Il mancato deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica, unitamente al ricorso, comporta l’improcedibilità del ricorso stesso, non rilevando l’eventuale acquisizione aliunde del documento, con l’eventuale controricorso o ricorso incidentale.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione nella sentenza n.11675 depositata il 5 giugno 2015 Il caso. Una società immobiliare conveniva in giudizio tre sorelle in riferimento alla stipulazione di un contratto di permuta con la quale le stesse concedevano alla società un loro terreno e quest’ultima si obbliga a cedere alle medesime una parte degli immobili che dovevano essere costruiti dalla stessa società sul terreno. L’attrice precisava che una delle concessioni stipulate era stata annullata in quanto risultava che un’aerea del terreno interessato era stata ceduta dalla nonna delle convenute al Comune per la realizzazione di opere di viabilità. La società attrice chiedeva quindi la condanna delle tre sorelle al risarcimento dei danni. L’improcedibilità del ricorso per cassazione. Dal momento in cui la Corte d’appello non riteneva inadempienti le tre sorelle in riferimento all’obbligazione assunta con la permuta, escludeva la possibilità del risarcimento danni. La società decide quindi di ricorrere in Cassazione. I Giudici di legittimità, in risposta a tale ricorso, e ancora prima di analizzare il caso, sottolineano come non risultando alcun deposito della copia autentica della sentenza impugnata con la relata di notifica unitamente al ricorso, quest’ultimo è improcedibile, non rilevando l’acquisizione aliunde del predetto documento che potrebbe ad esempio risultare dagli atti presentati da parte del controricorrente. Infatti, sottolinea la Suprema Corte, l’onere di deposito della decisione impugnata a pena di improcedibilità, entro il termine stabilito dalla legge, è funzionale alla «tutela dell’esigenza pubblicistica, del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale e della tempestività dell’esercizio del diritto d’impugnazione». Infine, precisa la S.C., il ricorrente potrebbe «evitare la declaratoria d’improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta entro il termine» previsto dalla legge. Per questi motivi, la Corte di Cassazione dichiara improcedibile il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 23 aprile – 5 giugno 2015 numero 11675 Presidente Oddo – Relatore Bursese Svolgimento del processo 1 - La srl Immobiliare Eurocasa, con citazione del 13.8.1998, conveniva avanti al Tribunale di Bari, le sorelle A.A.M. , M.G. e N., deducendo che in data omissis aveva stipulato con queste ultime un contratto di permuta in forza del quale le stesse concedevano alla società un il loro terreno di mq 2.560 sito in omissis , ed in cambio, quest'ultima si obbligava a cedere alle medesime una parte degli immobile che dovevano essere costruiti da essa società sul terreno ceduto. Precisava l'attrice di avere volturato a proprio nome le due concessioni edilizie all'uopo rilasciate dal Comune di Conversano in favore di A.G. , aggiungendo però che una di esse la conc. numero 10131/96 , dopo due ordinanze sindacali di sospensione dei lavori, in data 25.7.97 era stata annullata, e ciò in quanto nel progetto approvato risultava inclusa un'area di mq 462 che la nonna delle A. L.S.A.M. aveva bonariamente ceduta al medesimo Comune per la realizzazione di opere di viabilità. Tutto ciò premesso, chiedeva l'attrice la condanna delle A. al risarcimento dei danni ad essa derivati per effetto di tali eventi. 2 - Si costituivano in giudizio le sorelle A. contestando la domanda avversaria di cui chiedevano il rigetto, rilevando che non vi era alcuna prova della concessione al comune del suolo oggetto della delibera di G.M. numero 33/88 e chiedendo in via riconvenzionale al fine di ottenere l'adempimento delle obbligazioni assunte dalla società nei loro confronti, la condanna della società attrice a rilasciare in loro favore le unità immobiliari come stabilito nella convenzione con essa intervenuta. Quindi, previa autorizzazione del giudice, le germane A. chiamavano in causa, per garanzia il comune di Conversano quest'ultimo si costituiva chiedendo il rigetto della domanda risarcitoria proposta dalle convenute nei confronti dell'ente territoriale e la sua estromissione da giudizio. 