Approvato dal Consiglio dei Ministri il 4 ottobre è approdato sulla Gazzetta Ufficiale del 18 ottobre scorso il c.d. decreto Sviluppo bis. Con il d.l. 18 ottobre 2012, numero 179 - recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» - il Governo punta, da un lato, sull’innovazione le start up e, soprattutto, sul digitale e, dall’altro, introduce nuove disposizioni in materia di giustizia.
Il decreto che la Confindustria aveva definito subito dopo l’approvazione un aperitivo in attesa di ulteriori interventi per lo sviluppo testimonia la consapevolezza del Governo - ribadita qualche giorno fa pure dalla Corte dei Conti in occasione della relazione sulla Nota di aggiornamento al DEF 2012 – della necessità di passare alla preannunciata predisposizione di misure per rilanciare il paese dopo la messa in ordine dei conti pubblici specialmente sul fronte della razionalizzazione della spesa pubblica. Sviluppo della documentazione digitale e della trasmissione telematica . Orbene, la semplice lettura del decreto dimostra come una delle direzioni lungo le quali muoversi sia quella – peraltro già impressa a livello legislativo sin dal 1997 – fondata sull’equivalenza del documento digitale rispetto a quello cartaceo ed anzi, oggi, la prevalenza e sempre più spesso l’esclusività del primo sul secondo. L’articolo 6, d.l. numero 179/2012 prevede sanzioni pesanti nel caso qualche pubblico dipendente dovesse ritenere evidentemente contra legem che un’istanza presentata per via telematica non ha la stessa efficacia di una istanza presentata per il tradizionale canale cartaceo ed infatti, vengono previste ipotesi di responsabilità dirigenziale e disciplinare nonché una responsabilità per danno erariale nel caso le pubbliche amministrazioni non comunichino tra di loro per via telematica ovvero non procedano ad avviare il procedimento amministrativo sulla base di un’istanza pervenuta ai sensi dell’articolo 47 del Codice dell’amministrazione digitale. Ed ancora la carta scompare nei contratti pubblici il contratto stipulato dalla PA ai sensi del Codice degli appalti dovrà essere stipulato a pena di nullità in forma di atto pubblico notarile informatico ovvero in forma pubblica amministrativa con modalità elettronica. PEC e domicilio digitale . Aumentano, poi, i soggetti obbligati a dotarsi di un indirizzo PEC oltre le Pubbliche amministrazioni, le società, i professionisti iscritti in albi e collegi ora anche gli imprenditori individuali soggetti all’iscrizione nel registro imprese o all’albo delle imprese artigiane dovranno dotarsi di un valido indirizzo di posta elettronica certificata. Tutti quegli indirizzi saranno poi inseriti nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata INI-PEC delle imprese e dei professionisti, presso il Ministero per lo sviluppo economico. Peraltro, in questo percorso di progressiva dotazione di indirizzi di posta elettronica certificata dobbiamo ricordare che ogni cittadino può chiedere gratuitamente l’attivazione di un indirizzo PEC ai sensi dell’articolo 16- bis, d.l. numero 185/2008 e del D.P.C.M. 6 maggio 2009 alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la comunicazione tra PA e PEC del cittadino digitale equivale, naturalmente, ad una notificazione a mezzo posta. Oggi – ed è qui una delle più importanti novità – l’articolo 4, d.l. numero 179/2012 introduce il domicilio digitale del cittadino in base al quale «è facoltà di ogni cittadino indicare alla pubblica amministrazione [] un proprio indirizzo di posta elettronica certificata, quale suo domicilio legale» che sarà poi inserito nell’Anagrafe nazionale della popolazione residente e reso disponibile a tutte le pubbliche amministrazioni e ai gestori o esercenti di pubblici servizi. Finalmente, poi, il quarto comma prevede che «a decorrere dal 1° gennaio 2013, salvo i casi in cui è prevista dalla normativa vigente una diversa modalità di comunicazione o di pubblicazione in via telematica, le amministrazioni pubbliche e i gestori esercenti di pubblici servizi comunicano con il cittadino esclusivamente tramite il domicilio digitale dallo stesso dichiarato [] senza oneri di spedizione a suo carico». Ed inoltre – chiarisce il decreto legge - «ogni altra forma di comunicazione non può produrre effetti pregiudizievoli per il destinatario». Ma quali possono essere gli effetti pregiudizievoli per il destinatario cui allude la disposizione appena richiamata? Orbene, sicuramente quegli effetti sono le eventuali spese di notificazione