Presta il fucile a un amico cacciatore privo di licenza, ma il reato contestato è diverso da quello addebitabile

Il divieto di locazione e comodato di armi fa eccezione nei casi di utilizzo per uso venatorio non basta la sola categoria di appartenenza dell’arma, ma occorre indagare anche la concreta potenzialità offensiva in relazione all’uso che ne viene fatto.

Il caso. Battuta di caccia tra amici uno dei cacciatori ha la licenza di caccia sospesa e l’altro gli presta il proprio fucile calibro 20. Il primo viene trovato ad imbracciare il fucile e con il bottino della giornata due poveri germani uccisi ai suoi piedi. Il secondo viene accusato di violazione della norma penale contenuta nella legge numero 110/75 che regola il controllo di armi, munizioni ed esplosivi che punisce la locazione o il comodato di armi salvo che si tratti di armi per uso scenico oppure sportivo o di caccia. Il fatto non costituisce quel reato. La Suprema Corte annulla senza rinvio la sentenza della Corte d’appello di Milano che aveva confermato la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Vigevano, evidenziando che la norma va letta previa valutazione unitaria della ratio e del tenore letterale. L’esigenza di punizione. La volontà di punire locazione e comodato di armi si coglie nell’esigenza di impedire una circolazione incontrollata delle armi, cui fa fronte una espressa deroga contenuta nella stessa norma incriminatrice per i casi di contratto stipulato per uso scenico oppure per uso sportivo oppure ancora per uso venatorio o, infine, nel caso in cui il contratto avvenga per esigenze di studio, esperimento, collaudo in quest’ultimo caso il conduttore deve rivestire una particolare qualifica, vale a dire essere munito di autorizzazione per la fabbricazione di armi o munizioni . La ragione della deroga va fatta risalire sia alla ritenuta minore offensività di armi sportive e da caccia, sia all’effettiva destinazione di tali armi. Tipo di arma e sua destinazione. La Cassazione opera un distinguo tra le varie armi e si addentra in un esame analitico della tipologia e dell’utilizzo delle stesse, affermando che non basta la mera catalogazione dell’arma all’interno di un genus , ma è necessario esaminare anche l’effettiva destinazione ad attività – quale quella venatoria a suo avviso – scevra di reali pericoli e comunque controllabili. Così, il fucile prestato all’amico che, a giudizio della Corte non è un fucile particolarmente offensivo, anzi usato normalmente per l’attività venatoria – poiché è stato anche in concreto utilizzato per la caccia, utilizzo appunto che consente la deroga al divieto di locazione e comodato – non costituisce il reato contestato. Il reato è un altro. La Corte mostra di essersi appassionata al caso, affermando non richiesta che il reato addebitabile sarebbe dovuto essere un altro, vale a dire il concorso nel reato di porto abusivo di arma articolo 699 c.p. , concretamente contestabile al cacciatore che si era visto sospeso della licenza di caccia in concorso con l’amico che era a conoscenza di tale fatto e, ciononostante, anzi proprio per l’esercizio dell’attività venatoria, aveva prestato la propria arma affinché il sospeso uccidesse gli animali.

Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 8 - 28 novembre 2012, numero 46260 Presidente Chieffi – Relatore Barbarisi Svolgimento del processo 1. - Con sentenza deliberata in data 26 ottobre 2011, depositata in cancelleria il 28 ottobre 2011, la Corte di Appello di Milano, confermava la sentenza 5 novembre 2012 del Tribunale di Vigevano che aveva dichiarato V.D. responsabile del reato di cui agli articolo 22 comma secondo L. 110/75 per aver consegnato in comodato d'uso il fucile semiautomatico marca Beretta cal. 20, legittimamente detenuto, ad A G. che lo utilizzava durante una battuta di caccia senza essere munito di porto d'armi e di licenza di caccia, condannandolo alla pena di giorni venti di reclusione. 1.1. — Secondo la ricostruzione del fatto operata nella sentenza gravata V.D. , durante una battuta di caccia, prestava a G.A. un fucile, regolarmente denunciato, essendo al corrente che a quest'ultimo gli era stata sospesa la licenza di caccia. 1.2. — Il giudice di merito richiamava, onde pervenire alla formulazione del giudizio di responsabilità, il dato probatorio consistito dalle dichiarazioni dei verbalizzanti escussi agenti della Polizia della Provincia di Milano che hanno riferito che al momento del loro intervento il G. imbracciava il fucile, aveva a suoi piedi tre germani reali abbattuti e il V. dichiarava di aver imprestato lui il fucile all'amico sapendo che gli era stata ritirata la licenza di caccia. Tali fatti, secondo il primo giudice, escludevano che il possesso del fucile da parte del G. avesse solo carattere temporaneo e non fosse destinato invece a consentire allo stesso l'esercizio dell'attività venatoria. Inoltre la potenzialità dell'arma cal. 20 escludeva l'operatività della deroga del divieto di locazione o comodato di cui all'articolo 22 L. 110/75. a. - Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto tempestivo ricorso per cassazione V.D. chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. Più esattamente a con il primo motivo veniva rilevato che il giudice di merito aveva errato nel ritenere non operativa la deroga di cui al citato articolo 22 trattandosi, il fucile cal. 20, di un'arma comunemente utilizzata nell'attività venatoria ed è a questo fatto che occorreva far riferimento quanto all'operatività della deroga in questione e non al tipo di armi, ovverosia alla semplice catalogazione e alle caratteristiche tecniche delle stesse. b con il secondo motivo di gravame veniva rilevata l'esiguità del lasso temporale in forza del quale il G. era entrato nel possesso dell'arma, tale da non concretare il reato in questione c con il terzo motivo di ricorso veniva censurata la motivazione in cui veniva sminuita la dichiarazione dell'imputato di aver consegnato il focile all'amico solo perché lo custodisse temporaneamente. Motivi della decisione 3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento la sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con le determinazioni di cui in dispositivo. 3.1 - Il tenore dell'articolo 22 comma secondo L. 100/75 è tale da dover far ritenere che la deroga al divieto di locazione o di comodato sia da ritenersi operante, a fronte dell'indicazione delle anni di cui agli articolo 1 e 2 per funzione e non per potenzialità. Occorre nella fattispecie operare una valutazione unitaria della ratio normativa di cui all'articolo 22 L. 110/75 e del tenore letterario dello stesso. A fronte della ratio normativa, tesa con tutta evidenza a consentire la locazione ed il comodato di armi solo nei casi in cui per particolari ragioni e circostanze viene meno l'esigenza di uno stretto controllo sulle stesse, impeditivo di quella circolazione facilitata e sostanzialmente incontrollata che deriva dai contratti contemplati nella norma in questione, ed a fronte altresì dell'espressione armi destinate ad uso sportivo o di caccia contenuta nell'articolo 22 L. 110/75 e non già armi da caccia , non può invero dubitarsi dell'intendimento del legislatore di escludere dal divieto di locazione e comodato solo armi di cui, per il particolarissimo ed assai limitato uso uso scenico ovvero per l'utilizzazione alla quale esse sono in via astratta ed in via effettiva destinate uso sportivo o di caccia , una libera circolazione non presenta reali