6 punti di penalità alla squadra del cuore. Il comitato dei tifosi chiede l’annullamento, ma per il TAR il ricorso è inammissibile

E’ inammissibile il ricorso promosso da un comitato di cittadini dinanzi al giudice amministrativo per ottenere l’annullamento di una sanzione disciplinare, nella specie punti di penalizzazione in classifica, inflitta dalla FIGC ad una squadra di calcio professionistico per inadempimenti alla normativa federale.

La sentenza che si annota ha ad oggetto il tema della giurisdizione del giudice amministrativo in ambito disciplinare sportivo. Come noto, all’interno dell’ordinamento statale, vi sono tutta una serie di sotto-sistemi, identificabili quali ordinamenti settoriali, che perseguono, ciascuno per proprio conto, la realizzazione di interessi di un determinato settore. E’ così, ad esempio, che il sistema calcio ha regole sue proprie le c.d. carte federali che promanano dall’ordinamento giuridico calcistico facente capo, in ambito nazionale, alla FIGC. Tali ordinamenti settoriali esistono all’interno dell’ordinamento statale, del quale fanno parte come ordinamenti derivati ne consegue che provvedimenti emanati all’interno dei singoli ordinamenti settoriali es. sanzione disciplinare comminata ad un tesserato o ad una società sportiva possono, a determinate condizioni, assumere un rilevanza giuridica c.d. esterna anche per l’ordinamento giuridico statale in quanto lesivi di interessi o diritti soggettivi perfetti del destinatario per un maggiore approfondimento si rinvia a A. Greco, La Giustizia Sportiva nel calcio , 2012, Milano . Il fatto. Un comitato di cittadini ricorre dinanzi al TAR Lazio per sentire annullare due provvedimenti emanati in primo grado dalla Commissione Disciplinare Nazionale, poi confermati in sede di gravame dalla Corte di Giustizia Federale, con il quale venivano complessivamente comminati sei punti di penalizzazione in classifica del Campionato di calcio 2011-2012 della Lega Pro – 1^ divisione – Girone A, al fine di veder promossa ex officio la propria squadra del cuore nella categoria superiore della LNP-B. Provvedimenti, quelli di cui in parola, scaturiti dalla reiterata violazione, da parte della compagine calcistica, dell’articolo 85 NOIF, in relazione all’articolo 10, comma 3, Codice Giustizia Sportiva, per omesso pagamento degli emolumenti ai propri tesserati, oltre a quello delle ritenute Irpef e contributi Enpals. Per i tifosi 6 punti di penalità avrebbe falsato il campionato. Il comitato ricorrente, essenzialmente, fonda le proprie ragioni sull’applicazione del diritto comunitario al mondo calcistico professionistico, ritenendo, a suo dire, che «gli effetti restrittivi di una norma sportiva siano conformi al diritto dell’UE, a condizione che la norma persegua un obiettivo legittimo connesso alla natura ed allo scopo dello sport e che i suoi effetti limitativi siano intimamente legati al raggiungimento di tale obiettivo e proporzionati ad esso» cfr. Corte di Giustizia Europea sentenza Meca Medina del 18 luglio 2006, causa C-519/04 . In altri termini, sempre a parere del comitato, la comminatoria dei sei punti di penalità avrebbe falsato il campionato in questione, « con conseguente lesione dell’immagine dello sport e del calcio, nell’ambito delle loro peculiari funzioni sociali», e ciò in danno, non solo del sodalizio sportivo, ma soprattutto dei tifosi e dei cittadini «in violazione del citato principio comunitario di specificità dello sport». Non è così per il Tar ricorso inammissibile. Il TAR Lazio respinge recisamente la tesi difensiva, considerando il ricorso inammissibile, per essere stato promosso non dal sodalizio sportivo che la sanzione aveva subito , bensì da singoli tifosi e associati. Questo in una cornice ove la società non aveva inteso impugnare in sede amministrativa neanche ad adiuvandum le decisioni provenienti dagli organi di giustizia endofederali per timore di violare la clausola compromissoria imposta dallo Statuto Federale FIGC, con conseguente applicazione di ulteriori sanzioni disciplinari ai sensi dell’articolo 15, Codice di Giustizia Sportiva. Concludendo. Nell’argomentare