I camion vela sono equiparabili agli impianti pubblicitari fissi, se è ben evidente la loro finalità di propaganda.
I camion vela che vengono lasciati in sosta a margine delle strade, evidenziando bene la loro finalità di propaganda, sono equiparabili agli impianti pubblicitari fissi anche dal punto di vista delle imposte. Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, sezione Quinta Civile, con la sentenza numero 5858 del 13 aprile 2012. La questione delle vele pubblicitarie installate sui mezzi di trasporto è un elemento di criticità sia per la sicurezza stradale che per gli organi di vigilanza. Sono tante infatti le ditte specializzate che sfidano la normativa stradale, molto limitativa, inventando sistemi bizzarri per eludere il fisco e la polizia municipale. Ma non sempre tutto fila liscio. Il caso. Una società di servizi ha impugnato davanti alla commissione tributaria gli accertamenti emessi dal comune di Varese circa l’imposta di pubblicità connessa all’uso dei camion vela in area pubblica contestando l’applicazione della tariffa piena al posto di quella ridotta, specificamente prevista per la pubblicità sui veicoli. La commissione ha rigettato questa censura anche in sede d’appello e la Cassazione si è allineata alla decisione dei giudici di merito. Sosta lunga? Se i camion vela vengono lasciati lungamente in sosta in aree urbane aperte al pubblico è correttamente applicabile l’articolo 12 e non l’articolo 13 del d.lgs. numero 507/1993, specifica il Collegio. Ovvero la tariffa pubblicitaria che riguarda gli impianti pubblicitari in generale. L’imposta pubblicitaria ridotta prevista dall’articolo 13 per la reclame effettuata con i veicoli, specifica la sentenza, «costituisce una modalità eccezionale, rispetto a quella ordinaria prevista dall’articolo 12, insuscettibile di interpretazione estensiva». Nessuna riduzione per l’esclusivo esercizio dell’attività pubblicitaria. Questa riduzione non può quindi essere applicata ai camion vela concretamente utilizzati per l’esclusivo esercizio dell’attività pubblicitaria. Tanto più che l’imposta ridotta non comporta alcun beneficio al comune di effettivo esercizio dell’impianto, essendo correlata solo alla sede dell’impresa.
Corte di Cassazione, sez. V Civile, sentenza numero 28 febbraio – 13 aprile 2012, numero 5858 Presidente Merone – Relatore Di Blasi Svolgimento del processo La società in epigrafe indicata impugnava in sede giurisdizionale gli accertamenti, emessi dalla Concessionaria del Comune di Varese ICA srl, inerenti l'imposta sulla pubblicità per l'anno 2006. La CTP di Varese rigettava il ricorso, giusta decisione che la CTR, pronunciando sull'appello della contribuente, confermava, con motivazione sostanzialmente adesiva. La Multiservice snc, con ricorso notificato il 21-22-23 settembre 2010, 05 novembre 2010, ha chiesto la cassazione della decisione di appello, sulla base di un mezzo. L'intimata ICA srl ha chiesto che l'impugnazione venga dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata e, con successiva memoria ha ulteriormente illustrato le proprie ragioni. Motivi della decisione I Giudici di appello hanno confermato la decisione di primo grado, che aveva ritenuto applicabile alla fattispecie, l'articolo 12 e non il 13 del D.Lgs numero 507/1993, opinando che la circostanza che i veicoli, sui quali erano installate le insegne pubblicitarie, erano stati lasciati lungamente in sosta in due zone urbane del territorio del Comune di Varese, induceva ad escludere l'operatività dell'articolo 13 citato, riguardando tale norma la tariffa applicabile ai veicoli circolanti. Con l'unico motivo, la società contribuente censura l'impugnata decisione per violazione e/o falsa applicazione degli articolo 12 del D.Lgs. numero 507/1993 e 2697 del codice civile. Deduce che i Giudici di merito sarebbero incorsi in errore, sia nello applicare alla fattispecie l'articolo 12 citato, disciplinando lo stesso gli impianti pubblicitari stabilmente ancorati al suolo e non anche quelli mobili, sia pure per avere violato il principio dell'onere della prova, affermando che incombeva sulla contribuente l'onere di provare la sussistenza dei presupposti dell'imposizione. Entrambe le doglianze sono prive di fondamento. Quanto alla prima, perché nella decisione non è ravvisabile il denunciato vizio, ritenendo il Collegio, che la CTR non solo non abbia fatto alcuna affermazione che si ponga in contrasto con le denunciate norme, ma che, anzi, si sia attenuta al quadro normativo di riferimento, offrendone una corretta e logica lettura. Costituisce, infatti, principio consolidato e condiviso, quello secondo cui In tema di imposta comunale sulla pubblicità, qualsiasi mezzo di comunicazione con il pubblico, il quale risulti - indipendentemente dalla ragione e finalità della sua adozione - obbiettivamente idoneo a far conoscere indiscriminatamente alla massa indeterminata di possibili acquirenti ed utenti il nome, l'attività ed il prodotto di una azienda, è soggetta ad imposta sulla pubblicità ai sensi degli articolo 5 e 6 D.Lgs. numero 507 del 1993, restando irrilevante che detto mezzo di comunicazione assolva pure ad una funzione reclamistica o propagandistica Cass. numero 15654/2004, numero 17852/2004 . D'altronde, è pacifico che la fattispecie prevista dall'articolo 13 del D.Lgs numero 507/1993 pubblicità effettuata con veicoli , costituisce una ipotesi eccettuata, rispetto a quella disciplinata dal precedente articolo 12 pubblicità ordinaria , che, invece, ha portata generale e, quindi, si applica in tutti i casi in cui una specifica disposizione di legge non preveda diversamente. La questione da affrontare e risolvere è, allora quella di verificare se sia stata corretta la riconduzione della fattispecie alla