Riflettori puntati sui partecipanti ad una manifestazione svoltasi 3 anni fa a Milano. Per i giudici, però, il ricorso a simboli e riti fascisti non erano minimamente caratterizzati dall’idea di provocare sentimenti nostalgici.
Croce celtica e saluto romano non sono punibili. Ciò perché, pur appartenendo alla simbologia e ai riti della destra mussoliniana, essi possono essere valutati come legittime manifestazioni del pensiero. Decisivi sono il contesto e la mancanza di una chiara, evidente finalità di restaurazione del regime fascista Cassazione, sentenza numero 28298/2017, Sezione Prima Penale, depositata il 7 giugno 2017 . Corteo. Ultimo strascico giudiziario per una vicenda cominciata tre anni fa, in occasione di una manifestazione a Milano. L’evento, organizzato da diverse forze politiche di destra, era finalizzato alla commemorazione di tre personaggi fascisti, e si è caratterizzato, ovviamente, per il ricorso a determinati simboli e a determinati riti, come «la ‘chiamata del presente’, il ‘saluto romano’ e le croci celtiche». Oltre mille le persone coinvolte, e alcune di esse sono finite sotto accusa per «apologia del fascismo». In particolare, ora, i riflettori sono puntati su un giovane pugliese che, approdato nel capoluogo lombardo per la manifestazione, è stato beccato a «partecipare al corteo esibendo una bandiera raffigurante la croce celtica, simbolo notoriamente adottato dalle formazioni di ispirazione nazi-fascista». Per il Gup di Milano, però, gli elementi a disposizione non sono sufficienti per parlare di «manifestazioni» vietate. Ciò perché «le modalità di svolgimento della manifestazione, di carattere commemorativo» non avevano minimamente «creato il pericolo di ricostituzione del partito fascista». Pericolo. Ora la visione tracciata dal Gup viene condivisa dai magistrati della Cassazione. Anche a loro avviso, difatti, nonostante le obiezioni mosse dal Procuratore della Repubblica di Milano, il corteo oggetto di discussione e il ricorso a «saluto romano e croci celtiche» non hanno mai fatto balenare «il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste». Allargando l’orizzonte, poi, viene evidenziato che «l’apologia del fascismo», per «assumere carattere di reato», deve «consistere non in una difesa elogiativa ma in una esaltazione tale da poter condurre a una riorganizzazione del partito». In questa vicenda, invece, è emerso che la «simbologia fascista» utilizzata a Milano era «rivolta esclusivamente alla commemorazione di tre defunti, in segno di omaggio e umana pietà». A confermarlo, poi, anche il fatto che «il corteo si è svolto secondo modalità ordinate e rispettose, in assoluto silenzio, senza che venisse intonato alcun canto o inno o slogan fascista» e «senza alcun accenno a comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti, senza armi e senza riferimenti a lotte o rivendicazioni politiche». Così, una volta esclusa l’ipotesi di «sentimenti nostalgici», si può, concludono i magistrati, far cadere l’accusa di «manifestazioni fasciste» vietate in occasione del corteo a Milano.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 20 luglio 2016 – 7 giugno 2017, numero 28298 Presidente Di Tomassi – Relatore Tardio Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 10 giugno 2015 il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Milano ha dichiarato non doversi procedere, ai sensi dell'articolo 129 cod. proc. penumero , nel procedimento numero 6507/15 R.G. nei confronti di Va. Si. in ordine al reato di cui agli articolo 110, 112 numero 1 cod. penumero e 5 legge 20 giugno 1952, numero 645, per insussistenza del fatto. Secondo l'ipotesi accusatoria, l'imputato, in concorso con altri soggetti separatamente giudicati Go. Fe., Ca. Lu. Al., Ag. Al. Al., Ar. St., Ca. Ro., Tr. Ma. Eg. e Ta. Gi. St. , e con numerose altre persone rimaste sconosciute, avevano compiuto manifestazioni usuali del disciolto partito fascista, quali la chiamata del presente , il cd. saluto romano , l'esposizione di uno striscione inneggiante ai camerati caduti e di numerose bandiere con croci celtiche, analiticamente descritte