3 - L'adito Tribunale, con sentenza non definitiva numero 275/01 in data 5.1.2006, accogliendo la domanda della società attrice, riconosceva alla medesima il diritto di risarcimento dei danni, da quantificarsi in prosieguo accoglieva la riconvenzionale delle A. ed ordinava il rilascio in favore delle stessa dei beni oggetto della permuta rigettava la domanda di garanzia spiegata dalle medesime contro il Comune, che estrometteva dal giudizio. 4 - La menzionata decisione era appellata dalle sorelle A. si costituivano gli appellati e l'adita Corte d'Appello di Bari, con la sentenza numero 605/09 accoglieva per quanto di ragione l'appello delle A. ritenuto che le medesime non erano state inadempienti all'obbligazione assunta con al permuta escludeva quindi che potesse darsi luogo al riconoscimento dell'evizione subita dalla soc. Eurocasa, per cui rigettava la domanda risarcitoria da quest'ultima contro le A. , condannando infine la cennata società al rimborso delle spese del doppio grado. La Corte territoriale rilevava che non vi era dimostrazione dell'avvenuto passaggio in proprietà del comune della menzionata superficie di mq 462 che si assumeva bonariamente ceduta all'ente dall'ava delle germane A. , ma che non risultava formalizzata né vi era prova dell'avvenuta realizzazione dell'opera pubblica nell'area in questione - come contestato dalle medesime - costruzione di una scarpata a sostegno dell'allargata sede stradale ai fini di un'eventuale occupazione acquisitiva dell'area stessa irreversibile trasformazione dell'area . Confermava poi il mancato accoglimento della domanda di risarcimento avanzata dalle germane A. a causa della ritardata consegna delle unità immobiliari permutate, non essendo stata fornita dalle stesse alcuna prova dell'asserito danno. 5 - Per la cassazione di tale sentenza ricorre Soc. Immobiliare Eurocasa sulla base di sulla base di 6 mezzi resistono con controricorso le A. che hanno formulato ricorso incidentale fondato su 4 motivi, al quale replica con controricorso la soc. Eurocasa resiste altresì con controricorso anche il Comune di Conversano, che ha depositato memoria illustrativa. Motivi delle decisione 1 - Ricorso principale. In via preliminare rileva il Collegio che risulta dal ricorso per cassazione formulato dalla soc. Imm.re Eurocasa srl che l'impugnata sentenza numero 605/09 della Corte d'Appello di Bari, depositata il 9 giugno 2009, è stata notificata al domiciliatario della Eurocasa srl il 20 luglio 2009. Ciò premesso, non risulta però l'avvenuto deposito anche della copia autentica della sentenza con la relata di notifica unitamente al ricorso o comunque entro il termine per il suo deposito secondo le modalità previste dall'articolo 372, secondo comma, c.p.c. ciò, conseguentemente, comporta l’improcedibilità del ricorso stesso, a nulla rilevando l'acquisizione aliunde del predetto documento con il controricorso e ricorso incidentale . Al riguardo si è così espressa questa S.C. La previsione - di cui al secondo comma, numero 2, dell'articolo 369 cod. proc. civ. - dell'onere di deposito a pena di improcedibilità, entro il termine di cui al primo comma della stessa norma, della copia della decisione impugnata con la relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta, è funzionale al riscontro, da parte della Corte di cassazione - a tutela dell'esigenza pubblicistica e, quindi, non disponibile dalle parti del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale - della tempestività dell'esercizio del diritto di impugnazione, il quale, una volta avvenuta [a notificazione della sentenza, è esercitabile soltanto con l'osservanza del cosiddetto termine breve. Nell'ipotesi in cui il ricorrente, espressamente od implicitamente, alleghi che la sentenza impugnata gli è stata notificata, limitandosi a produrre una copia autentica della sentenza impugnata senza la relata di notificazione, il ricorso per cassazione dev'essere dichiarato improcedibile, restando possibile evitare la declaratoria di improcedibilità soltanto attraverso la produzione separata di una copia con la relata avvenuta nel rispetto del secondo comma dell'articolo 372 c.p.c. applicabile estensivamente, purché entro il termine di cui al primo comma dell'articolo 369 c.p.c., e dovendosi, invece, escludere ogni rilievo dell'eventuale non contestazione dell'osservanza del termine breve da parte del controricorrente ovvero del deposito da parte sua di una copia con la relata o della presenza di tale copia nel fascicolo d'ufficio, da cui emerga