di Giulia Milizia
di Giulia Milizia*Le multe hanno sempre costituito un importante cespite attivo dei comuni. Le problematiche connesse alle sanzioni da autovelox sono vexatae questiones non ancora risolte dalla giurisprudenza e dalla più recente normativa. Alcune innovazioni, infatti, hanno inasprito i già noti contrasti tra cittadini e P.A.Le principali novità della riforma del codice della strada L. 120/10 e successivi decreti ministeriali . L'autovelox è uno strumento che permette di rilevare in tempo reale le effrazioni al codice della strada v. T-Red, velomatic 520, telelaser . Può richiedere l'ausilio della polizia municipale od essere stazioni automatiche .Questo strumento è stato introdotto dal D.l. numero 117/07 che ha novellato il cds articolo 142 comma 6 bis .Con la successiva riforma del 29/07/10 L. numero 120/10 , in osservanza della normativa comunitaria, sono stati adottati impianti per l'accertamento remoto delle principali violazioni es. viaggiare in motorino senza casco, su veicolo sottoposto a ganasce fiscali e similia . È il c.d. vigile elettronico, creato per un migliore controllo delle strade, risparmio di risorse pubbliche ed implemento della sicurezza. In generale sussiste un obbligo di omologazione ad hoc degli strumenti e non è più necessaria la presenza della polizia. Per quanto riguarda i centri urbani spetterà ai singoli comuni decidere se affiancare i vigili a questo occhio elettronico.L'apposita autorizzazione del prefetto, inizialmente obbligatoria, è stata abrogata così come sono stati eliminati gli autovelox e gli altri analoghi rilevatori posti fuori città v. amplius Manzelli Semaforo verde per le multe automatiche si allarga il controllo del vigile elettronico , Semplificazione, lotta alla guida alterata , sorveglianza e dissuasione elettronica nel nuovo testo sono state rivisitate un terzo delle regole. Ma ambiguità e contraddizioni non mancano , In soffitta gli autovelox fissi fuori città , Ministero dell'interno, circolare numero 300/A/16052/10/101/3/3/9 del 29 dicembre 2010, Autovelox e polizia l'uso sorvegliato va bene anche senza il fermo immediato e A chi supera i limiti di velocità multa senza contestazione immediata per non intralciare la circolazione , Cass. civ. sez. II ord. nnumero 21983 e 20416/10 rispettivamente negli arretrati del 23/06 e 31/07/10, 11/01/11, 111/110 e 01/10/10 .La principale novità, però, consiste nella ripartizione in misura uguale degli introiti per le sanzioni da eccesso di velocità, così rilevate, tra l'ente proprietario delle strade eccetto quelle in concessione e lo Stato. È questo un vero anticipo del federalismo fiscale.La vicenda affrontata. Proprio quest'ultima innovazione è diventata un vero casus belli tra utenti ed amministrazione e, talvolta, è stata strumentalizzata per questioni politiche interne a molti enti.In questi mesi a Firenze è scoppiata una querelle tra una nota associazione di difesa degli utenti e dei consumatori ed il Comune, proprio per le opposizioni alle multe per eccesso di velocità. Sta avendo molta rilevanza sulla stampa, principalmente regionale, ed ampia eco online anche per i citati risvolti politici v. Commissione di controllo del comune, interrogazioni consiliari etc. .Il Comune, infatti, ha posizionato diversi autovelox nelle principali strade cittadine e si è registrata un'impennata nelle relative sanzioni + 421% rispetto al 2009, 175.463 verbali elevati nel 2010 .Molti cittadini, col patronato dell'associazione o seguendo le istruzioni, hanno presentato migliaia di ricorsi molti accolti in questi giorni, altri ancora pendenti. I principali riguardano le contestazioni delle apparecchiature collocate in Viale Etruria ed in Viale Spartaco Lavagnini.Si noti che, se continuasse questo trend positivo per l'utente, il Comune potrebbe rischiare di perdere circa €.10.300.000,00 con ovvie ripercussioni sulla sua contabilità e sulle sue finanze v. notizie media locali .Per dovere di cronaca si evidenzi che allo stato l'associazione sta vagliando l'opportunità di presentare un esposto in Procura ed è possibile un'eventuale azione per responsabilità amministrativa/erariale per le ragioni sinora espresse e per i costi che comporta elevare tali sanzioni, difendersi in giudizio e rimborsare i ricorrenti vittoriosi, anche se l'ente è stato