Conseguenze diverse se si chiede al giudice la convalida dello sfratto o l’ordinanza di rilascio

La prima richiesta è diretta a sollecitare una pronunzia definitiva con implicito rigetto dell’eccezioni dell’opponente mentre la seconda, ex articolo 665 c.p.c., è diretta invece ad ottenere un provvedimento provvisorio, il cui contenuto potrà essere disatteso dalle statuizioni successive al giudizio di merito.

Il caso. La parte attrice richiedeva sia la convalida dello sfratto, sia la richiesta di rilascio. Il tribunale non ha convalidato, anzi, ha disposto il passaggio al rito ordinario, chiarendo che è ontologica e sostanziale la differenza che intercorre tra due provvedimenti ordinanza di convalida e ordinanza di rilascio. La prima richiesta è diretta a sollecitare una pronunzia definitiva con implicito rigetto dell’eccezioni dell’opponente mentre la seconda, ex articolo 665 c.p.c., è diretta invece ad ottenere un provvedimento provvisorio, il cui contenuto potrà essere disatteso dalle statuizioni successive al giudizio di merito. A fronte della richiesta di convalida dello sfratto con fissazione della data di rilascio, essendosi opposto il convenuto-intimato, quest’ultima richiesta risulta inammissibile. Per cui il tribunale ha disposto il passaggio dal rito speciale a quello ordinario a cognizione piena per decidere sulle eccezioni del convenuto. Mancata indennità di avviamento non c’è improcedibilità. Inoltre,secondo il giudice, è infondata l’eccezione di improcedibilità a fronte di mancata corresponsione dell’indennità di avviamento ex articolo 34 l. 392/1978, posto che risulta che quest’ultima è condizione «dell’esecuzione del provvedimento di lascio», non incidendo sulla formazione del titolo esecutivo.

Tribunale di Modena sez. II Civile, ordinanza 28 marzo 2012 Giudice Dr. Masoni Rilevato che l’intimato comparendo in udienza si è opposto alla convalida che, in particolare, appare infondata l’eccezione di improcedibilità della domanda a fronte di mancata corresponsione dell’indennità ex articolo 34 l. numero 392 del 1978, posto che risulta ex lege che la corresponsione dell’indennità è condizione “dell’esecuzione del provvedimento di rilascio”, non incidendo sulla formazione del titolo esecutivo che, tuttavia, a fronte di opposizione dispiegata da controparte, parte attrice-intimante si è limitata a richiedere la convalida dello sfratto con fissazione della data di rilascio che all’evidenza trattasi di provvedimento inammissibile a fronte di opposizione del convenuto che la richiesta di rilascio ex articolo 665 c.p.c. già avanzata in via subordinata in citazione per intimazione non è stata ribadita a verbale d’udienza, sicchè essa deve ritenersi abbandonata, in quanto quivi non riproposta contra Cass. 28 ottobre 2004, numero 20.905 che resta valido il rilievo dell’ontologica e sostanziale differenza intercorrente tra i due provvedimenti ordinanza di convalida e ordinanza di rilascio. La prima richiesta è diretta a sollecitare una pronunzia definitiva, ancorchè anomala, con implicito rigetto delle eccezioni dell’opponente mentre la richiesta di cui all’articolo 665 c.p.c. è diretta invece ad ottenere un provvedimento provvisorio, il cui contenuto potrà essere disatteso dalle statuizioni successive al giudizio di merito che, pertanto, a fronte delle conclusioni dispiegate in udienza, deve disporsi il passaggio dal rito speciale a quello ordinario a cognizione piena per decidere sulle eccezioni del convenuto, perciò, P.Q.M. visti gli articolo 667, 426 e 447 bis c.p.c, 1. non convalida a fronte dell’oppsizone del convenuto 2. dispone il passaggio dal rito speciale a quello a cognizione piena all'esito del quale decidere sulle eccezioni del convenuto 3. rimette le parti innanzi a sè, quale giudice istruttore, in quanto tabellarmente preposto alla trattazione delle controversie di cui all'articolo 447 bis c.p.c. 4. fissa per il giorno 31 ottobre 2012 h. 10,30 l'udienza di discussione alla quale le parti devono comparire personalmente o farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale munito di procura conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata 5. concede a parte attrice termine perentorio fino a 17 settembre 2012 ed al convenuto fino al 17 ottobre 2012 per depositare in cancelleria memorie integrative degli atti introduttivi e per produrre documenti.