nel relativo capo di imputazione, mentre il 29 aprile 2014 partecipavano in Milano alla manifestazione commemorativa in ricordo di Enumero Pe. consigliere provinciale del MSI-DN , ucciso in viale omissis , Se. Ra. militante del Fronte della Gioventù , vittima di aggressione in via omissis , e Ca. Bo. militante della Repubblica sociale italiana , ucciso dai partigiani il omissis . All'imputato era, in particolare, contestato di avere partecipato al corteo esibendo bandiere raffiguranti la croce celtica simbolo notoriamente adottato dalle formazioni di ispirazione nazi-fascista , che sventolava anche durante il tragitto da piazzale Susa a viale Lombardia. 1.1. Il Giudice premetteva che a seguito della richiesta di rinvio a giudizio depositata dal Pubblico ministero il 16 dicembre 2014 nei confronti di dieci persone per l'indicato reato, Va. Si. aveva chiesto all'udienza preliminare del 26 maggio 2015 la sospensione del procedimento per messa alla prova l'ammissione alla messa alla prova poteva, tuttavia, essere disposta, ai sensi dell'articolo 464-quater cod. proc. penumero , solo se non dovesse essere pronunciata sentenza di proscioglimento ai sensi dell'articolo 129 cod. proc, la cui pronuncia, invece, si imponeva per insussistenza del fatto. 1.2. Tanto premesso, il Giudice richiamava in fatto la ricostruzione della vicenda, operata dalla DIGOS di Milano anche attraverso la estrapolazione di immagini dal filmato, apparso sul sito internet http //milanocorriere.it, di alcuni momenti salienti della manifestazione commemorativa, svoltasi a Milano il 29 aprile 2014, promossa, come di consueto, dai movimenti della Destra extraparlamentare milanese e da appartenenti all'ex partito A.N., inseriti in Fratelli d'Italia. Il corteo, cui avevano partecipato oltre un migliaio di militanti, provenienti anche da altre città, era partito dal piazzale Susa, dopo la deposizione di una corona in memoria di Ca. Bo. e l'effettuazione da parte dei partecipanti del cd. saluto romano , alzando il braccio destro, dopo che uno dei coimputati Go. Fe. aveva chiamato tre volte il presente . Il corteo era preceduto da uno striscione lungo sette metri circa, recante la scritta in bianco su sfondo nero onore ai camerati caduti , preceduta e seguita da due croci celtiche. Dietro allo striscione in testa al corteo vi erano sei giovani militanti di Forza Nuova, tra i quali l'imputato Va., individuato attraverso i fotogrammi estratti dai video, che sventolavano bandiere raffiguranti la croce celtica. Il corteo, seguendo il tragitto concordato, si era fermato in via Paladini per ripetere il presente , chiamato dal coimputato Ca., ed effettuare il saluto romano . Al termine della cerimonia verso le ore 22.30 gran parte dei militanti, incontratisi all'angolo di viale omissis , avevano formato un altro corteo e, preceduti dal predetto striscione, avevano raggiunto il civico 66 dello stesso viale, fermandosi davanti alla lapide in memoria di Enumero Pe. e ripetendo il saluto romano , dopo la nuova chiamata del presente da parte del coimputato Ag. Al 1.3. Il Giudice nel prosieguo della sentenza procedeva all'esame della fattispecie contestata alla luce della sua evoluzione giurisprudenziale e dei plurimi interventi della Corte costituzionale evidenziava, in via preliminare, con riguardo al testo della norma incriminatrice, che non vi era alcun dubbio sulla sussistenza nella specie dei due requisiti da essa richiesti, rappresentati dal carattere pubblico della riunione e dal carattere usuale del disciolto partito fascista delle manifestazioni, tali intendendosi quanto generalmente praticato dal detto partito facendo ampio utilizzo della simbologia classica dell'antica Roma, come l'uso del saluto romano nella forma del braccio destro teso e palmo della mano aperto, divenuto durante il regime fascista elemento rituale e obbligatorio, e l'uso della croce celtica, che era uno dei più diffusi simboli neofascisti specificava, poi, che, alla luce degli interventi della Corte costituzionale sentenze numero 74 del 6 dicembre 1958 e numero 15 del 27 febbraio 1973 , la norma vietava