Ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria ordinaria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate.
Così la S.C. con la sentenza numero 23208/16 del 15 novembre. Il caso. L’attore agiva in giudizio nei confronti dei convenuti per ottenere la revoca ex articolo 2901 c.c. o, in subordine, l’accertamento della simulazione di un atto di trasferimento immobiliare da questi stipulato in sede di separazione uno dei convenuti era l’ex coniuge . La domanda venne rigettata e in appello ne venne dichiarata l’inammissibilità. L’attore si rivolge dunque alla Corte di Cassazione. Con il primo e il secondo motivo si denuncia violazione o falsa applicazione degli articolo 115, comma 1, c.p.c., 2697 c.c. e 2901 c.c La prova del titolo. Tali motivi sono fondati. Il giudice di primo grado ha basato la decisione di rigetto sul principio per cui «l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione». Applicando dunque i principi in tema di azione volta ad ottenere l’accertamento giudiziale di un credito, tralasciando che nella fattispecie era stata proposta solamente un’azione revocatoria. L’azione revocatoria ordinaria. La sentenza viene pertanto cassata con rinvio, pronunciando il seguente principio di diritto «In tema di azione revocatoria ordinaria l’articolo 2901 c.c. accoglie una nozione lata di “credito”, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali pertanto, ai fini dell’accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate deve quindi ritenersi sufficiente ragione di credito ai fini dell’esercizio dell’azione in questione quella dedotta del portatore di uno o più assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi dell’articolo 1988 c.c., che invertono l’onere della prova a carico del debitore sull’inesistenza della relativa obbligazione».
Corte di Cassazione, sez. III Civile, sentenza 26 settembre – 15 novembre 2016, numero 23208 Presidente Chiarini – Relatore Tatangelo Fatti e svolgimento del processo A.A. agì in giudizio nei confronti di S.L. , assumendosene creditore, nonché del coniuge separato dello stesso, L.A. , per ottenere la revoca, ai sensi dell’articolo 2901 c.c. o, in subordine, l’accertamento della simulazione di un atto di trasferimento immobiliare da questi stipulato in sede di separazione. La domanda fu rigettata dal Tribunale di Verona, per difetto di prova in relazione al dedotto rapporto obbligatorio tra l’A. e il S. . La Corte di Appello di Venezia ha dichiarato inammissibile l’appello dell’A. , ai sensi degli articolo 348 bis e ter c.p.c Ricorre avverso la sentenza di primo grado l’A. , sulla base di due motivi. Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo del ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli articolo 115 comma 1 cpc e 2697 cod. civ. articolo 360 numero 3 cpc . Con il secondo motivo del ricorso si denunzia violazione o falsa applicazione di norme di diritto, per errata interpretazione ed applicazione della fattispecie astratta della norma di cui all’articolo 2901 cod. civ. articolo 360 numero 3 cpc . I due motivi del ricorso sono connessi e possono quindi essere esaminati congiuntamente, in quanto hanno entrambi ad oggetto la questione della prova della sussistenza delle ragioni di credito dedotte dall’A. a sostegno dell’azione revocatoria. Essi sono fondati. Il giudice di primo grado ha basato la decisione di rigetto dell’azione revocatoria proposta dall’A. sul principio per cui l’attore che chieda la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l’avvenuta consegna della somma ma anche il titolo da cui derivi l’obbligo della vantata restituzione cfr. pag. 9 della sentenza impugnata righi da 15 a 24 . Ha applicato cioè alla fattispecie i principi in tema di onere e oggetto della prova validi in caso di azione volta ad ottenere l’accertamento giudiziale di un credito derivante da contratto di mutuo e la condanna del debitore alla restituzione, trascurando di considerare che nella fattispecie era stata proposta esclusivamente un’azione revocatoria. Orbene, è principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello secondo il quale in tema di azione revocatoria ordinaria, l’articolo 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza delle relative fonti di acquisizione, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali Cass., Sez. 