La sentenza numero 16312/2013 della Corte di Cassazione si inserisce nell’annoso dibattito giurisprudenziale circa l’interpretazione dell’articolo 320 c.p.p., riguardante i presupposti per la conversione del sequestro conservativo in pignoramento, con le relative ‘ricadute’ sotto il profilo della competenza del giudice cautelare.
I prodromi al ricorso . Il ricorrente impugnava un’ordinanza del Tribunale del riesame di Milano datata 28 agosto 2012, che dichiarava inammissibile per incompetenza l’istanza di riesame avverso un decreto di sequestro conservativo disposto dal Gup di Milano il 21 maggio 2012. Il giudice cautelare si era pronunciato nell’ambito di un procedimento penale per i reati di associazione per delinquere e concorso in bancarotta fraudolenta impropria. Il sequestro conservativo era stato infatti disposto su istanza della parte civile – un’importante fondazione milanese – a garanzia dei crediti vantati da quest’ultima per il depauperamento derivato da condotte distrattive operate dall’imputato sul patrimonio della fondazione stessa. Procedimento penale conclusosi con sentenza di c.d. patteggiamento del 25 maggio 2012, divenuta irrevocabile il 15 giugno 2012. L’articolo 320 c.p.p. ed il contrasto giurisprudenziale . Secondo la Corte di Cassazione, che – rigettando il ricorso – aderisce alla tesi del Tribunale del riesame, sarebbe proprio il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento a convertire automaticamente il sequestro in pignoramento. Estinguendo così la competenza del giudice cautelare e facendo contemporaneamente sorgere quella del giudice civile. Tesi questa che, seppur sostenuta da un orientamento di legittimità richiamato dalla sentenza in esame sent. numero 25950/2008 sent. numero 22468/2007 pare scaturire da un’interpretazione forzata dell’articolo 320 c.p.p., che prevede la conversione ope legis del sequestro conservativo in pignoramento solo «quando diventa irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento di una pena pecuniaria ovvero quando diventa esecutiva la sentenza che condanna l’imputato e il responsabile civile al risarcimento del danno in favore della parte civile». Il sequestro conservativo attribuito, come nel caso di specie, in funzione di garanzia rispetto al potenziale risarcimento del danno per la parte civile, dovrebbe ricadere nella seconda ipotesi delineata dall’articolo 320 c.p.p., operando quindi la conversione in pignoramento solo ad esito di giudizio che accerti i danni subiti dalla parte civile. E’ questa la ratio espressa da un secondo orientamento giurisprudenziale della Suprema Corte, disatteso in questo caso, ma accolto nella sentenza sempre della sezione prima! numero 22062/2011, cui fanno riferimento le argomentazioni del ricorrente. Pronuncia del 2011 che esclude l’automatismo della conversione del sequestro in pignoramento a seguito di passaggio in giudicato del patteggiamento qualora manchi una liquidazione giudiziale del danno alla parte civile, dovendosi invece attendere in quel caso una pronuncia in sede civile. Conversione del sequestro in pignoramento dopo il patteggiamento. La Corte di Cassazione, nella sentenza commentata, tenta di ridurre la portata della pronuncia del 2011 rilevando in primis come la stessa non neghi esplicitamente la competenza del giudice civile in favore di quella del giudice cautelare. Argomentazione che pare piuttosto capziosa solo riconoscendo la conversione ope legis del sequestro in pignoramento può giustificarsi la competenza del giudice civile sul sequestro conservativo dopo il passaggio in giudicato della sentenza di patteggiamento. In secondo luogo la sentenza numero 1612/2013 sottolinea come le argomentazioni del ricorrente non considerino la funzione del sequestro conservativo a garanzia delle spese processuali della parte civile e dei crediti dell’erario. Rationes che, secondo la Suprema Corte, potrebbero giustificare un’immediata conversione del sequestro in pignoramento dopo il patteggiamento, almeno per la parte riguardante tali voci. Esigenze comprensibili, ma che debbono essere armonizzate con la lettera dell’articolo 320 c.p.p., cui sembra aderire maggiormente la sentenza numero 22062/2011. Urgerebbe, per sanare l’evidente contrasto giurisprudenziale, un intervento delle Sezioni Unite. Ciò garantirebbe un maggior grado di certezza applicativa all’articolo 320 c.p.p., essenziale anche per risolvere la collegata questione della competenza del giudice cautelare per i sequestri conservativi a seguito di passaggio in giudicato di sentenze di patteggiamento.