e puniva non qualsiasi manifestazione del pensiero, ma quelle manifestazioni usuali del disciolto partito fascista che possono determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute , e, tra queste, non solo gli atti finali e conclusivi della riorganizzazione , ma anche manifestazioni, espressioni, gesti, comportamenti, quali possibili e concreti antecedenti causali di ciò che resta costituzionalmente inibito , e quindi idonei a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste rimarcava che nella giurisprudenza si era sviluppata e consolidata, alla luce dei richiamati principi, la qualificazione del reato come di pericolo concreto e che le manifestazioni del pensiero fascista e dell'ideologia fascista in sé non erano vietate, attese le libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma lo erano solo se assumevano caratteri e connotati tali da porre in pericolo la tenuta dell'ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi citava alcuni casi in cui la giurisprudenza di legittimità aveva ravvisato gli estremi del reato in oggetto, come il caso di chi intonava l'inno all'armi, siam fascisti , considerato come professione di fede e incitamento alla violenza di chi compieva il saluto romano armato di manganello durante un comizio elettorale di coloro che dopo la lettura della sentenza facevano il saluto romano e gridavano più volte la parola sieg heil . 1.4. Passando all'esame della fattispecie concreta, emergente dal materiale probatorio, il Giudice escludeva che le modalità di svolgimento della manifestazione avessero creato il pericolo concreto di ricostituzione del partito fascista e che quindi fosse ravvisabile il reato di cui all'articolo 5 legge numero 645 del 1952 evidenziava la natura della manifestazione e del corteo, organizzati al solo fine commemorativo di tre defunti, tutti storicamente vittime di una violenta lotta politica che aveva attraversato diverse fasi storiche, sottolineando che le manifestazioni di carattere fascista e con indubbia simbologia fascista erano finalizzate a detta commemorazione, in segno di omaggio e di umana pietà, senza alcuna finalità di restaurazione fascista rappresentava, inoltre, le modalità ordinate e rispettose del corteo, svoltosi in assoluto silenzio, portando i manifestanti le fiammelle in mano accompagnati dal solo suono dei tamburi senza inni, canti, frasi o slogan evocativi dell'ideologia fascista, senza comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti nei confronti dei presenti, armi o altri strumenti sottolineava, inoltre, che lo stesso contenuto dello striscione era limitato a rendere onore ai camerati caduti , senza aggiungere riferimenti a lotte o rivendicazioni politiche, e che anche il comunicato del comitato organizzatore unitario del 15 aprile 2014 aveva fatto riferimento a detta finalità escludeva, alla luce della complessiva valutazione delle circostanze e modalità del corteo, e pur in presenza di ostentazione di simboli e saluti fascisti, che la manifestazione avesse assunto connotati tali da suggestionare in concreto la folla inducendo nei presenti sentimenti nostalgici in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione del partito fascista. 2. Avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano, che ne ha chiesto l'annullamento, denunciando errata interpretazione e applicazione della legge penale. Secondo il ricorrente, che ha ripercorso la ricostruzione dei fatti e gli aspetti di totale convergenza tra le valutazioni e le conclusioni del proprio Ufficio e quelle del Giudice della udienza preliminare, oltre alle valutazioni espresse nella sentenza impugnata, il Giudice ha fatto erroneamente derivare la inoffensività della manifestazione e del corteo non dai connotati oggettivi concreti dell'adunata, ma dal fine della sua organizzazione, creando confusione tra il profilo oggettivo dell'offesa e quello soggettivo del motivo dell'agire, in alcun modo preso in considerazione dal legislatore, e ha valorizzato aspetti e circostanze oggettivi del tutto irrilevanti, come l'assenza di violenza o di minaccia, ovvero non del tutto corrispondenti alla realtà accertata, come l'assenza di frasi o slogan evocativi, pervenendo a conclusioni non aderenti alle risultanze accertate e basate su una non corretta interpretazione del disposto normativo. 