condannato al rimborso del solo contributo unificato, in parziale deroga all'articolo 91 cpc . Si ritiene che questa scelta sia dovuta alla difesa personale dei ricorrenti, perché diverse sarebbero state le conclusioni se fossero stati assistiti da un legale.Tra tutte le sentenze emesse in questi giorni dai vari Giudici di Pace di Firenze le più rilevanti sono quelle emesse il 4 e l'11 febbraio, perché, a differenza delle altre pronunce, introducono importanti novità.Giudice di Pace di Firenze del 4 febbraio 11. Di questi provvedimenti non è disponibile il testo, ma si differenziano dagli altri ricorsi accolti perché, oltre ad ammetterli per le medesime motivazioni, contestano la mancata indicazione, nel verbale, della taratura dell'apparecchio Ferrara Eccesso di velocità spetta al sanzionato dimostrare il difetto tecnico dello strumento di rilevamento Cass. sez. II numero 13114/09 Autovelox e simili la taratura periodica non è obbligatoria ma la verifica delle misurazioni va certificata GDP Bari numero 1650/09 contra Cappuccini Eccesso di velocità valida la multa anche senza la taratura periodica dell'autovelox Cass. sez. II numero 26129/09, nelle edizioni del 18/06, 25/03 e 23/12/09 .Giudice di Pace di Firenze del 10 febbraio 2011. Come si può vedere nella documentazione allegata alla presente nota le due sentenze identiche, richiamando la normativa sopra analizzata, hanno dichiarato l'illegittimità delle multe per una pluralità di motivi.In primis è stata contestata l'illecita collocazione degli autovelox nelle strade sopra menzionate ed in altre indicate nelle decisioni in esame. Infatti, per legge, è possibile collocarli solo in strade a scorrimento veloce categoria D , così come prescritto ed individuate dal combinato disposto degli articolo 2, 142 cds, 2, comma III lett. d D.Lgs 285/92 ed articolo 4, comma II L. 168/02, categoria in cui, però, anche analizzando i piani generali per il traffico urbano PGTU del 1999, 2002 e 2006, editi sul sito internet del convenuto, non possono essere inserite queste vie.Il Comune si è difeso producendo decreti di autorizzazione prefettizia in cui, invece, sentito il parere del Comando della municipale ed in base a quello di conformità del Dirigente nuove strutture e mobilità, dato atto delle modifiche strutturali delle suddette vie piste ciclabili, barriere antitraffico degli anni 1999-200e e 2007-2009, le aveva ricatalogate e, dunque, era suo diritto porvi autovelox. Si ricordi che, contrariamente a quanto espresso dal GDP, come sopra ricordato, nulla imponeva all'ente di chiedere l'autorizzazione al prefetto, per altro non più obbligatoria e le multe potrebbero essere valide anche senza un presidio di vigili, altra contestazione accolta dal giudice, perché, si ribadisca, sono fattori che il nuovo cds rimette alla discrezionalità dell'ente v. Manzelli Autovelox per l'utilizzo presidiato non occorre il via libera prefettizio Cass. civ. sez. II ord. numero 21091/10 e Autovelox, con la presenza della polizia controlli semplificati , Cass. civ. sez. II ord. numero 1014/11 prevede che tali strumenti possano essere collocati su qualsiasi tratto stradale nel quotidiano del 23/10/10 e 12/02/11 .Altri motivi di accoglimento sono stati la mancata indicazione e produzione della relativa certificazione dell'omologazione degli apparecchi e la carenza di segnaletica, tanto più che, spesso, essi sono collocati dietro lampioni od in prossimità di incroci risultando, così, scarsamente visibili v. idem Autovelox fissi vanno spostati i box troppo vicini agli incroci , relativo al parere numero 108 del Ministero dei trasporti sulla richiesta interpretava del citato decreto del 2009 inoltrata da un comune della provincia fiorentina, e Tutor e Autovelox strumenti spenti se non c'è una segnalazione ad hoc , Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, nota numero 58422/10, Segnalazione di non omologazione del sistema di controllo della velocità tutor sicve, editi il 22/01/11 e 16/09/10 .Si ricordi che il suddetto parere, in attesa di un decreto esplicativo, stabilisce che l'autovelox deve essere collocato ad almeno 1 km dall'incrocio come sancito dal paragrafo 20 della circolare del ministero dell'interno prot. 300/A/11310/10/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 .Uniche installazioni legittime. Elemento innovativo rispetto agli altri ricorsi è l'indicazione delle uniche sedi considerate legittime tangenziale dell'Indiano, il tratto finale di Viale XI Agosto in corrispondenza di Via Sestese e Via Marco Polo.Si ricordi che il Comune si è riservato di appellare collettivamente tutti i ricorsi accolti ed in via di accoglimento e di ricorrere al TAR per la conferma della correttezza del suo operato.In attesa di ulteriori sviluppi si rinvia al testo delle sentenze ed alle citate fonti per eventuali approfondimenti.