di Chiara Maria Ciarla
di Chiara Maria CiarlaIl caso. Con la sentenza numero 7556/11 la Terza Sezione Civile della Corte di Cassazione sancisce il principio di diritto in virtù del quale la contestazione, da parte di uno dei creditori, della mera tardività dell'intervento di un altro creditore nel processo esecutivo integra una controversia distributiva - e non una ipotesi di opposizione agli atti esecutivi - da istruirsi e risolversi ai sensi e nei tempi previsti dall'articolo 512 c.p.c. Il Supremo Consesso, nell'enunciare il suddetto principio, svolge una ricognizione del regime degli interventi nel processo di esecuzione, ponendo luce sulle novità introdotte dalle novelle legislative numero 80/05 e numero 263/05 e s.m.i.La Corte sottolinea che la disciplina degli interventi de quibus è mutata in ordine ai presupposti di ammissibilità in ordine ai quali, nel regime ante riforma, non era prevista alcuna verifica prima del momento della distribuzione , mentre nulla è sostanzialmente mutato in riferimento alla disciplina della tardività.Il procedimento endoesecutivo. Segnatamente, la principale novità è consistita nella introduzione di un procedimento c.d. endoesecutivo tendente in primis a limitare il diritto di intervento per crediti non fondati su titolo esecutivo e ciò al fine di garantire, appunto, la partecipazione alla distribuzione solo relativamente a crediti caratterizzati dalla certezza, liquidità ed esigibilità e, conseguentemente, tendente a limitare il tempo per le contestazioni esclusivamente da parte del debitore in ordine ai predetti interventi, non assistiti da titolo esecutivo.Per quanto concerne la fase della distribuzione della somma ricavata, questa ha subito una totale deformalizzazione in quanto ogni contestazione sulla sussistenza, sull'ammontare dei crediti ammessi al concorso ovvero sulle reciproche ragioni di privilegio sono state devolute al sub-procedimento di cui all'articolo 512 c.p.c. In altri termini, unico soggetto onerato a contestare tempestivamente gli interventi in discorso è il debitore e, peraltro, unicamente in riferimento a crediti non fondati su titolo esecutivo.La controversia è distributiva. Di converso, ed a seguito della suddetta deformalizzazione della fase di distribuzione della somma ricavata, la contestazione della tardività dell'intervento da parte dei creditori ed anche da parte del debitore per gli interventi fondati su titolo esecutivo integra una ipotesi di controversia distributiva ex articolo 512 c.p.c.Invero, la contestazione della tardività di un intervento, del quale non si contesta l'esistenza o l'entità in sé per sé considerate, ha la mera finalità di conseguire una differente collocazione del creditore-interventore nella ripartizione della somma ricavata e, dunque, una diversa misura ed entità concreta delle quote di tale somma da assegnare ai diversi creditori.I giudici di legittimità proseguono poi affermando che ogni creditore potrà contestare anche prima della fase distributiva la mera tempestività dell'intervento ad opera di un altro creditore, ovverosia è rimesso alla discrezionalità del creditore stesso il momento in cui eccepire la tardività de qua, potendo egli pacificamente scegliere se sollevarla anteriormente alla fase della distribuzione e, dunque, in tal caso proporre una opposizione agli atti esecutivi.