Novità anche per il pignoramento presso terzi a vantaggio del creditore procedente

Continuiamo il nostro viaggio tra le disposizioni processuali della legge di Stabilità per il 2013 passando in rassegna oggi le nuove norme dedicate all’esecuzione forzata iniziando da quelle dedicate al pignoramento presso terzi. Ed infatti, la legge di Stabilità modifica la disciplina del pignoramento presso terzi intervenendo sull’articolo 543 relativo alla forma del pignoramento e sugli articolo 548 e 549 c.p.c. relativi alla mancata o contestata dichiarazione del terzo con lo scopo di rendere residuale la necessità dell’instaurazione del giudizio di merito sull’esistenza del credito pignorato e, comunque, semplificandone l’attività istruttoria e decisoria.

Lo snodo processuale modificato . Orbene, prima di vedere come è cambiata la disciplina è opportuno ricordare quale sia lo snodo processuale sul quale è intervenuto il legislatore. Quello snodo è tipico del di pignoramento presso terzi ed infatti, in questo tipo di pignoramento il creditore procedente deve prima individuare «almeno genericamente» le cose o le somme dovute dal terzo al proprio debitore e, poi, necessariamente citare il debitore e, soprattutto, il terzo perché renda la dichiarazione relativa a se egli sia effettivamente e di quanto debitore. Il ruolo della dichiarazione è fondamentale perché soltanto la dichiarazione che conferma l’affermazione del creditore procedente ha l’effetto di perfezionare il pignoramento e consentire l’assegnazione e la vendita del credito pignorato. Una dichiarazione sulla quale già il legislatore era intervenuto prevedendo che possa essere resa in udienza ma anche quando non riguarda certi crediti per iscritto e che oggi potrà essere trasmessa al creditore procedente sia per raccomandata sia per posta elettronica certificata ed è proprio a questo fine che il creditore procedente dovrà sempre indicare nell’atto di pignoramento «l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del creditore procedente» cfr. le lett. a e lett.b del numero 1 e numero 2 del comma 20 . Secondo la precedente disciplina nel caso in cui il terzo non rendeva la dichiarazione ovvero negava di essere debitore, il creditore procedente doveva iniziare un giudizio ordinario di cognizione avente ad oggetto il diritto di credito pignorato che si concludeva con sentenza all’esito della quale ovviamente se favorevole al creditore procedente il processo esecutivo avrebbe dovuto essere, finalmente, da questi riassunto. Mancata dichiarazione del terzo . Nella nuova versione voluta dalla legge di Stabilità, la disciplina, distingue due ipotesi. La prima è ipotesi quella della mancata dichiarazione del terzo articolo 548 c.p.c. , mentre la seconda è quella relativa alla dichiarazione del terzo contestata dal creditore procedente articolo 549 c.p.c. Iniziamo, dalla prima ipotesi in cui il terzo non rende la dichiarazione alla quale era stato invitato. Orbene, in questo caso, dobbiamo distinguere due sotto-ipotesi. La prima sotto-ipotesi ricorre quando «il pignoramento riguarda i crediti di cui all'articolo 545, terzo e quarto comma» in questo caso se il debitor debitoris non si presenta in udienza, il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione e il giudice potrà procedere all’assegnazione o alla vendita del credito pignorato. La seconda sotto-ipotesi ricorre nelle ipotesi diverse da quella appena ricordata laddove il debitor debitoris rende la dichiarazione fuori udienza tramite comunicazione scritta in questo caso se all'udienza il creditore dichiara di non aver ricevuto la dichiarazione, «il giudice, con ordinanza, fissa un'udienza successiva». L'ordinanza dovrà essere notificata al terzo almeno dieci giorni prima della nuova udienza e se il debitor debitoris non comparirà alla nuova udienza, il credito pignorato o il possesso del bene di appartenenza del debitore, nei termini indicati dal creditore, si considera - come prima - non contestato. Difesa del terzo non dichiarante involontario . In tutti i casi, però, il terzo potrà impugnare nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617, comma 1, l'ordinanza di assegnazione di crediti adottata a norma del presente articolo, ma soltanto «se prova di non averne avuto tempestiva conoscenza per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore». Effetti della non contestazione . Il meccanismo della non contestazione ha come effetto principale quello di non rendere necessario il giudizio di accertamento dell’obbligo del terzo quando questo non rende la dichiarazione richiesta. Ma quali sono gli effetti della non contestazione? La disposizione utilizza quest’espressione sulla quale è bene soffermarsi «il credito pignorato, nei termini indicati dal creditore, si considera non contestato». Occorre soffermarsi perché la parte in cui si limita l’effetto della non contestazione ai «termini indicati dal creditore» a primissima impressione potrebbe prestarsi a due letture diverse. La prima lettura - quella, invero, più plausibile - potrebbe essere che la non contestazione produrrà i suoi effetti soltanto se l’individuazione del credito da parte del creditore procedente sarà stata precisa perché se generica come, del resto, consentito dal numero 2 dell’articolo 543 c.p.c. non sarebbe possibile salvo quanto si dirà tra poco individuare l’oggetto del pignoramento. Quell’effetto, quindi, si potrà produrre soltanto se il creditore abbia individuato non soltanto il titolo del credito e lo abbia anche quantificato . Questa lettura renderebbe, però, la norma applicabile soltanto a pochi casi dal momento che spesso sarà già tanto individuare il debitore e il titolo per il quale egli è tenuto nei confronti del debitore del creditore procedente ancorché di un’efficienza economica pro esecuzione straordinaria dal momento che ridurrebbe i casi di mancata risposta perché le conseguenze sarebbero pregiudizievoli per il terzo debitore. Ecco allora che una seconda lettura potrebbe essere quella di assegnare all’espressione «nei termini indicati dal creditore» questo significato se il terzo tace la non contestazione opera nel senso che il credito che sarà assegnato o venduto è quello nel limite massimo del credito per il quale si procede. Contestata dichiarazione del terzo . Proseguiamo ora con la seconda ipotesi e, cioè, quella in cui il creditore contesta la dichiarazione resa dal terzo. Se sulla dichiarazione sorgono contestazioni, il giudice dell'esecuzione le risolve, compiuti i necessari accertamenti e, quindi, non più secondo le forme del libro secondo del codice , con ordinanza. L'ordinanza produce, infine, effetti ai fini del procedimento in corso e dell'esecuzione fondata sul provvedimento di assegnazione ed e' impugnabile nelle forme e nei termini di cui all'articolo 617. Una possibile mancanza . Alla luce delle nuove disposizioni e, in particolare, in considerazione degli effetti della mancata dichiarazione come previsti dall’articolo 548 c.p.c. sarebbe stato opportuno se non addirittura necessario integrare l’articolo 543 c.p.c., comma 2, numero 4 prevedendo l’obbligo per il creditore procedente di avvertire il terzo delle conseguenze derivanti dalla mancata risposta. Una dimenticanza legislativa che, precauzionalmente, sarà bene superare nella prassi inserendo comunque quell’avvertenza onde evitare, un giorno, possibili e molto probabilmente fondate eccezioni. Disposizioni transitorie . Le nuove disposizioni di cui al comma 20 dell’articolo 1 della legge di Stabilità e, quindi, anche le modifiche degli articolo 548 e 549 c.p.c. si applicano ai procedimenti di espropriazione presso terzi iniziati successivamente all'entrata in vigore della legge avvenuta il 1° gennaio 2013.