il proprio ragionamento, il TAR Lazio ha, altresì, fatto riferimento alla recente sentenza della Corte Costituzionale numero 49/2011 che, nell’interpretare l’articolo 1, d.l. numero 220/2003 in un ottica costituzionalmente orientata, ha chiarito che, laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni Sportive o dal CONI abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale, solo la domanda volta ad ottenere non l’eliminazione dell’atto c.d. tutela demolitoria , ma il conseguente risarcimento del danno, vada proposta innanzi al giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva cfr. in dottrina E. Lubrano La Corte Costituzionale numero 49/2011 nascita della giurisdizione meramente risarcitoria o fine della giurisdizione amministrativa in materia disciplinare sportiva?, in Riv. Dir. Econumero Sport, 2011, fascomma 1 . Trattasi però, è bene sottolineare, di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari in senso ampio, diverse da quelle c.d. tecniche es. espulsione di un calciatore dal campo da giuoco , inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, poiché quest’ultime sono sottratte al sindacato del giudice amministrativo rientrando nell’alveo dell’indifferente per l’ordinamento statale e come tali riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva . Ecco perché, nel caso di specie, il TAR Lazio ha concluso, quanto al profilo risarcitorio, come lo stesso, questa volta, esuli dalla giurisdizione del giudice amministrativo per rientrare in quello del giudice ordinario considerato che nessuno dei ricorrenti rivestiva lo status di tesserato.

Tar Lazio, sez. Terza Quater, sentenza 27 - 28 giugno, numero 5985 Presidente Riggio - Estensore Ferrari Fatto e diritto Rilevato che nella suddetta camera di consiglio il Collegio, chiamato a pronunciare sulla domanda cautelare di sospensiva dell’atto impugnato, ha deciso di definire immediatamente il giudizio nel merito con sentenza resa ai sensi dell’articolo 60 c.p.a., e ne ha dato comunicazione ai difensori presenti delle parti in causa. Considerato che il ricorso in esame esula dalla giurisdizione del giudice dello Stato, in conformità ai principi espressi dalla Corte costituzionale 11 febbraio 2011, numero 49 e recentemente ribaditi dal giudice amministrativo Cons.St., sez. VI, 24 gennaio 2012, numero 302 e 14 novembre 2011, numero 6010 Tar Lazio, sez. III quater, 1 giugno 2012, numero 4981 e 9 febbraio 2012, numero 1282 , avendo ad oggetto la sanzione, comminata alla A.S. Taranto Calcio s.r.l., di sei punti di penalizzazione di classifica per tardivo pagamento degli emolumenti ai giocatori e ai lavoratori, ai sensi dell’articolo 18 del Codice di giustizia sportiva Considerato infatti che, come è stato chiarito dalla sentenza della Corte Costituzionale numero 49 del 2011, l’articolo 2, d.l. 19 agosto 2002, numero 220 prevede tre forme di tutela una prima, limitata ai rapporti di carattere patrimoniale tra le società sportive, le associazioni sportive, gli atleti e i tesserati , che è demandata alla cognizione del giudice ordinario una seconda, relativa ad alcune delle questioni aventi ad oggetto le materie di cui all’articolo 2, d.l. 19 agosto 2003, numero 220 e non apprestata da organi dello Stato, ma da organismi interni all’ordinamento sportivo in cui le norme in questione hanno trovato collocazione secondo uno schema proprio della c.d. “giustizia associativa” una terza, tendenzialmente residuale e devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, relativa a tutto ciò che per un verso non concerne i rapporti patrimoniali fra le società, le associazioni sportive, gli atleti e i tesserati – demandati al giudice ordinario – e che, per altro verso, non rientra tra le materie che, ai sensi dell’articolo 2, d.l. numero 220 del 2003, sono riservate all’esclusiva cognizione degli organi della giustizia sportiva Considerato che la stessa Corte costituzionale - nel dichiarare non fondata la questione relativa alla legittimità costituzionale dell’articolo 2, comma 1, lett. b e comma 2, d.l. 19 agosto 2003 numero 220, nella parte in cui riserva al solo