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 8 febbraio - 10 aprile 2013, numero 16312 Presidente Ferrua – Relatore Vessichelli Fatto e diritto Propone ricorso per cassazione V.M. avverso l'ordinanza in data 28 agosto 2012 con la quale il Tribunale del riesame di Milano ha dichiarato inammissibile l'impugnazione del decreto di sequestro conservativo emesso dal Gup di Milano il 21 maggio 2012. Nel provvedimento oggi impugnato si attesta che il decreto di sequestro conservativo era stato emesso nell'ambito del procedimento iscritto a carico, tra gli altri, dell'imputato, in ordine ai reati di associazione per delinquere e concorso in bancarotta fraudolenta impropria, relativamente a condotte distrattive del patrimonio della fondazione San Raffaele del Monte Tabor di . La misura cautelare reale aveva avuto ad oggetto beni mobili e immobili appartenenti anche all'imputato ed era stata richiesta dalla parte civile, fondazione San Raffaele, a garanzia dei crediti vantati, per una concorrenza complessiva di oltre 43 milioni di Euro, in relazione ai danni derivanti dal depauperamento del patrimonio stesso. Peraltro, posto che nelle more l'imputato aveva concordato l'applicazione di pena, formalizzata con sentenza ex articolo 444 cpp del 25 maggio 2012, divenuta irrevocabile il 15 giugno 2012, il Tribunale del riesame evidenziava, all'udienza del 28 agosto 2012, che si era esaurita la fase cautelare e si era prodotta, per la irrevocabilità della sentenza, la conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'articolo 320 cpp, con esaurimento della competenza funzionale del Tribunale del riesame stesso, in favore del giudice civile. Deducono i difensori ricorrenti come i principi affermati nel provvedimento impugnato siano avversati da quelli posti a fondamento della sentenza della Cassazione numero 22062 del 2011 nella quale si è chiarito che la conversione automatica del sequestro conservativo in pignoramento non si produce all'atto del semplice passaggio in giudicato della sentenza di condanna equiparata a questa quella di patteggiamento essendo necessario attendere il passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile dinanzi alla quale l'azione civile sia stata esercitata ai sensi dell'articolo 669- octies cpc e che abbia proceduto alla liquidazione del danno. Per tale ragione non poteva dirsi che alla data del 28 agosto 2012 il decreto di sequestro conservativo avesse perso efficacia giuridica, tenuto conto che non si era ancora verificata la conversione in pignoramento ai sensi dell'articolo 320 cpp e che non era ancora decorso il termine di cui all'articolo 609 octies per l'inizio dell'azione civile. Aggiunge la difesa che la giurisprudenza della Cassazione civile rv 559576 riconosce, nel caso in esame, la competenza a conoscere della richiesta di sequestro conservativo tanto al giudice penale quanto al giudice civile. Segnala ancora la difesa che, ad ogni buon conto, è successivamente spirato il termine di cui all'articolo 669 octies senza che si sia provveduto a iniziare la causa civile, con la conseguenza che il decreto di sequestro deve essere ritenuto inefficace anche sotto tale aspetto. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. Il Tribunale del riesame di Milano ha dato applicazione ai principi costantemente affermati dalla giurisprudenza di questa Corte di cassazione, principi che univocamente ribadiscono come la conversione del sequestro conservativo in pignoramento ai sensi dell'articolo 320 cod. proc. penumero ha luogo anche al passaggio in giudicato di sentenza di patteggiamento, dopo il quale ogni provvedimento relativo al bene oggetto del vincolo rientra nella competenza del giudice civile. Sez. 1, Sentenza numero 25950 del 29/05/2008 Cc. dep. 27/06/2008 Rv. 240466 . Si è cioè più volte osservato come in materia di misure cautelari reali, la competenza a provvedere in merito al sequestro conservativo, dopo che sia divenuta irrevocabile la sentenza di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti, spetti al giudice civile dato che il sequestro conservativo, al momento del passaggio in giudicato delle indicate sentenze, si converte ope legis in pignoramento Sez. 1, Sentenza numero 22468 del 16/05/2007 Cc. dep. 08/06/2007 Rv. 236796 . Ed invero, in tema di cose soggette a sequestro conservativo disposto a norma dell'articolo 316 cod. proc. penumero , a differenza del regime stabilito nell'abrogato codice di procedura penale, secondo il quale, dopo la sentenza irrevocabile, l'opposizione di qualsiasi interessato al sequestro conservativo e l'esame delle domande di restituzione costituivano materia di incidente di esecuzione da promuovere dinanzi al giudice penale, il codice di rito vigente attribuisce al passaggio in giudicato della condanna l'effetto di convenire automaticamente il sequestro conservativo in pignoramento, con la conseguenza che la competenza a giudicare domande di terzi intese a contestare il vincolo imposto sul bene è funzionalmente devoluta al giudice civile, dinanzi al quale la domanda va introdotta nelle forme dell'opposizione del terzo al pignoramento Sez. 1, Sentenza numero 37579 del 27/06/2001 Cc. dep. 17/10/2001 Rv. 220118 . Non si pongono, d'altra parte, in