La distinzione tra le due sezioni dell’Albo è molto marcata, così come la lettera della norma transitoria è molto chiara a chi, prima del 31 dicembre 2007, come previsto dal d.lgs. numero 139/2005, era già iscritto all’Albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di «ragioniere commercialista» nessuna corsia preferenziale per il titolo di «dottore commercialista».
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 4796, depositata il 26 febbraio 2013. Il ragioniere commercialista, con la laurea, vuole il riconoscimento automatico del titolo di dottore. Un ragioniere commercialista è abilitato ad esercitare dal 1986. Dopo la costituzione dell’ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ex d.lgs. numero 139/2005, è iscritto nella sezione A Commercialisti dell’Albo unificato dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili. Nel 2006 consegue una laurea specialistica in Economia e Organizzazione Aziendale. Chiede quindi al competente ordine il riconoscimento del titolo di «dottore commercialista». La sua istanza viene rigettata sia dall’ordine, che dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti il suo ricorso contro queste decisioni viene respinto sia dal Tribunale che dalla Corte d’Appello. Ricorre quindi per cassazione. Le nuove norme la distinzione delle professioni c’è ancora. La Suprema Corte riporta le norme del d.lgs. numero 139/2005 più attinenti al caso. Sottolinea che la soppressione dal 2008 degli Ordini dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri e dei periti commerciali, con la creazione al loro posto di unico Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, «non ha affatto eliminato la distinzione tra le due categorie né, coerentemente, quella dei requisiti di accesso all’una e all’altra». Le due sezioni e l’esame di Stato per l’accesso. Ricorda infatti che l’Albo è diviso in due Sezioni A per i commercialisti e B per gli esperti contabili. Per accedere bisogna svolgere dei tirocini, il registro dei quali è diviso in due sezioni. Due sono anche le sessioni per l’esame di abilitazione. L’esame di Stato è infatti necessario per potersi iscrivere all’Albo. Per potersi iscrivere alla sezione A è necessario aver conseguito una laurea magistrale in economia. Le norme prevedono specificatamente quale sia il titolo professionale spettante agli iscritti alle due sezioni «dottore commercialista» ed «esperto contabile». Viene rimarcato che il termine «commercialista» può essere utilizzato solo dagli iscritti nella sezione A. Disposizioni transitorie iscrizione automatica degli iscritti ai precedenti Albi. Nelle disposizioni transitorie per regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, è previsto all’articolo 61, comma 4, che chi era iscritto, prima del 31 dicembre 2007, nell’Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali deve essere iscritto nella sezione A del nuovo Albo unico. Nessuna discriminazione, anzi La tesi del ricorrente, che lamenta una presunta discriminazione per disparità di trattamento con violazione dell’articolo 3 Cost., con il suo ragionamento, pretendendo il riconoscimento automatico del titolo, pretende semmai lui stesso di violare il principio di uguaglianza, sostenendo la legittimità di un «percorso preferenziale per l’acquisizione della qualifica di dottore commercialista». La distinzione tra le due professioni è netta. La norma è chiara l’articolo 61, comma 6, prevede una differenziazione di titolo tra chi era iscritto all’Albo dei commercialisti e chi era iscritto a quello dei ragionieri, nonostante stiano ora nella stessa sezione A del nuovo Albo «dottore commercialista» o «ragioniere commercialista». La distinzione tra le due categorie professionali resta ferma anche dopo la riforma. Non c’è nessun elemento che possa far pensare che «per avvalersi del titolo di dottore commercialista sia necessario e sufficiente il solo conseguimento di una laurea magistrale». Per questi motivi la Corte di Cassazione respinge il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 24 gennaio – 26 febbraio 2013, numero 4796 Presidente Berruti – Relatore Amendola Svolgimento del processo V M. , abilitato fin dal 1986 all'esercizio della professione di ragioniere commercialista e iscritto nella sezione A Commercialisti dell'Albo