Quali sono gli atti sottoposti a contributo unificato? Quali i soggetti tenuti al pagamento? Come si determina l'ammontare del contributo? Quali sanzioni si applicano in caso di mancato pagamento? A tutte queste domande risponde il Mef.
Entra nel processo tributario il contributo unificato. Con la circolare numero 1/DF, il Mef chiarisce che sono soggetti al contributo unificato gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dalla data del 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito presso le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ovvero dalla data di richiesta di iscrizione a ruolo.Ecco gli atti soggetti al contributo unificato, e Nello specifico, si legge nel documento di prassi, il contributo unificato è dovuto per a ricorso e appello principale b appello incidentale c riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale d istanza di revocazione e opposizione di terzo f ricorso in ottemperanza g motivi aggiunti, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio h reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto al D.Lgs. numero 546/1992 dall'articolo 39, comma 9, del decreto legge numero 98/2011, nelle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso i riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione l atti di intervento m istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo n reclamo contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale . quelli che ne restano fuori. Il contributo unificato non è dovuto per a istanza di sospensione, anche nel caso in cui la stessa sia proposta con atto separato, sia antecedente che successivo alla proposizione del ricorso principale b istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni e quella proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione c istanza di correzione materiale della sentenza, in quanto il relativo procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo d riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto, in quanto si configura quale atto per il quale il pagamento del CU è stato già assolto al momento del ricorso introduttivo e riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria la cui competenza è indicata ai sensi dell'articolo 5, D.Lgs. numero 546/92, in quanto il CU è stato già assolto presso l'Ufficio di segreteria dichiarata incompetente dal giudice f istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto la stessa comporta un mero effetto sospensivo del processo tributario, con la conseguenza che il CU va corrisposto nell'ambito del giudizio instaurato presso la Corte di Cassazione g motivi aggiunti h reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis, D.Lgs. numero 546/1992 nelle controversie di valore non superiore a 20.000 euro, al momento della sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate che ha emanato l'atto ai sensi del comma 5 del citato articolo 17-bis i relazione depositata dal consulente tecnico di parte, in quanto rientra tra gli atti funzionali e necessari al procedimento giurisdizionale per il quale il CU è stato già assolto l chiamata in causa del terzo, in quanto costituisce una mera integrazione del contraddittorio instaurato in un processo per il quale è stato già assolto il relativo CU. La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato . Più nello specifico, il Mef chiarisce che nel processo di primo grado e nell'appello, la costituzione in giudizio avviene mediante deposito del ricorso/appello presso l'Ufficio di segreteria, nei modi e nelle forme previste dagli articolo 22 e 53, comma 2, D.Lgs. numero 546/1992, indipendentemente dalla presentazione della nota di iscrizione a ruolo. Nel giudizio tributario di primo grado, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale, al pagamento del CU è tenuto, di regola, il ricorrente invece, nel giudizio d'appello, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta, normalmente, la parte soccombente in tutto o in parte nel giudizio di primo grado .Nell'ipotesi di soccombenza parziale in primo grado, in cui la sentenza sia stata appellata con distinti ricorsi dal contribuente e dall'amministrazione, ciascuna parte che ricorre è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto dei rispettivi ricorsi.Tuttavia, qualora il giudizio si sia instaurato innanzi alle Commissioni tributarie e il resistente si sia costituito in giudizio prima dell'attore, il soggetto obbligato al pagamento del CU risulta essere la parte resistente.Per le controversie di valore non superiore a 20.000 euro, in cui l'ammissibilità del ricorso è condizionata all'obbligo di presentazione del reclamo con o senza proposta di mediazione, il soggetto obbligato è colui che propone il reclamo decorsi 90 giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. È invece esonerata dal pagamento del contributo unificato la parte intimata o appellata , evocata nei relativi giudizi, che si costituisca nella Segreteria della Commissione competente, nei 30 giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione del ricorso o dell'appello, qualora il ricorrente o l'appellante non si costituiscano tramite deposito dei rispettivi atti introduttivi entro i trenta giorni prescritti, a pena d'inammissibilità da dichiararsi con decreto presidenziale.Quanto costa il contributo unificato. Il contributo è dovuto nei seguenti importi a euro 30,00 per controversie di valore fino a euro 2.582,28 b euro 60,00 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000 c euro 120,00 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 d euro 250,00 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000 e euro 500,00 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000 f euro 1.500,00 per controversie di valore superiore a euro 200.000.Per le controversie tributarie di valore indeterminabile è dovuto un CU pari a 120,00 euro si ricorda, infatti, che tale previsione è stata introdotta con le modifiche apportate alla lettera c del comma 6-quater dell'articolo 13 del TUSG dalla lettera f del comma 35-bis dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, numero 148.Tali modifiche apportate dal d.l. numero 138/2011 si applicano per i ricorsi notificati a decorrere dalla data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre 2011. Diversamente. Per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data, in caso di valore indeterminato della controversia e in assenza di specifiche disposizioni, il contributo unificato per le controversie di valore indeterminato è pari ad euro 30,00 corrispondente al primo scaglione di valore.Più caro il contributo unificato se non vengono indicati PEC e codice fiscale. Nel processo tributario, il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC , ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso. La maggiorazione deve essere applicata solo al ricorso in primo grado o a quello di appello principale o incidentale ma non agli altri atti del processo sottoposti a contributo. Tuttavia, la mancata indicazione della PEC e del codice fiscale possa essere sanata tempestivamente dalla parte - previa apposita richiesta, anche informale, della Segreteria della Commissione tributaria competente - con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti. Non è necessario che tale atto venga notificato alla controparte prima del deposito.Infine, il Mef ricorda che al ricorrente che sta in giudizio personalmente e che non indica nel ricorso introduttivo la PEC, non si applica la sanzione dell'aumento del cinquanta per cento del CU diversamente, detto aumento si applica qualora lo stesso non indichi il proprio codice fiscale. E ancora. Nell'ipotesi di omessa indicazione del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso, si applica il contributo unificato pari a 1.500,00 euro previsione, questa, inserita dal d.l. numero 138/2011, per i ricorsi notificati a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre 2011. Diversamente, per i ricorsi notificati prima e che non contengono la dichiarazione del valore della lite, non può applicarsi alcuna maggiorazione del contributo unificato.Sanzioni fino al 200% se non si paga il contributo unificato. L'entità della sanzione viene commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del CU, con le seguenti percentuali - 33% dell'importo dovuto e non versato, qualora il pagamento del contributo unificato avvenga oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito al pagamento ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito - 150% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento - 200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente al novantesimo giorno ovvero non venga effettuato.Decorsi inutilmente 30 giorni per l'adempimento, che devono essere calcolati dal giorno dell'avvenuta notifica dell'invito al pagamento, e a cui devono aggiungersi ulteriori 10 giorni per il deposito della ricevuta di pagamento, si procede all'iscrizione a ruolo della sanzione. Trascorsi i 30 giorni, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento della sanzione, utilizzando il modello F23, indicando il codice '699T' - 'Sanzione - articolo 16, c.1-bis, DPR numero 115/2002'.
Ministero dell'Economia e delle Finanze, circolare 21 settembre 2011, numero 1/DFOGGETTO Introduzione del contributo unificato nel processo tributario - articolo 37 del decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, numero 111 e articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, numero 148 - Modifiche al testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, numero 115PremessaCon il decreto legge 6 luglio 2011, numero 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, numero 111, sono state emanate, tra l'altro, disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie articolo 37 , nonchè per il riordino della giustizia tributaria articolo 39 .L'articolo 37 del decreto legge numero 98/2011, ha introdotto nel processo tributario il contributo unificato CU , già vigente nell'ambito del processo civile e amministrativo.Con il comma 6 dell'articolo 37 del decreto legge numero 98/2011, sono state conseguentemente apportate modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia TUSG , approvato con D.P.R. del 30 maggio 2002 numero 115, al fine di consentire l'applicazione del CU ai ricorsi e agli altri atti del processo tributario.L'articolo 9 del TUSG, come modificato dall'articolo 37, comma 6, lett. b , del decreto legge numero 98/2011, ha previsto che il contributo unificato è dovuto per ciascun grado di giudizio del processo tributario.L'ammontare del CU è commisurato al valore della controversia, come previsto dal comma 6-quater dell'articolo 13 del TUSG, introdotto dalla lettera t dell'articolo 37, comma 6, del decreto legge numero 98/2011.Sulla base delle disposizioni contenute nella lettera v del comma 6 dell'articolo 37, del decreto legge. numero 98/2011, che modificano l'articolo 18, comma 1, secondo periodo del TUSG, l'imposta di bollo non si applica agli atti e provvedimenti soggetti al contributo unificato del processo tributario.Ai sensi dell'articolo 41 del decreto legge numero 98/2011, le disposizioni contenute nel medesimo decreto entrano in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale G.U. - serie generale - del 6 luglio, numero 155 .Come stabilito dall'articolo 37, comma 7, del decreto legge numero 98/2011, il CU si applica ai ricorsi notificati, ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, successivamente alla data di entrata in vigore del decreto legge numero 98/2001, ossia a decorrere dal 7 luglio 2011.Da ultimo, sono state apportate ulteriori modifiche alla disciplina del contributo unificato, a seguito dell'emanazione del decreto legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, numero 148, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, serie generale, numero 216 del 16 settembre 2011.1. Ambito di applicazione del CUCome già rappresentato, nel processo tributario, il CU si applica, ai sensi dell'articolo 37, comma 7, del decreto legge numero 98/2011, convertito dalla legge numero 111/2011, come modificato dall'articolo 2, comma 35-quinquies, lett. a , del decreto legge numero 138/2011, convertito dalla legge numero 148/2011, ai ricorsi notificati ai sensi del D.Lgs. numero 546/1992 alla data del 7 luglio 2011.Per ricorsi notificati devono intendersi tutti gli atti introduttivi di nuovi giudizi di primo grado, di appello e di esecuzione.Per processo si intende, ai sensi