Solo la prova della impossibilità della prestazione libera il patronnant dal risarcimento dei danni

Quali sono i limiti della lettera di patronage e quale natura giuridica riveste? Su questi e altri temi collegati è intervenuta la Corte di Cassazione con la sentenza numero 16259 del 25 settembre 2012, ribadendo nozioni ed indicazioni già emerse in precedenti orientamenti giurisprudenziali.

Lettera di patronage. In buona sostanza, con la lettera di patronage, il patrocinante assume degli impegni nei confronti del creditore, senza che sia necessario per il perfezionamento della fattispecie l’accettazione espressa. In questi termini, gli Ermellini ribadiscono nella sentenza de qua che si tratta di una obbligazione di garanzia atipica con promessa di risultato, sia pure a contenuto variabile. Da ciò consegue che ai fini della liberazione del patronnant dal risarcimento dei danni da inadempimento, ai sensi dell’articolo 1218 c.c., lo stesso dovrà fornire la prova della determinazione della impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Al contrario, nella fattispecie in esame, non è stato possibile rinvenire tali circostanze. L’impegno assunto dal patronnant. In particolare, una società cooperativa aveva inviato ad una banca una lettera di patronage, comunicando di essere impegnata a sviluppare un piano di risanamento economico e di sviluppo produttivo di altra società cooperativa - controllata da una terza società di cui la prima era socio unico – debitrice nei confronti della banca di più di 300 milioni di lire. La lettera di patronage conteneva l’assicurazione da parte della società scrivente di garantire la massima correttezza dei rapporti con la società debitrice ed il regolare adempimento degli impegni assunti nei confronti della banca. Quasi inutile sottolineare che dopo appena nove mesi viene dichiarato il fallimento della società debitrice nei confronti della banca, che conviene immediatamente in giudizio la società che si era obbligata con la lettera di patronage chiedendone la condanna al pagamento della somma dovuta, oltre interessi ed accessori. La convenuta si costituiva affermando tra l’altro che la lettera inviata consisteva in una semplice promessa unilaterale atipica e non vincolante. Il Tribunale accoglie tale interpretazione, ritenendo la lettera in questione come una semplice interposizione di buoni uffici, priva di effetti giuridici per la promettente. In sede di appello la sentenza viene totalmente riformata con la condanna della società cooperativa al pagamento di parte della somma in favore della banca. La motivazione della Corte territoriale si basa essenzialmente sul riconoscimento del carattere vincolante della garanzia prestata con la lettera di patronage, intesa come obbligazione di risultato sia pure a contenuto variabile, con tutte le conseguenze ai fini della liberazione del patronnant. Come si è visto anche i giudici di Piazza Cavour accolgono il ragionamento elaborato dalla Corte territoriale confutando le contestazioni della società cooperativa. Infatti, la lettera di patronage con obbligazione di risultato richiede necessariamente, nell’unica disciplina possibile desunta dal regime generale delle obbligazioni, l’esatto adempimento in relazione alla natura della promessa formulata. La mancata prova. Al riguardo – chiosano i giudici del Palazzaccio -, nessuna prova della impossibilità dell’inadempimento risulta essere stata proposta e dedotta. Infatti, la società debitrice è stata dichiarata fallita proprio in ragione dello stato di insolvenza che la dichiarazione di patronage assicurava invece che non si sarebbe verificato. Né vale la contestazione diretta a rendere applicabile al patronage di risultato la diversa disciplina della fideiussione, stante l’assoluta diversità oggettiva e funzionale delle diverse garanzie utilizzate, per cui – si legge nella sentenza – sarebbe arduo risalire, in via dottrinaria o speculativa, ad una configurazione di principi generali che non siano quelli propri del sistema delle obbligazioni considerato nella parte generale e sistematica del codice civile. Da qui il rigetto del ricorso.

Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 19 giugno - 25 settembre 2012, numero 16259 Presidente Trifone – Relatore Petitti Svolgimento del processo 1. Con citazione del 22 settembre 1999 la banca Unicredito Italiano spa conveniva dinanzi al Tribunale di Ferrara la società cooperativa COPMA di Ferrara s.r.l. e ne chiedeva la condanna al pagamento della somma di £ 334.090.260 oltre interessi ed accessori dal 1 settembre 1999. Deduceva la Banca di essere creditrice nei confronti della società cooperativa a r.l. TEMAPLAST per la somma di L. 263.486.964 in relazione ad uno scoperto di conto corrente e della somma di £ 70.602.298 in relazione ad uno scoperto di conto anticipi salvo buon fine. La Banca in data 8 aprile 1999 aveva revocato i crediti messi a disposizione della Temaplast che era stata dichiarata fallita nel maggio 1999. Sosteneva la Banca che la COPMA con lettera di patronage scritta in data 8 agosto 1998 aveva garantito alla Banca quanto segue formuliamo la presente per comunicarvi che la scrivente è impegnata a sviluppare il piano di risanamento economico e di sviluppo produttivo della società cooperativa Temaplast indicata in oggetto. A tale scopo la società PARFIN a.r.l. di cui la scrivente è socio unico, ha sottoscritto e versato, in qualità di socio sovventore, la somma di un miliardo di lire a capitale sociale. Pertanto vi assicuriamo che ogni rapporto che andrete a tenere con la succitata Temaplast sarà costantemente improntato sulla base della massima correttezza e faremo in modo che la stessa possa regolarmente adempiere gli impegni assunti nei vostri confronti . 2. La società COPMA si costituiva chiarendo di essere controllante della PARFIN e che questa ultima era uno dei quattro soci sovventori della Temaplast, sosteneva che la Parfin non aveva il controllo della Pemaplast e che la lettera del 8 agosto 1998 era una semplice promessa unilaterale atipica e non vincolante. Chiedeva pertanto il rigetto delle domande, eccependo a. il difetto di legittimazione della Banca b. la decadenza della facoltà di agire ai sensi dello articolo 1957 c.c. comma in via gradata chiedeva l'annullamento della promessa in quanto viziata da errore essenziale. In sede di precisazione delle conclusioni la convenuta deduceva prova per testi come dedotta in comparsa di risposta e nelle note istruttorie. 3. Il Tribunale di Ferrara, con sentenza depositata il 21 marzo 2002, respingeva la domanda proposta dalla Banca e compensava le spese tra le parti. Il tribunale accertava che la lettera in questione era una semplice interposizione di buoni uffici, priva di effetti giuridici per la promettente. 3. Avverso la sentenza proponevano appello la Unicredit Banca spa, nonché quale successore particolare ai sensi dell'articolo 111 c.p.comma 1 Unicredit Banca di impresa spa, chiedendo la riforma della sentenza e lo accertamento della validità della garanzia inclusa nella lettera di patronage. La COPMA resisteva deducendo appello incidentale in punto di compensazione delle spese, ed insisteva nelle eccezioni dedotte in primo grado e preliminarmente deduceva la inammissibilità dello appello. In via istruttoria insisteva nella ammissione della prova testimoniale. 4. La Corte di appello di Bologna con sentenza depositata il 13 febbraio 2006, in totale riforma della sentenza impugnata dichiara tenuta e condanna la Copma al pagamento in favore delle Banche appellanti in solido e per il titolo di cui è causa, della somma di Euro 163.468,43 oltre interessi nella misura legale dal 26 maggio 1999 al saldo . La Corte condannava la garante al pagamento delle spese processuali dei due gradi. La motivazione della Corte, che viene in analisi esaminando i motivi del ricorso, si sostanzia nel riconoscimento del carattere vincolante della garanzia prestata con la lettera di patronage, intesa come obbligazione di risultato, sia pure a contenuto variabile, con ogni conseguenza ai fini della liberazione del patronnant nel risarcimento dei danni da inadempimento, ai sensi dello articolo 1218 c.comma dovendo lo stesso fornire la prova che lo inadempimento non è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile 5. Contro la decisione ricorre la COPMA deducendo sette motivi di ricorso illustrati da memoria, resistono le Banche con controricorso e memoria. Successivamente al controricorso, notificato dalle Banche alla COPMA il 3 aprile 2007, la Unicredit Management Banck spa con sede in Verona ha depositato una comparsa di costituzione con nuovo difensore, con procura speciale in foglio separato, sottoscritta dal quadro direttivo della società come sopraindicata dr. B. ed autenticata dal difensore avv.to Ugo De Nunzio. Il documento peraltro è privo