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 17 febbraio - 1 aprile 2011, numero 7556Presidente Trifone - Relatore De StefanoSvolgimento del processo1. Il Banco di Sicilia spa propone ricorso per cassazione ex articolo 111 Cost. avverso la sentenza in unico grado del Tribunale di Siracusa - sez. dist. di Lentini, numero 24/05, pubbl. il 4.3.05, con la quale è stata dichiarata inammissibile la sua eccezione di tardività dell'intervento del creditore Banca Popolare Santa Venera seri nella procedura di espropriazione presso terzi dal primo intentata nei confronti di G.N., M.G., C.G., S.M., F.C., T.G., T.A. e M.I. - quali debitori esecutati - e del terzo pignorato Nupral s.s. in liquidazione davanti al giudice dell'esecuzione del medesimo ufficio. In particolare, per quanto si evince dalla sentenza qui gravata, l'eccezione di tardività dell'intervento è stata dal giudice di merito sussunta entro il paradigma dell'articolo 617 c.p.c. e di una tale azione è stata così rilevata l'inammissibilità per tardività.2. Nessuno degli intimati deposita controricorso e, per la pubblica udienza del 17.2.11, cui nessuno compare, la ricorrente deposita memoria ai sensi dell'articolo 378 c.p.c., sottoscritta dal solo procuratore costituito, con la quale dichiara di non avere più interesse alla definizione della controversia.Motivi della decisione3. A sostegno del suo ricorso la ricorrente sviluppa due motivi 3.1. un primo, di violazione e falsa applicazione di norme di diritto articolo 360 numero 3 c.p.c. in relazione agli articolo 512 e 617 c.p.c. , sostenendo l'erroneità della qualificazione come opposizione ad atti esecutivi dell'eccezione di tardività dell'intervento di altro creditore, da inquadrarsi invece in una tipica controversia distributiva 3.2. un secondo, di vizio di motivazione articolo 360 numero 5 c.p.c. per contraddittorietà tra la motivazione della sentenza e le risultanze processuali.4. In via assolutamente preliminare, la dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse alla definizione del ricorso contenuta nella memoria di cui all'articolo 378 c.p.c., con produzione di atti e documenti da cui evincere quanto dedotto, deve considerarsi idonea, quand'anche non formulata nelle rigorose forme previste dall'articolo 390 c.p.c., a dimostrare il sopravvenuto disinteresse del ricorrente a proseguire il processo stesso segnatamente in un caso, come quello in esame, in cui le controparti nemmeno si sono costituite e a determinare così la cessazione della materia del contendere o comunque l'inammissibilità del ricorso per tutte Cass. 15 settembre 2008 numero 23685 e Cass. 6 dicembre 2004 numero 22806 potendosi al riguardo e d'altra parte anche in sede di legittimità prodursi documenti diretti ad evidenziare la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell'articolo 372, primo comma, c.p.c., concernente gli stessi l'ammissibilità del ricorso per il venir meno dell'interesse alla sua prosecuzione, sempreché la parte, nelle conclusioni, non abbia insistito nell'accoglimento della domanda originaria tra le ultime, v. Cass. 23 giugno 2009 numero 14657 .Tanto va dichiarato in dispositivo, neppure essendovi la necessità di provvedere sulle spese, per non avere gli intimati svolto alcuna attività difensiva in questa sede.5. E tuttavia ritiene questa Corte che la peculiarità della fattispecie consenta di enunciare comunque il principio di diritto che la regola, ai sensi dell'articolo 363 comma 3 c.p.c. del resto, perfino un'espressa dichiarazione di estinzione del giudizio di cassazione, che la Corte si trova a dover emettere in base alla dichiarazione di rinunzia al ricorso sopravvenuta alla emissione del decreto di fissazione della adunanza in camera di consiglio, non precluderebbe comunque alla stessa Corte, nella sua composizione collegiale, di usare del potere, che l'articolo 363 c.p.c. le assegna, di enunciare, su questioni di particolare importanza che il ricorso ha sollevato, il principio di diritto nell'interesse della legge Cass. sez. unumero , ord. 6 settembre 2010 numero 19051 .6. A questo riguardo va osservato che, nel caso di specie 6.1. la disciplina sugli interventi applicabile è quella anteriore alle riforme degli articolo 499 e 500 c.p.c. di cui alle leggi 80/05 e 263/05 i quali sono stati modificati, rispettivamente, dai nnumero 7 e 7 bis della lettera e del comma 3 dell'articolo 2 del d.l. 14 marzo 2005 numero 35, conv. con