Marketing e trattamento dati personali delle persone giuridiche: applicabilità o inapplicabilità della tutela della privacy?

Si conclude l’approfondimento delle modifiche al Codice della privacy in seguito alla manovra Monti il decreto “Salva-Italia” pur rappresentando una notevole semplificazione al regime normativo privacy non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una integrale e totale inapplicabilità di detto regime ai trattamenti aventi ad oggetto i dati personali delle persone giuridiche in quanto tali. Restano in vigore in ordine a tali trattamenti norme rilevanti e conseguenti sanzioni in caso di violazione.

E’ ora utile approfondire il caso specifico dei trattamenti di dati personali delle persone giuridiche per finalità di marketing. Dopo l’approvazione del decreto “Salva-Italia” molti commentatori hanno salutato la fine della rigorosa disciplina privacy anche relativamente al trattamento dei dati delle persone giuridiche per finalità di marketing. Si è detto - un po’ superficialmente - che la manovra Monti, avendo reso inapplicabile il Codice della privacy ai trattamenti dei dati delle persone giuridiche, avrebbe anche liberato il marketing avente ad oggetto dati delle imprese nelle sue varie forme alcuni hanno anche opportunamente segnalato che si sarebbe liberato il ‘marketing selvaggio’, venendo meno gli obblighi ma anche le corrispondenti tutele . Ma è realmente questo l’effetto del decreto “Salva-Italia”? In realtà un esame più approfondito porta alle seguenti e diverse conclusioni. L’attuale disciplina del trattamento dei dati personali per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale in senso lato è contenuta nell’articolo 130 ‘Comunicazioni indesiderate’ del Codice della privacy. Tale norma, tra l’altro oggetto di una recente modifica normativa, prevede in sintesi che a l'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore quindi dischi pre-registrati o comunque tutti i casi diversi da operatori persone fisiche che chiamano, come ad esempio i call center per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito solamente con il consenso dell'interessato opt-in b l’impiego di posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms Multimedia Messaging Service o Sms Short Message Service o di altro tipo per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito solamente con il consenso dell'interessato opt-in c il trattamento dei dati tratti dagli elenchi telefonici pubblici e il relativo impiego del telefono e della posta cartacea per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione o del recapito geografico dei quali è intestatario nel Registro Pubblico delle Opposizioni opt-out , cioè assenza dell’obbligo di richiedere il preventivo consenso specifico ed opzionale al trattamento marketing e liceità del trattamento ove l’interessato non si sia previamente opposto nelle forme indicate . Registro delle opposizioni e telemarketing. Recentemente, si è molto pubblicizzata l’istituzione del Registro Pubblico delle Opposizioni www.registrodelleopposizioni.it e l’entrata in vigore di un nuovo sistema di opt-out per i trattamenti di dati personali finalizzati al telemarketing , di cui si deve dare brevemente conto per poi comprendere gli effetti su tale disciplina normativa recente delle modifiche introdotte dal decreto “Salva-Italia”. In conformità alle disposizioni del D.P.R. numero 178/2010, a partire dal 31 gennaio 2011 gli abbonati agli elenchi telefonici pubblici che non vogliono più ricevere chiamate dagli operatori per attività commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato tramite l’uso del telefono, possono opporsi alle telefonate indesiderate iscrivendosi al Registro Pubblico delle Opposizioni. Rispetto al precedente impianto normativo basato sull’ opt-in – che non ammetteva il contatto telefonico nei confronti di quanti non avessero preventivamente fornito il proprio consenso specifico per le finalità di marketing in senso lato – il Legislatore ha privilegiato il sistema dell’ opt-out . Per cui a partire dal 31 gennaio 2011 l’abbonato può iscriversi nel Registro Pubblico delle Opposizioni, istituito con il D.P.R. 178/2010, per non ricevere più le chiamate a fini promozionali e pubblicitari da parte degli operatori. Ciascun abbonato – sia persona fisica sia persona giuridica, ente o associazione – il cui numero telefonico è presente negli elenchi telefonici pubblici, potrà richiedere al gestore l’iscrizione gratuita nel Registro Pubblico delle Opposizioni il gestore è una Fondazione collegata al Ministero dello Sviluppo Economico, la Fondazione Bordoni . Il Registro delle opposizioni mette l’abbonato al riparo dalle chiamate indesiderate degli operatori che utilizzano come fonte dei propri contatti gli elenchi telefonici pubblici. L’iscrizione di un abbonato nel Registro non esclude il trattamento dei suoi dati per finalità di telemarketing da parte dei singoli soggetti che abbiano raccolto i dati – forniti consenzientemente dagli abbonati – da fonti diverse dagli elenchi telefonici pubblici per esempio tessere di fidelizzazione, tessere per raccolta punti, promozioni, eccetera , purché ciò sia avvenuto nel rispetto della normativa vigente. Premesso che l'Operatore è qualunque soggetto, persona fisica o giuridica, che intende avviare, mediante l’impiego del telefono con addetto persona fisica che effettua la telefonata, attività a scopo commerciale, promozionale o ricerche di mercato, l’entrata in vigore del Registro Pubblico delle Opposizioni obbliga tale Operatore a registrarsi al sistema e a comunicare la lista dei numeri telefonici e/o degli indirizzi geografici da utilizzare per l’invio via posta cartacea di materiale promozionale che intende contattare. Il gestore del Registro Pubblico delle Opposizioni, mettendo a confronto le informazioni contenute nel Registro e la lista dei numeri e/o recapiti fornita dall’Operatore, cancellerà da quest’ultima tutti i numeri degli abbonati che hanno richiesto di non essere contattati. La lista aggiornata dal gestore - ovvero filtrata dai numeri telefonici e/o dagli indirizzi geografici degli abbonati che si sono iscritti al Registro Pubblico delle Opposizioni – viene poi messa a disposizione dell’Operatore entro 24 ore dalla richiesta e ha validità di quindici giorni per consentire così il continuo aggiornamento dell'elenco delle opposizioni . Per registrarsi al sistema di aggiornamento delle liste presentazione dell'istanza l'operatore deve aderire alle condizioni generali di contratto. Le tariffe di accesso al servizio sono regolate da Decreto Ministeriale del 22 dicembre 2010 pubblicato sulla G.U. numero 35 del 12/02/2011 . La procedura di cui sopra presentazione dell'istanza con modulo elettronico, invio e aggiornamento delle liste, pagamento di un fondo volto a costituire il credito, etc. si svolge totalmente on-line sull'Area Riservata agli Operatori disponibile sul sito www.registrodelleopposizioni.it . La disciplina sopra sinteticamente descritta si applica esclusivamente alle utenze telefoniche ed agli altri dati inseriti negli elenchi telefonici pubblici per i quali il titolare abbia effettuato l'iscrizione nel Registro Pubblico delle Opposizioni. Le utenze tratte da elenchi telefonici pubblici non iscritte nel Registro delle Opposizioni possono essere liberamente utilizzate senza dover richiedere il consenso preventivo solo dopo che il gestore del servizio abbia restituito le liste inviate dall'operatore depurate dai numeri telefonici e/o dagli indirizzi iscritti. Quindi la nuova disciplina in materia di trattamento dei dati personali per finalità di telemarketing o marketing postale non si applica a ai numeri telefonici ed agli indirizzi geografici tratti da fonti diverse dagli elenchi telefonici pubblici e per il trattamento commerciale/promozionale dei quali la normativa resta basata sull' opt-in consenso preventivo, specifico, opzionale, separato e informato, ad esempio acquisito nell'ambito di contratti, ordini commerciali, form on-line , etc b alle comunicazioni per finalità commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato effettuate tramite email la normativa resta basata sull' opt-in e sul consenso preventivo, specifico e informato preventivamente acquisito secondo le norme del Codice della privacy c alle comunicazioni per finalità commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato effettuate tramite fax la normativa resta basata sull' opt-in e sul consenso preventivo, specifico e informato preventivamente acquisito secondo le norme del Codice della privacy d alle comunicazioni per finalità commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato effettuate tramite sms o mms la normativa resta basata sull' opt-in e sul consenso preventivo, specifico e informato preventivamente acquisito secondo le norme del Codice della privacy e alle comunicazioni per finalità commerciali, promozionali o per il compimento di ricerche di mercato effettuate tramite telefono senza intervento di operatore, come ad esempio dischi automatici o comunicazioni pre-registrate la normativa resta basata sull' opt-in e sul consenso preventivo, specifico e informato preventivamente acquisito secondo le norme del Codice della privacy . Sanzioni da 10.000 a 120.000 euro. Si ricordi che in caso di trattamento di dati