della data del deposito dello atto, e reca la data di redazione al 30 maggio 2012. Cfr. articolo 369 numero 3 c.p.comma in relazione allo articolo 83 cpc e vedi CASS. 28 AGOSTO 2007 N.18187. Motivi della decisione 6.Preliminarmente deve ritenersi inammissibile la costituzione della Unicredit Management spa, essendo la procura rilasciata in foglio separato e spillato agli atti della comparsa di costituzione ed essendo l'atto di procura privo di data, onde non è possibile il controllo del rilascio anteriore o contestuale all'atto, onde il conferimento non risulta conforme ai precetti di cui all'articolo 83 c.p.c Restano peraltro ferme le parti processuali che rappresentano UNICREDIT in sede di controricorso, per le ragioni appresso precisate. 7. Il ricorso della socomma COPMA non merita accoglimento. Per chiarezza espositiva se ne offre dapprima una sintesi descrittiva dei motivi ed a seguire la confutazione in diritto. 7.1.SINTESI DEI MOTIVI. Nel PRIMO MOTIVO si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 111 c.p.comma e 2967 c.c., nullità del procedimento in relazione allo articolo 360 nnumero 3 e 4 c.p.c Il quesito a ff.17 è in termini se colui che si dichiara successore a titolo particolare del diritto controverso e in tale veste impugna la sentenza resa inter alios debba dimostrare con documentazione completa ed univoca la qualità e se avendo la controparte contestato la idoneità di tale documentazione, se sia tenuto a dimostrare la legittimazione ad impugnare, ed il giudice debba motivare la ragione per cui ritiene invece tale documentazione completa . Nel SECONDO MOTIVO si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 1333, 1176, 1218, 1362 ss, 1337, 1338, 1381, 1936 ss, 1987, 2043 cc e 2967 cc., articolo 4 commi 2 e 3 legge 1992 numero 59 in relazione allo articolo 360 numero 3 c.c. omessa, insufficiente, contraddittoria motivazione e vizio logico in relazione allo articolo 360 m. 5 c.p.c QUESITO a ff 35 nei seguenti termini Se la dichiarazione rilasciata dal socio di minoranza esuli dal campo degli obblighi giuridicamente rilevanti dica inoltre la Corte se la obbligazione del patronnant sia di mezzi, con conseguente onere del creditore di provare la mancanza di diligenza del patronnant, ovvero di risultato e, in questo ultimo caso, se il patronnant, che dimostri di avere agito in buona fede e correttezza e provi di aver fatto tutto il possibile affinché il patrocinato adempisse agli impegni assunti verso il creditore, possa essere esente da responsabilità Nel TERZO MOTIVO si deduce violazione e falsa applicazione degli articolo 1176, 1218, 2697 comma secondo c.comma e vizio della motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria per vizio logico. Quesiti a ff.44 a. se gli articolo 1218 e 2697 debbano essere interpretati nel senso che il giudice deve consentire al debitore la prova liberatoria e se debba prova liberatoria consista nella dimostrazione dello specifico inadempimento che ha reso impossibile la prestazione, ovvero nella dimostrazione di avere pienamente soddisfatto lo impegno di diligenza e di cooperazione richiesto secondo il tipo del rapporto obbligatorio per la realizzazione dello interesse del creditore b. se l'articolo 2697 comma secondo cc debba essere interpretato nel senso che il giudice deve consentire alla parte di provare i fatti su cui si fonda la eccezione. Nel QUARTO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione degli articolo 1936, 1937, 1938 c.comma e vizio logico della motivazione per contraddittorietà, sul rilievo che la norma dello articolo 1939 c.comma si applichi anche alle lettere di patronage. Quesito in termini perentori a ff 46. Nel QUINTO MOTIVO si deduce error iniudicando per violazione degli articolo 1175 e 1957 c.comma e vizio della motivazione su punto decisivo. Quesito a ff.50 se gli articolo 1175 e 1957 c.comma debbano essere applicati anche alla lettera di patronage, con conseguente decadenza del creditore dalla azione nei confronti del patronnant nella ipotesi in cui non eserciti il diritto di credito entro sei mesi dalla scadenza della sua obbligazione. Nel SESTO MOTIVO si deduce error in procedendo e nullità della sentenza per la extra o ultrapetizione nel punto in cui la sentenza condanna la COMPA al pagamento in favore degli appellanti in solido, per il titolo per cui è causa, della somma etc sul rilievo che le appellanti sono soggetti diversi dalla originaria parte processuale del giudizio di primo grado. QUESITO a pag 52. Nel SETTIMO MOTIVO si deduce error in iudicando per violazione e falsa applicazione degli articolo 1428, 1429 e 1431 del codice civile ed il vizio della motivazione su punto decisivo, in relazione alla domanda riconvenzionale di annullamento della lettera 8 agosto 1998 per errore essenziale sulla situazione economica della Temaplast, domanda riproposta in secondo grado in via incidentale condizionata. Quesito a ff 56 in termini se nel valutare la riconoscibilità dello errore essenziale di una lettera di patronage si debba considerare la qualità di operatore professionale della banca sia le specifiche conoscenze che questa ultima aveva per il fatto che il patrocinato era suo cliente. NELLA MEMORIA ILLUSTRATIVA si illustrano recenti arresti giurisprudenziali a sostegno delle tesi e delle regulae iuris proposte. 