solitamente imposti al destinatario specialmente nel caso di notificazione a mezzo posta delle sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada . Senonché, una lettura più forte che certo sarebbe stata più argomentabile se il legislatore avesse inserito una previsione specifica in tal senso potrebbe essere quella che non ricollega alla notificazione a mezzo posta ove perfezionata per compiuta giacenza ovviamente nessun effetto sul decorso dei termini per poter impugnare il provvedimento. E’ vero manca che la comminatoria di nullità o inesistenza, ma questa interpretazione a me pare quella che maggiormente garantisce i due principi a mio parere sottesi alla disciplina quello di riduzione delle spese e degli oneri del cittadino e il secondo quello della conoscibilità del contenuto del documento in ogni dove. Ed infatti, una volta comunicato l’indirizzo PEC posso finalmente evitare di preoccuparmi se il postino ha lasciato nella mia cassetta delle lettere un avviso di giacenza e dover recarmi alla posta a ritirare il plico non sarebbe forse una soluzione in grado di conciliare tutti i profili conoscibilità, riduzione dei tempi di consegna, riduzione delle spese, maggiore certezza di quanto spedito ? Processo civile e informatica . Ulteriori disposizioni, rafforzative della necessità della documentazione digitale e della trasmissione telematica nella pubblica amministrazione, sono, poi, previste dagli articoli 16 e 17 del decreto in materia di giustizia digitale l’articolo 18 modifica, poi, la disciplina della composizione della crisi da sovra-indebitamento che merita un approfondimento a parte . Quanto all’articolo 16 viene eliminato, a scanso di equivoci, ogni riferimento alla carta non bollata dall’articolo 136 c.p.c. e viene modificato l’articolo 45 disp. att. c.p.c. sul biglietto di cancelleria che dovrà contenere – salvo quanto si vedrà tra poco, il testo integrale del provvedimento. Viene, poi, inserita una norma di carattere generale relativa a ciò che nei procedimenti civili le comunicazioni e le notificazioni a cura della cancelleria sono effettuate esclusivamente per via telematica all’indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alla pubblica amministrazione. Quando, però, l’indirizzo PEC non è stato comunicato dal difensore la notificazione o comunicazione viene eseguita – con finalità sanzionatoria – in cancelleria comma 6 con l’avvertenza che l’importo del diritto di copia, aumentato di dieci volte, è dovuto per gli atti comunicati o notificati in cancelleria nei casi in cui la comunicazione o la notificazione al destinatario non si è resa possibile per causa a lui imputabile Quando, però, la notificazione o la comunicazione contiene dati sensibili essa è effettuata soltanto per estratto con indicazione al destinatario delle modalità protette di accesso per ottenere visione dei suoi dati nulla di più nulla di diverso, in fondo, da quanto avviene oggi per sapere gli esiti di esami sanitari on line . Copertura finanziaria. Per una volta tanto deve essere segnalato un passaggio, a mio avviso, fondamentale relativo a ciò, che il Governo ha associato alle nuove norme pro informatica una copertura finanziaria specifica. Ebbene, diversamente da precedenti interventi la riforma non avviene senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica ovvero, come si suole dire con le «risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente» ed infatti, i commi 15, 16 e 17 dell’articolo 16 prevedono uno stanziamento di bilancio sia per l’adeguamento della tecnologia che per la formazione del personale e più precisamente per l'adeguamento dei sistemi informativi hardware e software presso gli uffici giudiziari nonché per la manutenzione dei relativi servizi e per gli oneri connessi alla formazione del personale amministrativo . Si sarebbe potuto fare di più? Prima di concludere vorrei richiamare l’attenzione su una possibile ulteriore modifica che il Governo avrebbe potuto introdurre o rispetto alla quale potrebbe essere opportuno iniziare a riflettere in ordine alla maggiore efficienza del processo con razionalizzazione dei costi. Mi riferisco alla possibilità di notificare atti giudiziari – ed in particolare quelli introduttivi del giudizio – direttamente tramite posta elettronica certificata senza l’intermediazione necessaria dell’Ufficiale giudiziario che potrebbe così essere destinato allo svolgimento di ulteriori compiti istituzionali quali, ad esempio, quelli relativi alle procedure esecutive.