Una pensione...internazionale

L’integrazione al trattamento minimo della pensione non è esportabile in ambito comunitario in virtù del principio, contemplato dall’art 10-bis, comma 1, del Regolamento CEE numero 1247/1992 per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché non è dovuta all’assicurato residente fuori dal territorio italiano.

Così ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza numero 4228/19, depositata il 13 febbraio. La pensione minima di un italiano residente in Francia I giudici di merito avevano riconosciuto ad un pensionato italiano, residente in Francia, il diritto a percepire l’integrazione al trattamento minimo di pensione, da calcolarsi sulla base della pensione virtuale, ossia sull’importo della pensione che conseguirebbe con l’applicazione della sola legge nazionale italiana . L’INPS, soccombente, ricorreva per la cassazione della sentenza di secondo grado, fondando le proprie eccezioni sul principio di “inesportabilità del trattamento di integrazione alla pensione minima”, principio avvalorato e condiviso dalla Corte di Cassazione nella sentenza in commento. La pensione non è sempre esportabile La disciplina europea in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contempla un principio per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, le quali non abbiano natura contributiva, sono erogate esclusivamente nello Stato membro di residenza del soggetto interessato ed ai sensi della sua legge materiale in altri termini, i alcuni trattamenti previdenziali non contributivi non sono esportabili, ossia sono erogati solamente nello Stato membro di residenza, in applicazione della legge materiale di questo stesso Stato. Detto principio è enunciato all’articolo 10- bis, comma 1, del Regolamento CEE 1247/1992 ed è noto come “principio di inesportabilità in ambito comunitario delle prestazioni in denaro non contributive”. Quali siano le prestazioni in denaro, assistenziali e previdenziali, di carattere non contributivo è indicato negli allegati al Regolamento, che elencano, per ciascuno Stato membro, le provvidenze non esportabili. Nella specie, l’integrazione al trattamento minimo è prevista dall’Allegato II bis per l’Italia, ma non per la Francia, pertanto, il pensionato che pacificamente risiedeva in Francia, ove aveva peraltro conseguito la pensione, non poteva avere diritto ad integrarla in virtù dell’esportazione Oltralpe di una prestazione speciale, quale l’integrazione al trattamento minimo, non prevista dallo Stato membro di residenza e che, in base all’articolo 10- bis del Regolamento 1247/1992 avrebbe potuto essere erogata solo dall’istituzione di residenza. La pensione rimane dunque “non integrata”.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 22 novembre 2018 – 13 febbraio 2019, numero 4228 Presidente/Relatore D’Antonio Considerato in fatto 1.La Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza del Tribunale con cui era stato riconosciuto a A.V. il diritto al ricalcolo del pro rata di pensione italiana comprensivo dell’integrazione al minimo ritenendo sussistente il limite di reddito previsto dalla legge italiana e con condanna al pagamento dall’1/4/2007. La Corte ha richiamato a fondamento della sua decisione i precedenti di questa Corte numero 2785/2008 nonché i principi affermati da Corte di Giustizia in base ai quali, in tema di liquidazione della pensione di vecchiaia in regime internazionale conformemente al principio enunciato dalla Corte di Giustizia CE nella sentenza del 24 settembre 1998 causa numero 132 del 1996 , come chiarito dalla medesima corte con la successiva sentenza del 21 luglio 2005 causa numero 30 del 2004 - l’integrazione al trattamento minimo va computato nel calcolo della pensione virtuale ossia dell’importo che conseguirebbe con l’applicazione della sola legge nazionale solamente se detta integrazione spetti al lavoratore ai sensi della legge italiana dovendo,pertanto, essere escluso dal computo teorico l’integrazione al minimo in caso di superamento dei limiti reddituali prescritti e, quindi, la carenza dei presupposti previsti dalla normativa interna. 2.Avverso la sentenza ricorre l’inps con un motivo ulteriormente illustrato con memoria ex articolo 378 c.p.c Resiste l’A. . Ritenuto in diritto 3. Con un solo motivo l’Inps si duole dell’avvenuto riconoscimento dell’integrazione al minimo nonostante l’A. risiedesse all’estero, in violazione dell’articolo 10 bis del regolamento CEE n 1408/1971. Rileva che, pacifica la residenza del ricorrente in Francia, come dallo stesso enunciato nel ricorso, nell’atto di appello aveva eccepito che non sussistessero i requisiti previsti dalla normativa italiana né con riferimento al requisito reddituale, né con riguardo alla residenza nello stato italiano che la Corte d’appello aveva verificato solo il requisito reddituale e che erroneamente la Corte aveva ritenuto l’appello dell’Inps privo della necessaria specificità omettendo di valutare che il ricorrente risiedeva, pacificamente, all’estero come dallo stesso dichiarato. 