*Praticante avvocato e conciliatore iscritta alla camera di Conciliazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Grosseto.
Giudice di Pace di Firenze, sentenza 10 febbraio 2011Giudice VirzìMotivi della decisioneIl ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'utilizzo di postazione di rilevamento automatico senza la presenza di un agente , su strade urbane non di scorrimento quale è appunto il Viale E., che non può essere assimilata alle strade di categorie D che sono categoricamente indicate nel PGTU di Firenze, eccependo altresì l'assente e ridotta visibilità del dispositivo e della relativa segnaletica in violazione dell'articolo 142 comma 6 bis c. strad. e dell'articolo 124 comma 3 del DPR 495/92.Meritevole di accoglimento è il primo motivo di lagnanza del ricorrente, secondo cui il Viale E. non è una strada urbana di scorrimento e non può essere assimilata alle strade di categorie D , che sono categoricamente indicate nel PGTU di Firenze. A tal proposito si osserva che il predetto Decreto del Prefetto di Firenze Prot. 2009/002471/15 del 1° giugno 2010 di individuazione del tratto di strada del Viale E., è stato emesso a seguito di istanza del Comune di Firenze, corredata dal parere favorevole del Comando della Polizia Municipale e del parere di conformità del 25.03.2010 espresso dal Dirigente Nuove Strutture e Mobilità del Comune di Firenze, nel quale si dà atto che, a seguito del compimento di opere strutturali avvenute negli anni 1999-2005 piste ciclabili e negli anni 2007-2009 installazione barriera di ritenuta traffico , le infrastrutture stradali v.le L., v.le M., v.le G., v.le E., v.le presentano caratteristiche funzionali che strutturali congruenti e del tutto assimilabili con quelle delle strade di scorrimento come individuate dall'articolo 2 comma 3 d del D.Lgs. 285/92 . In tale parere si dà altresì atto che l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere ed adottare gli aggiornamenti 2002 e 2006 del PGTU senza adottare tuttavia alcuna modifica nella classificazione funzionale delle strade come redatta nell'allegato al PGTU del 1999 , dove si legge che all'interno del centro abitato di Firenze sono classificate come strade urbane di scorrimento di tipo D solo due segmenti in corrispondenza dei raccordi con la viabilità urbana della nuova tangenziale dell'Indiano il tratto terminale del Viale , in corrispondenza con la Via S. il tratto nel centro abitato della Via M.P. . All'interno del centro abitato di Firenze, ad eccezione delle suddette strade, non vi sono strade che possano essere assimilate alla tipologia di strade urbane di scorrimento di tipo D . Il Viale E., dove si immettono strade non semaforizzate la corsia di accesso per chi proviene dalla rotonda della via c.-F. , non sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate, e non vi sono banchine pavimentate sulla destra, non può essere assimilata ad una strada di categoria D , non avendone le caratteristiche.In mancanza dunque di specifica delibera del Consiglio Comunale che, prendendo atto definitivamente delle modifiche strutturali e funzionali avvenute nelle suddette strade del centro urbano di Firenze tra le quali anche il Viale E. , abbia classificato le suddette strade in strade urbane di scorrimento di tipo D come previsto dall'articolo 2 c. strad., si ritiene che il suddetto decreto prefettizio di individuazione, pur in presenza di un parere tecnico favorevole da parte del Comune, sia illegittimo, avendo ecceduto dai limiti segnati dall'articolo 4, comma 2, del d.l. numero 121 del 2002, Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, numero 168. Va disposta pertanto incidenter tantum la sua disapplicazione, ai sensi dell'articolo 4 Legge 20-03-1865, numero 2248 abolitiva del contenzioso