2.1. Il Giudice, ad avviso del ricorrente che ha anche richiamato la giurisprudenza costituzionale, nell'individuare a quale partito allude l'articolo 5 legge numero 645 del 1952, ha interpretato in senso restrittivo il riferimento al pericolo di ricostituzione del partito nazionale fascista, mirando la indicata norma a impedire non la ricostituzione della struttura di detto partito nel suo specifico apparato istituzionale, gerarchico, militare ed economico, quale instauratosi nel 1921, ma del suo fondamento ideologico e del suo metodo di lotta, e quindi la costituzione e diffusione di un associazionismo neo-fascista, ovvero, attraverso l'apologia e le manifestazioni proprie del disciolto partito fascista, il ritorno a qualsiasi forma di regime in contrasto con i principi e l'assetto dello Stato . 2.2. Il Giudice, inoltre, nell'enunciare come dovesse essere inteso il pericolo di ricostituzione del partito fascista e in presenza di quali condizioni potesse essere ritenuto integrato in concreto, ha ritenuto penalmente irrilevanti frasi e manifestazioni precedenti gli atti di ricostituzione di una organizzazione di stampo fascista in quanto prive di offensività, in contrasto con quanto affermato dalla Corte costituzionale sent. numero 74 del 1958 , secondo la quale la manifestazione per avere rilevanza penale deve essere idonea, anche solo, alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione del partito fascista , anticipando la soglia di offensività del fatto. La sentenza impugnata, inoltre, ha richiesto -al fine del giudizio di idoneità offensiva del fatto la suggestione della folla, mentre per la legge è richiesta l'idoneità a provocare adesioni e consensi , che rappresenta un effetto diverso e più lieve della suggestione ha valorizzato la mancanza di violenza o di aggressività nei confronti dei presenti e l'assenza di armi, che sono, invece, fattori irrilevanti, non contemplati in alcun modo dal legislatore è andata di diverso avviso rispetto all'orientamento della giurisprudenza di legittimità, che nella recente sentenza numero 37577 del 25 marzo 2014 della prima sezione penale, ha ritenuto il saluto romano e la chiamata del presente durante una pubblica manifestazione sussumibili sotto la norma di cui al suddetto articolo 5 ha svolto apprezzamenti contraddittori laddove ha indicato dei casi in cui la giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che ricorressero gli estremi del reato de quo e non ha poi riconosciuto gli stessi estremi in quello in esame. 2.3. Secondo il ricorrente, la manifestazione in oggetto è stata imponente, attesa la partecipazione di oltre mille persone, e la commemorazione, ricalcata dal Giudice per escludere la offensività concreta, non ha avuto a oggetto tre uomini uccisi, ma tre camerati , ossia tre uomini uccisi in quanto fascisti, qualificandosi per una componente ideologica ineliminabile, che ha determinato, animato e pervaso l'adunata, la quale ha assunto quel significato e, pericolosamente, ha trasmesso quel messaggio pubblico . Proprio l'atmosfera di serietà e il silenzio nel quale hanno sfilato i partecipanti, la loro postura e il tono di voce imperativo, contrariamente alle determinazioni del Giudice, non hanno smorzato affatto la portata simbolica della manifestazione, ma semmai l'hanno accresciuta, rivestendola di solennità. 