4. Il ricorso è fondato. Invero, il dato normativo di fondo è rappresentato dall’articolo 10-bis, comma 1, del Regolamento CEE numero 1247/92 che ha modificato il regolamento n 1408/1971 sulla cosiddetta inesportabilità all’estero della speciale prestazione dell’integrazione al trattamento minimo. Va rilevato che la disciplina comunitaria in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale contempla un principio per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, e dunque sono inesportabili negli Stati membri dell’Unione Europea. In sostanza vige il principio della inesportabilità in ambito comunitario delle prestazioni in danaro non contributive, tra cui in particolare l’integrazione al minimo dei trattamenti pensionistici. Per l’Italia, tra le prestazioni inesportabili si ricomprendono le pensioni sociali le pensioni, glì assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili le pensioni e le indennità ai sordomuti le pensioni e le indennità ai ciechi civili l’integrazione della pensione minima l’integrazione dell’assegno di invalidità l’assegno sociale la maggiorazione sociale. 5. Infatti, il Regolamento CEE numero 1247/92 del Consiglio, del 30 aprile 1992, che ha modificato il regolamento CEE numero 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità, ha previsto all’articolo 1, punto 4 , l’inserimento dell’articolo 10 bis Prestazioni speciali a carattere non contributivo che stabilisce quanto segue - Nonostante l’articolo 10 e il titolo 3, le persone alle quali il presente regolamento è applicabile beneficiano delle prestazioni speciali in denaro a carattere non contributivo di cui all’articolo 4, paragrafo 2 bis esclusivamente nel territorio dello Stato membro nel quale esse risiedono ed in base alla legislazione di tale Stato, purché tali prestazioni siano menzionate nell’allegato 2 bis. Tali prestazioni sono erogate a carico dell’istituzione del luogo di residenza. 6.Nell’allegato per l’Italia sono richiamate le seguenti provvidenze a La pensione sociale ai cittadini senza risorse L. 30 aprile 1969, numero 153 . b Le pensioni, gli assegni e le indennità ai mutilati ed invalidi civili L. 30 marzo 1974, numero 118, L. 11 febbraio 1980, numero 18 e L. 23 novembre 1988, numero 508 . c Le pensioni e indennità ai sordomuti L. 26 maggio 1970, numero 381 e L. 23 novembre 1988, numero 508 . d Le pensioni e indennità ai ciechi civili L. 27 maggio 1970, numero 382 e L. 23 novembre 1988, numero 508 . e L’integrazione al trattamento minimo L. 4 aprile 1952, numero 218, L. 11 novembre 1983, numero 638 e L. 29 dicembre 1990, numero 407 . f L’integrazione dell’assegno di invalidità L. 12 giugno 1984, numero 222 . g L’assegno mensile per assistenza personale e continua ai pensionati per inabilità L. 12 giugno 1984, numero 222 7. Per la Francia il regolamento richiama a L’assegno supplementare del Fondo nazionale di solidarietà L. 30 giugno 1956 . B L’assegno agli adulti minorati L. 30 giugno 1975 . 8. L’integrazione al trattamento minimo è prevista dall’allegato 2 bis per l’Italia, ma non per la Francia, per cui l’A. , il quale risiedeva in quest’ultima nazione, ove aveva conseguito la pensione, non poteva avere diritto ad integrarla in conseguenza della esportazione di una prestazione speciale, quale l’integrazione al trattamento minimo, non prevista nello Stato di residenza e che, in base alla summenzionata norma regolamentare, avrebbe potuto essere erogata solo dall’istituzione di residenza. 9.Va richiamato che questa Corte, nel pronunziarsi di recente in siffatta materia Cass. sez. lav. numero 7914 del 28.3.2017 , ha avuto occasione di statuire che L’integrazione al trattamento minimo della pensione non è esportabile in ambito comunitario, in virtù del principio, contemplato dall’articolo 10-bis, comma 1, del Regolamento CEE numero 1247 del 1992, per cui le prestazioni speciali in denaro, sia assistenziali che previdenziali, ma non aventi carattere contributivo, sono erogate esclusivamente nello Stato membro in cui i soggetti interessati risiedono ed ai sensi della sua legislazione, sicché non è dovuta all’assicurato residente fuori dal territorio nazionale . 10.Per le considerazioni che precedono il ricorso deve essere accolto e la sentenza cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto la causa può essere decisa nel merito con il rigetto dell’originaria domanda dell’A. . Le spese dei giudizi di merito possono essere compensate stante la complessità della questione. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda dell’A. compensa le spese processuali dei giudizi di merito e condanna il contro ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in Euro 1500,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge, nonché Euro 200,00 per esborsi.