L’accertamento eseguito utilizzando il conto corrente cointestato con un familiare è legittimo essendo sufficiente il rapporto familiare a giustificare la riferibilità al contribuente.
La SC, con la sentenza numero 4904 del 27 febbraio 2013, ha ritenuto che l’accertamento può fondarsi sulle risultanze bancarie, non giustificate dal contribuente, di conti correnti cointestati con soggetti estranei all’atto impositivo ma legati al contribuente dal vincolo familiare. Ricostruzione induttiva. L’accertamento bancario si basa sulla ricostruzione induttiva di movimenti finanziari non giustificabili da parte dell'imprenditore sia persona fisica che società commerciale ovvero dal lavoratore autonomo ed è disciplinato dalle norme di cui all’articolo 32, Dpr numero 600/1973. Tale norma prevede l’invito al contribuente a fornire dati e notizie in ordine agli accertamenti bancari, mentre per l’ufficio l’invito al contraddittorio con il contribuente è una mera facoltà e non un obbligo di cui può avvalersi in piena discrezionalità. In particolare, il primo comma, numero 2, prevede che sono considerati ricavi ovvero compensi i prelevamenti o gli importi riscossi nell’ambito di rapporti finanziari, salvo che il contribuente non indichi il soggetto beneficiario di questi movimenti e che tali movimenti non risultino dalle scritture contabili. L’accertamento in esame è sempre rimesso al rilascio di una specifica autorizzazione a procedere emessa dal competente organo amministrativo Agenzia delle Entrate ovvero Guardia di Finanza . La legittimità dell'utilizzazione dei movimenti dei conti correnti bancari non è condizionata alla previa instaurazione del contraddittorio con il contribuente sin dalla fase dell'accertamento, in quanto il citato articolo 32 prevede il contraddittorio come oggetto di una mera facoltà dell'A.F. e non già di un obbligo per la stessa Cass. numero 2821/2008 . La documentazione bancaria è sufficiente all’ufficio finanziario per dimostrare l’illegittimità della deduzione degli interessi passivi dell’impresa. Sul tema in esame si evidenzia una recente sentenza da cui emerge che l'esistenza di una regolare contabilità impedisce solo il ricorso all'accertamento sintetico, ma non impone all'Amministrazione finanziaria di riconoscere l'esistenza di costi registrati nelle scritture contabili o la loro inerenza, non incombendo all'ufficio, ma al contribuente che ne invoca la deducibilità, l'onere di provare l'esistenza dei fatti che danno luogo ad oneri e costi deducibili, ivi compresi i requisiti dell'inerenza e dell'imputazione di ricavi ad attività produttive Cass. numero 3262/2012 . Il caso. Il contribuente ha impugnato l’accertamento ai fini Irpef e sia in primo che secondo grado otteneva esito favorevole. Avverso la sentenza della CTR l’ufficio ha proposto ricorso chiedendo se l’accertamento possa fondarsi su elementi gravi, precisi e concordanti senza che occorra la prova certa dell’evasione. La SC ha ritenuto che il giudice di appello non solo esclude che meri indizi possono costituire prove dell’evasione ma li ritiene inutilizzabili violando la norma invocata che ne consente l’utilizzazione Cass. nnumero 11319 e 26022 del 2011 , legittimando le presunzioni semplici che devono essere comunque gravi, precise e concordanti in coerenza con quanto disposto dagli articolo 2727-2729 c.c Altro motivo di ricorso ha riguardato la mancata valutazione da parte del giudice di merito della inutilizzabilità dell’accesso bancario sul conto corrente cointestato con persona estranea al contribuente. La SC ha ritenuto la legittimità dell’estensione delle indagini bancarie ai congiunti figlio , essendo il rapporto familiare sufficiente a giustificare la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti cointestati a familiari, salvo prova contraria a carico del contribuente. Valido l’accertamento sul c/c del coniuge. Sul tema la giurisprudenza ha già affermato la validità dell’accertamento eseguito sul conto corrente del coniuge, ponendo in risalto che l’onere di dimostrare l’estraneità delle operazioni alla propria impresa grava sul contribuente e non sull’ufficio finanziario. Quest’ultimo, infatti, può procedere all’accertamento anche mediante indagini sui c/c bancari formalmente intestati a soggetti terzi coniuge , allorché vi siano fondati dubbi che i movimenti in essi contenuti siano collegabili all’attività lavorativa del contribuente Cass. 30 novembre 2012, numero 21420 .
