E’ onere del lavoratore che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, come può essere il lavoro festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi, indicando specificamente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l’assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice.
Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione lavoro con la sentenza numero 9906, pubblicata il 14 maggio 2015. Il caso. Un lavoratore adiva il Tribunale del lavoro al fine di ottenere la condanna del datore di lavoro al pagamento delle differenze retributive riferite al lavoro domenicale e festivo e per retribuzione spettante per il periodo di ferie effettivamente goduto ma non retribuito. Il Tribunale adito rigettava la domanda. Proponeva appello il lavoratore e la Corte d’Appello, in parziale accoglimento, riformava la sentenza di primo grado, condannando l’azienda al pagamento delle differenze retributive per lavoro festivo, ma non riconoscendo le retribuzioni per periodo di ferie non retribuito. Proponevano ricorso in cassazione sia il datore di lavoro che il lavoratore, con ricorso incidentale. La prova del lavoro diverso dall’ordinario. Il motivo di censura proposto dal datore di lavoro nel ricorso principale riguarda il difetto di prova specifica dell’espletamento del lavoro festivo e domenicale che avrebbe prestato il lavoratore. La Corte d’Appello ha riconosciuto parte della retribuzione rivendicata dal lavoratore nel proprio ricorso introduttivo, senza dare motivazione sul punto, applicando soltanto una valutazione equitativa. Ma la Suprema Corte censura la decisione resa dai giudici di secondo grado. Osservano che ove un lavoratore pretenda il pagamento di differenze di retribuzione per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, quale ad esempio festivo, domenicale o straordinario, deve provare in modo rigoroso l’effettivo espletamento della prestazione lavorativa da retribuire. La valutazione equitativa non supplisce il difetto di prova nell’anumero In difetto della prova specifica per ciò che concerne l’an del diritto azionato, non possono utilizzarsi i criteri di liquidazione equitativa, in quanto questi possono venire in soccorso nella decisione unicamente per ciò che concerne il quantum della domanda. Come già affermato in precedenti decisioni riguardanti differenze retributive per lavoro straordinario, la Corte di Cassazione ribadisce che ove il lavoratore richieda il compenso per il lavoro ulteriore straordinario, festivo ecc. ha l’onere di dimostrare di aver lavorato oltre il normale orario di lavoro, senza che l’assenza di tale prova possa essere supplita dalla valutazione equitativa del giudice. La Corte d’Appello si è così discostata dai principi di diritto in punto e di conseguenza il motivo di censura proposto è stato ritenuto fondato. Indennità sostitutiva di ferie e retribuzione del periodo feriale. Così come è stato ritenuto fondato il motivo proposto dal lavoratore con il ricorso incidentale. La sentenza impugnata ha respinto la domanda ritenendo che nulla spettava per indennità sostitutiva delle ferie, la cui mancata fruizione andava provata dal lavoratore ricorrente. La Corte di merito ha tuttavia confuso l’indennità sostitutiva delle ferie non godute con il pagamento della retribuzione, non versata, corrispondente ai giorni di ferie effettivamente goduti. Il regime dell’onere della prova in materia è diverso. Mentre per ciò che concerne l’indennità sostitutiva delle ferie la prova è a carico del lavoratore, nel caso di domanda di pagamento della retribuzione dovuta per i giorni di ferie effettivamente goduti l’onere di dimostrare il pagamento della retribuzione corrispondente è a carico del datore di lavoro. La Suprema Corte ha così accolto sia il ricorso principale che il ricorso incidentale, cassando la sentenza impugnata e rinviando ad altro collegio d’appello.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 19 febbraio – 14 maggio 2015, numero 9906 Presidente Macioce – Relatore Buffa Svolgimento del processo 1. Con sentenza 30/6/08, la Corte d'appello di Roma, in parziale riforma della sentenza dei tribunale della stessa sede del 20/6/05, ha condannato P. al pagamento in favore di U. della somma di € 33726 a titolo di differenze retributive, escludendo la responsabilità della C. per difetto di prova di successione di questa al datore. 2. Avverso tale sentenza ricorre P. per tre motivi, cui resiste con controricorso U., che propone ricorso incidentale per un motivo, mentre la C. resta intimata. Le parti hanno presentato memorie. 3. Con il primo motivo del ricorso principale si deduce ex articolo 360 numero 5 c.p.c. vizio di motivazione, per avere la sentenza impugnata trascurato che P. agiva per conto di società in nome collettivo Baffone pizzeria e dunque di altro soggetto a favore dei quale la prestazione è stata espletata. Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce ex articolo 360 numero 5 c.p.c. vizio di motivazione, per aver quantificato equitativamente il lavoro domenicale e festivo pur in presenza di contestazione ed in difetto di prova specifica sull' an . Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce ex art 360 numero 3 c.p.c. violazione articolo 432 c.p.c., 1226 e 1227 cc, per i motivi ora indicati sub 2. 