Contributi integrativi, ok alla deduzione nel limite di 3.615,20 euro

La precisazione delle Entrate, contenuta nella risoluzione 65/E pubblicata il 2 agosto 2016 sul sito dell’Agenzia i pensionati possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari, anche non fiscalmente a carico.

Familiari non fiscalmente a carico. I contributi versati dai pensionati, anche in favore dei familiari non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario presso cui erano dipendenti, sono deducibili dal reddito. Lo conferma l’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione 65/E pubblicata ieri sul proprio sito. Con questo documento viene specificato che viene riconosciuta la deducibilità nel limite massimo di 3.615,20 euro. In base alla disposizione normativa – ha precisato l’Agenzia – il beneficio non vale nei riguardi del familiare non fiscalmente a carico. I contributi di assistenza sanitaria versati ad enti o casse, con esclusivo fine assistenziale, non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente, sempre nel limite di 3.615.20 euro un’esclusione che vale anche per i contributi versati per i familiari non a carico, come precisato dalla circolare 50/E/2002. “Ai fini della deducibilità – precisa l’Agenzia – è necessario che i contributi siano corrisposti “in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale”. Equiparazione normativa delle pensioni ai redditi di lavoro dipendente. E, conclude l’Agenzia “Considerata l’equiparazione normativa articolo 49 del T.U.I.R. delle pensioni di ogni genere ai redditi di lavoro dipendente, anche i lavoratori in quiescenza possono fruire della deducibilità dei contributi previdenziali e assistenziali versati in ottemperanza ad accordi aziendali”. I pensionati, dunque, nel rispetto delle medesime condizioni e dei limiti previsti per i dipendenti, possono dedurre dal proprio reddito complessivo i contributi versati in favore dei familiari, anche non fiscalmente a carico, al Fondo Sanitario integrativo del gruppo bancario, riconducibile alla tipologia di Ente o Cassa avente esclusivamente fini assistenziali. Fonte www.fiscopiu.it

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