Nessuna sospensione feriale dei termini se la domanda di risarcimento è accessoria all’opposizione all’esecuzione

In tema di opposizione all’esecuzione non si ha sospensione dei termini per il periodo feriale, così come per la domanda di risarcimento del danno accessoria e consequenziale all’opposizione.

Lo afferma la Corte di Cassazione con la sentenza numero 4653/15 depositata il 9 marzo. Il caso. Il Tribunale di Ragusa, decidendo in merito a due giudizi di opposizione a precetto riuniti poiché proposti dalla medesima persona, aveva dichiarato la nullità della sentenza del giudice di pace. La sentenza viene impugnata dall’opponente in Cassazione denunciando la violazione dell’articolo 1, l. numero 742/1969, in tema di sospensione dei termini processuali, come costantemente interpretato dalla S.C La sospensione dei termini nel giudizio di opposizione. In tema di opposizione a precetto, ai sensi dell’articolo 615 c.p.c., presupposto per l’applicazione della sospensione dei termini feriali è il cumulo, nel medesimo giudizio, di altra ed autonoma controversia, legata alla prima da regioni di connessione soggettiva e oggettiva. È altrettanto vero – secondo quanto affermato dalla Cassazione – che in tema di opposizione all’esecuzione, la domanda «non è soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, così come quella del risarcimento del danno». La ragione dell’esclusione dalla sospensione dei termini della domanda di risarcimento del danno, risiede nella natura accessoria e consequenziale della stessa rispetto alla domanda principale di opposizione esecutiva, per sua natura esclusa appunto dall’istituto della sospensione feriale dei termini, dovendo dare seguito al principio accessorium sequitur principale. L’accessorietà esclude la sospensione feriale dei termini. Costituisce infatti «ius receptum che tale regola trova applicazione nel medesimo processo anche per la domanda di risarcimento del danno ex articolo 2043 c.c., quando la stessa abbia carattere accessorio e consequenziale», dando in tal modo prevalenza al regime previsto per la domanda principale. A tal fine è irrilevante che, unitamente all’opposizione sia stata proposta una domanda di risarcimento dei danni da responsabilità processuale aggravata ai sensi dell’articolo 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore. Conseguentemente, a prescindere dalla ricostruzione operata dal giudice di merito circa la natura delle domande proposte unitamente all’opposizione, la ricorrente contesta il fatto che «trattandosi di domanda proposta ex articolo 96 c.p.c., in nessun caso la sospensione del termine avrebbe potuto operare per il difetto di autonomia delle domande così proposte». Per questi motivi, la Suprema Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata.

Corte di Cassazione, sez. VI – 3 Civile, sentenza 15 gennaio – 9 marzo 2015, numero 4653 Presidente Finocchiaro – Relatore Vivaldi Fatto e diritto B.G. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un motivo avverso la sentenza del tribunale di Ragusa del 30.7.2013, che - in due giudizi di opposizione a precetto riuniti proposti dallo stessa ricorrente nei confronti di S.V. ed C.E. - aveva dichiarato la nullità della sentenza del giudice di pace, appellata da questi ultimi rimettendo le parti davanti al primo giudice. Gli intimati non hanno svolto attività difensiva. Con un motivo la ricorrente denuncia violazione ed errata applicazione, anche ai sensi dell'articolo 360 - bis 1 e, dell'articolo 1 L. 7.10.1969 numero 142 nella costante interpretazione offerta da questa ecc.ma Corte. Il motivo è fondato. Vero è che in tema di opposizione a precetto ex articolo 615 c.p.c., presupposto per l'applicazione della sospensione dei termini feriali è dato dal cumulo, nel medesimo giudizio, di altra autonoma e distinta controversia, legata alla prima da ragioni di connessione soggettiva ed oggettiva fra la varie Cass. 3.4.2013 numero 8113 Cass. 29.9.2007 numero 20594 . Ma è altrettanto vero che in tema di opposizione all'esecuzione - come nel caso in esame -, questa domanda non è soggetta alla sospensione dei termini per il periodo feriale, così come quella di risarcimento del danno. E ciò perché l'esenzione dalla sospensione feriale dei termini, applicabile per la natura della causa opposizione esecutiva , lo è anche per la domanda accessoria perché accessorium sequitur principale Cass. 28.9.2009, numero 20745 . Costituisce, infatti, ius receptum che tale regola trova applicazione nel medesimo processo anche per la domanda di risarcimento del danno ex articolo 2043 e. e, quando la stessa abbia carattere accessorio e consequenziale, dovendo prevalere il regime previsto per la causa principale, atteso il rapporto di accessorietà necessaria intercorrente tra le due vicende processuali Cass. 25.3. 2003, numero 4375 v. anche Cass. 18.11.2013 numero 25856 . Ed a tal fine neppure rileva che, unitamente all'opposizione, sia stata proposta una domanda di risarcimento danni da responsabilità processuale aggravata ex articolo 96 c.p.c., ovvero una domanda di distrazione delle spese in favore del difensore, e nemmeno ha influenza la circostanza che tali domande accessorie abbiano formato oggetto di autonoma impugnazione Cass. 28.9.2009 numero 20745 . Ed allora, anche indipendentemente dalla ricostruzione operata dal giudice del merito che ha definito le domande proposte unitamente alle opposizioni come di risarcimento del danno” ciò che è contestato dalla ricorrente trattandosi di domanda proposta ex articolo 96 c.p.c. - in nessun caso, la sospensione del termine avrebbe potuto operare per il difetto di autonomia delle domande così proposte. Erronea è, quindi, la statuizione di nullità della sentenza di primo grado con la rimessione delle parti al Giudice di pace. Conclusivamente, il ricorso è accolto, la sentenza cassata e la causa rimessa davanti al tribunale di Ragusa in persona di diverso magistrato. La spese sono rimesse al giudice del rinvio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso. Cassa e rinvia, anche per le spese, al tribunale di Ragusa in persona di diverso magistrato.