Il giudice di pace ha censurato l’operato dell’Agente della Riscossione in tema di violazioni del codice della strada sulla base di varie argomentazioni.
La sentenza numero 12579 del 1° marzo 2012 del Giudice di Pace di Roma sez. V ha sancito l’illegittimità di una impugnata cartella di pagamento, ex articolo 615 c.p.c., per violazioni del codice della strada sulla base di varie argomentazioni. La prescrizione delle infrazioni al codice della strada. Con riferimento all'eccepita prescrizione, risulta dagli atti che le infrazioni al codice della strada sono state commesse da oltre cinque anni. Da tali date è, pertanto, iniziato a decorrere ex novo il termine di prescrizione dei cui all'articolo 28 Legge numero 689/81 che è di cinque anni. Alla data di notifica della cartella esattoriale il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della sanzione si era ormai prescritto. Da ciò discende che la cartella impugnata deve essere annullata. Manca l’indicazione del responsabile del procedimento Tale cartella, è, poi, illegittima per violazione dell'articolo 7, comma 2, Legge numero 212/2000. Infatti, non reca l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento. La norma in questione stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare a l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento b l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela c le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. la cartella deve essere annullata. La Corte Costituzionale, con la nota ordinanza numero 377/2007, ha precisato in proposito «che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa, la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, primo comma, Costituzione. Pertanto, in assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento all'interno della cartella, con l'esatto indirizzo, la suddetta cartella deve essere annullata. Inoltre, la suddetta cartella è illegittima considerato che è stata applicata la maggiorazione per ritardato pagamento ex articolo 27, comma 6, legge numero 689/81. Tali somme - riguardante la maggiorazione - non sono dovute giacché la suindicata normativa attiene ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella prospettata nel caso di specie essa infatti riguarda l'ipotesi in cui sia sta emessa una ordinanza ingiunzione quelle emesse dal Prefetto e non - come nel caso in esame - l'ipotesi in cui è stato emesso un verbale di accertamento. Anche il tasso di interesse applicato per il calcolo della maggiorazione è errato. Basti considerare che la legge 689/81 è stata emanata in un periodo in cui i tassi di rendimento dei titoli dello Stato erano superiori al 15% e che la maggiorazione del 10% semestrale, di cui al più volte citato articolo27, non è mai stata correttamente adeguata alle variazioni dei tassi di interesse attualmente infatti, il tasso del 20% annuo viene definito usurario e penalmente perseguito. Quanto precede determina automaticamente l'illegittimità della cartella di pagamento tasso 20% perché prevede l'onere del tasso annuo superiore ai limiti fissati dalla legge. Manca un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo. Infatti non sono mai stati notificati i verbali di accertamento di violazione al codice della strada richiamati nella cartella impugnata. Neanche l'intimazione al pagamento è stata notificata alla parte interessata. Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre chiarito che l'emissione della cartella è illegittima quando non vengono notificati regolarmente gli atti presupposti ed, inoltre, ha precisato che tale illegittimità sia da qualificare come carenza di un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente la cartella esattoriale avente funzione analoga all'atto di precetto Cass. numero 9498/2002 . Il diritto di riscossione è soggetto a decadenza. Nel caso in esame, sussiste, poi, una decadenza del diritto di riscossione, non avendo la pubblica amministrazione rispettato il termine di decadenza stabilito dall'articolo 17 d.p.r. numero 602/1973 e successive modifiche. Infatti, la suddetta norma, stabilisce che le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza «entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo». Appare allora del tutto evidente la decadenza della possibilità del recupero mediante ruolo di tutte le voci indicate nella cartella. In tal senso Cassazione SSUU numero 562/2000 , secondo cui deve essere esperito il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. qualora si eccepisca la decadenza del diritto alla riscossione. Non emergono dalla cartella idonei motivi per cui la parte interessata non è stata in grado di recepire il ragionamento logico in base al quale l'Amministrazione ha emesso l'atto impugnato anche in considerazione che non sono stati illustrati in maniera comprensibile gli atti presupposti. In tale contesto, la parte attrice non è in grado di effettuare alcuna valutazione al riguardo. Prescrizione quinquennale e non decennale La cartella esattoriale, infatti, non può essere trattata come una sentenza, che ha scadenza decennale Giudice di pace Torino Sez. I, 30-12-2011 . In tema di violazioni al codice della strada, il comma 1 dell'articolo 28 legge numero 689/1981, stabilisce che il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla stessa legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione e che la prescrizione inizia a decorrere dal giorno della violazione amministrativa, ciò perché il diritto di credito dell'amministrazione alla somma di danaro costituente la sanzione amministrativa pecuniaria sorge direttamente dalla violazione, la quale si pone come fonte dell'obbligazione, mentre l'ordinanza