Impugnativa del fermo esattoriale: quale giudice è territorialmente competente?

di Fabio Valerini

di Fabio Valerini *Ancora una volta i giudici sollevano una questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, numero 689 nella parte in cui stabiliscono la regola della competenza territoriale per il giudizio di impugnazione avverso sanzioni amministrative con riferimento al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione .La fattispecie. Nel caso in esame, però, il giudizio a quo aveva ad oggetto un'opposizione al provvedimento di trascrizione di un fermo amministrativo di beni mobili registrati eseguito da Equitalia Cerit S.p.A. d'ora in avanti, per brevità, Equitalia sulla base di un ruolo esattoriale relativo sia a debiti tributari sia a sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada.Era così accaduto che il privato avesse proposto davanti al Tribunale di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi e, cioè, davanti al giudice del luogo della sua residenza un ricorso avverso il provvedimento di fermo contestandone la nullità vuoi perché non era stato preceduto dal c.d. preavviso di fermo, vuoi perché le cartelle esattoriali relative alle sanzioni amministrative non erano mai state notificate.Nel costituirsi in giudizio Equitalia aveva eccepito, da un lato, il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario con riferimento ai debiti aventi natura tributaria. D'altro lato, poi, aveva eccepito l'incompetenza territoriale del giudice adito poiché sarebbe stato competente, con riferimento ai debiti relativi alle sanzioni per violazioni del codice della strada, il giudice del luogo ove quelle violazioni sarebbero state commesse.Opposizione a sanzione amministrativa qual è il giudice territorialmente competente? Ne derivava la necessità per il Tribunale di Arezzo di decidere in ordine alla propria competenza così che, ritenendo applicabili al caso di specie gli articoli 22 e 22 -bis della legge numero 689 del 1981 e sospettando della loro illegittimità costituzionale, il Tribunale decideva, infine, di sollevare questione di legittimità costituzionale. E ciò perché - secondo il Tribunale - la competenza territoriale prevista per il giudizio di opposizione a sanzione amministrativa e che la giurisprudenza ritiene avere natura inderogabile si porrebbe in contrasto con gli articolo 3, 97, 111, secondo comma, e 113 Cost., per violazione del principio di uguaglianza, costringendo il cittadino che intenda tutelarsi nei confronti di un organo amministrativo, in ossequio al principio costituzionale di cui all'articolo 113 Cost., a rivolgersi al foro della commessa infrazione, nonché per violazione in particolare dell'articolo 111, secondo comma, Cost. per non trovarsi il cittadino medesimo in posizione di parità rispetto alla p.a. .In ogni caso - sempre secondo il giudice rimettente - si profilerebbe la violazione dell'articolo 97 Cost., per il trattamento di privilegio della pubblica amministrazione nella tutela giurisdizionale avverso il cittadino .La Consulta dichiara la manifesta inammissibilità della questione. Senonché, la Corte costituzionale - con l'ordinanza numero 74 del 3 marzo 2011 - ha dichiarato la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, giustificata dalla carente motivazione dell'ordinanza di rimessione con riferimento ad almeno due profili.Il primo profilo rispetto al quale la Corte Costituzionale ha rilevato un difetto di motivazione è quello relativo alla rilevanza della questione nel giudizio a quo avendo il rimettente sollevato la questione di illegittimità costituzionale degli articolo 22 e 22-bis della legge numero 689 del 1981, senza motivare il proprio convincimento sull'applicabilità di tale normativa alla impugnazione del provvedimento di trascrizione del fermo e senza pronunciarsi - in presenza delle contrapposte eccezioni sollevate dalla parti - sulla propria competenza .Il fermo amministrativo tra debiti tributari e sanzioni amministrative. Orbene, non v'è dubbio che i profili processuali in primis di competenza e di rito applicabile relativi all'impugnazione del fermo c.d. esattoriale e, cioè, di quell'istituto la cui applicazione è stata possibile per effetto della scelta dell'amministrazione di procedere con il ruolo esattoriale al recupero delle somme asseritamente dovute per sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada avrebbero richiesto maggiore approfondimento.Oltre alla possibilità di impugnare il c.d. preavviso di fermo che, finalmente, la giurisprudenza delle Sezioni Unite ha recentemente riconosciuto, il fermo amministrativo pone ulteriori profili di interesse.Ed infatti, mentre con riferimento alla giurisdizione è oramai pacifico che essa debba essere individuata in ragione dell'oggetto del credito per il quale si agisce e, quindi, la giurisdizione delle commissioni tributarie è limitata ai