mod. dalla l. 14 maggio 2005 numero 80, il primo come modificato dall'articolo 1 comma 3 lett. c della l. 28 dicembre 2005 numero 263, nonché il secondo a sua volta inserito dall'articolo 1 comma 2 lett. d di tale ultima legge 6.2. la disciplina transitoria delle richiamate riforme di cui all'articolo 39 quater del d.l. 30 dicembre 2005 numero 273, conv. con modif. dalla l. 23 febbraio 2006 numero 51, in relazione all'articolo 2, comma 3 sexies, del d.l. 14 marzo 2005 numero 35, conv. con modif. dalla l. 14 maggio 2005 numero 80, come introdotto dall'articolo 8 del d.l. 30 giugno 2005 numero 115, conv. con modif. dalla l. 17 agosto 2005 numero 168 e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della l. 28 dicembre 2005 numero 263 prevede peraltro che le modifiche normative in tema di processo esecutivo si applicano - tranne quanto riguarda la sola vendita già disposta e la disciplina sull'efficacia degli interventi per crediti non fondati su titolo esecutivo - anche alle procedure esecutive già A pendenti e solo prevede la conservazione dell'efficacia degli interventi non fondati su titolo esecutivo avvenuti prima dell'entrata in vigore il 1 marzo 2006 della detta riforma 6.3. tuttavia, la soluzione da applicarsi alla presente fattispecie - che riguarda la sussumibilità della contestazione, da parte di uno dei creditori ed esulando dalla fattispecie le contestazioni del debitore , della tempestività dell'intervento di un altro entro la previsione dell'articolo 617 c.p.c. o dell'articolo 512 c.p.c. - va riconosciuta valida anche dopo la riforma del 2005/06, donde l'evidente opportunità di enunciare il principio di diritto per la riproponibilità potenzialmente indefinita di tale questione per il futuro all'interno del processo esecutivo.7. Orbene, nel caso in esame 7.1. il giudice di merito ha qualificato la doglianza del creditore procedente sulla tardività dell'intervento di altro creditore sussumendola nella fattispecie di cui all'articolo 617 c.p.c. e la ha dichiarata inammissibile per mancato rispetto del termine perentorio di cinque giorni all'epoca vigente, essendo quello stato aumentato a venti giorni solo con effetto dal 1 marzo 2006 per la proposizione di una tale opposizione 7.2. dalla stessa sentenza qui impugnata si evince che il terzo pignorato Nupral s.s. in liq. ha reso la dichiarazione il 27.9.93 e che il procedente Banco di Sicilia ha subito chiesto l'assegnazione delle quote dei soci, debitori esecutati, all'ud. 27.6.94 mentre solo all'ud. 23.1.95 - cui il processo era pervenuto per la rinnovazione della notificazione dell'atto ex articolo 543 c.p.c. ad alcuni dei debitori - ha dispiegato intervento la Banca Popolare Sanza Venera scrl, con immediata contestazione di tardività ad opera del procedente 7.3. il processo esecutivo era quindi, dopo la dichiarazione del terzo e nonostante l'intervallo temporale fino a quel momento invano elasso, ancora nella fase anteriore alla distribuzione di cui agli articolo 510 e 512 c.p.c 8. Va ricordato che, nel previgente regime 8.1. non era prevista alcuna verifica dei presupposti di ammissibilità dell'intervento prima del momento della distribuzione, salvo che non ne fosse sorta la. necessità in tempo anteriore come ad esempio in caso di riduzione o conversione del pignoramento , tante che si escludeva perfino l'onere dell'interventore di produrre, prima di tali occasioni, i titoli o i documenti giustificativi del credito azionato tra le altre, Cass. 19 luglio 2005 numero 15219 8.2. tale soluzione era in linea con la ricostruzione di un sistema, se non altro da parte della costante giurisprudenza di legittimità, improntato ad un'estrema libertà di forme per la giustificazione dei poteri anche di chi agiva in executivis o di chi comunque instava per prendere utilmente parte al processo esecutivo sull'evidente presupposto della non convenienza, per alcuno dei soggetti ai questo, della necessità di introdurre e portare a termine dispendiose parentesi cognitive in un contesto che si voleva caratterizzato da massima celerità e grande semplicità di forme.9. E ben noto che, a seguito della riforma del 2005/06, ai fini che qui interessano, è mutato il regime degli interventi dei creditori, ma, in estrema sintesi, sostanzialmente in ordine ai presupposti di ammissibilità, al tempo del dispiegamento ed alla condotta endoprocessuale del debitore rilevante ai fini dell'ammissione del credito azionato al concorso con gli altri creditori 9.1. per tutti gli interventi è introdotto invero un particolare termine di proponibilità dai commi secondo e per i crediti privi di titolo esecutivo terzo del l'articolo 499, comma secondo, c.p.c. nel testo risultante dalla novella ricordata sopra al paragrafo 6.1 ma, al contempo, non è nella sostanza mutata la disciplina della tardività, in virtù del richiamo operato dall'articolo 500 c.p.c. alle disposizioni nei capi seguenti e conseguente persistente operatività della normativa sugli interventi tardivi salvi i necessari coordinamenti temporali con le modifiche della struttura del processo operate con la riforma - di cui agli articolo 528 per le espropriazioni presso il debitore , 551 per le espropriazioni presso terzi e 565 - 566 per le espropriazioni immobiliari c.p.c. 9.2. la principale novità è stata l'introduzione di un peculiare procedimento endoesecutivo, riservato peraltro ai soli interventi per crediti non fondati su titolo esecutivo, tendente a garantire la partecipazione alla distribuzione soltanto a quelli per i quali un grado attendibile di certezza, liquidità ed esigibilità possa derivare, in sostituzione di quello ben più pregnante connesso alla loro consacrazione in un titolo, se non altro da un riconoscimento - a limitati fini endoprocessuali, come espressamente prevede l'articolo 499, ultimo comma, terza proposizione, nel testo risultante dalla richiamata riforma - di quelle da parte del debitore o, in mancanza di tale riconoscimento, da un sub-procedimento complesso l'istanza del creditore e la proposizione, da parte sua, di apposita azione per conseguire il titolo esecutivo - che consenta al creditore quanto meno l'effetto interinale dell'inserimento per così dire con riserva - qual è in sostanza l'accantonamento - nel progetto di distribuzione almeno per un triennio o fino al precedente conseguimento di detto titolo 9.3. ciò che si è limitato, rispetto al previgente regime, è quindi senz'altro il diritto di intervenire senza titolo esecutivo, ma pure, con tutta evidenza, il tempo per le contestazioni esclusivamente da parte del debitore in ordine agli interventi relativi a crediti non assistiti da titolo e nei casi in cui essi sono ammissibili 9.4. al contempo, la fase della distribuzione è stata totalmente deformalizzata, devolvendosi ogni contestazione ancora possibile sulla sussistenza e sull'ammontare dei crediti ammessi a concorso e sulle reciproche ragioni di privilegio o comunque sulla graduazione o collocazione nel. progetto di distribuzione ad un sub-procedimento da concludersi con ordinanza ed all'esito di un'attività lato sensu istruttoria analoga a quella camerale.10. Pertanto, tale carenza di termini perentori per i creditori - tranne il detto caso degli interventi per crediti non fondati su titolo esecutivo e per di più solo ad opera del debitore, unico onerato di contestarli tempestivamente - e la deformalizzazione della fase della distribuzione comportano che 10.1. non solo nel regime anteriore alla riforma del 2005/06, in cui la verifica del credito in base al quale era stato dispiegato intervento non era istituzionalmente prevista proprio fino alla fase della distribuzione, ma anche dopo tale riforma, se non altro per tutti i creditori o, per il debitore, quanto meno per gli interventi fondati su titolo , la contestazione della tardività dell'intervento si risolve in una controversia distributiva 10.2. infatti, la contestazione della, tardività di un intervento, del quale non si contesta l'esistenza o l'entità o la sussistenza di un privilegio in sé e per sé sole considerate, ha la limitata finalità di conseguire una diversa collocazione dell'interventore nella ripartizione della somma ricavata e quindi una diversa entità o consistenza delle quote di quest'ultima da assegnare ai diversi aventi diritto 10.3. in tal modo si chiede al giudice non già di modificare l'importo del singolo credito in astratto spettante a ciascuno dei partecipanti alla distribuzione, ma esclusivamente ci variare - plausibilmente, in aumento in favore di chi formula la richiesta - la misura e l'entità rispettiva, delle porzioni della somma ricavata spettanti ad uno di loro e di conseguenza, necessariamente, a tutti gli altri che utilmente vi concorrono 10.4. da tanto discende che la doglianza del creditore in ordine alla mera tardività dell'intervento di altro creditore va qualificata come controversia distributiva e non come opposizione agli atti esecutivi, così potendo essere dispiegata nella fase finale della distribuzione la relativa contestazione stessa, senza l'onere di una tempestiva proposizione di un'opposizione agli atti, esecutivi a far tempo dal dispiegamento dell'intervento.11. Beninteso, tranne il ripetuto caso delle contestazioni del debitore sugli interventi per crediti non titolati per le quali vi è un onere in senso tecnico per la loro proposizione in determinati tempi e forme 11.1. ogni creditore potrà contestare anche prima della fase distributiva la mera tempestività dell'intervento di un altro, ogniqualvolta si possa presentare per lui un apprezzabile interesse o anche solo per anticipare la risoluzione delle relative contestazioni proprio per questo, il creditore non è obbligato ad attendere la fase della distribuzione, ma può, se lo ritiene, dispiegare anche prima di essa un'opposizione agli atti esecutivi non potendo egli proporre l'opposizione all'esecuzione, riservata al debitore avverso l'atto di intervento di cui lamenti la tardività in tal modo egli consuma la sua azione al riguardo e, soltanto per tale sua libera scelta ed in dipendenza dell'eventuale giudicato nel frattempo formatosi sull'ordinaria azione di cognizione in cui la sua opposizione agli atti esecutivi si sostanzia, non potrà più sollevare la relativa questione 11.2. la conclusione non muta in dipendenza dell'applicabilità alla controversia della disciplina sugli interventi anteriore o successiva alla riforma del regime degli interventi, di cui agli articolo 499 e 500 c.p.c., solo dovendosi applicare l'articolo 512 c.p.c. nel testo previgente o in quello riformato, in applicazione della disciplina transitoria della richiamata novella 11.3. esula invece dalla fattispecie all'oggetto di questa Corte e dall'ambito del principio di diritto da enunciarsi, quindi, qualsiasi questione relativa alla contestazione della mera tardività dell'intervento da parte del debitore.12. Pertanto, dandosi atto dell'inammissibilità del ricorso, va pure enunciato - ai sensi dell'articolo 363 c.p.c. - il seguente principio di diritto la contestazione, da parte di uno dei creditori, della mera tardività dell'intervento di un altro creditore nel processo esecutivo integra una controversia distributiva, da istruirsi e risolversi ai sensi e nei tempi previsti dall'articolo 512 c.p.c P.Q.M.La Corte dichiara inammissibile il ricorso nulla per le spese enuncia, ai sensi dell'articolo 363 c.p.c., il seguente principio di diritto la contestazione, da parte di uno dei creditori, della mera tardività dell'intervento di un altro creditore nel processo esecutivo integra una controversia distributiva, da istruirsi e risolversi ai sensi e nei tempi dall'articolo 512 c.p.c