Anche la dipendente di un esercizio che somministra bevande alcoliche è penalmente responsabile della vendita a minori.
La Corte di Cassazione, con sentenza numero 27706/2011 depositata il 14 luglio, ha affermato che anche la dipendente di un esercizio che vende alcolici è penalmente responsabile della vendita a minori.Il caso. L'imputata, in qualità di dipendente di un esercizio di osteria, aveva venduto bevande alcoliche a persone minori articolo 689 c.p. e, il Giudice di Pace, l'aveva condannata alla pena della multa.Il ricorso per cassazione viene presentato perché la donna ritiene, non essendo lei la titolare della licenza, di non dover rispondere penalmente visto che si tratta di un reato proprio.Il dipendente può acquistare la qualità dell'esercente. La Suprema Corte ha affermato che, nella previsione normativa del reato di somministrazione di bevande alcoliche a minori o infermi di mente articolo 689 c.p. , non rientra solo il titolare dell'esercizio, ma anche chi, in maniera legittima o abusiva, gestisce per lui l'esercizio.Dell'illecito, dunque, può rispondere anche lo stesso dipendente. I giudici di legittimità, pertanto, rigettano il ricorso e condannano il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Corte di Cassazione, sez. V Penale, sentenza 5 maggio - 14 luglio 2011, numero 27706Presidente Calabrese - Relatore AmatoMotivi della decisioneR.G. ricorre personalmente avverso la sentenza in epigrafe, con la quale il giudice di pace di Bibbiena l'ha condannata alla pena della multa, per il reato di cui all'articolo 689 c.p. somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente .La ricorrente lamenta violazione di legge trattandosi il reato proprio, ella non può rispondere penalmente, non essendo titolare della licenza quanto alla pena, andava se mai applicata l'ammenda.La censura è priva di fondamento.Nella previsione normativa dell'articolo 689 c.p., infatti, non rientra solo il titolare della licenza di esercizio di osteria od altro pubblico spaccio, ma anche chi gestisce per lui, legittimamente o abusivamente.Lo stesso dipendente può essere chiamato a rispondere dell'illecito, in concorso col titolare della licenza ovvero, se abbia agito di sua esclusiva iniziativa, come rappresentante di fatto dell'esercente, acquistando la qualità di costui.Nella specie l'imputata ha provveduto alla somministrazione, previo accordo col coniuge, titolare della licenza o comunque come rappresentante dello stesso.Si impone il rigetto del ricorso.P.T.M.Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.