della lettera o dell'articolo 3 del TUSG, qualunque procedimento contenzioso o non contenzioso di natura giurisdizionale .Si ricorda che per giurisdizione tributaria deve intendersi quella esercitata dalle Commissioni tributarie provinciali e regionali ai sensi dell'articolo 1 del D.Lgs. numero 546/1992.Ne consegue, pertanto, che risultano soggetti al contributo unificato gli atti e i provvedimenti relativi ai giudizi in corso o ai ricorsi introduttivi di nuovi giudizi che siano stati notificati a decorrere dalla data del 7 luglio 2011, indipendentemente dalla data del deposito presso le Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali ovvero dalla data di richiesta di iscrizione a ruolo.2. Presupposto oggettivoCome già chiarito in premessa, l'articolo 18, comma 1, secondo periodo, del TUSG, dispone che sono soggetti al contributo unificato gli atti e provvedimenti del processo tributario non soggetti all'imposta di bollo.Si ricorda che il quarto periodo del citato articolo 18, comma 1, stabilisce che gli atti e provvedimenti del processo tributario sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari o funzionali al procedimento giurisdizionale tributario.Nel processo tributario sono atti processuali quelli che introducono un nuovo giudizio di primo grado o di impugnazione innanzi alle Commissioni provinciali o regionali ricorso, appello, riassunzione e quelli che introducono nuove e autonome domande nell'ambito del processo già in corso motivi aggiunti nei confronti di nuovi atti o provvedimenti depositati in giudizio, appello incidentale .Possono configurarsi come - antecedenti gli atti che oltre ad essere caratterizzati da una precedenza cronologica rispetto alla fase giurisdizionale, sono connessi a quest'ultima in termini di funzionalità o di necessarietà - necessari quegli atti che costituiscono i presupposti indispensabili all'instaurazione del procedimento giurisdizionale - funzionali quegli atti e provvedimenti che sono teologicamente collegati alla fase giurisdizionale senza tuttavia costituirne un presupposto di procedibilità.L'elenco di atti che segue, è formulato con rinvio agli atti processuali desumibili dalle disposizioni del D.Lgs. numero 546/1992, con l'avvertenza che detto elenco potrebbe subire variazioni in relazione all'evoluzione del processo tributario.2.1 Atti e provvedimenti soggetti al CUIl comma 6-quater dell'articolo 13 del TUSG, come modificato dalla lett. t dell'articolo 37, comma 6, del decreto legge numero 98/2011, convertito dalla legge numero 111/2011, e dall'articolo 2, comma 35-bis, lett. f del decreto legge numero 138/2011, convertito dalla legge numero 148/2011, stabilisce che è dovuto il contributo unificato per i ricorsi principale e incidentale proposti innanzi alle Commissioni tributarie.Sulla base dei principi contenuti negli articoli 13 e 18 del TUSG, il contributo unificato è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti a ricorso e appello principale avverso la sentenza di cui agli articolo 18 e 53 del D.Lgs. numero 546/1992 b appello incidentale di cui all'articolo 54, comma 2, del D.Lgs. numero 546/1992 c riassunzione della causa a seguito di rinvio da parte della Corte di cassazione alla Commissione tributaria provinciale o regionale, di cui all'articolo 63, comma 2, del D.Lgs. numero 546/92 d istanza di revocazione ex articolo 395, c.p.c., di cui all'articolo 64 del D.Lgs. numero 546/1992 e opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c. f ricorso in ottemperanza di cui all'articolo 70 del D.Lgs. numero 546/92 g motivi aggiunti di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. numero 546/1992, nei casi in cui configurino la proposizione di un nuovo ricorso avverso atti non indicati in quello introduttivo e depositati in corso di giudizio. Si precisa che si configurano motivi aggiunti, in senso proprio, solo quelli proposti avverso provvedimenti depositati dalle parti in corso di causa. Non costituiscono motivi aggiunti, secondo l'accezione sopra descritta - ancorché denominati tali dalle parti - quelli proposti ad integrazione o chiarimento dei motivi contenuti nel ricorso originario, che non sono soggetti al CU.Si ritiene, altresì, che sia dovuto il contributo unificato per i seguenti atti h reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis, aggiunto al D.Lgs. numero 546/1992 dall'articolo 39, comma 9, del decreto legge numero 98/2011, nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento del deposito nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale, decorso il termine di 90 giorni previsto dal citato comma 9 o il termine più breve nel caso di rigetto o di accoglimento parziale del reclamo stesso i riassunzione della causa innanzi alla Commissione tributaria provinciale a seguito di decisione da parte della Corte di Cassazione sulla giurisdizione l atti di intervento di cui all'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. numero 546/92 m istanza di iscrizione di ipoteca e sequestro conservativo di cui all'articolo 22 del D.Lgs. numero 472/1997 n reclamo di cui agli articolo 28 e 45 del D.Lgs. numero 546/1992, rispettivamente, contro i provvedimenti presidenziali e contro il decreto presidenziale.2.2 Atti e provvedimenti non soggetti al CUIl contributo unificato non è dovuto per i seguenti atti e provvedimenti a istanza di sospensione di cui all'articolo 47 del D.Lgs. numero 546/92, anche nel caso in cui la stessa sia proposta con atto separato, sia antecedente che successivo alla proposizione del ricorso principale. Detta istanza, infatti, non si configura alla stregua di un vero e proprio giudizio cautelare, sebbene introduttiva di una fase incidentale del processo di primo grado i cui atti non sono assimilabili ad autonomi atti processuali o a quelli antecedenti, necessari o funzionali allo svolgimento del processo b istanza di sospensione della sentenza di primo grado limitatamente alle sanzioni e quella proposta in pendenza del giudizio per cassazione o di revocazione. In detti casi, la sospensione della sentenza di primo grado, pur essendo manifestazione di potestà discrezionale del giudice adito, è espressione di un potere proprio del giudice dell'impugnazione, nei confronti della sentenza di primo