La pendenza del processo minorile giustifica l’inammissibilità del ricorso ex articolo 337 c.c. solo in caso di già esistenti condizioni che regolino, tra i conviventi, il diritto di visita, e non anche quando, invece, il ricorso al Tribunale per i Minorenni sia stato presentato proprio per ottenere quelle suddette condizioni, configurandosi, quindi, in attesa del giudizio del TM, una competenza temporanea del GT al fine di evitare rischi di pregiudizi al minore.
Il caso. Terminata la relazione dalla quale era nato un figlio nel 2010, i genitori, non coniugati, si separano. Il bambino rimane a vivere con la madre che ‘concede’ al padre di vedere il figlio per 8 ore e mezza la settimana. Il padre propone ricorso al Tribunale per i minorenni al fine di veder regolamentato l’affidamento e la frequentazione del figlio, e nelle more della pronuncia del giudice minorile, ricorre al Giudice Tutelare ai sensi dell’articolo 337 c.c. lamentando che la ex compagna si oppone ad una maggiore frequentazione padre-figlio. Questa in sintesi la fattispecie concreta, e non vi è chi tra gli operatori del diritto non si sia trovato in questa situazione come riuscire, prima della pronuncia da parte del giudice, ordinario o minorile, dei provvedimenti provvisori ed urgenti nell’interesse della prole, a garantire «il diritto del figlio minore a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori»? Il richiamo alla giurisprudenza europea. Il Giudice Tutelare di Varese fa riferimento prima di tutto alla Corte Europea dei diritti dell’Uomo che, richiamando l’articolo 8 della CEDU Rispetto della vita familiare , ha affermato che «la mancanza di collaborazione dei parenti separati non dispensa le autorità competenti dall’adottare tutte le misure possibili anche non automatiche o stereotipate per mantenere i legami familiari» Corte Europea Diritti dell’Uomo sent. 2.11.2010 P.c/Italia , quindi alla Carta di Nizza che sancisce il fondamentale diritto di ogni bambino a intrattenere relazioni personali e contatti diretti con entrambi i genitori articolo 24 , per affermare che laddove il comportamento di un genitore ostacoli intenzionalmente il diritto dell’altro alle visite al figlio, sono dovuti e necessari i provvedimenti del giudice a salvaguardare la prole da sicuro danno. Ammissibilità del ricorso ex articolo 337 in funzione preventiva. Al fine di affermare la propria competenza in assenza di alcun provvedimento giudiziario su cui vigilare, il GT richiama la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Milano 5 febbraio 2010. La novità è che nel caso di specie nessuna autorità ha ancora statuito circa l’affidamento e l’esercizio della potestà genitoriale, mentre nel caso citato lo stesso TM aveva emesso i provvedimenti provvisori, in attesa dei provvedimenti definitivi dell’autorità dotata in quel caso di giurisdizione. Il contenuto dei provvedimenti emessi. Dichiarato ammissibile il ricorso il giudice descrive i confini della propria azione precisando che la carenza di poteri decisori del Giudice Tutelare, non significa che lo stesso non possa comunque intervenire sul versante amministrativo ex articolo 344 c.c. avvalendosi dei servizi sociali. Quindi sulla scorta di una giurisprudenza finora minoritaria individua un potere di vigilanza attiva Trib. Arezzo 14 aprile 2008 e Trib.Min. Milano 5 febbraio 2010 che consentirebbe al Giudice Tutelare di adottare tutti i provvedimenti utili a superare la resistenza delle parti coinvolte all’applicazione del regime previsto per l’affidamento e l’esercizio della potestà genitoriale. Anche in assenza di provvedimenti giudiziari. Alla luce di un rinnovato vigore dei poteri del GT, il giudice del procedimento ha ritenuto di poter risolvere il conflitto genitoriale insorto fornendo le necessarie prescrizioni ai genitori e coinvolgendo le strutture amministrative preposte, in attesa dell’intervento del Tribunale adito in altra sede. Il GT inoltre ha ritenuto di poter segnalare all’autorità adita per le decisioni in materia di potestà le violazioni del diritto alla bi genitorialità cui uno dei genitori non abbia voluto porre rimedio affinché siano tenute in conto per le decisioni future. In quest’ottica il GT formula altresì il principio in forza del quale in assenza di qualsivoglia rilievo in ordine alla inidoneità genitoriale del padre, deve reputarsi che a questo spettino gli stessi diritti della madre sul minore ma, specularmente,che lo stesso minore ha diritto a trascorrere con il papà la medesima quantità e qualità di tempo che trascorre con la madre. Il GT di Varese ha cercato di colmare un vuoto legislativo? E’ noto che prima del contenzioso giudiziario, in presenza di contrasti tra i coniugi o i genitori, si può ricorrere agli articolo 145 c.c. e 316 c.c., mentre dopo l’adozione di provvedimenti provvisori o definitivi circa l’esercizio della potestà genitoriale, in caso di inadempimento, o contrasti si deve far riferimento al combinato disposto degli articolo 155. 155-ter c.c. e 709-ter c.p.c. Qui ci troviamo invece nelle more tra la proposizione del ricorso e l’adozione del provvedimento. La decisione è certamente innovativa ed apprezzabile per il tentativo di dare con urgenza tutela al minore ed al genitore non convivente. Non si dimentichi infatti che la tutela dei minori e del loro diritto a mantenere rapporti costanti con i loro genitori dovrebbe essere costante e non subordinata ai tempi del giudizio e quindi un tale precedente può contribuire, a parere di chi scrive, a migliorare l’attuazione dei diritti fondamentali riconosciuti al minore in ipotesi di disgregazione della sua famiglia.