Hotel con condizionatori troppo rumorosi: giusta la condanna per disturbo alla pubblica quiete

Per evitare la confisca dell’impianto non basta affermarne l’avvenuta sostituzione, ma bisogna dimostrarne l’adeguamento tecnico, da cui possa derivare l’inutilità della confisca.

Con la sentenza numero 5178, depositata il 1° febbraio 2013, la Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di due titolari di un albergo. Il caso. Condannati a 309 euro di ammenda i due titolari di un hotel ad Assisi. In più la confisca dei beni sequestrati e la condanna al risarcimento dei danni delle parti civili. Il reato disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone, articolo 659 c.p La responsabilità loro riconosciuta è stata quella di aver dotato l’albergo di impianti di condizionamento troppo rumorosi, con conseguenti disagi per le abitazioni vicine, essendo superata la soglia della normale tollerabilità. Il Tribunale, con la sua decisione, ha ricordato che l’inquinamento acustico è stato avvalorato dalla dichiarazioni delle parti civili e dai sopralluoghi della Polizia, nonché dal parere negativo circa la richiesta di concessione in sanatoria espresso dalla Commissione comunale e dall’ARPA. I due condannati ricorrono per la cassazione di tale decisione. Il disturbo alla pubblica quiete è stato correttamente provato. La S.C. conferma la legittimità della decisione del Tribunale. I verbali della Polizia, non acquisiti nel dibattimento, sono stati usati solo per la ricostruzione storica della vicenda, senza porli a fondamento della decisione. Questa è stata correttamente fondata sulle dichiarazioni dei testi escussi. Giusta la confisca degli impianti, anche se appena sostituiti. La confisca degli impianti è stata legittimamente predisposta. I ricorrenti hanno infatti affermato solo di aver sostituito gli impianti, senza allegare, a tale sostituzione, la necessaria dimostrazione dell’avvenuto adeguamento tecnico dell’impianto non a norma. Solo in quel caso la confisca sarebbe potuta essere utilmente revocata. Per questi motivi la Corte rigetta il ricorso.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 17 dicembre 2012 – 1 febbraio 2013, numero 5178 Presidente Chieffi – Relatore Siotto Svolgimento del processo Con sentenza del 12/4/2011, depositata il 9/11/2011, il Tribunale di Perugia, sezione distaccata di Assisi, ha ritenuto E.E. e G S. responsabili del reato di cui all'articolo 659 C.P. - per avere, quali titolari dell'Hotel omissis e mediante l'uso di un impianto di condizionamento attiguo all'hotel, posto in vicolo omissis , cagionato inquinamento acustico anche nelle ore di quiete e pertanto disturbato occupazione e riposo dei residenti P R. e G O. - e li ha condannati, ciascuno, alla pena di Euro 309 di ammenda con la confisca di quanto sequestrato nonché, in solido, al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili. Nella motivazione della sentenza il Tribunale ha ricordato che le doglianze sul livello di inquinamento acustico prodotto dall'impianto dell'Hotel omissis posto in vicolo omissis erano state con precisione descritte dalle parti civili R. ed O. ed avvalorate, oltre che dalla denunzia proposta da abitanti del posto, dai sopralluoghi effettuati da agenti della Polizia Municipale che la Commissione comunale interpellata per l'ottenimento della concessione in sanatoria dell'impianto aveva espresso parere negativo che analoga opinione con particolare riguardo al rumore immesso di notte aveva espresso TARPA che quanto acquisito faceva ritenere che il rumore immesso facesse superare la normale tollerabilità, dando luogo, vieppiù per la durata biennale dell'inquinamento, ad un vero e proprio disagio assai grave di notte ma rilevante anche di giorno per effetto di un rumore prossimo ai 50 db . Per l’annullamento di tale sentenza il difensore di E. e S. ha proposto ricorso il 23/3/2012 articolando cinque motivi. Motivi della decisione Ritiene il Collegio che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile per le ragioni che, con riguardo alle singole censure, si vanno ad esporre. Con il primo motivo i ricorrenti A si dolgono del fatto che la sentenza si sia basata, a fondamento della propria valutazione di superamento del limite di immissione rumorosa notturna, su una relazione del personale della Polizia Municipale di Assisi non legittimamente acquisita agli atti del dibattimento, avente contenuto generico e riferita a sopralluogo di cinque mesi prima nonché redatta da soggetto non sentito in dibattimento B si dolgono anche del fatto che si sia fatto richiamo ad un esposto di abitanti, del pari non sentiti in contraddittorio C lamentano infine che sia stato acquisito irritualmente un CD. Le censure sono affatto inammissibili. La prima e la seconda A-B sono prive di alcuna consistenza da un canto perché, sebbene menzionato con riguardo alla constatazione del funzionamento notturno dell'impianto, il contestato rapporto della Polizia Municipale non è assunto a fondamento della statuizione di sussistenza del fatto, questa essendo espressamente fondata sulle dichiarazioni rese dai testi escussi, ed, in