Corte di Cassazione, sez. Tributaria, sentenza 20 dicembre 2012 - 27 febbraio 2013, numero 4904 Presidente Merone – Relatore Graziosi Svolgimento del processo Con sentenza numero 12/35/07, depositata il 25 maggio 2007 la CTR di Firenze ha respinto l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la sentenza di primo grado che aveva accolto il ricorso del contribuente contro avviso di accertamento ai fini dell'lrpef dell'anno 1996. Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso, che si articola su quattro motivi l'Agenzia delle Entrate controparte - B. M., L. E. e L. G. quali eredi di L. Primo - ha replicato con controricorso depositando poi anche memoria. La causa è stata decisa in pubblica udienza il 20 dicembre 2012. Motivi della decisione 1. Il primo motivo concerne omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo ex articolo 360, comma 1, numero 5 c.p.c la CTR non avrebbe indicato le ragioni per le quali non ritiene che i locali presso cui si è svolto l'accesso della Guardia di Finanza a ciò autorizzata secondo la ricorrente ex articolo 52, comma 1, D.P.R. 633/72 - per le indagini sfociate nell'accertamento impugnato - siano ad uso promiscuo e non esclusivamente abitativo. Il motivo è infondato. Che l'accesso abbia riguardato locali ad uso anche abitativo e non utilizzati solo come abitazione è fatto decisivo ai fini della conformazione del provvedimento autorizzativo, indirizzandolo nell'ambito di applicazione del comma 1, anziché del comma 2, dell'articolo 52 citato. Ma dalla motivazione non emerge in modo chiaro l'esistenza di una controversia sulla destinazione dei locali. Dalla esposizione del Fatto della sentenza impugnata, invero, risulta che il contribuente aveva impugnato l'avviso di accertamento eccependo, tra l'altro, l'illegittimità del provvedimento di accesso domiciliare in quanto l'autorizzazione sarebbe stata rilasciata in assenza dei gravi indizi di violazioni tributarie che dovrebbero legittimarla . Se l'Ufficio avesse ritenuto trattarsi di locali ad uso non esclusivamente abitativo, avrebbe pertanto dovuto replicare che la fattispecie non esigeva gravi indizi. Invece, sempre dall'esposizione del Fatto , emerge la sua difesa nel senso che il Procuratore della Repubblica aveva una certa discrezionalità nel valutare la sussistenza di gravi indizi . Significativo è poi il dato che l'Ufficio, nell'esposizione del motivo, afferma di avere più volte sottolineato il fatto decisivo de quo nell'atto di appello . Tardiva è dunque la contestazione e perciò tamquam non esser il che comporta il rigetto del motivo. 3. Il secondo motivo concerne ex articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. violazione e falsa applicazione degli articoli 33 D.P.R. 600/73 e 52 D.P.R. 633/72 per non avere il giudice di merito ritenuto che il requisito dei gravi indizi di violazioni sia richiesto solo per l'autorizzazione all'accesso a locali esclusivamente di abitazione e non a quelli promiscui. Visto quanto osservato a proposito del primo motivo, e cioè la tardività della contestazione della destinazione dei locali per perseguire l'incidenza dell'articolo 52, comma 1 anziché comma 2, D.P.R. 633/72, essendo quindi inapplicabile il comma 2 che esige a supporto dell'autorizzazione gravi indizi di violazione necessari solo per l'accesso a locali ad uso esclusivamente abitativo, e non ad uso promiscuo Cass. 2007 numero 2444 Cass. 2007 numero 9565 Cass. 2009 numero 6836 Cass. 2009 numero 21974 Cass. 2011 numero 21779 , il motivo va rigettato. 