In Cassazione, se il ricorrente non è presente in udienza, la cancelleria deve farglielo sapere

In tema d’integrazione del contraddittorio nei giudizi davanti alla Suprema Corte di Cassazione, se i giudici si avvedono di tale necessità, ma il difensore delle parti ricorrenti non è presente in udienza, l’ordinanza che dispone l’integrazione del contraddittorio dev’essere comunicata ad esso a cura della cancelleria.

Questo, in breve sintesi, il principio di diritto espresso dalla Suprema Corte di Cassazione con la sentenza numero 21345, depositata in cancelleria il 9 ottobre 2014. Le parti necessarie di una causa devono poter partecipare anche al procedimento in Cassazione . La controversia de quo era iniziata a seguito dell’impugnazione di una deliberazione assembleare con contestuale richiesta di modificazione delle tabelle millesimali rispetto a quest’ultima domanda i giudici avevano disposto il contraddittorio nei confronti di tutti i condomini. È bene ricordare che prima dell’entrata in vigore della riforma del condominio l. numero 220/2012 , era pacifico in dottrina e giurisprudenza che a tale genere di azione conseguisse il litisconsorzio necessario tra tutti i partecipanti al condominio. La l. numero 220 è intervenuta su questo aspetto modificandolo, tant’è che attualmente, ai sensi dell’articolo 69, comma 2, disp. att. c.c., il giudizio di revisione delle tabelle millesimali può essere instaurato chiamando in causa l’amministratore, sul quale grava il compito, pena la possibilità di revoca giudiziale, di informare l’assemblea. La causa veniva decisa nel merito in primo grado, mentre in appello subiva uno stop per questioni procedurali. Secondo i giudici del gravame, infatti, il contraddittorio tra le parti non era stato instaurato correttamente. Da qui il ricorso per cassazione. Ironia della sorte, il giudizio di legittimità deciso con la sentenza in commento ha avuto a che fare anche’esso con problematiche legate alla corretta instaurazione del contraddittorio. Presenza facoltativa degli avvocati in udienza di Cassazione, decisioni sull’integrazione del contraddittorio e comunicazioni delle stesse nel caso d’assenza . Il giudizio di legittimità, preceduto da una pronuncia delle Sezioni Unite ord. interl. numero 26279/2013 , è ruotato attorno a questi concetti. In breve nella prima udienza davanti agli Ermellini, il difensore di parte ricorrente non era presente. I giudici, valutata la necessità d’integrare il contraddittorio avevano deciso in tal senso, tuttavia senza prevedere la comunicazione a cura della cancelleria. Tale mancanza, hanno detto le Sezioni Unite nell’ordinanza interlocutoria, ha rappresentato un vulnus nel procedimento. Si legge nella sentenza, che a sua volta richiama l’ordinanza de quo , che «l'ordinanza con la quale la Corte di Cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite, rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria». In effetti, nel corso del giudizio che ha portato alla pronuncia in commento, la Corte nomofilattica ha fatto proprio il dictum delle Sezioni Unite. Nonostante ciò il ricorso, sembra quasi un paradosso, è stato dichiarato inammissibile per altro difetto di notifica l’atto integrativo del contraddittorio non era stato regolarmente notificato alle parti che avrebbero dovuto partecipare al procedimento in qualità di litisconsorti necessari.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 30 maggio – 9 ottobre 2014, numero 21345 Presidente Bucciante – Relatore Petitti Svolgimento del processo Con atto notificato il 4 giugno 1988 S.I. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Palermo il Condominio di omissis , in persona dell'amministratore pro tempore P.B.M.L. , nonché quest'ultima in proprio, proponendo opposizione avverso la delibera assembleare del 6 maggio 1988 con la quale erano state approvate le nuove tabelle millesimali, adottata con la presenza di solo sei condomini e della quale veniva invocata la nullità. Nella costituzione dei convenuti e con l'intervento di altri condomini, dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti gli altri condomini, il giudice istruttore dispose la separazione della causa relativa all'impugnazione della delibera condominiale da quella riguardante la modifica delle tabelle millesimali. Definito il primo giudizio con sentenza del 4 maggio 1990, dichiarativa della cessazione della materia del contendere, l'altro giudizio veniva deciso con sentenza del 13 giugno 1998, con la quale l'adito Tribunale dichiarava l'inefficacia della tabella di ripartizione delle spese inclusa nel regolamento condominiale, dichiarando valide ed efficaci le tabelle predisposte dal c.t.u., respingendo la domanda proposta da T.H. , il quale, oltre ad aderire alla domanda di revisione delle tabelle millesimali, aveva proposto domanda volta a non essere gravato in misura superiore al 30% dei millesimi di proprietà per i servizi, e regolando le spese processuali. Interposto appello avverso quest'ultima sentenza da parte del T. e della Immobiliare Garda s.r.l., la Corte di appello di Palermo, con sentenza numero 622 del 2005 depositata il 13 maggio 2005 , ordinava la cancellazione della causa dal ruolo, con conseguente ed automatica estinzione del processo e passaggio in giudicato della sentenza impugnata, e condannava gli appellanti al pagamento delle spese in favore della sola appellata amministratrice del Condominio costituita in proprio. A sostegno dell'adottata sentenza la Corte territoriale rilevava che, poiché la notificazione dell'atto di citazione in appello non era stata regolarmente effettuata in relazione al disposto dell'articolo 331 cod. proc. civ. e gli appellanti non avevano provveduto ai conseguenti adempimenti di integrazione del contraddittorio nei termini concessi, non eseguendo la prescritta notifica in modo valido nemmeno nei confronti di F.G. e P.F. costituiti in primo grado essendosi configurata la violazione dell'articolo 330, comma 3, cod. proc.civ. , il gravame non poteva che essere definito attraverso la suddetta statuizione in rito. Avverso detta sentenza la PARS s.p.a. già Toluian s.p.a. e la Immobiliare Garda s.r.l. oltre a proporre ricorso per revocazione per plurimi motivi, peraltro dichiarato inammissibile con sentenza della Corte palermitana numero 890 del 2006 , hanno proposto ricorso ordinario per cassazione, basato su cinque motivi. Si è costituita in questa fase, con controricorso, la sola P.B.M.L. . All'udienza pubblica dell'11 maggio 2011 fissata per la discussione del ricorso , il collegio - nell'assenza dei difensori delle parti costituite ancorché ritualmente avvisati - disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari P.F. , C.A. , B.G. ed A.S. , concedendo, in proposito, apposito termine di sessanta giorni decorrente dalla stessa data dell'udienza, essendo stata l'ordinanza adottata direttamente nel corso della stessa e rinviando la causa a nuovo ruolo, senza disporre alcuna comunicazione alle parti costituite. Non essendo stato adempiuto l'ordine di integrazione del contraddittorio, la causa veniva avviata alla trattazione in camera di consiglio, avendo la Procura Generale presso questa Corte richiesto la dichiarazione di improcedibilità del ricorso. Con memoria difensiva ritualmente depositata in prossimità della trattazione del ricorso in camera di consiglio, il difensore delle parti ricorrenti deduceva che, non avendo ricevuto alcuna comunicazione come sarebbe stato - a suo avviso - necessario della suddetta ordinanza interlocutoria adottata all'udienza dell'11 maggio 2011, le sue assistite non avrebbero potuto essere penalizzate da una pronuncia di improcedibilità, in cui non sarebbero incorse soltanto se presenti, mediante la rappresentanza dello stesso difensore, alla predetta udienza, malgrado il medesimo difensore non fosse obbligato a presenziarvi, stante il carattere di officialità caratterizzante il giudizio di cassazione, il cui svolgimento non è condizionato alla partecipazione dei difensori all'udienza di discussione, giacché la prospettazione delle ragioni delle parti è interamente affidata agli atti difensivi scritti. Con ordinanza interlocutoria numero 7567 del 2012 il Collegio rimetteva gli atti al Primo Presidente della Corte per la eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, ravvisando una questione di massima di particolare importanza in ordine alla necessità o meno della comunicazione alle parti assenti e ritualmente avvisate , rappresentate dai rispettivi difensori, delle ordinanze adottate direttamente all'udienza pubblica e all'adunanza camerale nel giudizio di cassazione. Con ordinanza interlocutoria numero 26279 del 2013, le Sezioni Unite di questa Corte, affermato principio di diritto per cui “l'ordinanza con la quale la Corte di cassazione disponga, in udienza pubblica o in sede di adunanza camerale, la rinnovazione della notificazione del ricorso o l'integrazione del contraddittorio, quando sia emessa in assenza delle parti costituite, rappresentate dai rispettivi difensori, deve essere comunicata a cura della cancelleria”, assegnavano per l'integrazione del contraddittorio, disposta con ordinanza emessa all'udienza in data 11 maggio 2011, il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della medesima ordinanza e rinviavano la causa a nuovo ruolo dinnanzi alla II Sezione. La causa è stata quindi fissata per l'udienza pubblica del 30 maggio 2014. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo le ricorrenti denunciano violazione e falsa applicazione degli articolo 291, 330 e 332 cod. proc. civ., nonché nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 4, cod. proc. civ Le ricorrenti sostengono che la Corte d'appello, prima di assumere la causa a sentenza, avrebbe dovuto verificare la regolarità del contraddittorio e, avvedutasi della invalidità della notifica perché effettuata in luogo diverso da quello di cui all'articolo 330, terzo comma, cod. proc. civ., nonché della relata negativa per morte di P.G. , avrebbe dovuto emettere ordine di integrazione del contraddittorio, invocando in proposito il principio espresso da Cass., S.U., numero 4052 del 1994. 2. Con il secondo motivo le ricorrenti deducono violazione o falsa applicazione degli articolo 47, 137, 141 e 330, terzo comma, cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza o del procedimento, in relazione all'articolo 360, comma 1, nnumero 3 e 4 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe errato nel ritenere non notificato in data 11 ottobre 2000 l'atto di appello a P.G. e a P.F. , entrambi domiciliati presso l'Avvocato Armando Profita, atteso che la notificazione era avvenuta a dette parti presso il domicilio elettivo e non anche presso il procuratore costituito delle stesse. 3. Con il terzo motivo le ricorrenti prospettano la violazione o falsa applicazione degli articolo 1292 e segg. cod. civ. e la nullità della sentenza o del procedimento, oltre che l'omessa motivazione su punto decisivo della controversia, in relazione all'articolo 360, primo comma, nnumero 3, 4 e 5, cod. proc. civ., dolendosi che la sentenza impugnata abbia omesso di considerare ritualmente notificato l'appello a P.S. e a P.B.M.L. , quali eredi del padre P.G. , essendo l'atto stato notificato sia inumero proprio che nella qualità a P.S. , essendo gli eredi parti scindibili. 4. Con il quarto motivo le ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articolo 137 e segg. cod. proc. civ., nonché la nullità della sentenza o del procedimento in relazione all'articolo 360, primo comma, nnumero 3 e 4 cod. proc. civ., sostenendo che la Corte d'appello avrebbe dovuto “ritenere notificato ritualmente l'appello a P.G. , perché realizzata al momento della consegna all'Ufficiale Giudiziario della copia relativa e, una volta verificato che la notifica restava negativa per morte del medesimo, ordinare specificamente la notifica, ai fini della realizzazione del litisconsorzio processuale, agli eredi”. 5. Con il quinto ed ultimo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell'articolo 91 cod. proc. civ., in relazione all'articolo 360, primo comma, nnumero 3 e 5, cod. proc. civ., sostenendo che “nella dovuta soccombenza totale dell'appellante, le spese del giudizio di merito sarebbero dovute essere poste a carico delle intimate e mai a carico della parte completamente vittoriosa”. 6. Il ricorso è inammissibile. Con ordinanza interlocutoria emessa all'udienza dell'11 maggio 2011 è stata disposta la integrazione del contraddittorio nei confronti dei litisconsorti necessari P.F. , C.A. , B.G. ed A.S. . Tale ordine è rimasto inadempiuto e, tuttavia, non essendo stata l'ordinanza emessa in udienza, in assenza del difensore, comunicata alle parti, a seguito di rimessione degli atti al Primo Presidente per l'eventuale assegnazione della causa alle Sezioni Unite, con ordinanza numero 26279 del 2013, è stato assegnato, per l'integrazione del contraddittorio disposta con ordinanza emessa all'udienza in data 11 maggio 2011, il termine di giorni sessanta dalla comunicazione della medesima ordinanza. Orbene, eseguita la comunicazione della citata ordinanza, le ricorrenti hanno provveduto a richiedere la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio. Tuttavia, la notificazione non è andata a buon fine per quanto concerne la posizione di F.L. , quale erede di C.A. , atteso che, in data 10 gennaio 2014, l'Ufficiale giudiziario ha tentato la consegna, non potuta effettuare essendo la destinataria deceduta, come dichiarato dal portiere dello stabile. È ben vero che le ricorrenti hanno provveduto ad eseguire le notifiche a C.C. e a C.M. , ma la detta notifica è stata effettuata ai destinatari quali eredi di C.A. , e non anche quali eredi di F.L. . Il mancato completamento del procedimento notificatorio per quanto attiene ad uno dei litisconsorti necessari comporta la inammissibilità del ricorso, in assenza di ogni allegazione della parte onerata in ordine alla impossibilità di perfezionare il procedimento notificatorio per eventi ad essa non imputabili. Trova, infatti, applicazione il principio per cui “nei giudizi di impugnazione, la notificazione dell'atto di integrazione del contraddittorio in cause inscindibili, ai sensi dell'articolo 331 cod. proc. civ., qualora sia decorso oltre un anno dalla data di pubblicazione della sentenza, deve essere effettuata alla parte personalmente e non già al procuratore costituito davanti al giudice che ha emesso la sentenza impugnata, essendo nulla la notificazione al procuratore predetto. Peraltro, il termine assegnato per l'integrazione del contraddittorio ha natura perentoria e non può, quindi, essere prorogato o rinnovato, e la sua inosservanza deve essere rilevata d'ufficio, salvo che la parte onerata alleghi l'impossibilità di osservare il primo termine per causa ad essa non imputabile e chieda nuovo termine per provvedere alla notifica” Cass. numero 17416 del 2010 Cass. numero 7528 del 2007 Cass., S.U., numero 2197 del 2006 . 7. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile, con conseguente condanna delle ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione in favore della parte costituita, liquidate come da dispositivo. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna le ricorrenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.500,00 per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi, alle spese generali e agli accessori di legge.