grado, direttamente connesso all'effetto devolutivo dell'appello o del giudice che ha emanato la sentenza nei cui confronti è proposto il ricorso per revocazione o per cassazione c istanza di correzione materiale della sentenza, in quanto il relativo procedimento ha carattere non giurisdizionale ma meramente amministrativo. Tale procedimento non può, infatti, incidere sul contenuto della decisione d riassunzione del processo dichiarato sospeso o interrotto nei casi previsti dagli articoli 39 e 40 del D.Lgs. numero 546/92, in quanto si configura quale atto per il quale il pagamento del CU è stato già assolto al momento del ricorso introduttivo e riassunzione del ricorso presso la Commissione tributaria la cui competenza è indicata ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. numero 546/92, in quanto il CU è stato già assolto presso l'Ufficio di segreteria dichiarata incompetente dal giudice f istanza di regolamento preventivo di giurisdizione, in quanto la stessa comporta un mero effetto sospensivo del processo tributario, con la conseguenza che il CU va corrisposto nell'ambito del giudizio instaurato presso la Corte di Cassazione g motivi aggiunti di cui all'articolo 24, comma 4, del D.Lgs. numero 546/92, nel caso in cui detta produzione si configuri, come già chiarito, quale proposizione di ricorsi avverso atti già impugnati per vizi diversi di quelli fatti valere nel ricorso originario h reclamo con o senza proposta di mediazione di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis, D.Lgs. numero 546/1992 nelle controversie di valore non superiore a ventimila euro, al momento della sua presentazione alla Direzione provinciale o alla Direzione regionale dell'Agenzia delle Entrate che ha emanato l'atto ai sensi del comma 5 dell'articolo 17-bis del D.Lgs. numero 546/1992 i relazione depositata dal consulente tecnico di parte di cui all'articolo 7, comma 2, del D.Lgs. numero 546/92, in quanto rientrante tra gli atti funzionali e necessari al procedimento giurisdizionale per il quale il CU è stato già assolto l chiamata in causa del terzo di cui all'articolo 23, comma 3, del D.Lgs. numero 546/92, in quanto costituisce una mera integrazione del contraddittorio instaurato in un processo per il quale è stato già assolto il relativo CU.3. Presupposto soggettivoIn base alle disposizioni contenute nell'articolo 14, comma 1, del TUSG, la parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita il ricorso introduttivo è tenuta al pagamento contestuale del contributo unificato. Ai fini di cui trattasi, la costituzione in giudizio avviene, nel processo di primo grado e nell'appello, mediante deposito del ricorso/appello presso l'Ufficio di segreteria, nei modi e nelle forme previste dagli articolo 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. numero 546/1992, indipendentemente dalla presentazione della nota di iscrizione a ruolo.Nel giudizio tributario di primo grado, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale ai sensi dell'articolo 18, comma 1, del D.Lgs. numero 546/1992, al pagamento del CU è tenuto, di regola, il ricorrente.Nel giudizio d'appello di cui all'articolo 53, del D.Lgs. numero 546/1992, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta, normalmente, la parte soccombente in tutto o in parte nel giudizio di primo grado.Nell'ipotesi di soccombenza parziale in primo grado, in cui la sentenza sia stata appellata con distinti ricorsi dal contribuente e dall'amministrazione, ciascuna parte che ricorre è tenuta al pagamento del contributo in relazione al valore della controversia oggetto dei rispettivi ricorsi.Tuttavia, qualora il giudizio si sia instaurato innanzi alle Commissioni tributarie e il resistente si sia costituito in giudizio prima dell'attore, il soggetto obbligato al pagamento del CU risulta essere la parte resistente.Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, disciplinate dall'articolo 17-bis del D.Lgs. numero 546/1992, introdotto dall'articolo 39, comma 9, del decreto legge. numero 98/2011, nel quale l'ammissibilità del ricorso è condizionata all'obbligo di presentazione del reclamo con o senza proposta di mediazione, il soggetto obbligato è colui che propone il reclamo. Infatti, ai sensi del citato articolo 17-bis, del D.Lgs. numero 546/1992, decorsi novanta giorni senza che sia stato notificato l'accoglimento del reclamo o senza che sia stata conclusa la mediazione, il reclamo produce gli effetti del ricorso. I termini di cui agli articoli 22 e 23, del D.Lgs. numero 546/1992, decorrono dalla predetta data.Resta inteso che l'obbligo di pagamento del contributo insorge al momento del deposito del reclamo nella Segreteria della Commissione tributaria provinciale.Nel giudizio di rinvio di cui all'articolo 63 del D.Lgs. numero 546/1992, introdotto con ricorso alla Commissione tributaria provinciale o regionale, al pagamento del contributo unificato è tenuta la parte proponente la riassunzione.Nella revocazione e nel giudizio di ottemperanza, di cui rispettivamente agli articoli 64 e 70 del D.Lgs. numero 546/1992, al pagamento del CU è tenuta la parte proponente i relativi giudizi.Deve ritenersi esonerata dal pagamento del contributo unificato la parte intimata o appellata , evocata nei relativi giudizi, che si costituisca nella Segreteria della Commissione competente, nei trenta giorni successivi alla notificazione, consegna o ricezione del ricorso o dell'appello, qualora il ricorrente o l'appellante non si costituiscano tramite deposito dei rispettivi atti introduttivi entro i trenta giorni prescritti, a pena d'inammissibilità da dichiararsi con decreto presidenziale, ai sensi degli articolo 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. numero 546/1992.E', infatti, apparso difforme dai principi di economicità e di razionalità del processo tributario, riaffermati dall'articolo 111 della Costituzione, l'assoggettamento al contributo unificato della costituzione in giudizio del resistente a fronte dell'estinzione del processo tributario dichiarato inammissibile con provvedimento presidenziale per l'omessa costituzione in giudizio della parte ricorrente o appellante.Sarà cura dei responsabili degli Uffici di Segreteria, per i casi sopra rappresentati, segnalare al Presidente della Commissione tributaria la mancata costituzione in giudizio del ricorrente ovvero dell'appellante, al fine della predisposizione del necessario provvedimento ordinanza o decreto che dichiari inammissibile il ricorso/appello.Gli Uffici di Segreteria delle Commissioni avvertiranno, informalmente, le parti intimate che si costituiscano in giudizio prima del termine dei 60 giorni previsti dagli articolo 23 e 54, D.Lgs. numero 546/1992 e, comunque, nei 30 giorni previsti per la costituzione del proponente il ricorso o l'appello dagli articolo 22 e 53, comma 2, del D.Lgs. numero 546/1992, che il contributo unificato grava a loro carico e che il termine di versamento è di 30 giorni a decorrere dal deposito degli atti in segreteria sempreché il ricorrente si sia costituito in giudizio nei termini prescritti dalla legge.4. Determinazione del CUCome già rilevato, l'introduzione nel processo tributario del contributo unificato ha comportato una serie di modifiche alla disciplina contenuta nel TUSG.In particolare, le disposizioni contenute nelle leggi nnumero ri 111/2011 e 148/2011, hanno aggiunto, rispettivamente, il comma 6-quater all'articolo 13 e il comma 3-bis all'articolo 14 del TUSG nella prima disposizione sono stabiliti gli importi del contributo in relazione al valore della controversia, mentre nella seconda sono contenuti i criteri per la determinazione del valore necessario per l'applicazione del contributo stesso.4.1 Misura del contributo unificatoSecondo il nuovo comma 6-quater dell'articolo 13 del TUSG, per i ricorsi principale e incidentale, proposti innanzi le Commissioni tributarie, il contributo unificato è dovuto nei seguenti importi a euro 30,00 per controversie di valore fino a euro 2.582,28 b euro 60,00 per controversie di valore superiore a euro 2.582,28 e fino a euro 5.000 c euro 120,00 per controversie di valore superiore a euro 5.000 e fino a euro 25.000 d euro 250,00 per controversie di valore superiore a euro 25.000 e fino a euro 75.000 e euro 500,00 per controversie di valore superiore a euro 75.000 e fino a euro 200.000 f euro 1.500,00 per controversie di valore superiore a euro 200.000.Per le controversie tributarie di valore indeterminabile è dovuto un CU pari a 120,00 euro si ricorda, infatti, che tale previsione è stata introdotta con le modifiche apportate alla lettera c del comma 6-quater dell'articolo 13 del TUSG dalla lettera f del comma 35-bis dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, numero 148.Tale modifica si applica per i ricorsi notificati a decorrere dalla data successiva a quella di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre 2011.Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data, in caso di valore indeterminato della controversia e in assenza di specifiche disposizioni previste nel comma6 dell'articolo 37 del decreto legge numero 98/2001, la misura del contributo unificato dovuto per le controversie di valore indeterminato è pari ad euro 30,00 corrispondente al primo scaglione di valore, atteso che detto valore può considerarsi pari a zero.4.2 Maggiorazione del contributo unificatoAi sensi dell'articolo 13, comma 3-bis, del TUSG, come modificato dalla lettera q dell'articolo 37, del comma 6, decreto legge. numero 98/2011 e dall'articolo 2, comma 35-bis, lett. b , del decreto legge numero 138/2011, convertito dalla legge numero 148/2011, nel processo tributario, il contributo unificato è aumentato della metà ove il difensore non indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata PEC ai sensi del nuovo comma 1-bis dell'articolo 16 del D.Lgs. numero 546/1992, ovvero qualora la parte ometta di indicare il proprio codice fiscale nel ricorso.Si ritiene che la maggiorazione debba essere applicata solo al ricorso in primo grado o a quello di appello principale o incidentale ma non agli altri atti del processo sottoposti a contributo, stante la generalità del divieto di analogia in malam partem .Tenuto conto che la maggiorazione si configura quale sanzione amministrativa, si ritiene, altresì, che la mancata indicazione della PEC e del codice fiscale possa essere sanata tempestivamente dalla parte - previa apposita richiesta, anche informale, della Segreteria della Commissione tributaria competente - con il deposito di un atto contenente le indicazioni mancanti. Non è necessario che tale atto venga notificato alla controparte prima del deposito.Si ricorda, infine, che al ricorrente che sta in giudizio personalmente ai sensi dell'articolo 12, comma 5, del D.Lgs. numero 546/92, e che non indica nel ricorso introduttivo la PEC, non si applica la sanzione dell'aumento del cinquanta per cento del CU diversamente, detto aumento si applica qualora lo stesso non indichi il proprio codice fiscale.5. Dichiarazione del valore della liteAi sensi del nuovo comma 3-bis dell'articolo 14 del TUSG, nei processi tributari, il valore della lite, determinato ai sensi del comma 5 dell'articolo 12 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, e successive modificazioni, deve risultare da apposita dichiarazione resa dalla parte nelle conclusioni del ricorso, anche nell'ipotesi di prenotazione a debito .La disposizione fa obbligo alle parti ricorrenti in primo grado e in appello e a tutte le altre parti tenute al versamento del contributo di dichiarare il valore della lite nella redazione delle conclusioni del ricorso, indipendentemente dal valore dichiarato nella nota di iscrizione a ruolo da presentare unitamente al ricorso.Analogo obbligo sussiste nei confronti dell'Amministrazione pubblica e dei soggetti ammessi al patrocinio a spese dello Stato cd. gratuito patrocinio , nell'ipotesi dell'articolo 11 del TUSG, che prevede la prenotazione a debito del contributo unificato e delle altre imposte e spese a suo carico.In base a quanto disposto dall'articolo 12, comma 5, secondo periodo, del D.Lgs. numero 546/1992, per valore della lite tributaria , si intende l'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste .Nell'ipotesi di omessa indicazione del valore della controversia nelle conclusioni del ricorso, si applica il CU pari a 1.500,00 euro, così come previsto dal comma 6 dell'articolo 13 del TUSG.Detta previsione è stata inserita dalla lettera c del comma 35-bis dell'articolo 2 del decreto legge 13 agosto 2011, numero 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, numero 148, per i ricorsi notificati a decorrere dal giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione, ossia notificati dal 17 settembre 2011.Diversamente, per i ricorsi notificati precedentemente alla suddetta data e che non contengono la dichiarazione del valore della lite, non può applicarsi alcuna maggiorazione del contributo unificato, attesa la mancanza di una specifica norma vigente nel TUSG al momento dell'entrata in vigore del decreto legge numero 98/2011.E' opportuno precisare che le controversie inerenti le operazioni catastali intestazione, delimitazione, figura, estensione e classamento dei terreni, ripartizione dell'estimo tra compossessori, consistenza, classamento delle singole unità immobiliari urbane e attribuzione della rendita catastale , si configurano di valore indeterminabile.Ulteriore ipotesi di valore indeterminabile della controversia, è identificabile nell'impugnazione del provvedimento di cancellazione o di diniego di iscrizione all'anagrafe delle Onlus di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, numero 460.Sarà compito delle Segreterie verificare il valore della controversia al fine di stabilire l'importo del contributo unificato a carico della parte obbligata al versamento e provvedere al recupero del contributo stesso Cfr. in tal senso, Circ. Ministero della Giustizia del 15 marzo 2006 - Razionalizzazione e contenimento delle spese di giustizia .Nel giudizio di primo grado, il valore della lite dovrà essere determinato con riferimento all'ammontare del tributo oggetto del ricorso principale. Qualora l'atto impugnato contenga più tributi, il valore della lite si identifica esclusivamente con quello relativo al tributo di cui si chiede l'annullamento.Per i giudizi di secondo grado, il valore della controversia si identifica con il contenuto della sentenza. Qualora la sentenza abbia accolto o respinto in toto il ricorso in primo grado, il valore della lite in appello sarà pari a quello determinato in primo grado. Qualora la sentenza abbia accolto parzialmente il ricorso e riformato in parte l'atto impugnato, il valore della controversia cui commisurare il CU sarà pari a quello determinato nella sentenza appellata. Nell'appello incidentale, il valore della controversia è costituito dalla parte della sentenza che è oggetto dell'appello stesso.6. Pagamento del CUIl pagamento del contributo unificato è effettuato sulla base delle disposizioni contenute negli articoli da 191 a 195 del TUSG.L'articolo 192 del TUSG, stabilisce che il contributo unificato è corrisposto mediante versamento presso - gli agenti della riscossione, utilizzando il modello F23. Ai fini della individuazione dei codici da utilizzare si rinvia al paragrafi 8 e 9 della presente circolare. Per le istruzioni alla compilazione del modello si rinvia al sito di questo Dipartimento www.finanze.it e a quello dell'Agenzia delle entrate www.agenziaentrate.it - gli uffici postali, utilizzando l'apposito bollettino di conto corrente postale intestato alla sezione di tesoreria dello Stato, competente per provincia - le rivendite di generi di monopolio e di valori bollati es. tabaccai .La ricevuta del versamento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 194 del TUSG, deve contenere i seguenti dati a l'ufficio giudiziario adito b le generalità e il codice fiscale dell'attore o ricorrente c le generalità delle altre parti.Se la parte obbligata al pagamento del CU decide di versare il contributo presso le rivendite di genere di monopolio, ha l'onere di apporre l'apposito contrassegno nello spazio dedicato nella nota di iscrizione a ruolo di cui al novellato articolo 22 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 numero 546. Le Segreterie sono tenute a verificare che nel fascicolo d'ufficio sia inserita, in originale, la prova dell'avvenuto versamento.7. Prenotazione a debito del contributo unificatoL'articolo 11 del TUSG dispone che il contributo unificato è prenotato a debito nei confronti dell'amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di altre imposte e spese a suo carico .La lett. q dell'articolo 3 del TUSG, stabilisce che per amministrazione pubblica ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito si intende l'amministrazione dello Stato, o altra amministrazione pubblica, ammessa da norme di legge alla prenotazione a debito di imposte o di spese a suo carico .Sono Amministrazioni dello Stato i Ministeri centrali e i loro Uffici periferici agli stessi sono equiparati le Agenzie fiscali Entrate, Dogane e Territorio di cui al D.Lgs. numero 300/1999, cui è demandata la gestione di tributi erariali.Le Amministrazioni dello Stato e i soggetti equiparati che siano parti del processo tributario in qualità di resistenti e di ricorrenti, nei diversi gradi di giudizio, sono comunque obbligati a dichiarare, nelle conclusioni del ricorso, il valore della lite ai fini del contributo unificato e a indicare, altresì, la norma di legge che li ammette alla prenotazione a debito in esame.In conformità all'articolo 11 del TUSG, la prenotazione a debito del contributo unificato opera anche nei confronti della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato.La prenotazione a debito del contributo unificato si effettua mediante la compilazione di un apposito modello, che dovrà essere acquisito al fascicolo processuale, e del registro generale delle medesime spese.8. Adempimenti a carico degli Uffici di SegreteriaL'articolo 15, comma 1, del TUSG, dispone che il funzionario verifica l'esistenza della dichiarazione della parte in ordine al valore della causa oggetto della domanda e della ricevuta di versamento verifica inoltre se l'importo risultante dalla stessa è diverso dal corrispondente scaglione di valore della causa. Al momento del deposito o della ricezione del ricorso, dell'appello o di uno degli atti del processo indicati al punto sub 2 della presente circolare, le Segreterie delle Commissioni dovranno verificare che a l'atto depositato contenga, nelle conclusioni, la dichiarazione di valore della controversia b la ricevuta del versamento del contributo unificato sia allegata al ricorso c il codice tributo inserito nel modello F23 sia il 941T contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali e nel punto 6 ufficio o ente del medesimo modello venga indicato il codice della commissione tributaria adita d l'importo pagato corrisponda a quello previsto per lo scaglione relativo al valore della causa. Qualora si riscontri l'insufficienza o l'omissione nel pagamento del contributo, dovrà essere compilata un'apposita scheda dandone comunicazione all'Ufficio competente per il recupero del CU e le Amministrazioni dello Stato e i soggetti equiparati abbiano richiesto espressamente la prenotazione a debito del contributo unificato, indicando la fonte normativa. In modo analogo a quanto prescritto al punto sub d , il funzionario dovrà procedere alle prenotazioni a debito del contributo unificato, qualora insufficiente rispetto al valore della controversia, compilando sia il registro generale sia l'apposito modello, da acquisire al fascicolo processuale.Ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del TUSG, il funzionario procede, altresì, alla verifica di cui al comma 1 ogni volta che viene introdotta nel processo una domanda idonea a modificare il valore della causa .Ciò può verificarsi qualora, dagli atti successivi a quello introduttivo del giudizio, si determina l'ampliamento del valore della causa, ossia l'aumento dell'importo del tributo al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato oppure l'aumento della somma delle sanzioni, in caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni delle sanzioni, oggetto della lite tributaria.Pertanto, nel caso di deposito presso le Segreterie delle Commissione tributarie di atti processuali diversi dal ricorso, dall'appello principale o dalle rispettive costituzioni in giudizio, sempre che gli stessi siano fra quelli indicati al punto sub 2 della presente circolare, le Segreterie delle Commissioni dovranno, inoltre f confrontare il valore della lite originariamente indicato nell'atto introduttivo del giudizio con il valore indicato nell'atto ulteriormente depositato in giudizio g richiedere alla parte che effettua il deposito in Segreteria, qualora dalla differenza risulti un aumento del valore, di integrare l'importo del CU secondo la misura prevista al punto 4.1 della presente circolare.E' opportuno precisare che l'omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato non comporta l'inammissibilità del ricorso, bensì l'obbligo di procedere alla riscossione del contributo dovuto.9. Procedure di riscossione9.1. Riscossione del contributo unificatoPer l'espletamento delle attività preliminari alla riscossione del CU, l'articolo 247 dello stesso TUSG, dispone che l'ufficio incaricato della gestione delle attività connesse alla riscossione è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo unificato. Il successivo articolo 248 del TUSG, nei casi di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato, prevede l'emissione dell'invito al pagamento da parte dell'Ufficio indicato nel succitato articolo 247.Pertanto, spetta alle Segreterie delle Commissioni tributarie provinciali e regionali presso le quali è stato depositato l'atto - il recupero del contributo unificato il cui pagamento sia omesso o insufficiente, ovvero quello derivante dall'applicazione della maggiorazione prevista dal comma 3-bis dell'articolo 13 del TUSG, mediante comunicazione dell'invito al pagamento allegato A - l'irrogazione e l'intimazione al pagamento della sanzione allegato B - il calcolo degli interessi e l'iscrizione a ruolo delle somme dovute.Come già chiarito, l'articolo 248 del TUSG dispone che, nei casi di omesso o insufficiente pagamento del contributo unificato entro trenta giorni dal deposito dell'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del contributo, l'ufficio notifica alla parte l'invito al pagamento dell'importo dovuto, quale risulta dal raffronto tra il valore della causa ed il corrispondente scaglione con espressa avvertenza che si procederà ad iscrizione a ruolo, con addebito degli interessi al saggio legale, in caso di mancato pagamento entro un mese. L'invito è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'ufficio. Nell'invito sono indicati il termine e le modalità per il pagamento ed è richiesto al debitore di depositare la ricevuta di versamento entro dieci giorni dall'avvenuto pagamento. Per il combinato disposto degli articoli 16 e 248 del TUSG, la Segreteria della Commissione tributaria, entro trenta giorni dal deposito del ricorso o altro atto processuale, notifica al debitore, ai sensi dell'articolo 137 c.p.c. o mediante altro mezzo di comunicazione equivalente, l'invito al pagamento dell'importo dovuto con espressa avvertenza che, in caso di inadempienza, si procederà all'irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 16, comma 1-bis, del TUSG, nonché all'iscrizione a ruolo del CU dovuto, con addebito degli interessi al saggio legale, decorrenti dalla data di deposito dell'atto.L'invito di cui al comma 2 dell'articolo 248, è notificato alla parte nel domicilio eletto o, nel caso di mancata elezione di domicilio, è depositato presso l'Ufficio di Segreteria.In conformità all'articolo 7 della legge numero 212/2000 Statuto del contribuente , l'invito stesso deve contenere la motivazione della richiesta del pagamento del contributo unificato, nonché il nominativo del responsabile del procedimento.Il debitore deve depositare presso la Segreteria la ricevuta del versamento effettuato, utilizzando il modello F23, entro 10 giorni dall'avvenuto pagamento si fa presente che il codice tributo, da indicare nel suddetto modello al punto 11, è il 750T contributo unificato - D.P.R. numero 115/2002 - a seguito di invito al pagamento da parte dell'ufficio giudiziario e che non sono dovuti interessi e sanzioni.Trascorsi i sopraindicati trenta giorni, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento del CU, unitamente agli interessi legali, da calcolarsi a decorrere dalla data di deposito dell'atto assoggettato a CU. In tal caso il codice tributo da inserire nel modello F23 è il seguente - 941T Contributo unificato di iscrizione a ruolo nei procedimenti giurisdizionali inclusi gli interessi .9.2 Irrogazione e intimazione al