unificato dei dottori commercialisti e degli Esperti Contabili, a seguito del conseguimento, nell'aprile del 2006, della laurea specialistica in Economia e Organizzazione Aziendale, chiese al competente Ordine il riconoscimento del titolo di dottore commercialista. L'istanza fu rigettata e la decisione venne confermata dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Il Tribunale di Melfi respinse l'impugnativa del M. . Proposto dal soccombente gravame avverso tale provvedimento, la Corte d'appello di Potenza lo ha rigettato con sentenza del 28 gennaio 2011. Per la cassazione di detta pronuncia ricorre a questa Corte M.V. , formulando un solo motivo, illustrato anche da memoria, e notificando l'atto al Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e al Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Potenza. Gli intimati non hanno svolto alcuna attività difensiva. Il ricorso è stato in un primo momento avviato alla trattazione in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., con relazione che ne assumeva l'infondatezza. Nell'adunanza del 17 aprile 2012 la Corte ha tuttavia disposto che la trattazione avvenisse all'udienza pubblica. Il ricorrente ha depositato memoria. Motivi della decisione 1 Con l'unico motivo l'impugnante denuncia vizi motivazionali in ordine all'interpretazione del disposto dell'articolo 61 d.lgs. numero 139 del 2005 accolta dal giudice di merito. Sostiene che un'esegesi della norma costituzionalmente orientata imporrebbe di ritenere che il riferimento operato dal sesto comma della stessa alla precedente iscrizione dei ragionieri e periti commerciali nell'apposito albo, non escluda il riconoscimento del diverso titolo di dottore commercialista a quanti abbiano conseguito la laurea in Scienze Economiche - Aziendali. Aggiunge che, ove dovesse ritenersi insuperabile il dato letterale, andrebbe sollevata questione di costituzionalità degli articolo 61, comma 6, 63, commi 1 e 4, 64, comma 4, d.lgs. numero 139 del 2005, in riferimento all'articolo 3 della Costituzione. 2 Le critiche svolte non hanno pregio per le seguenti ragioni. Occorre muovere dalla considerazione che la soppressione, a far data dal 1 gennaio 2008, degli Ordini dei dottori commercialisti e dei Collegi dei ragionieri e periti commerciali, già istituiti nei circondari di tribunale a norma dell'articolo 6, d.P.R. 27 ottobre 1953, numero 1067, e la creazione, al loro posto, di un unico Ordine territoriale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, ad opera dell'articolo 58 del d.lgs. numero 139 del 2005, non ha affatto eliminato la distinzione tra le due categorie né, coerentemente, quella dei requisiti di accesso all'una e all'altra. È sufficiente al riguardo considerare a che l'Albo, ancorché unico, è tuttavia diviso in due Sezioni, denominate rispettivamente, Sezione A Commercialisti, Sezione B - Esperti contabili articolo 34 b che, per l'iscrizione dei dottori commercialisti nella Sezione A - Commercialisti è necessario non solo il possesso di una laurea magistrale in scienza dell'economia o in scienze economico-aziendali, ovvero altra equipollente, ma il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista laddove, per l'iscrizione nella Sezione B - Esperti contabili è necessario, oltre al possesso del titolo di studio previsto, il superamento dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione, secondo le norme ad esso relative articolo 36 c che l'articolo 39 del decreto, fatte salve le previsioni delle disposizioni transitorie sulle quali subito si tornerà , attribuisce agli iscritti nella Sezione A Commercialisti il titolo professionale di “dottore commercialista”, e agli iscritti nella Sezione B Esperti contabili quello di “esperto contabile”, segnatamente rimarcando, al secondo comma, che il termine “commercialista” può essere utilizzato solo dagli iscritti nella Sezione A Commercialisti dell'Albo d che l'articolo 40, dopo avere stabilito che l'abilitazione all'esercizio della professione esige il superamento dell'esame di Stato, all'esito del compimento di un tirocinio di durata triennale, prevede l'istituzione, presso ciascun Ordine territoriale, di un registro dei tirocinanti, diviso in due Sezioni, denominate, rispettivamente, tirocinanti commercialisti e tirocinanti esperti