La Riforma Fornero introduce una stretta sull’utilizzo del c.d. «popolo delle partite IVA», dettando per la prima volta parametri tipici che fanno presumere la natura coordinata e continuativa del rapporto di lavoro autonomo, con conseguente integrale applicazione della disciplina sul contratto a progetto. Parametri che, a ben guardare, hanno un indubbio impatto «mediatico» ma ridotta portata pratica.
I nuovi limiti alle P. IVA . La Riforma modifica il D.Lgs. numero 276/2003 inserendo, per quel che qui interessa esaminare, l’articolo 69 bis a mente del quale i contratti sottoscritti con soggetti titolari di partita IVA si presumono - salva la prova contraria a carico del committente - collaborazioni coordinate e continuative, al ricorrere di almeno due delle seguenti condizioni i la collaborazione abbia una durata superiore ad 8 mesi nell’arco dell’anno solare ii il corrispettivo derivante da tale collaborazione costituisca più dell’80% dei corrispettivi percepiti dal collaboratore nell’arco dello stesso anno solare e che iii il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso gli uffici della committente. Esclusioni . L’esposta presunzione non opera quando la prestazione dedotta nel contratto i sia connotata in sintesi da competenze specialistiche di grado elevato e ii sia svolta da un soggetto titolare di un reddito annuo da lavoro autonomo non inferiore a circa Euro 18.500. Vengono inoltre esclusi, come già era stato fatto nel contratto a progetto, i professionisti che svolgono un’attività per il cui esercizio è richiesta l’iscrizione ad un ordine professionale, nonché e qui è una novità ad «appositi registri [ ] ruoli o elenchi professionali qualificati», limitatamente allo svolgimento dell’attività riservata. L’esclusione opera quindi solo se nel contratto venga dedotto lo svolgimento attività riservata, risultando irrilevante, in caso contrario, l’iscrizione o meno del collaboratore in albi, registri o ruoli. Gli altri e più ampi requisiti che impongono il progetto . Era convinzione comune, soprattutto tra interlocutori poco avvezzi a consultare dottrina e giurisprudenza prima di predisporre un contratto, che stipulare un c.d. «contratto di consulenza» con un titolare di partita IVA fosse di per sé sufficiente a tenere indenne il committente dalle criticità connesse alla disciplina del contratto a progetto. A tal proposito, è bene ricordare che il contratto di consulenza altro non è che un contratto d’opera intellettuale o meno, in funzione dell’attività in concreto dedotta ex articolo 2222 e ss.gg. c.c., ossia un negozio avente ad oggetto il compimento di «un'opera o un servizio», con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente. Tale contratto, si distingue dalle collaborazioni coordinate e continuative i.e. un contratto atipico che dagli articolo 2222 e ss.gg. c.c. deriva per gli elementi della continuità e del coordinamento. Continuità che, come è stato correttamente affermato in dottrina, nel contratto d’opera non è elemento necessario, nel senso che può o meno caratterizzare la prestazione senza con questo influire sulla natura del contratto. Coordinamento che, secondo la giurisprudenza largamente maggioritaria, deve invece intendersi come «connessione funzionale» tra l’oggetto del contratto e l’attività del preponente, ossia l’«inserimento dell’attività del collaboratore nelle finalità perseguite dal committente» in ragione di un protratto inserimento nell'organizzazione aziendale e nelle finalità perseguite da quest’ultimo Cass. numero 3113/2009 Cass. numero 8598/2004 Cass. numero 5698/2002 . Ciò significa, con buona pace delle leggende metropolitane, che tutti i c.d. contratti di consulenza o «a P. IVA» che comportano lo svolgimento di un’attività continuativa funzionalmente collegata con l’attività del preponente già dovevano, indipendentemente dai nuovi presupposti introdotti dalla Riforma, considerarsi inclusi nella disciplina e nei limiti previsti in materia di contratto a progetto che ex articolo 61, D.Lgs. numero 276/2003 riguarda i «rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione» . Una novella «mediatica» ma - a ben guardare - di ridotta portata applicativa. Su tali presupposti, sembra quindi evidente come i nuovi presupposti introdotti dalla Riforma altro non siano se non una elencazione, esemplificativa, di alcuni degli elementi che in concreto contribuivano ad integrare la continuità della prestazione ed il coordinamento con l’attività del committente. Elementi dunque che servono senza dubbio a «scoraggiare» soggetti poco attenti all’utilizzo di forme contrattuali appropriate ma che, per chi conosceva i limiti da tempo imposti dalla giurisprudenza, avranno un impatto decisamente meno significativo.