2.4. Nessun dubbio sussiste pertanto, a avviso del ricorrente, sulla capacità della ritualità adottata a suscitare o rafforzare nei presenti sentimenti nostalgici nei confronti del partito fascista e operare, oggettivamente, come veicolo di proselitismo, di adesione e di consenso, concorrendo alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione del detto partito. Considerato in diritto 1. Si rileva che il Giudice della udienza preliminare del Tribunale di Milano, pronunciandosi con sentenza di pari data a quella oggetto del ricorso per cassazione discusso nel corso della odierna udienza camerale, ha dichiarato non luogo a procedere ex articolo 425 cod. proc. penumero nei confronti di Go. Fe., Ca. Lu. Al., Ag. Al. Al., Ar. St., Ca. Ro., Tr. Ma. Eg. e Ta. Gi. St., imputati del medesimo reato contestato all'odierno imputato Va., separatamente giudicato, a seguito di unica richiesta di rinvio a giudizio del 16 dicembre 2014 e di fissazione della medesima udienza preliminare, per la chiesta sospensione del procedimento per messa alla prova, non accolta per la ritenuta sussistenza delle condizioni per una pronuncia di proscioglimento a norma dell'articolo 129 cod. proc. penumero 2. Questa prima sezione penale, già intervenuta sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica di Milano avverso la indicata sentenza del 10 giugno 2015 del Giudice della udienza preliminare nel proc. numero 12357/14 RG a carico dei predetti imputati, ne ha dichiarato la inammissibilità con sentenza numero Sez. 861/2016 numero R.G. 1038/2017 del 2 marzo 2016. Da tale precedente -attinente al medesimo presupposto fattuale e alle medesime questioni oggetto dell'odierno dibattito giudiziario, attestate dalla identità dei contenuti delle sentenze che, con veste diversa ex articolo 129 cod. proc. penumero l'una ed ex articolo 425 cod. proc. penumero l'altra , sono pervenute alla medesima formula di proscioglimento per insussistenza del fatto nei confronti di coimputati concorrenti nel medesimo unico reato, e dalla sovrapponibilità dei proposti ricorsi questo Collegio non ravvisa ragioni per discostarsi, ritenendo, al contrario, di condividere la decisione di inammissibilità del ricorso e le ragioni che la sostengono. 3. Tale qui richiamata decisione ha dichiarato inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica di Milano così motivando « [ ] Invero, con l'impugnazione del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Milano solo formalmente viene prospettata una violazione di legge, e precisamente l'errata interpretazione e applicazione del disposto di cui all'articolo 5 I. numero 645 del 20 giugno 1952 cd. legge Sceiba , ma in realtà è richiesta un'inammissibile rivalutazione delle circostanze attentamente e congruamente esaminate dal G.u.p. del Tribunale di Milano. Invero, come da consolidato orientamento di questa Corte si veda per tutte Sez. 2, numero 32839 del 09/05/2012, di cui si ripercorrono le argomentazioni , in questa sede è preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata e l'autonoma adozione di nuovi o diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa, dovendosi il giudice della legittimità limitare a controllare se la motivazione dei giudici di merito sia intrinsecamente razionale e capace di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito. Quindi, non possono avere rilevanza le censure volte ad offrire una lettura alternativa delle risultanze probatorie, dal momento che il sindacato della Corte di cassazione si risolve pur sempre in un giudizio di legittimità e la verifica sulla correttezza e completezza della motivazione non può essere confusa con una nuova valutazione delle risultanze acquisite. Tanto premesso, va osservato che la pronuncia impugnata come ampiamente esaminato, sopra, in punto di fatto muove dall'attenta analisi della disposizione normativa di cui al suddetto articolo 5 il quale, novellato ai sensi della L. numero 152 del 1975, articolo 11, testualmente recita chiunque, partecipando a pubbliche riunioni, compie manifestazioni usuali del disciolto partito fascista ovvero di organizzazioni naziste è punito [ ] alla luce degli interventi della Corte Costituzionale sopra delineati che fanno leva sulla necessità di interpretarla come diretta conseguenza della XII disp. trans. Cost., la quale prevede quale corollario dell'approdo al sistema democratico di rappresentanza politica il divieto di ricostituzione, sotto qualsiasi forma, del disciolto partito fascista . Inferendone, in modo corretto sotto il profilo giuridico e logico, la configurazione della fattispecie oggetto di contestazione quale reato di pericolo concreto. E