Il diritto basilare del minore di crescere nell’ambito del nucleo familiare di origine come sancito dall’articolo 1 della l. numero 184/1983 va sempre valutato attentamente e soppesato alla luce della capacità genitoriale. La presenza di una madre instabile e non in grado di agevolare la crescita della figlia in un contesto sereno, è quindi un riscontro esaustivo per dichiarare lo stato di adottabilità della minorenne.
Il principio viene spiegato nella sentenza numero 9945/12, della Prima sezione Civile, con deposito del 18 giugno. Il legale naturale viene prima di tutto? Due uomini ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che confermava la dichiarazione dello stato di adottabilità di una bambina resa dal Tribunale per i minorenni del capoluogo siciliano. I ricorrenti lamentano il contrasto con l’articolo 1 della l. numero 184/1983, norma che attribuisce carattere prioritario al diritto del minore di crescere nell’ambito della famiglia di origine. Tale valorizzazione del legame naturale renderebbe quindi necessario un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono, soppesando anche gli eventuali danni che subirebbe la crescita di un ragazzino lontano dai propri genitori. Madre non sufficientemente equilibrata e stabile. Questo il giudizio della Corte territoriale, ritenuto perfettamente conferme in terzo grado, per cui la donna sarebbe stata inadeguata a svolgere un ruolo genitoriale continuativo e capace di sostenere una maturazione equilibrata della minore. La prognosi negativa dei consulenti circa la possibilità evoluzione della capacità genitoriale – in considerazione di condizioni che richiedono un costante supporto esterno – è quindi dato ineluttabile del contesto in cui si troverebbe la bambina, la cui educazione ricadrebbe totalmente su un uomo neanche padre naturale della stessa. Argomentate le condizioni estremamente difficili della donna, la Corte Suprema rammenta infine come le censure mosse sotto il profilo della dedotta violazione della l. numero 184/1983 appiano in realtà intese a provocare un riesame del merito, notoriamente escluso in sede di Cassazione.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 28 marzo – 18 giugno 2012, numero 9945 Presidente Luccioli – Relatore Bisogni Svolgimento del processo 1. P D.F. e D Z. ricorrono per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la dichiarazione dello stato di adottabilità della minore S D.F. resa dal Tribunale per i minorenni di Palermo con sentenza del 22 aprile - 14 maggio 2009. I ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione degli articoli 1, 8 e 17 della legge numero 184/1983. 2. Si è costituito il curatore speciale della minore A.C.M. chiedendo il rigetto del ricorso e la conferma definitiva del provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato. Motivi della decisione 3. I ricorrenti ritengono che la decisione della Corte di appello sia in contrasto con la ratio della legge numero 184 del 1983 e in particolare dell'articolo 1 che attribuisce al diritto del minore di crescere nell'ambito della famiglia di origine un carattere prioritario. Tale valorizzazione del legame naturale rende necessario, secondo i ricorrenti, un particolare rigore nella valutazione della situazione di abbandono del minore che la Corte di appello non ha usato. In particolare ritengono i ricorrenti che siffatta valutazione non può discendere da un mero apprezzamento circa la inidoneità dei genitori a cui non si accompagni l'ulteriore positivo accertamento che tale inidoneità abbia provocato o possa provocare danni gravi e irreversibili all'equilibrata crescita. 4. Il ricorso è infondato perché la Corte di appello ha tenuto conto dei positivi cambiamenti intervenuti nella situazione personale e familiare della D.F. , ma ha anche ritenuto risolutivo quanto accertato dai consulenti sulla sua inadeguatezza a svolgere un ruolo genitoriale continuativo e capace di sostenere una crescita equilibrata e serena della minore. Tale valutazione, basata sulla prognosi negativa dei consulenti circa la possibilità di evoluzione della capacità genitoriale della D.F. , in considerazione delle sue condizioni personali che richiedono un costante supporto esterno, ha indotto la Corte territoriale a ritenere che non può farsi affidamento sulla D.F. per fronteggiare, con la necessaria costanza, le esigenze di vita della piccola S. , per cui il suo accudimento materiale e la sua educazione ricadrebbero su S.S. che non è neanche il padre naturale della bambina. 5. La Corte d'appello ha espresso un giudizio negativo sulle garanzie di equilibrio e di stabilità della D.F. e del suo rapporto con lo S. . Conseguentemente ha ritenuto non corrispondente all'interesse della minore essere affidata alla madre. Di fronte a queste pregnanti e sofferte considerazioni della Corte di appello, argomentatamente fondate sulla condizione estremamente difficile della D.F. - che la stessa difesa dei ricorrenti correttamente riconosce - le censure mosse alla sentenza sotto il profilo della dedotta violazione e falsa applicazione degli articolo 1, 8, 17 della legge numero 184 del 1983 appaiono in realtà intese a provocare un riesame nel merito della decisione precluso in questa sede. 6. Sussistono giusti motivi, con riferimento alla situazione personale, economica e affettiva della D.F. per compensare interamente le spese del giudizio di cassazione. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Compensa interamente le spese del giudizio di cassazione.