Il deposito in giudizio di un esposto disciplinare contro il collega avversario vìola il disposto di cui all’articolo 29 del Codice Deontologico Forense, qualora sia irrilevante ai fini della difesa del cliente e non abbia attinenza con i fatti di causa ma esclusivamente finalizzato a mettere in cattiva luce la persona dell’avvocato. Lo ha stabilito il CNF con la sentenza numero 180 del 30 novembre 2015.
Il caso. Avverso la decisione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Genova ricorreva l’avvocato E.S Con la stessa, il COA gli infliggeva la sanzione disciplinare dell’avvertimento per averlo riconosciuto responsabile della violazione dei doveri di lealtà e correttezza del Codice Deontologico in quanto, all’udienza di un giudizio civile, aveva prodotto atti riguardanti l’avvocato G.V., difensore della controparte. Nello specifico si trattava della copia della deliberazione del COA di Sanremo con la quale era stato aperto un procedimento disciplinare nei confronti del predetto avvocato V. per aver usato in scritti difensivi espressioni sconvenienti ed offensive e copia della deliberazione dello stesso COA con la quale era stata disposta l’archiviazione di un esposto presentato dall’avvocato V. nei confronti dell’avvocato S Entrambi gli atti suddetti non erano, però, necessari ai fini del giudizio in cui sono stati prodotti ed avevano pertanto la funzione di segnalare al giudice comportamenti dell’avvocato V. che si assumevano come censurabili. L’avvocato S. ha dedotto, a giustificazione della produzione nel giudizio di appello della deliberazione del COA di apertura del procedimento disciplinare nei confronti dell’avvocato V., che detto procedimento riguardava proprio le espressioni sconvenienti ed offensive oggetto della richiesta di cancellazione avanzata con l’appello incidentale ed aveva quindi esclusivamente la funzione di rafforzare l’appello stesso. Delibera di apertura del procedimento priva di valenza probatoria. Ma siffatta linea difensiva non può essere condivisa dal CNF. Ai fini deontologici infatti, la delibera di apertura del procedimento era priva di valenza probatoria, non trattandosi di affermazione di responsabilità disciplinare. La produzione in giudizio di detta deliberazione era dunque finalizzata unicamente a mettere in cattiva luce l’avvocato V Secondo la giurisprudenza affermata del CNF, è configurabile la violazione dell’articolo 29 del Cdf, disposizione che introduce chiaramente una limitazione all’esercizio del dovere di difesa, qualora la mera utilità di avvalersi di una notizia relativa alla persona del collega ai fini della tesi dedotta in un giudizio civile non integri il requisito della necessità dell’uso della notizia, richiesto invece dalla norma deontologica quale circostanza che consente di derogare al divieto. Deve pertanto confermarsi l’applicazione della sanzione dell’avvertimento nei confronti del ricorrente.
Consiglio Nazionale Forense, sentenza 30 dicembre 2015, numero 180 Presidente/Relatore Salazar