Stop alla conciliazione obbligatoria per l'azione revocatoria

Per la prima volta viene respinta la richiesta di improcedibilità per mancanza di esperimento del tentativo di conciliazione

Negli ultimi mesi sono stati versati fiumi di inchiostro sulle problematiche connesse alla conciliazione coattiva ex articolo 5 Dlgs 28/10 impropriamente detta mediaconciliazione e molte sono state le polemiche. L’ordinanza emessa dal Tribunale di Pavia lo scorso 27 ottobre ha il merito di essere la prima a negare tale obbligatorietà. Il caso. In un giudizio ai sensi dell’articolo 2901 c.c. per la revoca di un contratto bancario, una delle parti non esperiva il prodromico tentativo di conciliazione, sì che l’altra lo eccepiva chiedendo la declaratoria di improcedibilità dello stesso. Il G.I. ha disatteso la richiesta poiché non rientra nel novero delle materie indicate dalla legge. Breve storia della conciliazione. Questo istituto non è un’invenzione della citata legge, in quanto rientra tra le ADR soluzioni alternative al processo , di origine anglosassone, sotto cui sono sussumibili i vari tipi di arbitrato rituale, irrituale, internazionale, in bianco, baseball, al buio, bancario, societario e similia e di mediazione tout court Di Paolo, D’Urso e Golann « Il manuale del mediatore professionista, strategie e tecniche per la mediazione delle controversie civili e commerciali » . Spesso questi lemmi sono usati come sinonimi anche se riguardano procedure ben diverse e con una propria distinta disciplina. Molti cittadini sono ricorsi presso le camere di commercio, i CORECOM od organismi arbitrali privati, riconosciuti dal ministero di Giustizia, perché più rapidi ed economici. ADR e cpc. Tra quelle previste dal nostro codice di rito, oltre le sopra menzionate, si ricordino la transazione e la CTU a scopo conciliativo regolata dall’articolo 696 bis c.p.c. Il giudice, poi, in qualsiasi momento della lite, può concedere alle parti termini per risolverla bonariamente. Conciliazioni obbligatorie prima del D. lgs 28/10. L’unica forma di conciliazione obbligatoria, a pena di inammissibilità, era quella prevista nel rito di lavoro presso le competenti DPL articolo 409 c.p.c. ss . A differenza dalla mediazione in esame, però, era possibile iniziare la causa e chiedere contestualmente i termini per assolvere a questo onere senza incorrere nelle note sanzioni procedurali. La riforma del 2006 ed il Codice del consumo. La riforma processuale del 2006 ha novellato il settore, soprattutto in materia societaria e lavoro. Inoltre il D.lgs. 209/05 l’ha imposta a tutte le ipotesi di conciliazione c.d. amministrata con gli stessi effetti del tentativo nel rito del lavoro. La mediazione ex D.Lgs. numero 28/10. Il d. lgs. numero 28/2010 ha rivoluzionato l’istituto non solo dal punto di vista lessicale da conciliazione a mediazione , ma soprattutto processuale il suo mancato esperimento comporta l’inammissibilità della causa, così la mancata risposta o accettazione dell’accordo raggiunto avranno note ripercussioni Buffone « Il civilista mediazione e conciliazione », ed.Giuffrè . Ha istituito camere di conciliazione presso i Tribunali e CDO. Il ministero della giustizia vigila su di esse e sulla formazione degli operatori. Il nuovo orientamento del Tribunale di Pavia. Il G.O. ha introdotto, con un’interpretazione restrittiva e costituzionalmente orientata, una deroga a questo onere. Infatti l’articolo 5, a suo dire, contiene un elenco tassativo di materie per le quali la conciliazione è coattiva, non suscettibile di esegesi estensiva. Nella fattispecie la revocatoria non la impone, non essendo inserita in tali ipotesi. A nulla rileva che l’oggetto un contratto bancario rientrasse nell’elenco. Ha rigettato, quindi, l’eccezione perché altrimenti ci sarebbe stata una lesione dei principi universali del giusto processo e di libertà dell’azione giudiziale articolo 24, 111-113 Cost., CEDU .

Tribunale di Pavia, sez. I Civile, ordinanza 26 – 27 ottobre 2011 Giudice Unico Balba Fatto e diritto visto l’articolo 5 del D. Lgs. 28/2011 secondo cui “chi intende esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli e natanti, da responsabilità medica e da diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di pubblicità, contratti assicurativi, bancari e finanziari, è tenuto preliminarmente a esperire il procedimento di mediazione ai sensi del presente decreto ovvero il procedimento di conciliazione previsto dal decreto legislativo 8 ottobre 2007, numero 179, ovvero il procedimento istituito in attuazione dell’articolo 128-bis del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993, numero 385 e successive modificazioni per le materie ivi regolate. L’esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale. L’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza”. Ritenuto - che il suddetto elenco debba essere interpretato restrittivamente in quanto la conciliazione obbligatoria costituisce condizione per l’esercizio dell’azione giudiziaria altrimenti libero - che l’azione proposta da omissis è una azione revocatoria ex articolo 2901 c.c. restando irrilevante che la stessa abbia quale presupposto un inadempimento a contratto bancario vista la richiesta di termini ex articolo 183, comma 6, c.p.c. P.T.M. respinge l’eccezione preliminare di improcedibilità dell’azione concede alle parti i termini richiesti a decorrere dal 15.11.2011 e fissa l’udienza istruttoria al omissis .