ritenendo, pertanto, le manifestazioni del pensiero e dell'ideologia fascisti non vietate in sé, attese la libertà di espressione e di libera manifestazione del pensiero costituzionalmente garantite, ma solo se possono determinare il pericolo di ricostituzione di organizzazioni fasciste, in relazione al momento e all'ambiente in cui sono compiute, e quindi se attentano alla tenuta dell'ordine democratico e dei valori allo stesso sottesi. E ciò in piena conformità alla intenzione del legislatore come evidenziata dalla Corte delle leggi, che nella sentenza numero 74 del 1958 sottolinea come chi esamini il testo dell'articolo 5 della legge isolatamente dalle altre disposizioni, e si limiti a darne una interpretazione letterale, può essere indotto [ ] a supporre che la norma denunziata preveda come fatto punibile qualunque parola o gesto, anche il più innocuo, che ricordi comunque il regime fascista e gli uomini che lo 6 impersonarono [ ] , trascurando che il legislatore ha inteso vietare e punire non già una qualunque manifestazione del pensiero, tutelata dall'articolo 21 della Costituzione, bensì quelle manifestazioni usuali del disciolto partito che [ ] possono determinare il pericolo che si è voluto evitare . Ed evidenzia, inoltre che la denominazione adottata dalla legge del 1952 e l'uso dell'avverbio fanno chiaramente intendere che, seppure il fatto può essere commesso da una sola persona, esso deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostruzione di organizzazioni fasciste che la ratio della norma non è concepibile altrimenti, nel sistema di una legge dichiaratamente diretta ad attuare la disposizione XII della Costituzione avendo il legislatore compreso che la riorganizzazione del partito fascista può anche essere stimolata da manifestazioni pubbliche capaci di impressionare le folle ed avendo voluto colpire le manifestazioni stesse, precisamente in quanto idonee a costituire il pericolo di tale ricostituzione che con questa interpretazione coerente a quella data nella precedente sentenza numero 1 del 1957 della stessa Corte all' articolo 4 della stessa legge, in cui si specifica che l'apologia del fascismo per assumere carattere di reato, deve consistere non in una difesa elogiativa, ma in una esaltazione tale da poter condurre alla riorganizzazione del partito fascista la norma denunziata si inquadra perfettamente nel sistema delle sanzioni dirette a garantire il divieto posto dalla XII disposizione transitoria, né contravviene al principio dell' articolo 21, primo comma, della Costituzione . Principi tutti, poi, ribaditi dalla successiva sentenza della Corte Costituzionale numero 15 del 1973, che ha specificato come il summenzionato articolo 5 attui il disposto della XII disposizione transitoria, la quale, in vista della realizzazione di un ben determinato scopo, pone dei limiti all'esercizio dei diritti di libertà enunciati dagli articolo 17 e 21 della Costituzione. Il Giudice a quo, passando, quindi, alla valutazione della fattispecie concreta posta alla sua attenzione, dopo avere esaminato alcuni casi sopra riportati nel fatto in cui detto pericolo in concreto è stato ravvisato dalla giurisprudenza di questa Corte, vuoi per le modalità di incitamento alla violenza vuoi per il contesto indicativo della volontà degli agenti di suscitare consensi alla ricostituzione di organizzazioni fasciste, conclude, in modo del tutto logico e coerente sia col dato normativo come deve essere interpretato che con le risultanze investigative, per l'assoluta inoffensività del fatto e, quindi, per l'insussistenza degli estremi del reato contestato. Rilevando, invero, che le manifestazioni, certamente di carattere fascista e con una indubbia simbologia fascista il saluto romano, la chiamata del presente e l'uso della croce celtica erano esclusivamente rivolte ai defunti, in segno di omaggio e umana pietà e non avevano alcuna finalità di restaurazione fascista inoltre, che il corteo si era svolto secondo modalità ordinate e rispettose , in assoluto silenzio [ ] senza che venisse intonato alcun canto, inno fascista o venissero pronunciate