contabili, finalizzate alla successiva iscrizione nelle corrispondenti sezioni e che l'articolo 45, disciplinando l'esame di abilitazione all'esercizio della professione, prevede l'indizione, ogni anno, di due distinte sessioni, per l'accesso alle sezioni A e B dell'Albo, precisando all'uopo che coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione A, possono partecipare anche agli esami per l'iscrizione alla Sezione B, laddove la stessa facoltà non hanno coloro che hanno compiuto il tirocinio prescritto per accedere alla Sezione B. 3 Questi essendo i punti salienti del contesto normativo di riferimento, per quanto concerne la disciplina a regime dell'Ordine e dei suoi iscritti, l'interpretazione delle disposizioni transitorie deve pervenire a risultati con essa coerenti. Ora, è ben vero che il quarto comma dell'articolo 61, nel regolamentare il passaggio dal vecchio al nuovo sistema, ha previsto l'iscrizione di coloro che alla data del 31 dicembre 2007 fossero inseriti nell'Albo dei dottori commercialisti o in quello dei ragionieri e periti commerciali, nella Sezione A Commercialisti dell'Albo, ma gli effetti che il ricorrente pretende trarre da tale iscrizione - e cioè la possibilità di avvalersi del titolo di dottore commercialista in ragione del conseguimento di un titolo di laurea astrattamente abilitante, senza avere sostenuto e superato il relativo esame di Stato - sono smentiti dalle disposizioni contenute negli altri commi dell'articolo 61 e sono, in ogni caso, distonici rispetto al sistema. 4 Sotto il primo profilo, è sufficiente considerare che i due capoversi successivi della norma transitoria, precisano a che l'iscrizione avviene con l'indicazione, relativamente a ciascun professionista, di tutti i contenuti previsti dal comma 6 dell'articolo 34, tra i quali, è bene rimarcarlo, vi è il titolo professionale e di studio posto a base dell'iscrizione quinto comma b che agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'Albo dei dottori commercialisti spetta il titolo di “dottore commercialista”, mentre agli iscritti nella Sezione A, già iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali spetta il titolo di “ragioniere commercialista” sesto comma . 5 Sul piano sistematico, la pretesa del ricorrente rappresenta un approdo esegetico profondamente incoerente rispetto alla disciplina a regime delle iscrizioni nell'albo unico, disciplina che, per quanto testé detto, tiene ferma la distinzione tra dottori commercialisti ed esperti contabili e la loro iscrizione in due sezioni separate del medesimo albo. 6 In tale contesto non solo l'interpretazione della normativa di riferimento accolta dal giudice di merito è esente da sospetti di incompatibilità con i principi costituzionali, ma è semmai l'esegesi proposta dal ricorrente difficilmente con essi compatibile, nella misura in cui viene a creare, per i professionisti già iscritti nell'albo dei ragionieri e periti commerciali al 31 dicembre 2007 e poi passati, in forza della norma transitoria di cui all'articolo 61, nella Sezione A Commercialisti, un percorso preferenziale per l'acquisizione della qualifica di dottore commercialista. 7 L'assunto secondo cui, posto che il superamento dell'esame di abilitazione darebbe diritto esclusivamente alla iscrizione nella sezione A dell'Albo, già riconosciuta all'esponente in forza della disciplina transitoria, chi, alla data di entrata in vigore della nuova disciplina, fosse stato iscritto nel soppresso Albo dei ragionieri commercialisti, neppure avrebbe la possibilità di effettuare il tirocinio triennale, per potere sostenere l'esame di abilitazione confr. pag. 3 della memoria , è errato e specioso. Come già innanzi evidenziato al punto 3 , anche nel regime transitorio, che ha previsto l'iscrizione nella sezione A dell'Albo sia dei dottori commercialisti, sia dei ragionieri e periti commerciali, resta ferma la distinzione tra le due categorie professionali e nulla autorizza a ritenere che per avvalersi del titolo di dottore commercialista sia necessario e sufficiente il solo conseguimento di una laurea magistrale. Il ricorso è respinto. La mancata costituzione in giudizio della parte vittoriosa preclude ogni pronuncia in ordine alle spese di causa. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso.