La possibilità di notificare il decreto di citazione al difensore di fiducia, prevista dall’articolo 161, comma 4, c.p.p., è ammessa solo ove la notificazione all’imputato sia risultata concretamente impossibile.
È quanto affermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza numero 5865/15, depositata il 9 febbraio. Il caso. A conclusione del giudizio di secondo grado, la Corte d’appello di Torino confermava la responsabilità dell’imputato per guida in stato di alterazione psico – fisica per uso di stupefacenti. L’imputato impugna la sentenza in Cassazione deducendone la nullità per omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio d’appello. L’indirizzo a cui è stata tentata la notifica era sbagliato. Gli atti di causa rilevano che il ricorso è stato di fatto notificato al suo difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 161, comma 4, c.p.p., per la ritenuta impossibilità di eseguire la notifica al domicilio dichiarato dall’imputato, risultato inesistente. L’ufficiale giudiziario ha però proceduto a tentare la notifica ad un indirizzo differente da quello correttamente indicato nel decreto di citazione, risultato effettivamente non esistente, ed ha dunque provveduto ad effettuare la notifica al difensore. La notifica al difensore è nulla. La Corte di Cassazione considera fondato il motivo di ricorso così prospettato, affermando la nullità, assoluta ed insanabile, della notificazione effettuata al difensore di fiducia ai sensi della norma procedurale richiamata. Tale modalità succedanea di notifica è difatti ammissibile solo ove quella al domicilio dell’imputato risulti concretamente «impossibile», condizione che non può essere riscontrata nel caso di specie, dove il tentativo di notifica al domicilio dell’imputato è fallito a causa di un mero errore, con la conseguenza che tale tentativo di notifica risulta completamente omesso e quindi inesistente. La natura della notificazione al difensore. Richiamando l’orientamento giurisprudenziale consolidato, la S.C. afferma che la notifica al difensore di fiducia effettuata ai sensi dell’articolo 161, comma 4, c.p.p. in difetto dei necessari presupposti non può considerarsi come viziata da mera irregolarità formale. La possibilità di ricorrere ad un modello alternativo di notificazione, come quello previsto dalla disposizione appena richiamata, non è qualificabile come semplice forma della notifica, ma costituisce un vero e proprio schema alternativo, la cui attuazione richiede specifici requisiti che, ove inesistenti, conducono a conseguenze ben più gravi della mera irregolarità formale. Per questi motivi, la Cassazione annulla la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d’appello di Torino per la celebrazione del giudizio di appello.
Corte di Cassazione, sez. IV Penale, sentenza 30 gennaio – 9 febbraio 2015, numero 5865 Presidente Brusco – Relatore Iannello Ritenuto in fatto 1. D.S.M. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Torino, del 21/2/2014, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Ivrea, del 6/7/2012, che lo aveva ritenuto colpevole del reato di cui all'articolo 187, comma 8, cod. strada e, concesse le circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di due mesi di arresto e € 1.000,00 di multa. Deduce a fondamento la nullità della sentenza impugnata per omessa notifica all'imputato del decreto di citazione per il giudizio d'appello. Rileva infatti che detto decreto è stato notificato al difensore di fiducia, ex articolo 161 cod. proc. penumero , per la ritenuta impossibilità di eseguire la notifica nel domicilio dichiarato, alla luce di quanto attestato dall'addetto al recapito con la dicitura «sconosciuto, via inesistente a Samone» presupposto, però, erroneo poiché l'esito negativo della notifica era da imputarsi unicamente ad un errore dell'ufficiale giudiziario che aveva indicato quale indirizzo ove eseguire la notifica non quello dichiarato dall'imputato di «Samone, provincia di Torino, via Provinciale numero 22», ma quello - effettivamente inesistente - di «Samone, provincia di Trento, via Provinciale numero 22». Considerato in diritto 2. II ricorso è fondato. Dall'esame degli atti, che si impone in considerazione della questione sollevata con il ricorso, risulta che il decreto di citazione a giudizio in grado d'appello è stato spedito dall'ufficiale giudiziario, a mezzo del servizio postale, ad un inesistente indirizzo di Via Provinciale 22, 38050 Samone provincia di Trento , mentre l'imputato aveva dichiarato domicilio in Samone provincia di Torino , Via Provinciale, 22 e quest'ultimo indirizzo risultava anche correttamente indicato nel