pericoli od è altrimenti controllabile. Invero nel caso di uso scenico delle armi il ristretto ambito di tale utilizzazione rende ragionevole, per il fatto solo di tale particolare utilizzo, evitare soverchi intralci alla locazione ed al comodato. Nel caso di uso sportivo o di caccia la caduta del divieto di locazione e comodato di armi è ragionevolmente collegato sia alla minore potenzialità offensiva delle armi sportive e da caccia sia, soprattutto, alla effettiva destinazione di siffatte armi all'uso sportivo e di caccia, presupposti entrambi richiesti per l'operatività dell'eccezione al generale divieto posto dal citato articolo 22 L. 110/75. E ciò sia in ragione del fatto che tali armi presentano pur sempre una potenzialità offensiva ragguardevole, sicché non può esserne consentito il comodato solo per la catalogazione loro data, richiedendosi di contro anche la effettiva destinazione ad attività, quali quella sportiva o venatoria, ritenute scevre di reali pericoli e comunque altrimenti controllabili sia in ragione del fatto che il gran numero di persone che a tali attività si dedicano e la connessa ampia possibilità di circolazione impongono - con tutta evidenza - di limitare la libertà di locazione e comodato alle sole anni da caccia escludendo quelle altre, da guerra e comuni, di maggiore potenzialità offensiva e non riconducibili alle armi fabbricate per l'uso vena-torio e solitamente dedicate ad esso. Una diversa interpretazione della norma in questione condurrebbe a conseguenze aberranti per es. liceità del comodato di un fucile mitragliatore ove le parti intendessero utilizzarlo per la caccia liceità del comodato di un fucile da caccia pur quando esso debba essere utilizzato dal detentore per scopi assai diversi da quelli specificamente valutati dal legislatore come suscettibili di minor controllo e contrasterebbe con i fini perseguiti dalla legislazione in materia di armi. Inoltre non darebbe persuasiva spiegazione delle differenti dizioni armi per uso scenico laddove viene in rilievo esclusivamente l'effettiva utilizzazione e armi destinate ad uso . di caccia laddove con la specifica espressione destinate ad uso di - e non già armi da caccia ovvero armi per uso di caccia - vengono in rilievo la astratta destinazione dell'arma ed altresì - certamente come elemento qualificante ed imprescindibile - la effettiva destinazione dell'arma all'utilizzo venatorio . Né può indurre in diverso avviso l'articolo 13 L.157/92 dove sono descritte le caratteristiche intrinseche delle armi catalogabili come armi da caccia ed esclusivamente ammesse nell'esercizio venatorio tale successiva normativa non modifica invero quanto stabilito in materia di locazione e comodato di armi dalla specifica previsione di cui all'articolo 22 L. 110/75, ma il suo coordinamento con il disposto di tale ultimo articolo consente di facilmente individuare le anni per le quali, ove effettivamente destinate all'uso venatorio, non vige divieto di locazione e comodato. Conclusivamente quindi, e correttamente interpretando l'articolo 22 L. 110/75, non vi è divieto di locazione o comodato solo allorché trattasi di armi da caccia effettivamente utilizzate per l'uso venatorio Sez. 1, 22 gennaio 2002, numero 10650, rv. 221469, Mula ed altro . 3.2. — Tanto rilevato, si osserva che il giudice di merito ha ritenuto erroneamente che un fucile da caccia come quello sequestrato cal. 20 fosse un fucile particolarmente offensivo, più potente cioè del cal. 12 e quindi, come tale, non usato nell'attività venatoria. La Corte territoriale è stata per vero tratta in errore dal calibro. Siccome 20 è maggiore di 12 ha ritenuto che l’arma utilizzata dal G. si ribadisce di cal. 20 fosse più potente del cal. 12 mentre invece è l'esatto contrario il cal. 20, nella dizione usata per i fucili da caccia è un calibro pacificamente inferiore. Anzi tra il cal. 12 e il cal. 20 c'è quantomeno ancora il cal. 16 anch'esso maggiore del 20. 