personali effettuato in violazione delle nuove norme cioè in caso di chiamata promozionale ad utenza telefonica tratta da elenchi pub-blici ma inserita nel Registro delle Opposizioni o in caso di invio di materiale cartaceo presso un indirizzo geografico iscritto nel medesimo Registro è applicata in ogni caso la sanzione del pagamento di una somma da diecimila euro a centoventimila euro. Esaurita la sintetica illustrazione della disciplina sul telemarketing e sulle altre forme di marketing via fax, email, etc. ai sensi del Codice della privacy, possiamo ora rispondere alla fondamentale domanda che ci si è posti all’inizio avendo il decreto “Salva-Italia” sancito la inapplicabilità delle norme del Codice della privacy ai trattamenti aventi ad oggetto i dati delle persone giuridiche, tale inapplicabilità include anche i trattamenti di tali dati per finalità di marketing e telemarketing, dunque divenuti totalmente liberi? Per rispondere alla domanda iniziale bisogna analizzare l’articolo 130 del Codice della privacy. I primi due commi di tale articolo prevedono che 1. L'uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l'intervento di un operatore per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale è consentito con il consenso dell'interessato. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle comunicazioni elettroniche, effettuate per le finalità ivi indicate, mediante posta elettronica, telefax, messaggi del tipo Mms Multimedia Messaging Service o Sms Short Message Service o di altro tipo. Ma chi è ora l’’interessato’? Dopo il decreto “Salva-Italia” è tale esclusivamente la ‘persona fisica cui si riferiscono i dati personali’. Interpretativamente, sembrerebbe che il consenso possa e debba in tali casi essere ora prestato solo da una persona fisica, e che dunque per le ipotesi di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 130 del Codice della privacy uso di sistemi automatizzati di chiamata senza l’intervento di operatore, email, fax, sms e mms vi sia la conseguente inapplicabilità della relativa disciplina sia opt-in che opt-out se il trattamento dei dati con quei mezzi per l'invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale ha ad oggetto informazioni delle persone giuridiche in quanto tali. Da una tale interpretazione – che non appare irragionevole - deriverebbe quella che alcuni hanno definito ‘liberazione’ del marketing ed altri hanno definito invece come via libera al marketing selvaggio nei confronti delle imprese . Identica conclusione basata sulla nuova definizione di ‘interessato’ come sola persona fisica cui si riferiscono i dati personali deve adottarsi anche con riferimento al comma 3 dell’articolo 130 del Codice, in base al quale fuori dei casi di cui ai commi 1 e 2, ulteriori comunicazioni per le finalità di invio di materiale commerciale e promozionale effettuato con mezzi diversi da quelli ivi indicati, sono consentite ai sensi degli articolo 23 e 24 che richiedono – l’articolo 23 – il ‘consenso espresso dell’interessato’ come regola generale dei trattamenti svolti da soggetti non pubblici, elencando invece l’articolo 24 casi in cui tale consenso dell’interessato non è obbligatorio . Alcuni commentatori hanno supportato il permanere della disciplina opt-in per i trattamenti marketing via email, fax, etc. aventi ad oggetto i dati delle persone giuridiche in quanto tali anche dopo il decreto “Salva-Italia” sulla base di un diverso ragionamento interpretativo. Partendo dalla intitolazione del Titolo X ‘Comunicazioni Elettroniche’ del Codice della privacy, tali commentatori si sono rapportati alle definizioni dell’articolo 4, comma 2, del medesimo Codice a «comunicazione elettronica», ogni informazione scambiata o trasmessa tra un numero finito di soggetti tramite un servizio di comunicazione elettronica accessibile al pubblico. Sono escluse le informazioni trasmesse al pubblico tramite una rete di comunicazione elettronica, come parte di un servizio di radiodiffusione, salvo che le stesse informazioni siano collegate ad un abbonato o utente ricevente, identificato o identificabile b «servizio di comunicazione elettronica» , i servizi consistenti esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazioni elettroniche, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione circolare radiotelevisiva, nei limiti previsti dall'articolo 2, lett. c , della direttiva 2002/21/CE del 7 marzo 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio. Conseguentemente, ne è stata tratta una interpretazione per la quale se una “comunicazione elettronica” è rappresentata da “ogni informazione” quindi anche informazioni e dati sulle persone giuridiche