generale previsione dell'articolo 12 citato, così come disposto dalla CTR, ovvero andasse applicata la speciale disposizione del successivo articolo 13, concernente la pubblicità effettuata con i veicoli . Ritiene il Collegio che una interpretazione del quadro normativo di riferimento, rispettosa dei canoni dell'ermeneutica e costituzionalmente orientata, induca a ritenere che la pubblicità effettuata con i veicoli di cui all'articolo 13, costituisce una modalità eccezionale, rispetto a quella ordinaria prevista dall'articolo 12, insuscettibile di interpretazione estensiva. Ciò si evince, sia dal titolo delle due disposizioni, sia pure dal relativo tenore, avuto riguardo al fatto che l'articolo 12 contiene, non solo una previsione generale che individua alcune forme di pubblicità ordinaria disciplinate dall'articolo 12, ma pure una disposizione di chiusura per la quale la tariffa ivi indicata va, pure, applicata, a qualsiasi altro mezzo pubblicitario non previsto dai successivi articoli . A sua volta, l'articolo 13, non solo enuncia nel titolo il dato peculiare che quella ivi disciplinata è pubblicità effettuata con veicoli , ma pure indica, in modo inequivoco che trattasi della pubblicità visiva effettuata per conto proprio o altrui all'interno e all'esterno di veicoli in genere, di vetture autofilotranviarie, battelli, barche e simili, di uso pubblico o privato . In buona sostanza, dal tenore delle due disposizioni, oltre che dai relativi titoli, si evince che la fattispecie disciplinata dall'articolo 13 non solo costituisce una previsione eccezionale rispetto alla generale previsione dell'articolo 12, ma pure che non risulta applicabile ai casi in cui i veicoli utilizzati, come nel caso i c.d. camion-vela , siano stati realizzati e/o trasformati e concretamente utilizzati per l'esclusivo esercizio della attività pubblicitaria in tal caso, deve ritenersi, avuto riguardo alle particolari peculiarità del mezzo, che si verta in tema di pubblicità ordinaria e che trovi applicazione la relativa disciplina. Peraltro, rileva la Corte, che a diversamente ragionare si perverrebbe a conclusioni illogiche ed in contrasto con principi giuridici fondamentali. Basti pensare alla disparità di trattamento che si realizzerebbe tra i soggetti, in dipendenza dell'accorgimento, sostanzialmente elusivo, di ricorrere, strumentalmente, all'installazione dei mezzi pubblicitari sui veicoli, anziché in posti fissi, così usufruendo, - a costi inferiori anche connessi alle differenze di imposta, in base alle classi di appartenenza, tra diversi Comuni, - del maggior vantaggio, della scelta del posizionamento dei veicoli, s magari in base alle correnti di traffico ed alla presenza di pubblico, avendo, pure, la possibilità di non versare l'imposta al Comune in cui la pubblicità viene effettuata nel caso Varese , bensì in altro Comune nel caso Borgomanero , individuato in base ai criteri stabiliti dall'articolo 13 commi 2 e 3. Ritiene, conclusivamente, il Collegio, che dal quadro normativo di riferimento, debba desumersi che, in tema di imposta sulla pubblicità, ricada nella previsione degli articolo 5, 6 e 12 comma 1 del D.Lgs numero 507/1993, che disciplina la pubblicità ordinaria , l'esercizio di attività pubblicitaria visiva effettuata con mezzi e strumentazione installati su veicoli costruiti o strutturalmente trasformati per l'esclusivo e/o prevalente esercizio di tale attività, e che la disposizione del successivo articolo 13 del medesimo D.Lgs. disciplini il diverso caso in cui l'attività pubblicitaria venga espletata, installando i mezzi pubblicitari, per periodi di tempo anche limitati, su veicoli di uso pubblico o privato, i quali continuano a mantenere le caratteristiche strutturali e la destinazione d'uso loro propria. Avuto riguardo alle peculiarità di tali veicoli - nel caso c.d. camion-vela , - che ne lasciano presumere l'ordinaria utilizzazione per l'espletamento di attività pubblicitaria, spetta al contribuente, che intenda sostenere l'utilizzazione esclusiva e/o prevalente del veicolo per uso pubblico o privato, fornire la prova di tali circostanze. Desumendosi dagli atti in esame che trattavasi di autoveicoli stabilmente predisposti per l'espletamento di attività pubblicitaria, all'uopo espressamente adibiti e immatricolati e che i verbalizzanti ne hanno riscontrato la sosta prolungata in punti strategici della circolazione urbana del Comune di Varese, alla stregua delle precedenti considerazioni, la disciplina applicabile e stata quindi, correttamente, individuata dai Giudici di merito nell'articolo 12 e non nell'articolo 13 del D.Lgs. numero 507/1993. Quanto all'onere probatorio in merito alla circostanza relativa alla sosta prolungata, la doglianza risulta, per un verso, inammissibile in quanto ininfluente, dal momento che, in base alle peculiari caratteristiche del mezzo, la disciplina applicabile è quella di cui all'art, 12 citato e non già quella prevista dall'articolo 13, e sotto altro profilo infondata, avuto riguardo alla gravità, precisione e concordanza degli elementi raccolti dai verbalizzanti in ben due occasioni ed in posti diversi della città, nonché al fatto che la contribuente, neppure in sede contenziosa, ha ritenuto di offrire elementi probatori idonei a superare e vincere la prova presuntiva offerta dalla controparte. Il ricorso, per le esposte ragioni, va rigettato e la decisione impugnata, integrata nella parte motiva, nei sensi indicati, va confermata. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro millecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro cento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente ICA SRL, delle spese processuali, in ragione di complessivi Euro 1.100,00, oltre spese generali ed accessori di legge.