Il libretto di lavoro, da solo, non prova il rapporto subordinato

Le annotazioni contenute nel libretto di lavoro o nei documenti equipollenti, redatti sulla base delle dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro, non valgono, da sole, a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto di lavoro, potendo, al più, costituire un indice presuntivo.

Lo ha affermato la Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con la sentenza numero 6972, depositata il 20 marzo 2013. Il ricorso per cassazione è inammissibile se non individua gli atti ed i documenti su cui si fonda. Secondo la Suprema Corte, il ricorrente per cassazione, che deduce l’omessa o l’erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere – imposto dall’articolo 366, co. 1, numero 6, e dall’articolo 369, co. 2, numero 4, c.p.c. – di indicare esattamente nel ricorso, a pena di inammissibilità dello stesso, in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di riportarne il contenuto, trascrivendolo, quantomeno, nei passi salienti. Ed infatti, secondo la consolidata giurisprudenza di legittimità, il ricorrente per cassazione deve provvedere, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, all’individuazione degli atti su cui il ricorso stesso si fonda, anche con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l’esame Cass. numero 6937/2010, e numero 1707/2009 . Non basta, dunque, produrre gli atti ed i documenti su cui il ricorso si fonda, ma occorre anche indicare in maniera specifica, a pena di inammissibilità del ricorso, gli atti, i documenti ed i dati necessari al reperimento degli stessi Cass. S.U. numero 22726/2011 . In difetto, mancherebbero gli elementi necessari per lo svolgimento del controllo sulla decisività dei fatti da provare e, quindi, delle prove stesse, non potendo il Giudice di legittimità colmare tali lacune con indagini integrative Cass. numero 17915/2010 . Le parti non hanno l’onere di disconoscere le scritture non sottoscritte. Un’altra questione affrontata dalla pronuncia in commento riguarda l’assenza dell’onere di disconoscimento, ex articolo 215 c.p.c., a carico della parte contro la quale sono state prodotte scritture prive di sottoscrizione, atteso che la sottoscrizione, ai sensi dell’articolo 2702 c.c., è, di norma, l’unico elemento grafico in virtù della quale la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico Cass. numero 8620/1996 . Pertanto, le scritture prive di sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale, con effetti sostanziali e probatori, neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza. Non bastano le dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro per dimostrare la subordinazione. La pronuncia in commento, infine, afferma che le annotazioni contenute nel libretto di lavoro o nei documenti equipollenti, redatti sulla base delle dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro – ed, in generale, ogni documento che si assume di provenienza datoriale – non valgono, da sole, a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto di lavoro, potendo, al più, costituire un indice presuntivo in concorso con altri elementi idonei, ma anche essere contrastate con ogni mezzo di prova. Rientra, pertanto, nel potere di valutazione discrezionale della prova, ex articolo 116 c.p.c., riservato al giudice di merito, il relativo apprezzamento in rapporto alle altre risultanze istruttorie.

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 16 gennaio – 20 marzo 2013, numero 6972 Presidente Roselli – Relatore Marotta Svolgimento del processo Con ricorso al Tribunale, giudice del lavoro, di Catanzaro, M.L. , agiva nei confronti degli eredi di Lu.Sa. per ottenere il riconoscimento della sussistenza con il defunto di un rapporto di lavoro subordinato, quale trattorista e addetto al frantoio, nel periodo dal 1989 al 30 giugno 2000 e la condanna degli aventi causa al pagamento delle relative differenze retributive. Il Tribunale rigettava la domanda e la decisione veniva confermata dalla Corte di appello di Catanzaro. Quest'ultima, in particolare, riteneva che l'accertamento di una prestazione svoltasi nell'arco temporale indicato dal M. si traducesse inevitabilmente nell'accertamento del carattere a tempo indeterminato del rapporto esistente tra le parti e che le emergenze di causa non avessero fornito la prova di un rapporto con tale caratteristica a fronte, peraltro, di risultanze del mod. C2 storico deponenti per un numero di giornate variabile in relazione a ciascun anno. Per la cassazione di tale sentenza ricorre Luigi Martino, affidandosi a quattro motivi. Resistono con controricorso N.M R. e S L. . Motivi della decisione 1. La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata, così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio. 2. Con il primo motivo il ricorrente denuncia Violazione dell'articolo 116 e dell'articolo 2699 cod. civ. in relazione all'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. . Si duole il ricorrente dell'erronea valutazione della Corte di merito adducendo che, contrariamente a quanto considerato, i prospetti provenienti dal datore di lavoro e da questi non disconosciuti andassero considerati scritture private ai sensi dell'articolo 2702 cod. civ 2. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia Violazione dell'articolo 116 e dell'articolo 2702 cod. civ. in relazione all'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. . Deduce che erroneamente la Corte, con riguardo al periodo 1/1/2000 - 30/6/2000, non ha tenuto conto delle risultanze del C2 storico proveniente da pubblico ufficiale e costituente prova legale. 3. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia Motivazione contraddittoria ed insufficiente in relazione all'articolo 360, numero 5, cod. proc. civ. . 4. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia Violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ. in relazione all'articolo 360, numero 3, cod. proc. civ. . 5. I primi tre motivi di ricorso, da trattarsi congiuntamente in ragione della intrinseca connessione, presentano profili di inammissibilità e sono comunque infondati. Va, infatti, ricordato che il ricorrente per cassazione che intenda dolersi dell'omessa od erronea valutazione di un documento da parte del giudice di merito, ha il duplice onere - imposto dall'articolo 366, primo comma, numero 6, cod. proc. civ. e dall'articolo 369, secondo comma, numero 4 cod. proc. civ., a pena di improcedibilità del ricorso - di indicare esattamente nel ricorso in quale fase processuale ed in quale fascicolo di parte si trovi il documento in questione, e di riportarne il contenuto, trascrivendolo quantomeno nei passi salienti. La giurisprudenza di questa Corte afferma che, ai fini del rituale adempimento dell'onere di cui articolo 366, primo comma, numero 6, cod. proc. civ., è necessario che, in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso, si provveda alla individuazione degli atti su cui il ricorso si fonda anche con riferimento alla sequenza di documentazione dello svolgimento del processo nel suo complesso, come pervenuta presso la Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame così Cass. 23 marzo 2010, numero 6937 analogamente, Cass. 23 gennaio 2009, numero 1707 secondo cui “In tema di ricorso per cassazione, gli elementi dedotti con il ricorso, che non siano rilevabili d'ufficio, assumono rilievo in quanto siano stati ritualmente acquisiti nel dibattito processuale nella loro materiale consistenza, nella loro pregressa deduzione e nella loro processuale rilevanza, quale potenzialità probatoria che consenta di giungere ad una diversa soluzione, ed in sede di legittimità siano rievocati in modo autosufficiente” . Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, poi, precisato, che l'ulteriore onere di cui all'articolo 369 cod. proc. civ., comma 2, numero 4, deve ritenersi soddisfatto, quanto agli atti e ai documenti contenuti nel fascicolo di parte, anche mediante la produzione del fascicolo nel quale siano contenuti gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, ferma in ogni caso l'esigenza di specifica indicazione, a pena di inammissibilità ai sensi dell'articolo 366 cod. proc. civ., numero 6, degli atti, dei documenti e dei dati necessari al reperimento degli stessi cfr. Cass. S.U. 3 novembre 2011, numero 22726 . Orbene, nella specie, i documenti in relazione ai quali il ricorrente formula le censure sono solo sommariamente indicati prospetti provenienti dal datore di lavoro, C2 storico né degli stessi è riprodotto il contenuto, quantomeno nella parte utile a sostenere le doglianze invero con riferimento ai soli prospetti relativi agli anni 1996 e 1997 ed al C2 storico è riportata una sorta di sintesi di alcune parti espunte dagli degli stessi ma ciò non consente di ritenere soddisfatta l'esigenza di specificità e completezza nei termini sopra riportati inoltre manca ogni indicazione utile a consentire il reperimento di detti documenti assumendosi solo che sono stati esibiti ovvero prodotti in atti , senza altra puntualizzazione . Manca, dunque, ogni elemento che consenta al giudice di legittimità il controllo della decisività dei fatti da provare, e, quindi, delle prove stesse, che, per il richiamato