frasi o slogan comunque evocativi del partito fascista , senza alcun accenno a comportamenti aggressivi, minacciosi o violenti nei confronti dei presenti , senza armi o altri strumenti e senza riferimenti a lotte o rivendicazioni politiche limitandosi lo striscione in testa al corteo a rendere onore ai camerati caduti . Circostanze, tutte, che lo portano ad escludere che la manifestazione abbia assunto connotati tali da suggestionare concretamente le folle inducendo negli astanti sentimenti nostalgici in cui ravvisare un serio pericolo di riorganizzazione del partito fascista . A fronte di dette solide argomentazioni, il P.M. come in punto di fatto ampiamente esaminato insiste sul carattere offensivo della manifestazione in considerazione dei suoi concreti connotati oggettivi e della sua idoneità a provocare adesioni e consensi, al pari degli altri casi citati nella sentenza impugnata, nonché sull'irrilevanza della mancanza di violenza e di aggressività e dell'assenza di armi e sull'ineliminabile componente ideologica di detta manifestazione in quanto commemorazione di tre 'camerati', tre uomini uccisi in quanto fascisti , accentuata proprio dalla solennità espressa dal silenzio e dall'ordine. E richiama una sentenza di questa Corte Sez. 1, numero 37577 del 25/03/2014, dep. 12/09/2014, Bonazza e altro, Rv. 259826 la quale ha ritenuto che il saluto romano e la chiamata del presente , compiuti in un determinato, differente contesto, fossero sussumibili nella fattispecie contestata. Ma il ricorrente trascura che detta pronuncia muove proprio dall'interpretazione della cd. legge Sceiba, offerta dalle sentenze della Corte Costituzionale sopra citate, ribadendo in proposito va escluso, infatti, che la libertà di manifestazione del pensiero possa andare esente da limitazioni li dove la condotta tenuta risulti violatrice di altri interessi costituzionalmente protetti si veda quanto affermato dalla stessa Corte nella sentenza numero 65 del 1970 in tema di apologia punibile e di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica e tra questi rientrano le esigenze di tutela dell'ordine democratico cui è preposta la XII disposizione transitoria in tema di divieto di ricostituzione del partito fascista . Sottolineando come sia legittima l'incriminazione di condotte che risultino possibili e concreti antecedenti causali di ciò che resta costituzionalmente inibito, ossia la riorganizzazione del disciolto partito fascista, e ciò in relazione alle modalità di realizzazione delle stesse, posto che [ ] il fatto deve trovare nel momento e nell'ambiente in cui è compiuto circostanze tali da renderlo idoneo a provocare adesioni e consensi ed a concorrere alla diffusione di concezioni favorevoli alla ricostituzione di organizzazioni fasciste e come non sia la manifestazione esteriore in quanto tale ad essere oggetto di incriminazione, bensì il suo venire in essere in condizioni di pubblicità tali da rappresentare un concreto tentativo di raccogliere adesioni ad un progetto di ricostituzione, il che esclude ogni contrasto con gli invocati parametri costituzionali, alla luce di quanto detto in precedenza . Sentenza, quindi, che, lungi dallo smentire, come prospettato dal ricorrente, il Giudice a quo, ribadisce l'interpretazione costituzionalmente orientata della norma in senso restrittivo, in adesione al principio di diritto stabilito della giurisprudenza del Giudice delle leggi , alla quale il Giudice territoriale ha aderito e che è, peraltro, quella su cui si è sempre attestata la giurisprudenza di legittimità, anche in epoca risalente. Come evidenziato dalla stessa sentenza numero 74 del 1958, nel riportare la pronuncia della Sez. 3 di questa Corte del 16 gennaio 1958, che già aveva interpretato il summenzionato articolo 5 nel senso ribadito dalla Corte Costituzionale. Non crede questo Supremo Collegio che il criterio interpretativo di così ampia portata adottato dalla Corte Costituzionale -riferendosi a quello relativo all'apologia del fascismo di cui all'articolo 4 della stessa legge sia suscettibile di modificazioni e che esso non conservi la