particolare, dai soggetti che in concreto hanno subito i disagi derivanti dalla fonte rumorosa e che si sono attivati denunciando il fatto nelle varie sedi dall'altro canto perché, sebbene dell'esposto di altri abitanti del posto oltre a quello presentato da O. e R. si dia conto nella prima pagina della sentenza, nella ricostruzione storica della vicenda, la motivazione della accertata sussistenza del fatto è, come sopra detto, fondata solo sulle dichiarazioni dei testi escussi. Quanto alla doglianza C sulla irrituale acquisizione di un CD non si scorge quale interesse possa sottostare alla doglianza stessa, posto che della utilizzazione dei contenuti di tale supporto non è traccia alcuna nella sentenza che il supporto de quo neanche menziona . Con il secondo motivo i ricorrenti lamentano A la apodittica affermazione della sentenza sulla contitolarità dell'Hotel omissis da parte degli imputati, emergendo di contro come la licenza fosse di una s.a.s. della quale era accomandatario l'E. e dalla quale era estranea la S. B l'assenza di alcuna indagine sulla dislocazione temporale delle immissioni rumorose, posto che, pur riferendosi la contestazione al periodo tra il omissis ed il omissis , non era stato considerato il significato della estinzione per oblazione di identico reato ascritto per il periodo dal omissis al omissis di cui alla sentenza GIP di numero d.p. 322/2007 ben potendo i ricordi dei dichiaranti riguardare anche l'estate del 2005 e quindi periodo coperto da giudicato C l'omessa considerazione del fatto che dalla documentazione afferente la installazione dell'impianto e la verifica del suo impatto acustico emergeva che il funzionamento notturno fosse stato limitato all'estate . Ebbene, quanto al profilo sub A , rileva il Collegio che la doglianza è inammissibile. A fronte della statuizione di contitolarità della gestione dell'Hotel omissis fatta in sentenza, e ricavata da accertamento di fatto, sarebbe stato onere dei ricorrenti, e segnatamente della S. che conclama la propria carenza di legittimazione gestoria, non limitarsi ad indicare la semplice inerenza all'E. della posizione di accomandatario, ma negare puntualmente sia che di detta società ella fosse anche solo accomandante sia che, comunque, nella gestione alberghiera ella mai si fosse ingerita in virtù di inesistenza di poteri in diritto o anche solo in fatto e di tale negatoria non vi è traccia alcuna in ricorso. Quanto al profilo sub B , appare evidente che si tratta di una irricevibile proposta, che si dispiega in ampia analisi delle deposizioni, di ritenere poco credibili i testi solo perché i loro ricordi potrebbero essere imprecisi nella collocazione temporale dell'inquinamento rumoroso, ingenerandosi confusione con il periodo coperto da giudicato ante 22/10/2005 e nonostante la contestazione fosse ovviamente riferita al successivo periodo omissis . Parimenti inammissibile è poi il profilo sub C di censura afferente la pretesa limitazione diurna dell'impianto dopo il , trattandosi di una questione di fatto improponibile in questa sede. Con il terzo motivo, poi, i ricorrenti denunciano come immotivata la reiezione della richiesta di revoca della confisca, una volta comprovato che l'impianto era stato rimosso e sostituito con altro a norma e che pertanto quello in questione non aveva più capacità offensiva. La censura è inammissibile posto che non risulta allegata in modo autosufficiente l'inutilità della disposta confisca, essendo solo affermata e non compiutamente descritta la avvenuta sostituzione e non il semplice adeguamento tecnico dell'impianto non a norma, si da far ritenere inutile la confisca stessa. Con il quarto motivo ci si duole dell'immotivato diniego dei benefici di legge. La censura è inconsistente posto che la ragione del diniego è implicitamente contenuta nella determinazione dello specifico trattamento sanzionatorio adottato. Con il quinto motivo si lamenta l'incongruità della condanna solidale al risarcimento dei danni in favore delle due parti civili pur essendo la O. solo proprietaria dell'immobile ove erano captate le immissioni rumorose, queste essendo semmai intollerabili esclusivamente per la conduttrice R. . Anche tale censura deve essere dichiarata inammissibile, essendo posta non già una denunzia di illogicità ma una mera questione di fatto - questione che pervero neanche si fa carico di esaminare la specifica posizione di ciascuna parte civile nella domanda fonte del costituito rapporto civile di danno - afferente la misura della posizione creditoria e ciò a fronte di una condanna generica con integrale rimessione al giudice civile di ogni accertamento. Dalla dichiarazione di inammissibilità discendono le conseguenze di legge. Si dispone inoltre la condanna degli imputati oggi ricorrenti alla refusione delle spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di Euro 1.000, ciascuno, in favore della Cassa delle Ammende, nonché alla refusione, in solido, delle spese sostenute nel presente giudizio dalle parti civili, che liquida nella somma complessiva di Euro 3.600,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.