di pagamento ha l'effetto di determinare la somma dovuta. Ne consegue come la prescrizione si riferisce non solo al diritto di riscuotere la sanzione pecuniaria, ma anche al potere dell'amministrazione di applicare la sanzione comminata dalla legge per la violazione accertata Giudice di pace Catania Sez. III, 09-01-2006 . In tema di sanzioni amministrative per la violazione del codice della strada, alla formazione e trasmissione dei ruoli da parte del prefetto, ai fini della riscossione delle somme a tale titolo dovute, non è applicabile la decadenza prevista dall'articolo 17 del d.p.r. numero 602/1973, ma solo la prescrizione quinquennale, dettata sia dall'articolo 209 del codice della strada - relativamente alle sanzioni conseguenti alle infrazioni stradali - sia dall'articolo 28 legge numero 689/1981 Cass. civ., Sez. II, sent., numero 4375/2008 . Quali i rimedi? In relazione alla cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie sono ammissibili, a seconda dei casi, i seguenti rimedi a l'opposizione ai sensi della l. numero 689/1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare l'esercizio del mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori b l'opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'articolo 615 c.p.c., allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo c l'opposizione agli atti esecutivi, ai sensi dell'articolo 617 c.p.c., allorché si contesti la ritualità formale della cartella esattoriale o si adducano vizi di forma del procedimento esattoriale, compresi i vizi strettamente attinenti alla notifica della cartella e quelli riguardanti i successivi avvisi di mora. Ciascuno di tali rimedi è, poi, soggetto al regime suo proprio quanto ai mezzi di impugnazione della relativa decisione ricorso per cassazione quanto al primo e al terzo rimedio appello quanto al secondo. Attraverso le forme dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. vanno dedotti i fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo con riferimento specifico alla prescrizione del credito indicato nella cartella, alla morte dell'autore della violazione, all'avvenuto pagamento della sanzione, mentre deve formare oggetto di opposizione agli atti esecutivi ex articolo 617 c.p.c. la deduzione dei vizi di regolarità formale della cartella esattoriale. Quest'ultima opposizione, infatti, è esperibile anche contro gli atti del creditore che debbono precedere l'inizio dell'esecuzione Cass. civ., numero 562/2000 . La cartella emessa anteriormente alla novella ex d.l. numero 248/2007 non è inficiata da invalidità per l'omessa indicazione del responsabile del procedimento essendo la sanzione della nullità comminata con riferimento ai ruoli consegnati successivamente al 1° giugno 2008 Cass. civ. Sez. V, numero 4516/2012 . Nullità della cartella esattoriale per mancata indicazione del responsabile del procedimento solo dopo il 1° giugno 2008. La nullità della cartella esattoriale per mancata indicazione del responsabile del procedimento a seguito del d.l. numero 249/2007 può essere fatta valere unicamente per le cartelle di pagamento relative ai ruoli consegnati dagli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008. È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 4-ter, d.l. numero 248/2007, convertito, con modificazioni, dalla legge numero 31/2008, in riferimento agli articolo 24 e 97 Cost., e in riferimento all'articolo 7, secondo comma, lett. a , della legge numero 212/2000, che non ha rango di norma costituzionale neppure come norma interposta, nella parte in cui dispone la nullità delle sole cartelle di pagamento emesse sulla base di ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1° giugno 2008, e non anche di quelle consegnate in precedenza, qualora mancanti dell'indicazione del responsabile del procedimento e della data di emissione e notificazione delle stesse cartelle, in quanto non incide sulla posizione di chi abbia ricevuto un cartella di pagamento anteriormente al predetto termine, né contrasta con norme costituzionali Corte cost., numero 349/2010 che impongano un particolare regime di nullità per gli atti privi delle suddette indicazioni.
Giudice di Pace di Roma, sez. V, sentenza 1° marzo - 4 aprile 2012 Giudice Gabriella Conocchiella Svolgimento del processo Nei confronti della parte interessata è stata emessa la cartella di pagamento n. per un importo di Euro 1.310,00 a seguito dei verbali ivi indicati per violazione del codice della strada commesse. Avverso tale cartella l'odierna parte attrice ha proposto atto di citazione, ex articolo 615 c.p.c. eccependone l'illegittimità e l'infondatezza e chiedendone l'annullamento. Si costituivano regolarmente i convenuti contestando integralmente quanto sostenuto e dedotto da parte attrice poiché infondato in fatto ed in diritto e chiedendone l'integrale rigetto. Sulle conclusioni di cui in premessa, all'udienza del 29.02.2012, il Giudice di Pace tratteneva la causa in decisione. Motivi della decisione 1. La cartella impugnata è illegittima sotto vari profili. 2. Con riferimento all'eccepita prescrizione,risulta dagli atti che le infrazioni al codice della strada sono state commesse da oltre cinque anni. Da tali date è, pertanto, iniziato a decorrere ex novo il termine di prescrizione dei cui all'articolo 28 della Legge n.689/81 che è di cinque anni. Alla data di notifica della cartella esattoriale il diritto dell'Amministrazione alla riscossione della sanzione si era ormai prescritto. Da ciò discende che la cartella impugnata deve essere annullata. 