amministrativo, così come espressamente previsto dall'Ordinanza della Corte Costituzionale numero 150 del 07-04-2006 22-03-2006 , con la conseguenza che gli accertamenti effettuati a mezzo dispositivi di rilevamento della velocità in automatico e senza la presenza degli agenti operatori in detti tratti di strade sono da considerare illegittimi.Anche il secondo motivo di opposizione riguardo all'assente e ridotta visibilità del dispositivo e della relativa segnaletica, è fondato e merita accoglimento. Dalla documentazione fotografica allegata e come indicato sul verbale di accertamento impugnato si evince inoltre che l'autovelox in questione si trova sul Viale E. altezza 140 metri dopo il sovrapasso c.-F. e che il cartello di preavviso è collocato, prima del sottopasso, all'inizio di un marciapiede spartitraffico tra due lampioni di illuminazione pubblica e semi occultato da un altro cartello e relativa lanterna semaforica, nonchè da altri lampioni di illuminazione che seguono in linea retta sormontati da gonfaloni pubblicitari di notevoli dimensioni.La postazione dell'autovelox in questione è posizionata in Viale E., subito dopo la corsia di accesso per chi proviene dalla rotonda della via c.-F., a ridosso di un palo dell'illuminazione pubblica che ospita, oltre all'avviso della presenza del medesimo autovelox, anche un gonfalone pubblicitario, e pertanto poco visibile, soprattutto da parte degli automobilisti che provengono dal sottopasso e si dirigono verso la SGC FI-PI-LI e ciò contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 142, comma 6-bis, c. strad. che impone che Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili , nonchè dell'articolo 124 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, numero 495 il quale dispone che La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile . Il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa. Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei trasponi, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 15 agosto 2007, il quale non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere adeguata in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. L'informazione sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile, deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del decreto ministeriale 15 agosto 2007.La Corte di Cassazione con la sentenza numero 7419 del 26.03.2009 ha sancito che In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata autovelox , l'articolo 4 del d.l. numero 121 del 2002, conv. in l. numero 168 del 2002 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di giada e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. Da qui la carenza di una corretta informazione agli utenti della strada della presenza dell'autovelox e di preventiva segnalazione dissuasiva che invece esiste nel senso di marcia opposto del Viale E. direzione ingresso città.Per tali motivi l'opposizione merita accoglimento, con il conseguente annullamento del verbale impugnato e delle relative sanzioni comminate. Alla soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e dell'articolo 23 L. 689/81, segue la condanna dell' amministrazione convenuta al rimborso delle spese di procedura in favore del ricorrente, limitatamente alle sole spese del contributo unificato. P.Q.M.Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, visti gli articolo 22-23 della Legge 689/81, accoglie l'opposizione proposta da omissis nei confronti del Comune di Firenze e annulla il Verbale di accertamento numero 680908/T/2010 del 10.08.2010 emesso dalla Polizia Municipale di Firenze per violazione dell'articolo 142/C8 c. strad. e le sanzioni relative.Condanna il Comune di Firenze al rimborso delle spese di procedura in favore del ricorrente, limitatamente al solo contributo unificato.Sentenza provvisoriamente esecutiva ex articolo 282 c.p.c.Firenze, lì 10 febbraio 2011
Giudice di Pace di Firenze, sentenza 10 febbraio 2011Giudice VirzìMotivi della decisioneIl ricorrente ha eccepito l'illegittimità dell'utilizzo di postazione di rilevamento automatico senza la presenza di un agente , su strade urbane non di scorrimento quale è appunto il Viale E., che non può essere assimilata alle strade di categorie D che sono categoricamente indicate nel PGTU di Firenze, eccependo altresì l'assente e ridotta visibilità del dispositivo e della relativa segnaletica in violazione dell'articolo 142 comma 6 bis c. strad. e dell'articolo 124 comma 3 del DPR 495/92.Meritevole di accoglimento è il primo motivo di lagnanza del ricorrente, secondo cui il Viale E. non è una strada urbana di scorrimento e non può essere assimilata alle strade di categorie D , che sono categoricamente indicate nel PGTU di Firenze. A tal proposito si osserva che il predetto Decreto del Prefetto di Firenze Prot. 2009/002471/15 del 1° giugno 2010 di individuazione del tratto di strada del Viale E., è stato emesso a seguito di istanza del Comune di Firenze, corredata dal parere favorevole del Comando della Polizia Municipale e del parere di conformità del 25.03.2010 espresso dal Dirigente Nuove Strutture e Mobilità del Comune di Firenze, nel quale si dà atto che, a seguito del compimento di opere strutturali avvenute negli anni 1999-2005 piste ciclabili e negli anni 2007-2009 installazione barriera di ritenuta traffico , le infrastrutture stradali v.le L., v.le M., v.le G., v.le E., v.le presentano caratteristiche funzionali che strutturali congruenti e del tutto assimilabili con quelle delle strade di scorrimento come individuate dall'articolo 2 comma 3 d del D.Lgs. 285/92 . In tale parere si dà altresì atto che l'Amministrazione Comunale ha provveduto a redigere ed adottare gli aggiornamenti 2002 e 2006 del PGTU senza adottare tuttavia alcuna modifica nella classificazione funzionale delle strade come redatta nell'allegato al PGTU del 1999 , dove si legge che all'interno del centro abitato di Firenze sono classificate come strade urbane di scorrimento di tipo D solo due segmenti in corrispondenza dei raccordi con la viabilità urbana della nuova tangenziale dell'Indiano il tratto terminale del Viale , in corrispondenza con la Via S. il tratto nel centro abitato della Via M.P. . All'interno del centro abitato di Firenze, ad eccezione delle suddette strade, non vi sono strade che possano essere assimilate alla tipologia di strade urbane di scorrimento di tipo D . Il Viale E., dove si immettono strade non semaforizzate la corsia di accesso per chi proviene dalla rotonda della via c.-F. , non sono previste apposite aree o fasce laterali esterne alla carreggiata entrambe con immissioni ed uscite concentrate, e non vi sono banchine pavimentate sulla destra, non può essere assimilata ad una strada di categoria D , non avendone le caratteristiche.In mancanza dunque di specifica delibera del Consiglio Comunale che, prendendo atto definitivamente delle modifiche strutturali e funzionali avvenute nelle suddette strade del centro urbano di Firenze tra le quali anche il Viale E. , abbia classificato le suddette strade in strade urbane di scorrimento di tipo D come previsto dall'articolo 2 c. strad., si ritiene che il suddetto decreto prefettizio di individuazione, pur in presenza di un parere tecnico favorevole da parte del Comune, sia illegittimo, avendo ecceduto dai limiti segnati dall'articolo 4, comma 2, del d.l. numero 121 del 2002, Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale , convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, numero 168. Va disposta pertanto incidenter tantum la sua disapplicazione, ai sensi dell'articolo 4 Legge 20-03-1865, numero 2248 abolitiva del contenzioso amministrativo, così come espressamente previsto dall'Ordinanza della Corte Costituzionale numero 150 del 07-04-2006 22-03-2006 , con la conseguenza che gli accertamenti effettuati a mezzo dispositivi di rilevamento della velocità in automatico e senza la presenza degli agenti operatori in detti tratti di strade sono da considerare illegittimi.Anche il secondo motivo di opposizione riguardo all'assente e ridotta visibilità del dispositivo e della relativa segnaletica, è fondato e merita accoglimento. Dalla documentazione fotografica allegata e come indicato sul verbale di accertamento impugnato si evince inoltre che l'autovelox in questione si trova sul Viale E. altezza 140 metri dopo il sovrapasso c.-F. e che il cartello di preavviso è collocato, prima del sottopasso, all'inizio di un marciapiede spartitraffico tra due lampioni di illuminazione pubblica e semi occultato da un altro cartello e relativa lanterna semaforica, nonchè da altri lampioni di illuminazione che seguono in linea retta sormontati da gonfaloni pubblicitari di notevoli dimensioni.La postazione dell'autovelox in questione è posizionata in Viale E., subito dopo la corsia di accesso per chi proviene dalla rotonda della via c.