Decreti ingiuntivi in favore degli avvocati? (per ora) No, grazie!

L'articolo 9, d.l. 24 gennaio 2012, numero 1 c.d. decreto liberalizzazioni , oltre alla tanto annunciata abolizione delle tariffe professionali, nasconde forse qualche altro dispiacere per gli avvocati e gli altri professionisti con tariffe approvate ministerialmente. Il quarto comma dell’articolo 9 prevede infatti che «Sono abrogate le disposizioni vigenti che per la determinazione del compenso del professionista rinviano alle tariffe di cui al comma 1».

Anche se tale comma fosse stato omesso è indubbio che l’articolo 636 c.p.c., che alle tariffe fa riferimento, sarebbe risultato parzialmente abrogato per il futuro già solo in virtù del primo comma della norma surriportata secondo cui «Sono abrogate le tariffe delle professioni regolamentate nel sistema ordinistico». Cosa succede alle prestazioni che si matureranno a partire dal 24 gennaio in poi? Per le prestazioni maturande dal 24 gennaio 2012 in avanti non sarà dunque ora più possibile ottenere un decreto ingiuntivo allegando «la parcella delle spese e prestazioni, munita della sottoscrizione del ricorrente e corredata dal parere della competente associazione professionale» come previsto dall’articolo 636, comma 1, c.p.c. alla luce sia dell’abrogazione espressa delle tariffe professionali, sia di quella derivata e implicita sempre per il futuro dell’opinamento per gli onorari demandato al Consiglio dell’Ordine degli avvocati dall’articolo 14, lett. d , R.D.L. 27 novembre 1933, numero 1578 al quale residuerà forse ora un ridottissimo ambito applicativo in virtù dell’articolo 26, L. 13 giugno 1942, numero 794 in base al quale «L'accordo con il quale l'avvocato ed il cliente stabiliscono, a giudizio o ad affare esaurito, che il parere del Consiglio dell'ordine sulla parcella degli onorari ha efficacia vincolante deve essere comunicato al Consiglio prima che esso deliberi sulla parcella. In mancanza di tale comunicazione, il parere non ha effetto vincolante». Il c.d. decreto liberalizzazioni con l’abrogazione delle tariffe professionali ha di fatto privato del requisito della liquidità condizione espressa di ammissibilità dell’ingiunzione di pagamento ex articolo 633 c.p.c. il credito dei soggetti indicati dall’articolo 633, nnumero 2 e 3, c.p.c. avvocati, notai, ecc. per i quali prima esisteva una tariffa legalmente approvata. Per la dottrina tradizionale l'articolo 636 c.p.c. conteneva una norma di favore per i soggetti indicati nell'articolo 633, numero 2 e 3 c.p.c., in quanto - la parcella costituiva «prova idonea al compimento delle singole spese e prestazioni» Carnelutti, Istituzioni del processo civile italiano, Roma, 1956, II, p. 172 , - ci si affidava in sostanza all'attestazione dell'interessato, appunto perché per la sua qualifica lo si riteneva «fededegno» Redenti, Diritto processuale civile, Milano, 1954, III, p. 20 , - la prova del credito era surrogata dalla fede che la legge prestava alle persone indicate nell'articolo 633, numero 2 e 3 c.p.c. Satta, Diritto processuale civile, Padova, 1987, p. 764 , - l'elemento documentale che deve accompagnare la domanda d'ingiunzione si scolorava sempre più del suo valore effettivamente dimostrativo della fattispecie concreta per assumere connotati di mera garanzia di serietà ed attendibilità di quanto affermato dall'attore Ronco, Struttura e disciplina del rito monitorio, Torino, 2000, p. 160 . Viene forse abrogato un privilegio? Il secondo comma dell'articolo 9 del decreto liberalizzazioni pare aver abrogato questo «privilegio» anacronistico per Proto Pisani, Il procedimento d’ingiunzione, Riv. trim. dir. proc. civ., 1987, 300 prevedendo al suo secondo comma che «Ferma restando l'abrogazione di cui al comma 1, nel caso di liquidazione da parte di un organo giurisdizionale, il compenso del professionista è determinato con riferimento a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilante». La