decreto di citazione. A causa di tale errore consistito nello scambio di un Comune per un altro, determinato da omonimia , la notificazione del decreto di citazione è stata dunque tentata ovviamente senza successo a un domicilio che non era quello regolarmente dal medesimo dichiarato. La successiva notifica all'imputato, effettuata ai sensi dell'articolo 161, comma 4, cod. proc. penumero presso il suo difensore di fiducia, deve dunque considerarsi viziata da nullità assoluta e insanabile, atteso che tale succedanea modalità di notifica è consentita solo ove quella presso il domicilio dichiarato sia divenuta «impossibile», condizione all'evidenza insussistente in un caso, quale quello di specie, in cui alcun tentativo di notifica al domicilio eletto possa considerarsi realmente effettuato v. Sez. 4, numero 33155 del 12/07/2011, Gioia, non massimata . Viene invero al riguardo in rilievo l'insegnamento delle Sezioni unite secondo le quali in tema di notificazione della citazione dell'imputato, la nullità assoluta e insanabile prevista dall'articolo 179 cod. proc. penumero ricorre sia nel caso in cui la notificazione della citazione sia stata del tutto omessa sia quando, essendo stata eseguita in forme diverse da quelle prescritte, risulti in concreto essere stata inidonea a determinare la conoscenza effettiva dell'atto da parte dell'imputato. La medesima nullità non ricorre invece nei casi in cui vi sia stata esclusivamente la violazione delle regole sulle modalità di esecuzione, senza che ad esse sia seguita la dimostrazione o quantomeno la allegazione della mancata conoscenza dell'atto da parte dell'imputato, dovendo in tale caso evocarsi la nullità di ordine generale non assolta e dare applicazione alla causa di sanatoria di cui all'articolo 184 cod. proc. penumero Sez. U, numero 119 dei 27/10/2004, dep. 2005, Palumbo, Rv. 229539 . Nella specie si versa nella prima ipotesi e cioè in quella della configurazione della nullità assoluta posto che la notifica della citazione all'imputato deve considerarsi del tutto omessa, non rilevando la successiva notifica al difensore in quanto effettuata al di fuori dei suoi presupposti, erroneamente ritenuti invero sussistenti in ragione di un evidente errore dell'ufficiale notificatore cfr. Sez. 5, numero 48652 del 29/10/2009, Boujema, Rv. 245829 . Ed invero, diversamente da quanto considerato in altri precedenti v. Sez. 4, numero 35841 dei 12/03/2013, Nardone, non massimata, in motivazione, sia pure alla stregua di un obiter dictum, essendo tale decisione fondata sul primario rilievo della sussistenza, nel caso ivi considerato, del presupposto di cui all'articolo 161, comma 4 cod. proc. penumero Sez. 4, numero 15081 del 08/04/2010, Cusmano, Rv. 247033, anche in tal caso trattandosi comunque di motivazione aggiuntiva essendo la decisione sul punto, in quel caso, primariamente fondata sul rilievo della aspecificità della doglianza Sez. 2, numero 35345 del 12/05/2010, Rummo, Rv. 248401 Sez. 6, numero 28971 dei 21/05/2013, Fanciullo, Rv. 255629 , non ritiene questo Collegio che in un caso quale quello di specie, la notifica al difensore di fiducia effettuata ai sensi dell'articolo 161 comma 4 cod. proc. penumero in difetto dei relativi presupposti possa considerarsi quale mera irregolarità della prescritta notifica all'imputato, inidonea a dar luogo a nullità assoluta in quanto in grado comunque di assicurare a quest'ultimo, per il rapporto fiduciario esistente con il difensore, la conoscenza dell'atto. Secondo l'espressa previsione dell'articolo 161 comma 4 cod. proc. penumero , infatti, la notifica al difensore può considerarsi utilmente esperibile solo in caso di notifica all'imputato divenuta impossibile, da ciò dovendosi a contrario desumere l'impossibilità dì attribuire effetti di sorta alla notifica effettuata presso il difensore. La chiara alternatività dettata dalla norma rende, in altre parole, tale incombente non già una mera forma della notifica all'imputato, sia pure condizionata all'infruttuoso esperimento della forma principale, ma un modello alternativo ad essa, la cui attuazione non può pertanto valere a configurare un vizio di mera irregolarità tale da dar luogo solo a nullità generale a regime intermedio sanata ove non tempestivamente eccepita, non potendo essa obliterare il dato della ingiustificata omissione del modello notìficatorio radicalmente diverso, per modalità e scopo, prescritto per la notifica all'imputato. 4. La sentenza va pertanto annullata con rinvio alla Corte d'appello di Torino per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte d'Appello di Torino per la celebrazione del giudizio di appello.