Periodo di prova non superato: possibile il rientro in Cig

Tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale e usufruire della relativa indennità.

Lo ha spiegato l’INPS con il messaggio numero 16606 del 12 ottobre. Il quesito. Il nodo della questione attiene alla possibilità di applicare ai soggetti in CIGS, assunti a tempo indeterminato e licenziati a causa del mancato superamento del periodo di prova, l’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo. Situazione in cui, ex articolo 2 comma 5 quater l. numero 166/2008, il lavoratore licenziato può rientrare nel programma di cassa integrazione. Le due fattispecie sono state giudicate distinte. Le norme sulla stabilità del posto sono valutate applicabili solo ai dipendenti la cui assunzione sia divenuta definitiva, mentre non possono in alcuna maniera regolare la fattispecie dell’assunzione in prova, laddove l’obiettiva necessità è soppesare concretamente le capacità della persona. Il corollario è che il contratto di lavoro nel periodo di prova – non seguito da assunzione – si configura come rapporto a tempo determinato. Alla fattispecie si riconnettono gli effetti tipici del contratto a termine. Ne deriva che tutti i beneficiari della cassa integrazione, senza riscontro di esito positivo nel superare il periodo di prova previsto dal nuovo contratto a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale. Potranno anche usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano a tempo determinato, con applicazione delle disposizioni previste nella Circolare Inps numero 130/2010.

INPS, messaggio 12 ottobre 2012, numero 16606 Articolo 2, comma 5 quater, Legge 27 ottobre 2008, numero 166 - Recesso del datore di lavoro dal rapporto di lavoro a tempo indeterminato durante il periodo di prova. Sono pervenuti a questa Direzione Centrale alcuni quesiti con i quali si chiede se possa applicarsi ai lavoratori in CIGS, assunti a tempo indeterminato e licenziati per mancato superamento del periodo di prova, l’ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo previsto l’articolo 2 comma 5 quater L. 166/2008 che consente al lavoratore licenziato di rientrare nel programma di cassa integrazione. La giurisprudenza di legittimità considera distintamente le due fattispecie del recesso dal rapporto di lavoro durante il periodo di prova, rispetto al licenziamento dal rapporto definitivo, ritenendo che le norme sulla stabilità del posto di lavoro contenute nella richiamata legge numero 604 siano applicabili solo ai lavoratori la cui assunzione sia divenuta definitiva, mentre non possono in alcun modo regolare la fattispecie dell’assunzione in prova giustificata, invece, dalla obiettiva necessità di valutare in concreto le capacità lavorative del soggetto Corte Cost. Sentenza numero 204 del 1976, Sentenza numero 172/1996 e Sentenza numero 541/2000 . Peraltro, muovendo da tali premesse, la Consulta è giunta a negare che l'assunzione in prova sia un contratto di lavoro completo in tutti i suoi elementi equiparabile a tutti gli effetti a quelli del contratto definitivo. Con ciò non si tiene conto dell'elemento specifico che individua la causa dell'assunzione in prova e distingue questa dal contratto definitivo, cioé accertamento di determinate qualificazioni tecniche del prestatore necessarie allo svolgimento dell'attività per la quale intende essere assunto può correttamente dirsi che il contratto di lavoro nel periodo di prova, non seguito da assunzione, si configura come contratto a tempo determinato Corte Cost. Sentenza numero 204 del 1976 Sentenza numero 189/1980 Sentenza numero 172/1996 Sentenza numero 541/2000 . Pertanto, considerate le conclusioni a cui è pervenuto il giudice di legittimità delle leggi, stante l’inapplicabilità della normativa del licenziamento per giustificato motivo oggettivo o soggettivo, o giusta causa di cui all’articolo 1 L. 604/1966 ai casi di recesso del datore di lavoro per mancato superamento del periodo di prova, ne consegue che, dovendosi configurare il contatto di lavoro nel periodo di prova come contratto a tempo determinato, ad esso devono riconnettersi tutti gli effetti tipici del contratto a termine. Ne deriva che tutti i beneficiari del trattamento di cassa integrazione che non abbiano superato il periodo di prova previsto dal nuovo contratto di lavoro a tempo indeterminato, possono rientrare nel programma di cassa integrazione salariale ed usufruire della relativa indennità, analogamente ai lavoratori che si rioccupano con contratto a tempo determinato, con relativa applicazione delle disposizioni di cui alla Circolare INPS numero 130/2010.