debiti tributari cfr. Cass. S.U. 14831/2008 , con riferimento alla competenza e al rito applicabile più che al procedimento di opposizione a sanzioni amministrative eccezionalmente applicabile laddove sia mancata la preventiva notifica del verbale di contestazione sarebbe forse stato più corretto, nel caso di specie e a quanto pare di comprendere dalla motivazione dell'ordinanza dove il privato contestava il diritto di Equitalia ad iscrivere il fermo , fare riferimento ad un'opposizione all'esecuzione ex articolo 615 c.p.c. in giurisprudenza G.d.P. Bari, sez. VI, 13 giugno 2009, numero 4502 in Dejure, Giuffré ma anche il principio ricavabile per analogia da Cass. 25538/2006 .Il secondo profilo di criticità dell'ordinanza del giudice a quo è stato individuato in ciò che - a prescindere dall'omessa motivazione in ordine all'applicabilità della legge numero 689 del 1981 - è mancata qualsiasi motivazione in ordine alla manifesta infondatezza della questione non era la prima volta che era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale degli articolo 22 e 22-bis della legge numero 689 del 1981 nella parte in cui prevedono la competenza del giudice del luogo della commessa violazione cfr. sul punto per una sintesi dei profili P. BARBIERI - V. ANGELINI, Il processo di opposizione a sanzioni amministrative, Padova, 2004, 64 e segg. .E' competente il giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione? Ed infatti, la Corte Costituzionale ha sempre ritenuto le relative questioni infondate perché la competenza inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai fini della proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa, sul presupposto che la scelta di radicare la competenza territoriale, relativa a tali giudizi, nel luogo della commessa violazione è espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di disciplina della competenza in generale, ed in particolare di quella territoriale, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta della legittimità della pretesa punitiva . * Assegnista di ricerca in diritto processuale civile nell'Università di Pisa

Corte Costituzionale, ordinanza 23 febbraio -3 marzo 2011, numero 74Presidente De Siervo - Relatore FinocchiaroOrdinanzanel giudizio di legittimità costituzionale degli articolo 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, numero 689 Modifiche al sistema penale , promosso dal Tribunale ordinario di Arezzo, sezione distaccata di Montevarchi, nel procedimento vertente tra Coronella Antonio e Equitalia Cerit s.p.a. con ordinanza del 30 settembre 2009, iscritta al numero 302 del registro ordinanze 2010 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica numero 41, prima serie speciale, dell'anno 2010.Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri Udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 2011 il Giudice relatore Alfio Finocchiaro.Ritenuto che il Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi - nel corso di un procedimento civile avente ad oggetto la opposizione al provvedimento di trascrizione di fermo amministrativo di beni mobili registrati, fondata sul mancato ricevimento del preavviso di fermo amministrativo e della notifica delle relative cartelle esattoriali, emesse per violazioni del codice della strada - ha sollevato, con ordinanza del 30 settembre 2009, questione di legittimità costituzionale degli articolo 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, numero 689 Modifiche al sistema penale , nella parte in cui attribuiscono al giudice del luogo della commessa violazione la competenza territoriale sulle controversie di cui si tratta che il rimettente fa presente che l'agente di riscossione, Equitalia Cerit s.p.a., ha, in primo luogo, eccepito il difetto di giurisdizione del giudice adito a favore del giudice tributario, con riguardo ai provvedimenti di fermo amministrativo di beni mobili registrati emessi in relazione a carichi esattoriali scaduti aventi natura tributaria che, inoltre, lo stesso agente sostiene, per le altre cartelle esattoriali, riferite a sanzioni derivanti da violazioni del codice della strada, la competenza del giudice di pace del luogo in cui queste sono state commesse, mentre l'opponente ritiene applicabile il terzo comma, lettera c , dell'articolo 22-bis della citata legge numero 689 del 1981, trattandosi di sanzione diversa da quella tributaria, con la conseguenza che la competenza si radicherebbe in capo alla Sezione distaccata di Montevarchi, luogo di residenza dello stesso opponente che ciò posto, il rimettente, nel dare atto della necessità di una sua pronuncia sulla competenza, dubita della legittimità costituzionale degli articolo 22 e 22-bis della legge numero 689 del 1981 nella parte in cui individuano il foro competente nella materia de qua nel giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione che, a suo avviso, una