3.2.1 — La misurazione delle canne delle armi da sparo in calibri fa, per vero, riferimento a due metodi ben distinti, a seconda che si tratti di canne rigate o lisce. Nel caso di canne rigate che come è noto imprimono al proiettile che le attraversa una rotazione che accentua la precisione del tiro il calibro è espresso per le armi italiane in millimetri indicandosi più esattamente con tale parametro il diametro interno della canna, misurato al netto dei pieni della rigatura. Nel sistema anglosassone la misurazione anziché in millimetri è in pollici sistema FPS – foot pound second ma il criterio non cambia all'aumentare del numero del calibro, aumenta il diametro della canna e dunque la sua offensività. 3.2.2 — Nel caso di canne lisce come per esempio i fucili da caccia, altrimenti rientrerebbero nella categoria delle carabine il parametro è completamente diverso il calibro fa riferimento al numero di sfere dello stesso diametro ottenibili da una libbra di piombo che è pari a 453 grammi circa. In questo caso essendo il parametro di misurazione differente, più aumenta il diametro dell'arma meno sono le sfere dello stesso diametro ottenibili da una libbra di piombo. Quindi al decrescere del diametro aumenta necessariamente il calibro perché è maggiore il numero di sfere ottenibili con un diametro più contenuto. Se si operasse del resto la conversione di questo secondo sistema poco intuitivo alle persone meno esperte con il primo anzi detto, vale a dire se si misurasse in millimetri o in pollici il diametro della canna liscia si otterrebbe, quanto al calibro 12 un diametro di mm. 18,53 pari a 0,729 pollici e per il calibro 20 un diametro di mm. 15,53 pari a 0.615 pollici valore che, con evidenza, è più piccolo del primo. Tanto rilevato, occorre chiarire che il calibro 20 è un'arma molto versatile a caccia, potendo utilizzare un ampio tipo di munizionamento dai 23 fino ai 36 grammi con l'ulteriore vantaggio del peso minore dell'arma e dunque è di una sua maggiore portabilità tanto da essere preferito dalle donne . Tuttavia il calibro 20 non è da consigliarsi per la specifica caccia ai germani reali com'è accaduto in giudizio, salvo ad avere valide abilità venatorie e per altra selvaggina di non piccola pezzatura in quanto, pur a parità di resa, quanto a lunghezza di tiro, con il cal. 12, la cartuccia del cal. 20 può contare giocoforza su una rosata di pallini di numero minore per via del calibro inferiore e dunque con minor possibilità che un pallino possa colpire l'animale in una parte vitale. Per le argomentazioni sovra espresse se ne deve concludere che, essendo il cal. 20 un calibro per fucili di potenzialità inferiore al cal. 12, a maggior ragione sarà per esso consentibile il comodato a uso caccia secondo la normativa più sopra richiamata. Ne consegue che il fatto contestato al V. non è previsto dalla legge come reato. 3.2 - L'accoglimento dei motivi di ricorso esonererebbe di per sé questo giudice dall'esame degli altri motivi di gravame. Giova tuttavia osservare, quanto, al secondo motivo di gravame che lo stesso è privo è privo di pregio e va rigettato. 3.a.i — Deve per vero rilevarsi che il giudice di merito cita le dichiarazioni dei verbalizzanti utilizzabili in regime di giudizio abbreviato che hanno riportato l'ammissione del V. di aver consegnato l'arma al G. per uso venatorio e dunque non per ragioni meramente temporanee. È appena il caso peraltro qui di sottolineare che non rileva la circostanza che il prevenuto sapesse che il G. non fosse in possesso di licenza di caccia posto che la normativa richiamata consente il comodato per uso caccia che nella fattispecie risulta integrato ancorché il G. non fosse legittimato all'attività venataria. Il fucile fu consegnato, in concreto, perché l'amico cacciasse e non per altri motivi. Non si comprende però, invece, perché nella fattispecie non sia stata esplorata l'eventualità di contestare al G. il reato di cui all'articolo 699 c.p. porto abusivo d'arma reato peraltro commesso in concorso con il V. in relazione al fucile consegnato in comodato essendo il G. pacificamente sprovvisto della necessaria licenza e il V. a conoscenza di tale circostanza. 3.3 - Il terzo motivo di impugnazione è per contro inammissibile. 3.3.1 - Trattasi per vero di una mera rilettura del materiale probatorio già esaminato dal giudice che ha evidenziato la contraddittorietà della rettifica operata dall'imputato oltre che la sua intempestività. 4. — Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'articolo 620 c.p.p. come da dispositivo. P.Q.M. annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.