Nel caso di titolo esecutivo rappresentato da provvedimento presidenziale, rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace la cognizione dell'opposizione a precetto, laddove la somma precettata sia di importo inferiore a 5.000 euro.
Nel caso di titolo esecutivo rappresentato da provvedimento presidenziale, rientra nella competenza per valore del Giudice di Pace la cognizione dell'opposizione a precetto, laddove la somma precettata sia di importo inferiore a 5.000 euro. E' quanto affermato dal Tribunale di Piacenza con ordinanza del 20 gennaio 2011.La fattispecie. Posto che l'opposizione veniva correttamente qualificata come opposizione ex articolo 615, comma 1, c.p.c., essendo contestato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata, la cognizione doveva essere devoluta al Giudice competente per materia o valore . Poiché l'importo per cui veniva eseguita l'intimazione ammontava ad una somma inferiore a 5.000 euro, essa rientrava nella competenza per valore del Giudice di Pace. La causa è di competenza del Giudice di Pace. Al riguardo, il giudice osserva che né vale, al fine di fondare la competenza dell'opposizione davanti al Tribunale, il fatto che il titolo esecutivo risultava integrato da un provvedimento presidenziale ex articolo 708 c.p.c. Infatti, il Tribunale ha competenza per materia in ordine alla tematica dell'assegno di mantenimento a seguito di separazione tuttavia, in sede oppositiva, non può assumere alcuna rilevanza la modifica delle condizioni di separazione, ma solo l'accertamento di un debito di pagamento per una somma inferiore a quella rientrante nella competenza del Giudice di Pace, essendo irrilevante che il titolo esecutivo sia un provvedimento giurisdizionale del Tribunale. Pertanto, il giudice statuisce l'incompetenza per valore del Tribunale adito, appartenendo la causa alla competenza del Giudice di Pace.La questione di competenza va risolta con ordinanza. Infine, precisa il giudicante, posto che la causa veniva introdotta successivamente all'entrata in vigore della legge numero 69/2009, le questioni di competenza devono essere risolte con ordinanza.
Tribunale di Piacenza, ordinanza 20 gennaio 2011Presidente MorliniIl Giudicea scioglimento della riserva assunta all'odierna udienzarilevato che la causa è stata introdotta successivamente all'entrata in vigore della legge 69/2009, e conseguentemente devono applicarsi le disposizioni di tale disciplina, la quale ha stabilito che le questioni di competenza sono risolte con ordinanza ritenuto che l'opposizione è stata correttamente qualificata come opposizione ex articolo 615 comma 1 c.p.c., essendo contestato il diritto dell'opposta di procedere ad esecuzione forzata, con la conseguenza che, sulla base di tale norma, la competenza appartiene al Giudice competente per materia o valore considerato che, indipendentemente dalle doglianze dell'attore, l'importo per cui è stato eseguita l'intimazione ammonta, compresi gli interessi legali, a somma inferiore a Euro 5.000,00, rientrante quindi nella competenza per valore del Giudice di Pace. Né rileva, al fine di fondare la competenza dell'opposizione davanti all'adito Tribunale, il fatto che il titolo esecutivo risulti integrato da un provvedimento presidenziale ex articolo 708 c.p.c. Infatti, è ben vero che il Tribunale ha competenza per materia in ordine alla tematica dell'assegno di mantenimento a seguito di separazione ma è altrettanto vero che, nella presente sede oppositiva, non può venire certo in rilievo la modifica delle condizioni di separazione, ma solo l'accertamento di un debito di pagamento per una somma inferiore a quella rientrante nella competenza del Giudice di Pace, essendo irrilevante che il titolo esecutivo sia un provvedimento giurisdizionale del Tribunale osservato che, conclusivamente ed in accoglimento dell'eccezione di incompetenza tempestivamente formulata dalla convenuta in comparsa di risposta, va statuita l'incompetenza per valore del Tribunale adito, appartenendo la causa alla competenza del Giudice di Pace.In aderenza al disposto di cui all'articolo 44 c.p.c. vigente, la pronuncia deve essere resa con ordinanza, ciò che esclude la necessità di fissare udienza di precisazione delle conclusioni, atteso anche che, tramite la lunga discussione intercorsa oggi in udienza tra gli avvocati, è stato assicurato il rispetto del contraddittorio di cui all'articolo 101 c.p.c. Sulle spese di lite dovrà pronunciarsi il Giudice competente e davanti al quale la procedura dovrà essere riassunta e proseguire. P.Q.M.dichiara l'incompetenza per valore del Tribunale di Piacenza, essendo competente a decidere il Giudice di Pace di Piacenza ai sensi dell'articolo 50 c.p.c., fissa termine di tre mesi per la riassunzione del processo innanzi al Giudice dichiarato competente ordina la cancellazione della causa dal ruolo.