giudice sportivo la decisione di controversie aventi ad oggetto sanzioni disciplinari, diverse da quelle tecniche, inflitte ad atleti, tesserati, associazioni e società sportive, sottraendole al sindacato del giudice amministrativo - ha posto in rilievo che la mancata praticabilità della tutela impugnatoria non toglie che le situazioni di diritto soggettivo o di interesse legittimo siano adeguatamente tutelabili innanzi al giudice amministrativo mediante la tutela risarcitoria Considerato che la Corte Costituzionale ha interpretato l’articolo 1, d.l. numero 220 del 2003 in un’ottica costituzionalmente orientata, nel senso che - laddove il provvedimento adottato dalle Federazioni sportive o dal C.O.N.I. abbia incidenza anche su situazioni giuridiche soggettive rilevanti per l’ordinamento giuridico statale - la domanda volta ad ottenere non la caducazione dell’atto, ma il conseguente risarcimento del danno, debba essere proposta innanzi al giudice amministrativo, in sede di giurisdizione esclusiva, non operando alcuna riserva a favore della giustizia sportiva, innanzi alla quale la pretesa risarcitoria nemmeno può essere fatta valere Considerato dunque che alla luce dei principi dettati dal giudice delle leggi il giudice amministrativo può conoscere, nonostante la riserva a favore della “giustizia sportiva”, delle sanzioni disciplinari inflitte a società, associazioni ed atleti, in via incidentale e indiretta, al fine di pronunciarsi sulla domanda risarcitoria proposta dal destinatario della sanzione Considerato quindi che il ricorso in esame, esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, avendo la penalizzazione inflitta alla A.S. Taranto Calcio s.r.l. natura sanzionatoria Considerato che il difetto di giurisdizione si estende anche alla domanda di annullamento o di declaratoria di nullità del titolo sportivo illegittimamente riconosciuto alla Ternana Calcio s.p.a. al fine di accedere al campionato di calcio di serie B, essendo lo stesso viziato per illegittimità derivata dal profilo di illegittimità che inficerebbe la sanzione inflitta alla A.S. Taranto Calcio s.r.l. Considerato che tale profilo in rito assume carattere assorbente ed esime il Collegio dal verificare l’ammissibilità del ricorso in quanto è stato proposto da tifosi singoli e associati e non dalla società sportiva che tale sanzione ha subito, la quale non ha impugnato la decisione che le ha inflitto due punti di penalizzazione per illeciti amministrativi mentre ha impugnato la sanzione di ulteriori quattro punti, sempre per illeciti amministrativi, ma ha rinunciato al ricorso proposto dinanzi al TNAS avverso la reiezione del gravame Considerato, quanto al profilo risarcitorio, che lo stesso esula dalla giurisdizione del giudice amministrativo, per rientrare questa volta nella giurisdizione del giudice ordinario considerato che nessuno dei ricorrenti riveste lo status di tesserato Considerato che la domanda risarcitoria può essere riproposta al giudice ordinario ai sensi dell’articolo 11 c.p.a. Considerato che il difetto di giurisdizione di questo giudice inibisce l’esame delle ulteriori eccezioni in rito sollevate dalle controparti Considerato che sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese e degli onorari del giudizio Considerato infatti che la non sempre facilmente evincibile individuazione del giudice da adire, in particolare nel caso in esame in cui i ricorrenti non sono tesserati, rende non applicabile la condanna ai sensi dell’articolo 26, comma 2, c.p.a. richiesta dalla Federazione P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio Sezione Terza Quater , definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile per difetto assoluto di giurisdizione quanto all’azione annullatoria. Dichiara inammissibile per difetto di giurisdizione l’azione di condanna al risarcimento danni spettando la giurisdizione al giudice ordinario, davanti al quale il processo può essere riproposto con le modalità e i termini di cui all’articolo 11 c.p.a Compensa tra le parti in causa le spese della presente fase di giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.