8. CONFUTAZIONE IN DIRITTO. Il primo motivo è inammissibile in quanto il quesito in diritto manca di una chiara sintesi o premessa introduttiva e non contesta la chiara ratio decidendi espressa dalla Corte di appello a gg 6 della motivazione, che afferma la legittimazione attiva dei due soggetti Unicredit, dopo aver esaminato la documentazione allegata. Manca inoltre l'interesse alla deduzione della nullità del procedimento, posto che il debitore conosce i soggetti creditori di riferimento, la cui legittimazione è correttamente valutata dal giudice del riesame. Il secondo motivo è inammissibile in relazione alla errata formulazione dei quesiti, che ipotizzano alternative tra di loro inconciliabili dapprima si sostiene che il socio di minoranza possa fare promesse anche insensate e non obbligatorie subito dopo si sostiene che essendo valide tali promesse occorreva stabilire se queste erano di mezzi e di risultato, e in ordine a tale valutazione si propongono regole di comportamento per il patronnant. Sfugge al ricorrente la ampia e coerente motivazione data dalla Corte di appello a ff 8 e ss della parte argomentativa e ricostruttiva del rapporto, come obbligazione di garanzia atipica con promessa di risultato, sia pure a contenuto variabile,con ogni conseguenza ai fini della liberazione del patronnant dal risarcimento dei danni da inadempimento, ai sensi dello articolo 1218 c.comma dovendo lo stesso fornire la prova che lo inadempimento è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Tale sintesi descrittiva contrasta in pieno con le alternative come sopra proposte, e non risulta correttamente censurata. Il terzo motivo è infondato, in quanto censura proprio il punto della motivazione che applica al rapporto di garanzia atipico, che per locuzione dottrinale si configura come patronage con obbligazione di risultato, la unica disciplina possibile desunta del regime generali delle obbligazioni, e cioè quella dello esatto adempimento in relazione alla natura della promessa formulata, da ritenersi lecita e valida e non viziata, come si deduce, ma infondatamente, nel settimo motivo. La chiara ratio decidendi evidenzia come nessuna prova della impossibilità dello inadempimento risulta proposta o dedotta la Temaplast Scarl è stata dichiarata fallita proprio in ragione dello stato di insolvenza che la dichiarazione di patronage assicurava invece che non si sarebbe verificato. INFONDATI risultano il quarto ed il quinto motivo, che pretendono di applicare al patronage di risultato, la diversa disciplina desunta per analogia dalla figura tipica della fideiussione, attesa la assoluta diversità oggettiva e funzionale delle diverse garanzia utilizzate, onde risulta arduo risalire, in via dottrinaria o speculativa, ad una configurazione di principi generali che non siano quelli propri del sistema delle obbligazioni considerato nella parte generale e sistematica del codice civile. Non sussiste pertanto alcuna violazione delle norme sostanziali dedotte e la motivazione è congrua e corretta in ordine allo accertamento della responsabilità. INFONDATO il sesto motivo, in relazione alla legittimazione attiva delle Banche e dunque alla statuizione solidale di condanna. Infondato il settimo motivo, posto che dalla motivazione emerge a chiare lettere che nessun errore essenziale appare nella lettera di patronage, che invece è lo strumento che induce la Banca ad una erogazione del credito a rischio di no fault. IN CONCLUSIONE, dichiarata la inammissibilità della ed comparsa di costituzione della Unicredit Management spa, il ricorso della COPMA deve essere rigettato con la condanna alla rifusione delle spese del giudizio di cassazione in favore delle Banche resistenti con unico atto,liquidate come in dispositivo. P.Q.M. DICHIARA INAMMISSIBILE la ed comparsa di costituzione per Unicredit Credit Management Bank spa rigetta il ricorso COPMA e la condanna a rifondere alle Banche Unicredit come costituite, le spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 5200,00 di cui Euro 200,00 per spese oltre accessori e spese generali come per legge.