4. Con unico motivo dei ricorso incidentale, si deduce ex articolo 360 numero 3 e 5 c.p.c. vizio di motivazione e violazione di legge, per aver confuso indennità sostitutiva ferie non godute negata dalla corte per difetto di prova con la retribuzione per periodo feriale goduto, non corrisposta . Motivi della decisione 5. II primo motivo del ricorso principale è infondato. La sentenza impugnata, valutando le prove raccolte, con motivazione adeguata e VpriVa di errori logico giuridici, ha rilevato che i[ lavoratore è stato assunto dal P., pagato dallo stesso, ed ha svolto come operario tuttofare una pluralità di mansioni ricomprendendo tra l'altro lavori di muratore, accudienza di animali, cura delle piante, lavori di pitturazione, lavori di manutenzione, attività di domestico e lavori di assistenza al padre dei P. molte di tali attività non sono riconducibili all'esercizio commerciale di ristorazione, sicché risulta infondata la deduzione del P. di aver operato per conto della Pizzeria. 6. Sono invece fondati il secondo e terzo motivo del ricorso principale, che possono essere esaminati congiuntamente per la loro connessione. La sentenza impugnata, invero, indica che il lavoro festivo e domenicale è stato provato per un periodo non ben definito ma non certo brevissimo , ma non fa riferimento alcuno a dati temporali minimi idonei a circoscrivere l'espletamento del lavoro festivo o domenicale e comunque -nell'arco di un rapporto che si protrae per oltre dieci anni e ricomprende quindi oltre seicento giorni tra domeniche e festivi a quantificare specifiC.ente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, e si limita a riconoscere -senza motivare sul punto al lavoratore la metà della somma rivendicata in ricorso. Pur con riferimento a valutazione di merito, la corte territoriale non ha fornito sufficiente motivazione della soluzione prescelta, non avendo indicato neppure l'iter seguito nella valutazione degli elementi sui quali ha fondato il proprio convincimento. In tal modo, non solo la sentenza impugnata è priva di adeguata motivazione, ma la corte ha trascurato l'insegnamento di questa Corte in ordine alla specificità della prova del lavoro espletato, essendosi affermato, sia pur con riferimento allo straordinario, che Sez. L, Sentenza numero 11308 del 14/11/1997 Sez. L, Sentenza numero 9231 del 01/09/1995 è onere del lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro ulteriore rispetto a quello ordinario, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi. Inoltre, la corte territoriale ha quantificato equitativamente il lavoro domenicale e festivo in difetto di prova specifica dell'espletamento dei lavoro stesso, e dunque di prova sull' an del diritto al compenso per tale lavoro, laddove la valutazione equitativa del credito dei quantum presuppone la prova della certa sussistenza del diritto dell' an , ai sensi dell'articolo 432 c.p.c. e 1226 c.c. Si è infatti affermato Sez. L, Sentenza numero 1389 del 29/01/2003 cfr. pure Sez. L, Sentenza numero 19299 dei 12/09/2014 che il lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per il lavoro straordinario ha l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice la valutazione sull'assolvimento dell'onere probatorio costituisce accertamento di fatto incensurabile in sede di legittimità, se correttamente e logiC.ente motivato. 7. Può dunque affermarsi cheTTnere dei lavoratore, che pretenda un compenso per lavoro domenicale o festivo, provare rigorosamente la relativa prestazione e, almeno in termini sufficientemente concreti e realistici, i suoi termini quantitativi quantificando specifiC.ente almeno il numero complessivo di giornate festive o domenicali lavorate, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice. 8. Quanto alla retribuzione per il periodo feriale domandata dal lavoratore, la sentenza impugnata ha respinto la domanda ritenendo che nulla spetta per indennità sostitutiva di ferie, la cui mancata fruizione andava provata dal ricorrente che invece non l'ha fatto in tal modo la corte territoriale1a confuso l'indennità sostitutiva ferie non godute negata dalla corte per difetto di prova e non richiesta dal lavoratore con la retribuzione per periodo feriale goduto richiesta dal lavoratore e non corrisposta dal datore, sul quale grava l'onere del pagamento della retribuzione nel periodo feriale . 9. Può dunque affermarsi che, poiché il lavoratore ha diritto a ferie annuali retribuite ex articolo 36, comma terzo, Cost., ove il lavoratore chieda il pagamento del periodo di ferie e non alleghi la mancata fruizione delle stesse, ma solo il mancato compenso per il relativo periodo, è onere del datore di lavoro dimostrare la corresponsione della retribuzione nel periodo feriale. Deve pertanto essere accolto il ricorso incidentale proposto sul punto dal lavoratore. 10.La sentenza impugnata deve quindi essere cassata in accoglimento dei motivi secondo e terzo dei ricorso principale e del motivo unico del ricorso incidentale la causa va rinviata alla corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese di lite. P.Q.M. accoglie il secondo e terzo motivo del ricorso principale e rigetta il primo accoglie il ricorso incidentale cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla medesima corte d'appello di Roma in diversa composizione anche per il regolamento delle spese di lite.