-F., a ridosso di un palo dell'illuminazione pubblica che ospita, oltre all'avviso della presenza del medesimo autovelox, anche un gonfalone pubblicitario, e pertanto poco visibile, soprattutto da parte degli automobilisti che provengono dal sottopasso e si dirigono verso la SGC FI-PI-LI e ciò contrariamente a quanto stabilito dall'articolo 142, comma 6-bis, c. strad. che impone che Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili , nonchè dell'articolo 124 comma 3 del Regolamento di esecuzione e di attuazione al medesimo codice della strada D.P.R. 16 dicembre 1992, numero 495 il quale dispone che La segnaletica di indicazione, nel rispetto dell'ambiente circostante e nell'armonizzarsi con esso, deve comunque essere realizzata e collocata in modo da essere facilmente avvistabile e riconoscibile . Il rispetto delle esigenze di informazione dell'utenza, allo scopo di fornire la massima trasparenza all'attività di prevenzione realizzata con l'impiego di apparecchiature di controllo della velocità, deve essere garantito mediante l'uso di segnali o di dispositivi di segnalazione luminosa. Le loro caratteristiche e le modalità di impiego sono state stabilite con decreto adottato dal Ministro dei trasponi, di concerto con il Ministro dell'interno, in data 15 agosto 2007, il quale non fissa una distanza minima tra il segnale stradale di preavviso e la postazione di controllo a cui si riferisce ma, più genericamente, stabilisce che tale distanza deve essere adeguata in modo da garantirne il tempestivo avvistamento, in relazione alla velocità locale predominante. L'informazione sulla presenza della postazione di controllo sia fissa che mobile, deve essere fornita attraverso la collocazione di idonei segnali stradali di indicazione, anche a messaggio variabile, che possono essere installati, in via provvisoria o definitiva, ad adeguata distanza dal luogo in cui viene utilizzato il dispositivo secondo le indicazioni del decreto ministeriale 15 agosto 2007.La Corte di Cassazione con la sentenza numero 7419 del 26.03.2009 ha sancito che In materia di accertamento di violazioni delle norme sui limiti di velocità, compiuta a mezzo di apparecchiatura di controllo, comunemente denominata autovelox , l'articolo 4 del d.l. numero 121 del 2002, conv. in l. numero 168 del 2002 - secondo cui dell'installazione dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo deve essere data preventiva informazione agli automobilisti - non prevede un obbligo rilevante esclusivamente nell'ambito dei servizi organizzativi interni della P.A., ma è finalizzato ad informare gli automobilisti della presenza dei dispositivi di controllo medesimi, onde orientarne la condotta di giada e preavvertirli del possibile accertamento di infrazioni ne consegue che la violazione di tale previsione cagiona la nullità della sanzione eventualmente irrogata. Da qui la carenza di una corretta informazione agli utenti della strada della presenza dell'autovelox e di preventiva segnalazione dissuasiva che invece esiste nel senso di marcia opposto del Viale E. direzione ingresso città.Per tali motivi l'opposizione merita accoglimento, con il conseguente annullamento del verbale impugnato e delle relative sanzioni comminate. Alla soccombenza ai sensi dell'articolo 91 c.p.c. e dell'articolo 23 L. 689/81, segue la condanna dell' amministrazione convenuta al rimborso delle spese di procedura in favore del ricorrente, limitatamente alle sole spese del contributo unificato. P.Q.M.Il Giudice di pace, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, visti gli articolo 22-23 della Legge 689/81, accoglie l'opposizione proposta da omissis nei confronti del Comune di Firenze e annulla il Verbale di accertamento numero 680908/T/2010 del 10.08.2010 emesso dalla Polizia Municipale di Firenze per violazione dell'articolo 142/C8 c. strad. e le sanzioni relative.Condanna il Comune di Firenze al rimborso delle spese di procedura in favore del ricorrente, limitatamente al solo contributo unificato.Sentenza provvisoriamente esecutiva ex articolo 282 c.p.c.Firenze, lì 10 febbraio 2011