in ipotesi la tempestività dell'impugnazione Cass., Ordinanza numero 25070 del 10/12/2010 ed ancora Nel giudizio di cassazione, qualora risulti - in forza di eccezione sollevata dal controricorrente, ovvero in base alle emergenze del diretto esame delle produzioni delle parti o del fascicolo d'ufficio - che la sentenza impugnata è stata notificata al ricorrente ai fini del decorso del termine breve per l'impugnazione di cui all'articolo 325, secondo comma, cod. proc. civ. , la Suprema Corte deve preliminarmente accertare se costui abbia ottemperato all'onere, previsto dall'articolo 369, secondo comma, numero 2 , cod. proc. civ., di depositare la copia autentica della sentenza impugnata e la relativa relata di notificazione entro il termine fissato dal primo comma del medesimo articolo 369 cod. proc. civ., verifica cui essa è tenuta indipendentemente dal riscontro dell'osservanza del termine per proporre impugnazione, atteso che l'accertamento di una eventuale causa di improcedibilità del ricorso, quale quella indicata, precede l'accertamento relativo alla sussistenza di una causa di inammissibilità dello stesso . Cass. S.U, Ordinanza numero 9005 del 16/04/2009 conf. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 6706 del 15/03/2013 . 2 - Ricorso incidentale sorelle A. . Anche in questo caso occorre verificare se l'inammissibilità del ricorso principale comporti la declaratoria d'inefficacia di cui all'articolo 334, ult. comma c.p.c. del ricorso incidentale, ciò che si verificherebbe ove lo stesso fosse tardivo. Nella fattispecie ciò si è verificato dovendo qualificarsi lo stesso quale impugnazione tardiva. Infatti, l'impugnata sentenza numero 605/09 della Corte d'Appello di Bari, è stata depositata il 9 giugno 2009, mentre il ricorso incidentale delle sorelle A. è stato notificato il 12.12.2009, senza dubbio oltre il termine breve di cui all'articolo 325, ult. comma c.p.c. tenuto conto del periodo feriale , attesa l'avvenuta notificazione della sentenza di cui si discute. 3 - Deve dunque dichiararsi improcedibile ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale stante la reciproca soccombenza le spese di lite devono essere compensate tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale. 4 - Si ritiene di non dover provvedere alla rifusione delle spese con riferimento al Comune di Conversano, atteso che il medesimo era stato estromesso dal giudizio fin dal 1^ grado, con la sentenza non definitiva del tribunale numero 275/01, avverso la quale non venne proposto appello, che quindi è divenuta irrevocabile per acquiescenza dell'atto come riconosce espressamente il Comune nella sia memoria illustrativa ex ari 378 c.p.c. . Ciò comporta che nessuna ulteriore domanda può essere avanza nel presente giudizio contro tale ente territoriale, per cui la cui la sua citazione nel presente giudizio di legittimità assolve la mera funzione di litis denuntiatio, che tuttavia certamente non giustificava l'attività difensiva dispiegata in questa sede dallo stesso ente territoriale. In altre parole il destinatario della notificazione non diviene per ciò solo parte di questa fase d' impugnazione e, quindi, non sussistono i presupposti per la pronuncia a suo favore della condanna alle spese a norma dell'articolo 91 c.p.c. Cass. 3, Sentenza numero 2208 del 16/02/2012 . Così si è espressa questa S.C. La notificazione del ricorso per Cassazione a quella tra le parti che sia stata estromessa dai giudizio in appello con sentenza per altri capi non definitiva deve ritenersi effettuataci sensi dello articolo 332 c.p.c., con la mera efficacia di una provocatio ad agendum, onde consentire l'unicità del procedimento di impugnazione qualora segua il ricorso incidentale pertanto, qualora, per mancanza nel ricorso di una censura riferibile al capo di pronuncia relativo alla estromissione su tale capo si sia formato il giudicato, per acquiescenza all'atto stesso della proposizione del ricorsogli estromessi, non ricorrenti incidentali, non sono necessitati a costituirsi nel giudizio di Cassazione e non hanno quindi diritto al pagamento delle spese da essi sopportate nei confronti del ricorrente soccombente qualora abbiano proposto controricorso . Cass. Sentenza numero 1420 del 10/05/1972 . P.Q.M. dichiara improcedibile il ricorso principale ed inefficace il ricorso incidentale compensa le spese processuali tra il ricorrente principale e il ricorrente incidentale.