tale previsione si porrebbe in contrasto con gli articolo 3, 97, 111, secondo comma, e 113 Cost., per violazione del principio di uguaglianza, costringendo il cittadino che intenda tutelarsi nei confronti di un organo amministrativo, in ossequio al principio costituzionale di cui all'articolo 113 Cost., a rivolgersi al foro della commessa infrazione, nonché per violazione in particolare dell'articolo 111, secondo comma, Cost., per non trovarsi il cittadino medesimo in posizione di parità rispetto alla p.a. che, ove si escludesse l'illegittimità costituzionale delle disposizioni censurate per le indicate ragioni, si profilerebbe, secondo il rimettente, la violazione dell'articolo 97 Cost., per il trattamento di privilegio della pubblica amministrazione nella tutela giurisdizionale avverso il cittadino che nel giudizio innanzi alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, che ha concluso per la manifesta infondatezza ed inammissibilità della questione, facendo presente che la Corte si è già pronunciata in tal senso su identiche questioni di legittimità costituzionale concernenti l'articolo 22 della legge numero 689 del 1981, rilevando, in particolare, che la scelta di radicare la competenza territoriale in materia di opposizione a sanzioni amministrative nel luogo della commessa violazione si risolve nell'applicazione del tradizionale criterio del locus commissi delicti, espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di regolazione della competenza, con il solo limite della ragionevolezza, nella specie rispettato che secondo l'Avvocatura, poi, la questione sollevata sarebbe manifestamente inammissibile in riferimento agli articolo 97 e 113 Cost. non contenendo l'ordinanza di rimessione alcuna motivazione in ordine al dubbio di illegittimità costituzionale.Considerato che il Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi, dubita della legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, numero 689 Modifiche al sistema penale , nella parte in cui radicano la competenza a conoscere delle controversie in materia di opposizione alla trascrizione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, a seguito di violazioni del codice della strada, in capo al giudice del luogo della commessa violazione, anziché in capo a quello del luogo di residenza dell'opponente, per violazione degli articolo 3, 97, 111, secondo comma, e 113 Cost., ponendo il cittadino che intenda esperire la prevista tutela giurisdizionale nei confronti della p.a. nella condizione di adire necessariamente detto foro, creando, in tal modo, un privilegio illegittimo a favore della p.a., rispetto alla quale il cittadino non si troverebbe in posizione di parità che vanno rilevate, preliminarmente, una molteplicità di ragioni di manifesta inammissibilità della questione, per non essere stato addotta alcuna argomentazione sulla rilevanza della questione nel giudizio a quo, avendo il rimettente sollevato la questione di illegittimità costituzionale degli articolo 22 e 22-bis della legge numero 689 del 1981, senza motivare il proprio convincimento sulla applicabilità di tale normativa alla impugnazione del provvedimento di trascrizione del fermo e senza pronunciarsi - in presenza delle contrapposte eccezioni sollevate dalle parti - sulla propria competenza che ulteriore motivo di inammissibilità va ravvisato nella omessa motivazione sulla non manifesta infondatezza della questione, in particolare, con riferimento ai parametri costituzionali di cui agli articolo 97 del resto non riferibile all'attività giurisdizionale e 113 Cost., e ciò a prescindere dalla giurisprudenza di questa Corte ordinanze. numero 114 del 2005, numero 130 e numero 161 del 2004, numero 259, numero 193 e numero 75 del 2003 , che ha affermato la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 22 della legge numero 689 del 1981 nella parte in cui stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai fini della proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa, sul presupposto che la scelta di radicare la competenza territoriale, relativa a tali giudizi, nel luogo della commessa violazione è espressione di corretto esercizio della discrezionalità spettante al legislatore in tema di disciplina della competenza in generale, ed in particolare di quella territoriale, essendo del tutto ragionevole che nel luogo in cui si è tenuto il comportamento sanzionato si discuta della legittimità della pretesa punitiva.Visti gli articolo 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, numero 87, e 9, comma 2, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.Per Questi MotiviLa Corte Costituzionaledichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, numero 689 Modifiche al sistema penale , sollevata, in riferimento agli articoli articolo 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi, con l'ordinanza in epigrafe.