inconciliabile contrasto con tali principi - per l'aspetto che qui interessa direttamente - quelli affermati nella sentenza evocata dal ricorrente Sez. 1, Sentenza numero 22062 del 21/01/2011 Cc. dep. 01/06/2011 Rv. 250225 alla quale si deve il rilievo che il sequestro conservativo disposto sui beni dell'imputato, una volta che il processo sia definito con sentenza di patteggiamento, perde efficacia soltanto ove l'azione risarcitoria, già esercitata in sede penale, non venga tempestivamente riassunta in sede civile e quindi iniziata nei termini previsti dall'articolo 669-octies cod. proc. civ Invero tale sentenza non è stata volta a risolvere il problema della competenza a decidere sul tema del sequestro conservativo dopo la definitività della sentenza di condanna penale o di applicazione di pena, ma soltanto quello della individuazione del momento in cui si determini o meno la conversione del sequestro conservativo in pignoramento oppure la cessazione di efficacia del sequestro conservativo dopo la definitività suddetta. A ben vedere, dunque, l'assunto della 1^ sez. nella sentenza del gennaio 2011 non è destinato a condizionare la soluzione del problema che qui interessa, sulla individuazione della competenza a decidere in tema di sequestro conservativo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di applicazione di pena. Infatti, quella sentenza, basata sulla osservazione che con la sentenza di patteggiamento, in sé, non si verifica l'automatica conversione del sequestro conservativo in pignoramento poiché quest'ultimo necessita di una sentenza civile definitiva sul diritto al risarcimento del danno che è garantito dal pignoramento stesso, non analizza l'ulteriore profilo dell'essere, il sequestro conservativo, finalizzarle anche alla garanzia delle spese sostenute dalla parte civile e dei crediti dell'erario per il pagamento delle spese di giustizia processuale e eventualmente carcerarie rv 251159 230028 193327 una statuizione che non necessita certo di alcun accertamento definitivo del giudice civile e che dunque diviene esecutiva in tempi brevi dopo la definitività della sentenza di patteggiamento. Con conseguente immediata conversione del sequestro in pignoramento almeno per tale aspetto. Inoltre, la sentenza della 1^ Sez., nell'affermare che con la sentenza di patteggiamento il sequestro conservativo non perde immediatamente efficacia, non nega comunque il passaggio della competenza a decidere in capo al giudice civile. Un principio che si ritrova invero ribadito anche nelle pronunzie - ricordate anche nella ordinanza impugnata - che riconoscono al solo giudice civile la competenza sulla ripartizione delle somme sotto sequestro conservativo, dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna o di patteggiamento rv 246246 . Ed invero, una opportuna sintesi delle tesi sopra evidenziate si rinviene, come posto in evidenza dal giudice a quo, nella pronuncia della Sez. 3 numero 13981 del 16/11/2011 Cc. dep. 12/04/2012 Rv. 252370. Dalla stessa - ispirata come si legge in motivazione, dalla menzionata sentenza della 1^ sez. - è stato tratto, infatti, il principio massimato nel senso che è inammissibile, una volta divenuta irrevocabile la sentenza penale di condanna, la proposizione dell'istanza di riesame avverso il sequestro conservativo articolo 316 cod. proc. penumero di beni mobili ed immobili a garanzia del credito, che, con l'apertura della fase esecutiva, si converte automaticamente in pignoramento attribuendo al giudice civile la competenza a liquidare le somme effettivamente dovute. I giudici della legittimità, in tale provvedimento, pur aderendo alla osservazione che la conversione del sequestro in pignoramento nel caso di condanna generica ai sensi degli articolo 538 e 539 c.p.p. si verifica solo in seguito al passaggio in giudicato della sentenza del giudice civile che, sulla base della certezza del danno acquisita nel processo penale, abbia proceduto alla liquidazione di esso, realizzando i presupposti per la conversione della garanzia reale nell'atto esecutivo vedi Sez. 6, numero 42698 del 10/7/2008, dep. 14/11/2008, Fabris, Rv. 242806 , non hanno però mancato di osservare, contemporaneamente, che la competenza del giudice penale in tema di sequestro conservativo cessa una volta che la sentenza divenga irrevocabile, per trasferirsi in capo al giudice civile, in quanto il sequestro conservativo rimane a garanzia anche successivamente al momento del passaggio in giudicato della sentenza cfr., Sez. 1, numero 22468 del 16/5/2007 e sez. 2, numero 45578 del 29/9/2009, dep. 26/11/2009, Calza , ferma restando la possibilità per il ricorrente di azionare in tale sede le pretese avanzata con l'originario ricorso, a norma del codice di procedura civile si veda la parte motiva di Sez. 1, numero 23906 del 3/6/2010, dep. 22/6/2010, Gallo, non mass . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.