In tema di diritto all'impugnazione e quindi di esercizio del diritto di difesa, il magistrato procedente ha il potere-dovere ex lege di rilevare la sussistenza, o meno, dei presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato l'obbligo di pagare tale importo aggiuntivo non richiede, peraltro, la condanna alle spese bensì è collegato al rigetto integrale del ricorso o alla sua inammissibilità/improcedibilità.
La Corte di Cassazione con l’ordinanza numero 22867/16 depositata il 9 novembre, ha dunque confermato la sentenza di merito con cui, accertata l’irregolarità formale e procedurale dell’istanza di rinuncia al giudizio, è stata disposta, a carico del soggetto ricorrente, la condanna al pagamento del raddoppio del contributo unificato, senza alcuna pronuncia sulle ulteriori spese. Il caso. Un soggetto, ammesso al gratuito patrocinio, appellava avendo però raggiunto un accordo con la controparte, depositava, due giorni prima dell’udienza di discussione nella contumacia dell’appellato, un’istanza di estinzione del giudizio per rinuncia, priva però dei requisiti formali e della notifica alla controparte precedentemente alla stessa udienza. Stante la mancata comparizione delle parti, la prima udienza veniva rinviata non essendo comparse le parti anche in seconda udienza, il gravame veniva, infine, dichiarato improcedibile, condannando il ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato e senza disporre sulle spese. Lo ius ad causam tra oneri ed obblighi il contributo sui generis. In primis , vanno richiamati gli articolo 2, 3, 24 e 97 Cost., 306, 348, 359, 375, 376 e 380- bis c.p.c. e 13 comma 1- quater d.P.R. numero 115/2002 e 1, comma 17, l. numero 228/2012. All’uopo, necessita focalizzare sul concetto di diritto, procedimento, responsabilità, provvedimento ed obbligo. Prima facie , si potrebbe pensare ad una sorta di rilevanza, ex se ed omnibus , dell'istanza di rinuncia agli atti del giudizio. In realtà, sul piano sostanziale, la principale osservazione inerisce la relazione tra il diritto “particolare” all'esenzione dal versamento del contributo unificato all'atto dell'iscrizione a ruolo ed il “diritto” alla soccombenza a riguardo, va sottolineato che tale contributo non viene materialmente versato dal soggetto non abbiente ma viene “prenotato”, onde consentirne il recupero in caso di condanna della controparte. Trattasi, quindi, di esenzione soggettiva in termini di anticipazione. Sotto il profilo formale-procedurale, due le osservazioni da effettuare. La prima sulla potestà del giudice in caso di contumacia del convenuto e di mancata comparizione delle parti contendenti sul punto, va detto che egli non può/non deve pronunciare l'estinzione del processo sia pur in caso di istanza del ricorrente quando, a causa dell'invalidità della medesima, la controparte possa ancora costituirsi secundum legem . La seconda sulla non impugnabilità, in sede di legittimità, delle parti della sentenza di appello relative alla sussistenza, o meno, dei presupposti per l'erogazione di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato Cass. numero 5955/14 quando carenti di natura decisoria ed, altresì, per inconfigurabilità di un rapporto processuale col soggetto titolare del potere impositivo tributario. De iure condito , l'obbligo di versare il contributo de quo extra sorge ipso iure e ciò rende, peraltro, immediatamente attivabile anche il procedimento per la relativa riscossione ed, eventualmente, in tale sede si possono presentare eccezioni. Rebus sic stantibus , risultano, in tal senso, irrilevanti l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, l'accordo raggiunto col soggetto convenuto in secondo grado, il deposito dell’istanza irregolare anteriormente all’udienza di discussione nonchè la contumacia dell’appellato e la mancata comparizione di entrambe le parti. Non si configura nullità per la sentenza e/o per il procedimento recante la sola condanna al contributo unificato. In ambito di rapporti giurisdizionali tra privati contro-parti e tra privato e P.A., non è sindacabile, in sede di legittimità, la condanna di secondo grado al versamento del solo raddoppio del contributo unificato, nel “silenzio” delle eventuali altre spese App. Roma 04-08-2014 numero 4859 . Ergo, il ricorso va respinto.
Corte di Cassazione, sez. VI Civile – 3, ordinanza 15 settembre – 9 novembre 2106, numero 22867 Presidente Amendola – Relatore Rubino Ragioni in fatto e in diritto della decisione E' stata depositata in cancelleria la seguente relazione L.T. propone ricorso per la cassazione della sentenza numero 4859\2014 pronunciata dalla Corte d'Appello di Roma in data 17.7.2014, con la quale è stato dichiarato improcedibile l'appello proposto dalla medesima contro la sentenza del Tribunale di Viterbo, nei confronti di Villivà Giuseppe con condanna della stessa al raddoppio del contributo unificato. F'a presente di aver proposto appello contro la sentenza di primo grado, per il quale veniva fissata l'udienza di discussione al 6.3.2014 nella contumacia dell'appellato, e che in data 43.2014 aveva depositato istanza di estinzione del giudizio per rinuncia avendo nel frattempo raggiunto un accordo con la controparte . Lamenta che l'istanza in questione non sia stata presa in considerazione dalla corte d'appello che, constatata la mancata comparizione delle parti alla prima udienza, rinviava ad udienza successiva e quindi, non essendo comparso nessuno anche in seconda udienza, dichiarava improcedibile, ex articolo 348 c.p.c. ultimo comma, l'appello proposto dalla Leo, nulla disponendo sulle spese e condannando la ricorrente al pagamento del doppio del contributo unificato. Ciò premesso, la ricorrente denuncia la nullità della sentenza o del procedimento per violazione degli arti. 306, 348 e 359 c.p.c. , nonché la violazione dell'articolo 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002, in tema di liquidazione delle spese di giustizia, per essere stata condannata a versare all'erario un importo pari al contributo già versato. L' intimato non ha svolto attività difensiva. Il ricorso può essere trattato in camera di consiglio, in applicazione degli articolo 376, 380 bis e 375 cod. proc. civ., in quanto il primo motivo appare destinato ad essere dichiarato manifestamente infondato, il secondo ad essere accolto. La parte infatti ha depositato in appello una dichiarazione di rinuncia, priva dei requisiti formali di cui all'ars 306 c.p.c. ed in primo luogo della notifica alla controparte, in un momento, precedente all'udienza, in cui la controparte avrebbe potuto ancora costituirsi. Legittimamente quindi il giudice non ha pronunciato l'estinzione. Successivamente, non ha più partecipato all'udienza ed altrettanto legittimamente il giudice, a seguito di un secondo rinvio di udienza al quale nessuna parte è stata presente, ai sensi dell'articolo 348 ultimo comma c.p.c. ha dichiarato improcedibile l'appello proposto. Sul secondo punto la ricorrente evidenzia, oltre alle ragioni di cui al primo motivo, che essendo stata ammessa al gratuito patrocinio e quindi non avendo provveduto al versamento del contributo unificato all'atto della iscrizione in quanto esente, non potesse essere condannata a versare un importo equivalente in caso di soccombenza. Su questo punto il ricorso è fondato. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, infatti, con la pronuncia numero 3680 del 2014, qualora il ricorrente risulti essere stato ammesso al Patrocinio a spese dello Stato, ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 11, in tale ipotesi come per quella relativa alle amministrazioni pubbliche ammesse da norme di legge alla prenotazione a debito il contributo unificato è prenotato a debito nel caso di prenotazione a debito, il contributo non è versato ma prenotato al fine di consentire, in caso di condanna della controparte alla rifusione delle spese in favore dei ricorrente, il recupero dello stesso in danno della parte soccombente Pertanto, qualora risulti soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere stata ammessa al Patrocinio a spese dello Stato, non si applica il D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17 e la medesima non può essere condannata, in caso di esito negativo della lite, al pagamento di una somma pari al contributo stesso. Si propone pertanto il rigetto del primo motivo di ricorso e l'accoglimento del secondo, con eventuale decisione nel mento sul punto . A seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il Collegio, esaminata la memoria di parte ricorrente, ha condiviso solo in parte i motivi in fatto ed in diritto esposti nella relazione stessa. In particolare, laddove condivide le ragioni che inducono a rigettare il primo motivo di ricorso, ritiene che il secondo motivo debba essere dichiarato inammissibile, alla stregua della giurisprudenza di questa Corte secondo la quale non sono suscettibili di essere impugnate con ricorso per cassazione le parti della sentenza di appello in cui si dà atto della sussistenza o insussistenza dei presupposti per la erogazione dal parte del soccombente di un importo pari a quello corrisposto per il contributo unificato, ai sensi dell'ars. 13, comma 1 quater, del d.P.R. numero 115 del 2002, introdotto dalla legge numero 228 del 2012. Ciò in quanto, in base al tenore letterale della disposizione, il rilevamento della sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione dell'ulteriore contributo unificato è un atto dovuto, poiché l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione atteggiandosi come un'automatica conseguenza sfavorevole dell'azionamento del diritto di impugnare un provvedimento in materie o per procedimenti assoggettati a contributo unificato, tutte le volte che l'impegno di risorse processuali reso necessario dall'esercizio di tale diritto non abbia avuto esito positivo per l'impugnante, essendo il provvedimento impugnato rimasto confermato o non alterato. Nella previsione legislativa in esame l'obbligo del pagamento del contributo aggiuntivo sorge ipso iure, per il solo fatto del formale rilevamento della sussistenza dei suoi presupposti, al momento stesso del deposito del provvedimento di definizione dell'impugnazione sicché da quello stesso momento è attivabile pure il procedimento per la relativa riscossione. In questo contesto, questa Corte ha già affermato Cass. numero 5955 del 2014 che tale rilevamento non può quindi costituire un capo del provvedimento di definizione dell'impugnazione dotato di contenuto condannatorio, ne' di contenuto declaratorio a tanto ostando anzitutto la mancanza di un rapporto processuale con il soggetto titolare del relativo potere impositivo tributario, che non è neppure parte in causa, e quindi irrimediabilmente la carenza di domanda di chicchessia o di controversia sul punto e comunque discendendo il rilevamento da un obbligo imposto dalla legge al giudice che definisce il giudizio. Deve allora ritenersi che la lettera della disposizione conferisca al giudice dell'impugnazione il solo potere-dovere di rilevare la sussistenza o meno dei presupposti per l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, cioè che l'impugnazione sia stata rigettata integralmente, ovvero dichiarata inammissibile o improcedibile. Se il punto della sentenza che enuncia la sussistenza dei presupposti per l'obbligo di pagamento del contributo aggiuntivo non ha natura decisoria, esso non può essere suscettibile di ordinaria impugnazione. L'eventuale erroneità della indicazione di sussistenza dei presupposti per l'assoggettabilità all'obbligo di versamento di una somma pari a quella del contributo potrà essere segnalata in sede di riscossione. Il motivo di ricorso per cassazione con il quale si contesta l'erroneità della pronuncia sul raddoppio del contributo unificato deve essere pertanto dichiarato inammissibile. II ricorso va pertanto complessivamente rigettato. Nulla sulle spese, in difetto di attività difensiva degli intimati. Il ricorso per cassazione e stato proposto in tempo posteriore al 30 gennaio 2013, e il ricorrente ne è uscita soccombente. Essendo egli esente dall'obbligo di versamento del contributo unificato, tuttavia, la Corte dà atto della insussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrente, ai sensi dell'articolo 13 comma 1 quater del d.P.R numero 115 del 2002 di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Dà atto della insussistenza dei presupposti di legge per l'obbligo del ricorrente al versamento di un importo pari al contributo unificato.