sua validità anche quando non trattasi di atti che integrino vera e propria apologia del fascismo ma si esauriscono in manifestazioni come il canto degli inni fascisti, poiché si ha ragione di ritenere anche che queste manifestazioni di carattere apologetico debbano essere sostenute, per ciò che concerne il rapporto di causalità fisica e psichica, dai due elementi della idoneità ed efficacia dei mezzi rispetto al pericolo della ricostituzione del partito fascista e che, quando questi requisiti sussistono, l'ipotesi di cui all'articolo 5 legge citata è costituzionalmente legittima. Questo principio è fondato sulla stessa ratio legis, che è quella di evitare, attraverso l'apologia e le manifestazioni proprie del disciolto partito, il ritorno a qualsiasi forma di regime in contrasto con i principi e l'assetto dello \ Stato esso non può non investire ogni singola disposizione di cui si compone la legge 20 giugno 1952 . E, proprio nell'alveo di detta, consolidata, interpretazione, la sentenza di questa Corte numero 37577 del 2014, invocata dal ricorrente, ritenne, nel caso sottoposto al suo scrutinio, che il giudice di merito, avesse correttamente ricostruito la vicenda , ravvisando nella specie in considerazione del particolare contesto delle manifestazioni incriminate la pericolosità concreta della condotta delittuosa, in relazione alla idoneità lesiva per la tenuta dell'ordinamento democratico , avendo accertato tratta[rsi] di comportamento idoneo a rafforzare una volontà di riorganizzazione del partito fascista e tanto rispondendo non solo al modello legale di riferimento ma alla stessa interpretazione adeguatrice . Nello stesso senso di una interpretazione e applicazione della norma, che ricollegano l'idoneità offensiva di un'esternazione di stampo fascista , ovvero dell'uso di simboli di tale stampo, all'evocazione del fondamento ideologico del partito fascista e del suo metodo di lotta politica basato sulla violenza si muove la sentenza impugnata, laddove, valutate, in punto di fatto, le condotte addebitate ai ricorrenti, ha accertato, con giudizio di merito, che non ricorreva il pericolo della pericolosità in concreto, nei sensi indicati, sanzionato dalla norma incriminatrice [ ]. E ciò nell'ottica, costituzionalmente orientata, della salvaguardia dei diritti e delle libertà sancite dagli articolo 21 e 49 della Costituzione. Ottica che giustifica la necessità della interpretazione restrittiva della norma, proprio per renderla conforme allo spirito della stessa e non farla collidere con i valori costituzionalmente garantiti. A fronte della valutazione di merito del fatto in oggetto, operata dal Giudice territoriale, il ricorrente oppone una diversa lettura degli elementi fattuali, che, in presenza di un corretto metodo valutativo come quello sopra esposto e di un iter argomentativo scevro da vizi logici e giuridici, non può in alcun modo essere presa in considerazione in questa sede, non integrando alcun vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e, per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze delle indagini cfr. Sez. 1, numero 6972 del 07/12/1999, Al., Rv. 215331 Sez. 1, numero 1496 dell'11/03/1998, Ma., Rv. 211027 Sez. Unumero , numero 19 del 25/10/1994, De Lo., Rv. 199391 . Questa Corte, infatti, non deve accertare se la decisione di merito propone la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento v. in generale, per tutte, Sez. 4, numero 4842 del 02/12/2003, El., RV. 229639, e, con specifico riferimento ai reati di espressione previsti dalla legge cd. Sceiba Sez. 2, numero 11106 del 23/05/1979, Gu., Rv. 143745 Sez. 2, numero 581 del 10/10/1978 -dep. 1979, Ca., Rv. 140857 Sez. 2, numero 5689 del 17/11/1976, dep. 1977, Ce., Rv. 135764 ». 4. Segue, in linea con tali precisazioni e considerazioni in fatto e in diritto, l'adozione dello stesso epilogo decisorio. Alla dichiarazione d'inammissibilità del ricorso non segue la condanna del ricorrente, parte pubblica, al pagamento né delle spese processuali né della sanzione pecuniaria. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso il 20/07/2016