principio dell'autosufficienza del ricorso per cassazione, la S.C. deve essere in grado di compiere sulla base delle deduzioni contenute nell'atto, alle cui lacune non è consentito sopperire con indagini integrative cfr. ex aliis, Cass. 30 luglio 2010 numero 17915 . In ogni caso, non sussiste alcuna violazione di legge sol che si consideri il principio affermato da questa Corte secondo il quale Le scritture prive della sottoscrizione non possono rientrare nel novero delle scritture private aventi valore giuridico formale con effetti sostanziali e probatori neppure quando non ne sia stata impugnata la provenienza della parte a cui vengono opposte la parte contro la quale queste scritture sono prodotte non ha, conseguentemente, l'onere di disconoscere l'autenticità ai sensi dell'articolo 215 cod. proc. civ., che si riferisce solo al riconoscimento della sottoscrizione, questa essendo, ai sensi dell'articolo 2702 cod. civ., il solo elemento grafico in virtù del quale, salvi i casi diversamente regolati articolo 2705, 2707, 2708, 2709 cod. civ. , la scrittura diviene riferibile al soggetto da cui proviene e può produrre effetti a suo carico - in tal senso Cass. 2 ottobre 1996, numero 8620 id. 7 gennaio 1997, numero 34 -. Anche a voler considerare sussistente un onere di contestazione di una scrittura non sottoscritta, quale un tabulato o altra scrittura contabile attribuita in sede di ricorso introduttivo alla controparte così Cass. 16 agosto 2004, numero 15949 , va ritenuto che il ricorrente, per sostenere adeguatamente che i documenti richiamati non fossero stati contestati ai sensi dell'articolo 416 cod. proc. civ. oltre ad adempiere agli oneri posti dagli articolo 366, primo comma, numero 6, cod. proc. civ. e 369, secondo comma, numero 4 cod. proc. civ. di cui sopra si è detto avrebbe dovuto riprodurre la comparsa di costituzione dei resistenti nel giudizio di primo grado, cosa che non è avvenuta. I motivi sono, comunque, da disattendere laddove sollevano sia sotto l'aspetto dei denunciati vizi di violazione di legge sia sotto quello del vizio di motivazione questioni di fatto in cui è sovrano il giudice di merito. Alla valutazione delle risultanze probatorie operata da tale giudice non può, infatti, essere idoneamente contrapposto il diverso convincimento soggettivo della parte e, così, un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all'ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell'apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell'iter formativo del convincimento stesso. Sotto questo profilo, poiché le annotazioni asseritamente contenute nel C2 storico che riassumendo il percorso lavorativo è come un libretto di lavoro redatto dall'ufficio sulla base delle dichiarazioni unilaterali del datore di lavoro non valgono da sole a dimostrare con certezza la durata e il contenuto del rapporto di lavoro, potendo al più costituire un indice presuntivo in concorso con altri idonei elementi ma anche essere contrastate con ogni mezzo di prova, rientra nel potere di valutazione discrezionale della prova ex articolo 116 cod. proc. civ. riservato al giudice di merito il relativo apprezzamento come nella specie è avvenuto in rapporto alle altre risultanze istruttorie. Eguale ragionamento va svolto con riguardo agli indicati tabulati che si assume di provenienza datoriale. 6. Il quarto motivo di ricorso è inammissibile non risultando indicate quali richieste di prova sino state formulate alla prima udienza del 28 maggio 2002 all'esito dell'interrogatorio libero delle parti e della memoria di costituzione di controparte. 7. Sulla base delle esposte considerazioni, nelle quali tutte le altre eccezioni o obiezioni devono considerarsi assorbite, in conclusione, il ricorso va rigettato. 8. Per il criterio legale della soccombenza il ricorrente va condannato al pagamento delle spese processuali a favore di R.N. e S L. , come in dispositivo tenendo conto del nuovo sistema di liquidazione dei compensi agli avvocati di cui al D.M. 20 luglio 2012, numero 140 che, all'articolo 41 stabilisce che le disposizioni regolamentari introdotte si applicano alle liquidazioni successive all'entrata in vigore del Decreto stesso, avvenuta il 23 agosto 2012 ed avuto riguardo allo scaglione di riferimento della causa considerati i parametri generali indicati nell'articolo 4 del D.M. e delle tre fasi previste per il giudizio di cassazione fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria nella allegata Tabella A. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in Euro 50,00 per esborsi ed Euro 3.500,00 per compensi, in favore dei controricorrenti.