3. Tale cartella,è,poi, illegittima per violazione dell'articolo 7 comma 2 della Legge 27.07.2000 n.212. Infatti non reca l'indicazione del soggetto responsabile del procedimento così come prevede il suddetto articolo 7 della legge 212/2000. La norma in questione,infatti,stabilisce che gli atti dell'amministrazione finanziaria e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare a l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato ed il responsabile del procedimento b l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela c le modalità,il termine,l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili. La Corte Costituzionale,con la nota ordinanza n.377 del 09.11.2007, ha precisato in proposito che l'obbligo imposto ai concessionari di indicare nelle cartelle di pagamento il responsabile del procedimento, ha lo scopo di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa,la piena informazione del cittadino e la garanzia del diritto di difesa, che sono altrettanti aspetti del buon andamento e dell'imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione. Pertanto,in assenza dell'indicazione del responsabile del procedimento all'interno della cartella,con l'esatto indirizzo, la suddetta cartella deve essere annullata. 4. Inoltre, la suddetta cartella è illegittima considerato che è stata applicata la maggiorazione per ritardato pagamento ex articolo 27 comma 6 della legge n.689/81. Tali somme - riguardante la maggiorazione - non sono dovute giacché la suindicata normativa attiene ad una fattispecie del tutto diversa rispetto a quella prospettata nel caso di specie essa infatti riguarda l'ipotesi in cui sia sta emessa una ordinanza ingiunzione quelle emesse dal Prefetto e non - come nel caso in esame - l'ipotesi in cui è stato emesso un verbale di accertamento. 5. Anche il tasso di interesse applicato per il calcolo della maggiorazione è errato. Basti considerare che la legge 689/81 è stata emanata in un periodo in cui i tassi di rendimento dei titoli dello Stato erano superiori al 15°/o e che la maggiorazione del10°/o semestrale, di cui al più volte citato articolo 27, non è mai stata correttamente adeguata alle variazioni dei tassi di interesse attualmente infatti, il tasso del 20°/o annuo viene definito usurario e penalmente perseguito. Quanto precede determina automaticamente l'illegittimità della cartella di pagamento tasso 20% perché prevede l'onere del tasso annuo superiore ai limiti fissati dalla legge. 6. Sussiste, inoltre, una ulteriore illegittimità riguardante l'obbligo di pagamento della sanzione amministrativa perché non sono stati mai notificati gli atti presupposti - verbali di accertamento di violazione ed intimazione a pagare o comunque sono stati notificati irritualmente oppure a persone per cui la notifica è nulla. Manca un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo infatti non sono mi stati notificati i verbali di accertamento di violazione al codice della strada richiamati nella cartella impugnata. Neanche l'intimazione al pagamento è stata notificata alla parte interessata. Al riguardo giova ricordare che la giurisprudenza della Corte di Cassazione ha sempre chiarito che l'emissione della cartella è illegittima quando non vengono notificati regolarmente gli atti presupposti ed,inoltre, ha precisato che tale illegittimità sia da qualificare come carenza di un valido titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, trattandosi di un vizio attinente la cartella esattoriale avente funzione analoga all'atto di precetto Cass. 28.06.2002 n.9498 . 7. Nel caso in esame, sussiste, poi, una decadenza del diritto di riscossione, non avendo la pubblica amministrazione rispettato il termine di decadenza stabilito dall'articolo 17 DPR n.602/1973 e successive modifiche. Infatti, la suddetta norma, stabilisce che le somme dovute dai contribuenti sono iscritte in ruoli resi esecutivi a pena di decadenza «entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui l'accertamento è diventato definitivo». Appare allora del tutto evidente la decadenza della possibilità del recupero mediante ruolo di tutte le voci indicate nella cartella. In tal senso Cassazione Sezioni Unite n.562 del 2000, secondo cui deve essere esperito il rimedio dell'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. qualora si eccepisca la decadenza del diritto alla riscossione. 8. Vi è altresì, una mancanza assoluta di motivazione dal momento che nella cartella impugnata non emergono, in maniera di consentire un'adeguata difesa, i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'Amministrazione. In altri termini non emergono dalla suddetta cartella idonei motivi per cui la parte interessata non è stata in grado di recepire il ragionamento logico in base al quale l'Amministrazione ha emesso l'atto impugnato anche in considerazione che non sono stati illustrati in maniera comprensibile gli atti presupposti. In tale contesto, la parte attrice non è in grado di effettuare alcuna valutazione al riguardo. Da ciò discende che la suddetta cartella deve essere annullata anche sotto quest'ultimo profilo. 9. Le spese vanno poste a carico a carico solidalmente di entrambi i convenuti e liquidate in dispositivo secondo i criteri di legge ed ex officio. P.Q.M. Il Giudice di Pace di Roma definitivamente pronunciando, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, accoglie l'azione giudiziaria proposta da G.S. e per gli effetti annulla la cartella di pagamento impugnata n . Condanna i convenuti in solido tra loro al pagamento in favore di G.S. della somma di Euro 500,00 per spese competenze ed onorari di giudizio oltre IVA al 21°/o, CPA al 4°/o e T.F. al12,5°/o come per legge da distrarsi in favore del procuratore costituito. Dichiara la presente sentenza immediatamente esecutiva come per legge.