del Consiglio di Stato numero 565 del 2005 sopra ricordato , non è stato posto in dubbio che anche ai benefici già liquidati ed erogati dovesse applicarsi il nuovo parametro di Euro 2000,00 per punto di invalidità 33. del D.L. numero 159 del 2007, articolo 34, conv. con modif. in L. numero 222 del 2007, come sopra ricordato, ha espressamente previsto che alle vittime del dovere di cui alla L. 23 dicembre 2005, numero 266, articolo 1, commi 563 e 564, si applichino le nuove elargizioni previste dalla L. numero 206 del 2004, con compensazione di quanto già ricevuto al medesimo titolo 34. ed allora, se tali rilievi sono esatti, si deve affermare che la L. numero 206 del 2004, ed i successivi interventi integrativi non solo intesero apportare maggiori livelli di protezione in favore di tutti i destinatari, sia diretti che per successiva estensione, ma anche che il sistema era ab origine incentrato su di un meccanismo di rivalutazione inteso non come di mera indicizzazione, bensì come di incremento sostanziale 35. dunque, alla L. numero 206 del 2004, articolo 6, deve attribuirsi una funzione non meramente rivalutativa, ma una selettivo-regolativa 36. si è testualmente isolata, al comma 1 di tale disposizione, la categoria delle percentuali di invalidità già riconosciute ed indennizzate in base alla normativa allora vigente ed in relazione a tale tipologia la legge ha dettato criteri per la rivalutazione, prevedendo che si tenga conto, non solo dell’eventuale aggravamento fisico, ma anche del riconoscimento del danno biologico e morale 37. il passo successivo è quello di domandarsi se la previsione della L. numero 206 del 2004, articolo 6, comma 1, sia o non sia applicabile anche alle liquidazioni successive all’entrata in vigore della legge 38. un’eventuale risposta affermativa implicherebbe una generalizzata applicazione del D.P.R. numero 181 del 2009 e, per l’effetto, l’implicita abrogazione di ogni altro anteriore sistema di calcolo della percentuale ivi compreso quello indicato al D.P.R. numero 243 del 2006, articolo 5 39. poiché l’iter ricostruttivo che precede si pone in contrasto con la citata Cass. numero 11101 del 2020 e considerato, ad ogni modo, che il ricorso solleva una questione di massima di particolare importanza quanto ai profili sistematici e alle ricadute di forte impatto sociale ed economico che derivano dalle scelte interpretative sopra delineate, il Collegio ritiene di rimettere il ricorso al Primo Presidente affinché valuti l’opportunità di assegnarlo alle Sezioni Unite. P.Q.M. La Corte trasmette il fascicolo al Primo Presidente affinché valuti la possibilità dell’assegnazione alle Sezioni Unite, trattandosi di una questione di massima di particolare importanza.