La legge europea rafforza la tutela del creditore alimentare (e non solo)

La Camera dei deputati, il 30 giugno scorso, ha approvato in via definitiva la legge europea 2015-2016 il cui capo III è dedicato specificamente alle disposizioni in materia di giustizia e sicurezza e si compone di due sezioni la prima è dedicata alla tutela delle obbligazioni alimentari e di sottrazione internazionale di minori, al titolo esecutivo europeo e al permesso di soggiorno per i minori stranieri. La seconda sezione è, invece, dedicata all'attuazione della direttiva europea in materia di indennizzo a favore delle vittime di reati intenzionali violenti.

Il 30 giugno 2016 la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva la legge europea 2015-2016. Il capo III è dedicato specificamente alle disposizioni in materia di giustizia e sicurezza e si compone di due sezioni la prima è dedicata, principalmente, alla tutela delle obbligazioni alimentari e di sottrazione internazionale di minori anche con riferimento all'ammissione al gratuito patrocinio , al titolo esecutivo europeo e al permesso di soggiorno per i minori stranieri. La seconda sezione che vedremo nel dettaglio nei prossimi giorni è, poi, dedicata all'attuazione della direttiva europea in materia di indennizzo a favore delle vittime di reati intenzionali violenti che non abbiano potuto ottenere il risarcimento dei danni dall'autore del reato perchè rimasto ignoto o perché privo di beni. Rafforzata la tutela del credito alimentare. Orbene, iniziando l'esame della prima sezione il legislatore è intervenuto prevedendo misure volte a rafforzare il creditore alimentare. In questa direzione l'articolo 7 estende l'ambito di applicazione di un recente strumento introdotto dal legislatore e, cioè, l'accesso telematico alle banche dati pubbliche per la ricerca dei beni da pignorare articolo 492- bis c.p.c. . Orbene, l'articolo 7, comma 1 designa, in primo luogo, il Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità del Ministero della giustizia, quale autorità centrale con riferimento a alla Convenione dell'Aja del 23 novembre 2007 sull’esazione internazionale di prestazioni alimentari nei confronti di figli e altri membri della famiglia b al Reg. CE numero 4/2009 in materia di obbligazioni alimentari c Reg. CE numero 2201/2003 in materia matrimoniale e di responsabilità genitoriale. Secondo la nuova disposizione, l'autorità, «può chiedere l’assistenza degli organi della pubblica amministrazione e di tutti gli enti i cui scopi corrispondono alle funzioni che gli derivano dalle convenzioni e dai regolamenti [e] accedere tramite tali organi ed enti alle informazioni contenute nelle banche dati in uso nell’ambito dell’esercizio delle loro attività istituzionali ferma la disciplina vigente in materia di accesso ai dati e alle informazioni conservati negli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell’interno, prevista dall’articolo 9 della legge 1o aprile 1981, numero 121». Quelle informazioni sulla situazione economica e patrimoniale dei soggetti interessati così ottenute, poi, potranno essere trasmesse all'ufficiale giudiziario ovvero al creditore procedente ove autorizzato in assenza dell'ufficiale giudiziario «previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria competente ai sensi dell’articolo 492-bis del codice di procedura civile». Ciò, peraltro, si pone in attuazione anche dell'importante principio fissato dall’articolo 3 comma 2 della Convenzione sulla semplificazione delle procedure relative al recupero dei crediti alimentari che impone allo Stato l’obbligo di provvedere, su istanza del creditore procedente, a “ricercare o localizzare il debitore o il suo patrimonio” ed infatti, molto spesso, il creditore non dispone e prima della riforma dell'articolo 492- bis c.p.c. era ancora più difficile delle informazioni necessarie per la tutela del proprio credito e, quindi, dell'interesse sotteso all'obbligazione alimentare. Adeguamento delle norme sul patrocinio a spese dello Stato. L'articolo 9 della legge, poi, introduce norme di adeguamento per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato nelle cause transfrontaliere in materia di obbligazioni alimentari e sottrazione internazionale di minori. Per le modalità di concessione del patrocinio la legge rinvia al d.lgs. 27 maggio 2005, numero 116 recante “Attuazione della direttiva 2003/8/CE intesa a migliorare l'accesso alla giustizia nelle controversie transfrontaliere attraverso la definizione di norme minime comuni relative al patrocinio a spese dello Stato in tali controversie”, facendo però salve le disposizioni di maggior favore di cui agli articoli 14, 15, 16 e 17 della Convenzione dell’Aia del 23 novembre 2007. Titolo esecutivo europeo. L'articolo 8 della legge chiarisce che «L’autorità che ha formato l’atto pubblico è competente al rilascio di ogni attestato, estratto e certificato richiesto per l’esecuzione forzata dell’atto stesso negli Stati membri dell’Unione europea» e che «in ogni caso in cui l’autorità che ha formato l’atto pubblico sia stata soppressa o sostituita, provvede l’autorità nominata in sua vece o che sia tenuta alla conservazione dei suoi atti e al rilascio delle loro copie, estratti e certificati». Permesso di soggiorno per minori. Da ultimo, l'articolo 10 interviene sul Testo unico sull'immigrazione d.lgs. 286/1998 prevedendo che «il figlio minore dello straniero con questo convivente e regolarmente soggiornante segue la condizione giuridica del genitore con il quale convive ovvero la più favorevole tra quelle dei genitori con cui convive» nonché il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi familiari valido fino al compimento della maggiore età ovvero un permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo ai sensi dell’articolo 9. La previsione di un permesso di soggiorno autonomo al minore consente di dare attuazione al regolamento CE numero 380/2008 che istituisce un modello uniforme per i permessi di soggiorno rilasciati a cittadini di Paesi terzi.