pagamento della sanzionePer la riscossione del contributo unificato omesso o insufficiente, l'articolo 16, commi 1 e 1-bis del TUSG, rinvia agli articolo da 247 a 249 Parte VII, Titolo VII e prevede l'applicazione degli interessi al saggio legale sull'importo iscritto a ruolo, nonché l'irrogazione della sanzione amministrativa dal cento al duecento per cento della maggiore imposta dovuta, così come prescritto dall'articolo 71 del D.P.R. numero 131/1986, in materia di imposta di registro.L'entità della sanzione, tenuto conto del combinato disposto degli articoli 7 e 16, comma 3, del D.Lgs. 18 dicembre 2007, numero 472, è commisurata ai giorni di ritardo nel pagamento del CU, nelle seguenti percentuali - 33% dell'importo dovuto e non versato, qualora il pagamento del contributo unificato avvenga oltre la scadenza del termine per l'adempimento indicato nell'invito al pagamento ma entro il sessantesimo giorno dalla notifica dell'invito - 150% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene tra il sessantunesimo e il novantesimo giorno dalla notifica dell'invito al pagamento - 200% dell'importo dovuto e non versato, se il pagamento avviene successivamente al novantesimo giorno ovvero non venga effettuato.L'irrogazione della sanzione va effettuata mediante apposita intimazione di pagamento Cfr. allegato B , con l'indicazione della misura della sanzione applicata in funzione dei giorni di ritardo nel pagamento del CU. L'ufficio competente all'espletamento della procedura di cui sopra, in base al combinato disposto degli articoli 16 e 247 del TUSG, è quello presso il magistrato dove è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del CU, come già chiarito al punto 9.1.Decorsi inutilmente i termini per l'adempimento 30 giorni , che devono essere calcolati dal giorno dell'avvenuta notifica dell'invito al pagamento, e a cui devono aggiungersi ulteriori dieci giorni per il deposito della ricevuta di pagamento 10 , il predetto Ufficio procede all'iscrizione a ruolo della sanzione.Trascorsi i sopraindicati trenta giorni, il debitore può, comunque, effettuare il pagamento della sanzione, utilizzando il modello F23, indicando il seguente codice - 699T Sanzione - articolo 16, c.1-bis, DPR numero 115/2002 .9.3 Riscossione coattiva del CU e delle spese prenotate a debitoPer quanto concerne la riscossione coattiva del CU, per la parte privata, qualora il debitore non provveda al pagamento entro il termine stabilito nell'invito al pagamento, l'ufficio di segreteria, presso cui è depositato l'atto cui si collega il pagamento o l'integrazione del CU, procederà coattivamente, mediante iscrizione a ruolo, al recupero del CU e dei relativi interessi legali.Relativamente al recupero delle spese che sono state prenotate a debito, nel processo di cui è parte l'Amministrazione pubblica, si fa presente che l'articolo 158, comma 3 del TUSG ne individua le modalità di riscossione ed il soggetto competente al recupero delle stesse, prevedendo che Le spese prenotate a debito e anticipate dall'erario sono recuperate mediante iscrizione a ruolo dall'amministrazione, insieme alle altre spese anticipate, in caso di condanna dell'altra parte alla rifusione delle spese in proprio favore .Ne deriva che - in conformità a quanto precisato dal Ministero della Giustizia con nota del 3 luglio 2011 e con circolare numero 9 del 26 giugno 2003 - la riscossione delle spese prenotate a debito dovrà essere curata dalla singola Amministrazione risultata vittoriosa nel processo tributario, nei confronti delle controparti processuali.Al fine di consentire alle amministrazioni interessate il recupero del dovuto, gli uffici di segreteria dovranno trasmettere all'amministrazione o alle amministrazioni parte del processo - con apposita nota, previamente firmata dal responsabile del procedimento di cui deve essere conservata copia - il foglio notizie previsto dall'articolo 280 del TUSG.Resta inteso che, se l'amministrazione pubblica, ammessa alla prenotazione a debito, risulti parte soccombente, non dovrà essere effettuata alcuna comunicazione.10. Rimborso del contributo unificatoLa procedura di rimborso del contributo unificato versamento di somme eccedenti lo scaglione di riferimento, duplicazione dei versamenti, versamento al quale non ha fatto seguito il deposito del ricorso è contenuta nella circolare numero 33 del 26 ottobre 2007 della Ragioneria Generale dello Stato, alla quale si rinvia.Come prescritto dall'articolo 21, comma 2, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, numero 546, il diritto al rimborso deve essere esercitato, a mezzo di apposita istanza, entro il termine di decadenza di due anni, decorrente dal giorno in cui è stato eseguito il versamento.11. Richiesta di copie conformi per le parti processualiCome più volte chiarito, il secondo periodo del comma 1 dell'articolo 18 del TUSG stabilisce che l'imposta di bollo non si applica, altresì, agli atti e provvedimenti nel processo tributario soggetti al CU. Infatti, l'articolo 260 del TUSG, che stabiliva l'applicazione dell'imposta del bollo al processo tributario, è stato abrogato dall'articolo 37, comma 6, lettera cc , del decreto legge numero 98/2011.L'imposta di bollo non si applica, inoltre, alle copie autentiche, comprese quelle esecutive, degli atti e dei provvedimenti, purché richieste dalle parti processuali.Il successivo comma 2 precisa che la disciplina sull'imposta di bollo rimane invariata per le istanze e domande presentate dai terzi con qualsiasi mezzo fax, e-mail, ecc .Resta, altresì, ferma la disciplina sul bollo per gli atti non giurisdizionali compiuti dagli Uffici di segreteria, compreso il rilascio di certificati, con esclusione degli atti configurabili come antecedenti, funzionali e necessari al processo tributario.**********Si invitano gli Uffici di segreteria in indirizzo ad attenersi alla scrupolosa osservanza delle istruzioni impartite con la presente circolare che sarà pubblicata anche sul sito intranet, assumendo, altresì, le necessarie ed efficienti misure organizzative dirette alla gestione delle attività connesse alla riscossione del contributo unificato.Allegato A - per scaricare il testo in formato pdf clicca quiAllegato B - per scaricare il testo in formato pdf clicca qui