liquidazione giudiziale del compenso maturando del professionista e quindi anche dell'avvocato dovrà essere d’ora innanzi determinata con riferimento a dei non meglio precisati parametri stabiliti con decreto del ministro della giustizia che, anche in virtù di quanto ribadito dall'articolo 9 all'inizio del secondo comma e nel quarto, non potranno coincidere col sistema tariffario abrogato. Alla luce della genericità dell’espressione dovrebbero poter rientrare nei casi di liquidazione giudiziale sia la determinazione delle spese di soccombenza ex articolo 91 c.p.c. e quelle ad esse logicamente successive quali le spese legali dovute per le attività successive a provvedimenti di condanna e quindi anche per i precetti , sia quelle reclamate a titolo di propri compensi dal professionista in assenza d’una convenzione del compenso col cliente. In attesa di capire quale sarà la natura di tali parametri meri indici e/o percentuali ai quali il giudice potrà far riferimento per orientare la propria discrezionalità nella fase liquidativa o vere e proprie nuove tariffe solo rinominate e/o rivedute e corrette? rimane l’impossibilità per i professionisti di percorrere per ora la strada monitoria per il recupero degli onorari e diritti che andranno a maturare dall’entrata in vigore del decreto. Rimane un dubbio. Sotto il vigore del tariffario abrogato si riteneva che la dichiarazione unilaterale del professionista creditore, documentata nella parcella sottoscritta, avesse provvisoriamente un’efficacia di prova legale di tutte le spese e prestazioni professionali specificamente enunciate collocandosi sul medesimo piano di quelle altre dichiarazioni della parte creditrice che nell'ambito del procedimento d'ingiunzione possono qualificarsi come «prova scritta» secondo il significato che tale espressione ha secondo la rubrica degli articolo 634 e 635 c.p.c. La parcella ‘salverà’ gli avvocati dall’onore di provare per iscritto il loro credito? Ora che le tariffe non esistono più, anche un domani che siano stati stabiliti dal ministro competente i parametri per la liquidazione giudiziale dei compensi dei professionisti, la parcella potrà comunque esonerare il professionista dall’onere di provare per iscritto il suo credito come prevede l’articolo 633, numero 1, c.p.c.? La parcella sotto forma di chiara e specifica indicazione delle attività professionali svolte ancorché ad esse non siano più agganciate le corrispondenti voci di tariffa avrà ancora un’autonoma efficacia probatoria necessaria al fine di fondare una domanda d’ingiunzione per le spese e le prestazioni su cui si fonda il credito fatto valere? Oppure per ottenere la liquidazione dell’attività svolta dovranno d’ora in poi allegare alla domanda d’ingiunzione un documento scritto con efficacia probatoria? O il ricorrente dovrà d’ora innanzi in sua vece allegare alla domanda d’ingiunzione un documento scritto avente efficacia probatoria secondo le regole del codice civile per provare l’attività svolta e farsela liquidare in base agli emanandi «parametri»? Si comprenderà del resto che il concetto stesso di parcella richiama e presuppone anche l’indicazione dei singoli corrispettivi delle voci di tariffa e che una mera elencazione di attività asseritamente svolte priva però di una loro «monetizzazione» sembra non avere alcun valore aggiunto rispetto ad una deduzione che nulla vieterebbe allora essere contenuta nel corpo stesso dell’atto difensivo del professionista nel ricorso per decreto ingiuntivo nel caso specifico . La risposta ai quesiti sopra posti non potrà che dipendere dalla natura dei parametri che il ministero vigilante dovrà stabilire e dai criteri che verranno seguiti per la loro redazione. Ripensando alle surriportate opinioni della dottrina tradizionale sembra proprio che il vento delle presunte liberalizzazioni abbia comunque d’un tratto spazzato via molto più che delle semplici tariffe professionali.