di Stefano Manzelli
di Stefano ManzelliE' legittima la decurtazione complessiva di venti punti patente effettuata a carico dell'automobilista che rifiuta l'accertamento strumentale richiesto dalla polizia e poi viene denunciato anche per guida in stato di ebbrezza. Si tratta infatti di due diverse condotte che sono sanzionate separatamente dal codice stradale. Lo ha evidenziato la Corte di cassazione, con la sentenza numero 17903 del 31 agosto 2011. La vicenda. Un automobilista è stato controllato dalla polizia e trovato positivo all'alcol nonostante il rifiuto dell'utente all'effettuazione immediata del controllo strumentale. Contro le conseguenti sanzioni elevate ai sensi dell'articolo 186, commi 2 e 7, c.d.s., l'interessato ha proposto ricorso al giudice di pace che ha ridotto la decurtazione da 20 a 10 punti complessivi ritenendo non adeguato il principio del cumulo materiale. Lo stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi al test costituiscono due condotte distinte che comportano l'applicazione di entrambe le punizioni previste dal codice. La Cassazione ha bacchettato il magistrato onorario specificando che la guida in stato di ebbrezza e il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti finalizzati a verificare lo stato di alterazione del conducente costituiscono due condotte distinte che comportano l'attivazione della regola del cumulo delle rispettive sanzioni. Questa Corte - prosegue la sentenza - ha invero già avuto modo di precisare che deve considerarsi legittima la decurtazione complessiva di 20 punti della patente di guida per le violazioni, commesse nel medesimo contesto, dei commi 2 e 7 dell'articolo 186 codice della strada, che rappresenta la somma della decurtazione di 10 punti prevista dalla tabella di cui all'articolo 126-bis per ciascuna delle predette violazioni .
Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 5 luglio - 31 agosto 2011, numero 17903Presidente Schettino - Relatore ScalisiSvolgimento del processoCon atto notificato il 13 febbraio 2006 la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Treviso ed il Ministero dell'Interno ricorrono, sulla base di due motivi, per la cassazione della sentenza numero 34 del 7 febbraio 2005 con cui il Giudice di Pace di Castelfranco Veneto aveva accolto l'opposizione proposta da C.G. avverso il provvedimento che, a seguito del verbale della Polizia stradale che gli aveva contestato la violazione dell'articolo 186, commi 2 e 7, codice della strada, per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica e per essersi rifiutato di sottoporsi all'accertamento previsto dalla legge, gli aveva decurtato 20 punti dalla patente di guida, pari a 10 punti per ciascuna delle suddette violazioni, avendo ritenuto il giudicante l'illegittimità del cumulo e quindi ridotto la decurtazione a punti 10.Resiste con controricorso C.G.Motivi della decisioneIl primo motivo di ricorso denunzia violazione e falsa applicazione dell'articolo 186, comma 2 e 7, codice della strada, assumendo che la guida in stato di ebbrezza ed il rifiuto di sottoporsi agli accertamenti volti a verificare lo stato di alterazione psicofisica del conducente costituiscono due condotte distinte che, come tali, sono sottoposte alla regola del cumulo materiale delle rispettive sanzioni, sicchè il giudice a quo ha errato nel ritenere, in applicazione del principio del ne bis in idem, che la prima condotta assorba anche l'altra.Il motivo è fondato.Questa Corte ha invero già avuto modo di precisare che deve considerarsi legittima la decurtazione complessiva di 20 punti dalla patente di guida per le violazioni, commesse nel medesimo contesto, dei commi 2 e 7 dell'articolo 186 codice della strada, che rappresenta la somma della decurtazione di 10 punti prevista dalla tabella di cui all'articolo 126 bis per ciascuna delle predette violazioni Cass. numero 3745 del 2009 .Tale precedente va qui confermato, dovendosi rilevare che i commi 2 e 7 dell'articolo 186 codice della strada prevedono e puniscono due diverse condotte, la prima costituita dalla guida in stato di ebbrezza comma 2 e la seconda dal rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico comma 7 , che danno luogo a fattispecie diverse sia per quanto riguarda il contenuto e la struttura della norma, sia per quanto attiene alla tutela dei beni giuridici che essa intende proteggere. Va pertanto escluso che tra le stesse ricorra un'ipotesi di concorso apparente, con conseguente assorbimento dell'una nell'altra. Ciò comporta, sul piano dell'irrogazione delle sanzioni amministrative accessorie, la legittimità dell'applicazione del principio del cumulo materiale o formale, con le sole attenuazioni previste dalla legge.Il secondo motivo di ricorso, che denunzia la violazione dell'articolo 204 bis codice della strada, si dichiara assorbito.La sentenza impugnata va pertanto cassata in relazione al primo motivo sussistendone le condizioni, non apparendo necessari nuovi accertamento di fatto, la causa va decisa nel merito con il rigetto, in parte qua, dell'opposizione. Tenuto conto che sulla questione proposta i precedenti specifici si sono formati dopo la proposizione dell'opposizione, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese dell'intero giudizio.P.Q.M.Accoglie il primo motivo del ricorso e dichiara assorbito il secondo cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, rigetta l'opposizione proposta da C.G. avverso il provvedimento di decurtazione dei punti della patente. Compensa tra le parti le spese dell'intero giudizio.