4. Il terzo motivo, ex articolo 360, comma %, numero 3 c.p.c, concerne violazione e falsa applicazione dell'articolo 32 D.P.R. 600/73 perché il giudice di merito ha ritenuto inutilizzabili le risultanze dell'accesso bancario per essere il conto corrente cointestato con persone estranee all'accertamento. Nella specie, il conto corrente era cointestato con il figlio, per cui - osserva il ricorrente - la sentenza impugnata contrasta con l'orientamento per cui la presunzione legale ai sensi del citato articolo 32 opera anche sui conti correnti intestati a familiari, per non consentire una facile elusione. Il quesito richiede quindi se l'accertamento può fondarsi sulle risultanze bancarie, non giustificate dal contribuente, di conti correnti cointestati con altri soggetti estranei all'accertamento ma legati al contribuente dal vincolo familiare. 5.Il motivo è fondato consolidata giurisprudenza p.es. Cass. 1999 numero 1728, Cass. 2002 numero 8683, Cass. 2003 numero 13391, Cass. 2007 numero 2085, Cass. 2007 numero 6743 ritiene la legittimità dell'estensione delle indagini bancarie ai congiunti, reputando il rapporto familiare sufficiente a giustificare, salvo prova contraria, la riferibilità al contribuente accertato delle operazioni riscontrate su conti correnti bancari intestati o cointestati a familiari. 6. Il quarto motivo attiene ex articolo 360, comma 1, numero 3 c.p.c. alla violazione e falsa applicazione dell'articolo 39, comma 1, lett. d, D.P.R. 600/73 in relazione agli articoli 2727 e 2729 cod. civ. per avere il giudice di merito ritenuto inutilizzabili gli elementi extra-conta bili affermando che tutt'al più possono assurgere al rango di meri indizi, senza poter costituire prove dell'evasione. Il ricorrente imputa al giudice di merito di ritenere inutilizzabili, ai sensi del suddetto articolo 39 comma 1, lett. d, gli indizi, i quali sarebbero utilizzabili, invece, purché costituenti presunzioni gravi, precise e concordanti. Il quesito chiede perciò se l'accertamento ex articolo 39, comma 1, lett. d, D.P.R. 600/73 possa fondarsi anche su elementi indiziari gravi, precisi e concordanti, senza che occorra la prova certa dell'evasione fiscale, con la conseguenza che la documentazione extracontabile, che costituisce indizio grave, preciso e concordante, ben possa fondare, unitamente ad altri, l'accertamento di maggiori ricavi. 7. Il motivo è fondato il giudice di merito non solo esclude che meri indizi possano costituire prove dell'evasione - ed è vero che, di per sé isolatamente considerati gli indizi non hanno tale valenza - ma altresì li reputa inutilizzabili, violando chiaramente la norma invocata che ne consente l'utilizzazione da ultimo Cass. 2011 numero 11319 e Cass. 2011 numero 26022 nella globalità del meccanismo presuntivo, legittimando appunto le presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti cioè dotate di inferenza probabilistica univoca, non plurima, e non confliggente con altri elementi probatori cfr. Cass. 2012 numero 3281 in coerenza con la connotazione evincibile dagli articoli 2727-2729 cod. civ. La risposta al quesito è dunque positiva. La sentenza, in conclusione, va cassata con rinvio alta CTR in diversa composizione, cui si rimette anche la decisione sulle spese. P.Q.M. Rigetta il primo e il secondo motivo del ricorso, accoglie il terzo e il quarto, cassa la sentenza impugnata in relazione a quanto accolto e rinvia alla CTR di Firenze in diversa composizione, anche per le spese.