La Riforma Orlando e l’esercizio dell’azione penale per furto in abitazione e furto con strappo

Gli Ermellini precisano che, anche dopo le modifiche all’articolo 624-bis c.p. introdotte dalla Riforma Orlando, il PM deve esercitare l’azione penale, non con la richiesta al GIP di rinvio a giudizio dell’imputato, bensì tramite la citazione diretta a giudizio.

Così ribadito dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 1792/19, depositata il 16 gennaio. Il caso. Il Tribunale, ritenendo che l’esercizio dell’azione penale tramite citazione diretta a giudizio per il reato ex articolo 624-bis c.p. Furto in abitazione e furto con strappo non sia conforme alla previsione normativa come modificata dalla Riforma Orlando l. numero 103/2017 , disponeva mediante ordinanza la trasmissione degli atti al PM in sede, per le determinazioni di competenza. Il PM ricorre il Cassazione deducendo come l’erronea interpretazione della legge fatta dal Tribunale configurerebbe «l’abnormità del provvedimento impugnato». Citazione diretta a giudizio. La S.C. sottolinea che da parte della c.d. Riforma Orlando, modificando l’articolo 624-bis c.p., «sono venuti a mutare i minimi edittali previsti rispettivamente per il furto in abitazione non aggravato comma 1 da uno a tre anni di reclusione e per il furto in abitazione aggravato comma 2 da tre a quattro anni di reclusione sono invece rimasti immutati i massimi edittali». Ne consegue che «quest’ultima previsione [che] impone di valutare sopravvenuta una maggior gravità del trattamento sanzionatorio disegnato dal legislatore per il furto in abitazione rispetto a quello delle diverse ipotesi di furto riconducibili alle previsione degli articolo 624 e 625 c.p Ovvero di quella fattispecie che ha operato quale termine di raffronto, in grado di sostenere una interpretazione della norma processuale in forza della quale anche al delitto di furto in abitazione si applica il modello di esercizio dell’azione penale rappresentato dalla citazione a giudizio». Ebbene, la S.C. enuncia che «Anche a seguito delle modifiche recate all’articolo 624-bis c.p. della l. numero 103/2017, il PM deve esercitare l’azione penale con la citazione diretta a giudizio e non con la richiesta avanzata al Giudice per le indagini preliminari di rinvio a giudizio dell’imputato». In conclusione, emergendo con chiarezza l’abnormità del provvedimento impugnato, la S.C. dispone l'annullamento con trasmissione degli atti al Tribunale per l’ulteriore corso.

Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 16 ottobre 2018 – 16 gennaio 2019, numero 1792 Presidente Fumu – Relatore Dovere Ritenuto in fatto 1. Con l’ordinanza indicata in epigrafe il Tribunale di Vallo della Lucania ha disposto la trasmissione degli atti al P.M. in sede, per le determinazioni di competenza, ritenendo che l’esercizio dell’azione penale mediante citazione diretta a giudizio per il reato di cui all’articolo 624-bis cod. penumero non sia conforme alla previsione normativa, quale deve essere intesa a seguito delle modifiche apportate dalla L. numero 103 del 2017. 2. Avverso tale decisione ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vallo della Lucania, deducendo l’abnormità del provvedimento impugnato, conseguente all’erronea interpretazione della legge fatta dal Tribunale. Il ricorrente rammenta che prima dell’entrata in vigore della L. numero 103 del 2017 la giurisprudenza di legittimità aveva statuito che per il reato di cui all’articolo 624-bis cod. penumero deve procedersi con la citazione diretta a giudizio in assenza di una espressa previsione di legge, a tale conclusione si era pervenuti in forza di un’interpretazione sistematica che faceva perno sulla disciplina valevole per il reato di furto in abitazione e per il reato di furto aggravato, e segnatamente delle pene per essi previste, del tutto coincidenti con quella prevista per il reato di cui all’articolo 624-bis cod. penumero . L’assunto del Tribunale, secondo il quale l’innalzamento della pena prevista per il delitto di cui all’articolo 624-bis cod. penumero ha fatto venir meno il fondamento di quell’insegnamento, non è condivisibile perché l’attuale pena prevista per il reato in parola è pari a quella prevista dall’articolo 625 u.c., pacificamente oggetto di citazione diretta. 3. In data 16.7.2018 è pervenuta “Memoria ex articolo 121 c.p.p.” nell’interesse di N.M. , imputato nel procedimento di cui trattasi, con la quale si richiede il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 4. Il ricorso è fondato. 4.1. Nel tempo anteriore all’entrata in vigore della legge 23.6.2017, numero 103 quindi al 3.8.2017 , la giurisprudenza di legittimità ha insegnato che per i delitti di furto in abitazione e di furto con strappo, previsti dall’articolo 624-bis cod. penumero , si procede con citazione diretta a giudizio, ai sensi dell’articolo 550 cod. proc. penumero , atteso che la mancata espressa previsione di tale fattispecie nell’elencazione di cui alla predetta norma è da ricondursi unicamente ad un difetto di adeguamento normativo, cui è possibile supplire in via interpretativa, considerato che il delitto di furto aggravato, ai sensi dell’articolo 625 cod. penumero , è inserito tra quelli elencati ed è punito con la medesima pena della reclusione da uno a sei anni Sez. 5, numero 3807 del 28/11/2017 - dep. 26/01/2018, Cipolletti e altri, Rv. 272439 similmente Sez. 6, numero 29815 del 24/04/2012 - dep. 20/07/2012, Levakovic, Rv. 25317301 Sez. 5, 12 aprile 2011, numero 2256, Castriota Sez. 4, 22 maggio 2009, numero 36881, Nasufi Sez. 5, 5 novembre 2002, numero 40489, Zagami contra, Sez. 4, 7 febbraio 2003, Ciliberti . A seguito della modifica dell’articolo 624-bis cod. penumero sono venuti a mutare i minimi edittali previsti rispettivamente per il furto in abitazione non aggravato comma 1 da uno a tre anni di reclusione e per il furto in abitazione aggravato comma 2 da tre a quattro anni di reclusione sono invece rimasti immutati i massimi edittali. Ne consegue che le ipotesi previste dall’articolo 624-bis cod. penumero hanno mantenuto ò l’allineamento del massimo della pena con la pena massima prevista per il reato di furto aggravato ai sensi dell’articolo 625 cod. penumero . Per contro, come posto in luce dal Tribunale, all’articolo 624-bis cod. penumero è stato aggiunto un ultimo comma nel quale si prevede il divieto di equivalenza e di prevalenza delle circostanze attenuanti, diverse da quelle di cui agli articolo 98 e 625-bis cod. penumero , eventualmente concorrenti con le aggravanti di cui all’articolo 624-bis cod. penumero , comma 2. Ed è quest’ultima previsione che impone di valutare sopravvenuta una maggior gravità del trattamento sanzionatorio disegnato dal legislatore per il furto in abitazione rispetto a quello delle diverse ipotesi di furto riconducibili alle previsioni degli articolo 624 e 625 cod. penumero . Ovvero di quella fattispecie che ha operato quale termine di raffronto, in grado di sostenere una interpretazione della norma processuale in forza della quale anche al delitto di furto in abitazione si applica il modello di esercizio dell’azione penale rappresentato dalla citazione diretta a giudizio. Ma ciò non è motivo sufficiente a ripudiare l’interpretazione elaborata nel precedente regime. In primo luogo non si può mancare di osservare che la modifica è intervenuta in presenza di un diritto vivente che sin dall’anno 2002 Sez. 5, numero 40489 del 05/11/2002 - dep. 29/11/2002, P.M. in proc. Zagami, Rv. 225705 riconduce anche il furto di cui all’articolo 624-bis cod. penumero introdotto dalla legge numero 128/2001 alla previsione di cui all’articolo 550 cod. proc. penumero , comma 2, lett. f . In altri termini ubi lex voluit, dixit, ubi nuolit, tacuit . In secondo luogo, ad avviso di questa Corte, la selezione dei reati operata con l’articolo 550 cod. proc. penumero , comma 2 trae origine non tanto da una minore gravità degli stessi, come dimostra la varietà dei livelli sanzionatori corrispondenti alle diverse fattispecie e la vetta raggiunta con l’inclusione del delitto di cui agli articolo 624 e 625 cod. proc. penumero . Anche la dottrina ha avanzato il dubbio che alla base della scelta legislativa di escludere l’udienza preliminare per una serie di reati vi sia il rilievo accordato a valutazioni di tipo economicistico e di funzionalità organizzativa, ritenute esposte al pericolo di compromissione dall’adozione generalizzata del modulo procedimentale previsto per i reati attribuiti al Tribunale in composizione collegiale. Ed invero, non sembra agevolmente superabile l’obiezione secondo la quale non è possibile stabilire alcun rapporto di proporzionalità diretta tra entità della pena e complessità dell’accertamento del reato. Ne consegue che una ricostruzione che aspiri ad un minimo di realismo non può escludere che l’assenza di un preventivo vaglio giudiziale sull’esercizio dell’azione penale sia motivata dalla volontà di limitare l’utilizzo delle risorse, da ottimizzare a favore di reati che il legislatore ha ritenuto meritevoli di un più meditato accesso al dibattimento. Se tutto ciò coglie il vero è palese che non sono limitate variazioni della pena che possono incidere su quelle valutazioni, aventi nel loro fuoco l’identità tipologica del reato inteso come furto, indicato dall’articolo 550 cod. proc. penumero nel genus con il richiamo dell’articolo 625 cod. penumero un’identità frutto non solo di profili “tecnici” ma anche di aspetti sociali o criminologici ritenuti meritevoli di considerazione da parte del legislatore. Simili valutazioni sono opinabili dal giudice ordinario solo ove siano ravvisabili gli estremi della questione di legittimità costituzionale. Quanto sinora espresso può essere formulato nel modo che segue Anche a seguito delle modifiche recate all’articolo 624-bis c.p. dalla L. 23 giugno 2017, numero 103, il P.M. deve esercitare l’azione penale con la citazione diretta a giudizio e non con la richiesta avanzata al Giudice per le indagini preliminari di rinvio a giudizio dell’imputato . 4.2. Da quanto precede emerge con sufficiente chiarezza il carattere abnorme del provvedimento impugnato. Secondo una costante linea interpretativa, è abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento che disponga la restituzione degli atti al P.M., per avere esercitato l’azione penale in ordine al delitto di cui all’articolo 624 bis cod. penumero - nelle forme della citazione diretta a giudizio, senza celebrazione dell’udienza preliminare, attesa la conseguente stasi insuperabile del processo, non potendosi, da un lato, reiterare il medesimo decreto di citazione diretta perché già, annullato e, dall’altro, procedere con una richiesta di rinvio a giudizio, perché non corretta, avuto riguardo al titolo di reato Sez. 4, numero 53382 del 15/11/2016 - dep. 15/12/2016, P.M. in proc. Macera, Rv. 268487 . Il provvedimento impugnato va pertanto annullato senza rinvio e va disposta la trasmissione degli atti al Tribunale di Vallo della Lucania per l’ulteriore corso. P.Q.M. annulla senza rinvio l’ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Vallo della Lucania per l’ulteriore corso.