in quanto tali trasmessa o scambiata anche per qualsiasi servizio di comunicazione elettronica incluso il marketing , allora tutte le norme del Titolo X del Codice della privacy sulle “Comunicazioni Elettroniche” sono e restano applicabili anche ai dati delle persone giuridiche oggetto dei trattamenti ivi disciplinati articolo 121-132 , inclusi quelli per marketing via email, fax, sms, mms, etc. La ricostruzione è suggestiva. Tuttavia, a parere di chi scrive a essa contraddirebbe comunque una diversa e recente semplificazione introdotta dal decreto-legge 13 maggio 2011, numero 70 che all’articolo 6 “ Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici” , comma 1, lettera a prevede che in corretta applicazione della normativa europea le comunicazioni elettroniche relative alla riservatezza dei dati personali sono limitate alla tutela dei cittadini, conseguentemente non trovano applicazione nei rapporti tra imprese b in ogni caso il Legislatore avrebbe dovuto modificare il riferimento al consenso “ dell’interessato” di cui al primo comma dell’articolo 130 del Codice tale termine – che prima poteva essere linguisticamente intercambiabile con altri abbonato, utente, etc. perché riferito sia a persone fisiche che giuridiche – ora assume un significato specifico solo la persone fisica cui si riferiscono i dati e dunque il principio generale del consenso – come sopra motivato per le comunicazioni indesiderate – dovrebbe coerentemente trovare applicazione ai soli dati delle persone fisiche e salva, come spiegato, l’applicabilità della diversa disciplina sul telemarketing per gli abbonati persone giuridiche . Infine, se si esaminano i successivi commi dell’articolo 130 del Codice della privacy con riferimento alle regole specifiche per il telemarketing basato sul trattamento di utenze telefoniche e/o indirizzi geografici tratti dagli elenchi pubblici, la conclusione è diversa che la nuova disciplina sopra illustrata sul Registro delle Opposizioni continui ad applicarsi anche dopo il decreto “ S alva-Italia” anche quando oggetto del trattamento sono i dati cioè utenze telefoniche e indirizzi tratti da elenchi pubblici di persone giuridiche in quanto tali si desume - sempre interpretativamente - dall’analisi del comma 3- bis dell’articolo 130 del Codice della privacy. In primo luogo tale comma non menziona “interessati” o “dati personali”, ma dispone genericamente che il trattamento per finalità di telemarketing “è consentito nei confronti di chi non abbia esercitato il diritto di opposizione, con modalità semplificate e anche in via telematica, mediante l’iscrizione della numerazione della quale è intestatario e degli altri dati personali di cui all’articolo 129, comma 1, in un registro pubblico delle opposizioni”. E inoltre, proprio il riferimento all’articolo 129 del Codice richiama la definizione di “abbonato” agli elenchi telefonici pubblici sui cui più sopra sono state svolte le debite considerazioni circa il permanere dell’applicabilità della disciplina privacy ai dati degli abbonati persone giuridiche. Per concludere. Il decreto “Salva-Italia” - pur rappresentando una notevole semplificazione al regime normativo privacy – non ha affatto introdotto nel nostro ordinamento una integrale e totale inapplicabilità di detto regime ai trattamenti aventi ad oggetto i dati personali delle persone giuridiche in quanto tali. Restano in vigore in ordine a tali trattamenti norme rilevanti e conseguenti sanzioni in caso di violazione. Ciò non significa che nulla sia cambiato rispetto al passato anche recente, di asserite “semplificazioni” la conseguenza è che tutti i titolari del trattamento dovranno comunque impostare con attenzione le proprie politiche del trattamento dei dati delle persone giuridiche soprattutto quelli marketing , evitando di cadere in facili quanto superficiali letture di “totale inapplicabilità” del Codice privacy dopo il decreto “Salva-Italia”. E in questa non facile attività di corretta impostazione dei trattamenti dovrà necessariamente entrare in gioco anche un aspetto non secondario, sul quale sarebbe auspicabile un formale intervento chiarificatore dell’Autorità Garante per la privacy se cioè tutta la produzione “normativa” secondaria contenuta nei provvedimenti – anche a carattere generale – del Garante che rappresentano il vero “cuore pulsante” della disciplina privacy sia diventata dopo il decreto “Salva-Italia” inapplicabile per lo meno circa quelle disposizioni che prevedono specifiche norme sul trattamento dei dati personali delle persone giuridiche in quanto tali, ora non più oggetto salvo quanto abbiamo illustrato delle previsioni del Codice della privacy.