2, Sentenza numero 12144 del 29/10/1999, Rv. 530822 , e pertanto ai fini dell’accoglimento dell’azione revocatoria non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale Cass., Sez. 1, Sentenza numero 1712 del 18/02/1998, Rv. 512743 , a tal fine rilevando anche i crediti oggetto di contestazione e quelli litigiosi, purché non si tratti di pretese che si rivelino prima facie pretestuose in tal senso Cass., Sez. 2, Sentenza numero 20002 del 18/07/2008, Rv. 604415 si vedano anche Cass., Sez. 3, Sentenza numero 1968 del 27/01/2009, Rv. 606331 Sez. 3, Sentenza numero 1893 del 09/02/2012, Rv. 621220 Sez. 2, Sentenza numero 23666 del 19/11/2015, Rv. 637275 Sez. 3, Sentenza numero 5619 del 22/03/2016, Rv. 639291 Sez. 3, Sentenza numero 9855 del 07/05/2014, Rv. 630998, la quale precisa peraltro in proposito fermo restando che l’eventuale sentenza dichiarativa dell’inefficacia dell’atto revocato non può essere portata ad esecuzione finché l’esistenza di quel credito non sia accertata con efficacia di giudicato viene conseguentemente addirittura esclusa la sussistenza di un rapporto di pregiudizialità rilevante ai fini dell’articolo 295 c.p.c. tra il giudizio sull’accertamento del credito e quello sull’azione revocatoria in tal senso si vedano ad es. Cass., Sez. U, Ordinanza numero 9440 del 18/05/2004, Rv. 572929 Sez. 3, Sentenza numero 5246 del 10/03/2006, Rv. 588258 . Se avesse applicato tali principi alla fattispecie concreta, il Tribunale non avrebbe potuto ritenere insufficienti ragioni di credito, ai fini dell’esercizio dell’azione revocatoria, quelle dedotte dall’A. , sebbene contestate in verità solo in parte e in maniera generica , specie tenuto conto a che quest’ultimo era in possesso di due assegni bancari sottoscritti dal S. rispettivamente per Euro 1.500,00 e per Euro 5.000,00 , titoli che costituiscono promesse di pagamento ai sensi dell’articolo 1988 c.c. e fanno dunque presumere l’esistenza di un corrispondente credito del portatore, onerando eventualmente il traente della prova dell’assenza della causa dell’obbligazione b che nella specie effettivamente nessuna specifica contestazione era stata mossa dal S. in relazione a tali titoli la cui sottoscrizione non risulta disconosciuta c che il S. si era in effetti limitato a contestare solo di avere ricevuto l’importo di Euro 47.000,00 a mezzo di un assegno circolare emesso dall’A. in suo favore a titolo di mutuo, sostenendo di averlo invece ricevuto quale compenso per prestazioni professionali, senza che peraltro risultasse in alcun modo chiarito per quale motivo lo stesso A. fosse dunque in possesso di un assegno bancario di pari importo emesso dal S. in favore della moglie L.A. . La decisione impugnata va pertanto cassata con rinvio, affinché il giudice di secondo grado esamini nuovamente la fattispecie sulla base del seguente principio di diritto in tema di azione revocatoria ordinaria l’articolo 2901 c.c. accoglie una nozione lata di credito, comprensiva della ragione o aspettativa, con conseguente irrilevanza della certezza del fondamento dei relativi fatti costitutivi, coerentemente con la funzione propria dell’azione, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori, compresi quelli meramente eventuali pertanto, ai fini dell’accoglimento di detta azione non è necessaria la sussistenza di un credito certo, liquido ed esigibile, essendo sufficiente una ragione di credito anche eventuale, e rilevano a tal fine anche i crediti litigiosi o comunque oggetto di contestazioni, purché non manifestamente fondate deve quindi ritenersi sufficiente ragione di credito ai fini dell’esercizio dell’azione in questione quella dedotta del portatore di uno o piu’ assegni bancari emessi dal debitore, costituendo detti titoli promesse di pagamento ai sensi dell’articolo 1988 c.c., che invertono l’onere della prova a carico del debitore sull’inesistenza della relativa obbligazione . 3. Il ricorso è accolto. La sentenza impugnata va cassata in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, che provvederà al riesame della fattispecie in sede di appello, sulla base del principio di diritto sopra enunciato, regolando anche le spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa in relazione, con rinvio alla Corte di Appello di Venezia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.