Abbandonata la domanda di risoluzione del contratto, si perde anche il mancato guadagno

Non viene riconosciuto il mancato guadagno, in quanto la società aveva abbandonato la domanda di risoluzione del contratto di appalto originariamente propostaper inadempimento del condominio.

La Corte di Cassazione, con la sentenza numero 2209 depositata il 30 gennaio, ha infatti dichiarato inammissibile l’ulteriore richiesta della società appaltatrice. Il caso. Un condominio stipulava un contratto di appalto con una s.r.l. per l’esecuzione dei lavori di manutenzione dell’immobile condominiale. Tutto bene fino a quando l’impresa non sospendeva i lavori, lasciando montati i ponteggi predisposti per tale attività. Il condominio, pertanto, chiedeva al tribunale di dichiarare la risoluzione del contratto per fatto e colpa della società convenuta, con la condanna al risarcimento danni. L’impresa ferma i lavori, ma il condominio aveva fermato i pagamenti. L’impresa, dal canto suo, eccepiva l’inadempimento del condominio committente, che aveva ritardato il pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite e che si era rifiutato di riconoscere i maggiori costi per i lavori eseguiti. Provvedimento di urgenza per la rimozione dei ponteggi articolo 700 c.p.c. . Nel corso della causa le parti avevano raggiunto un accordo transattivo per togliere i ponteggi in cambio del versamento, da parte del condominio, di una somma di circa 174mila euro. E, all’esito dei giudizi di merito, il condominio si era trovato a corrispondere una somma ulteriore di 3mila euro per i maggiori oneri conseguenti al protrarsi del nolo del ponteggio e per il ritardo dei pagamenti. La società chiedeva anche il riconoscimento del mancato guadagno. La società, non contenta dell’esito del giudizio, visto il rigetto della richiesta di una somma ulteriore a titolo di mancato guadagno in dipendenza dell’occorsa interruzione dei lavori, presenta ricorso per cassazione. Tuttavia, tutti i motivi di ricorso presentati vengono ritenuti inammissibili, in quanto trattasi di quesiti assolutamente generici perché si limitano ad astratto riferimento alla tesi sostenuta dalla parte. In sostanza, è da ritenersi corretta la decisione dei giudici di merito di non accordare una somma ulteriore all’appaltatore per il mancato guadagno, in quanto la società aveva abbandonato la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del condominio originariamente proposta.

Corte di Cassazione, sez. II Civile, sentenza 4 dicembre 2012 – 30 gennaio 2013, numero 2209 Presidente Oddo – Relatore Bursese Svolgimento del processo Con atto notificato in data 10.9.1992 il Condominio di via omissis , evocava in giudizio avanti al Tribunale di Milano la srl SOCRIM e, premesso di avere stipulato con quest'ultima un contratto d'appalto per esecuzione dei lavori di manutenzione dell'immobile condominiale, deduceva che la medesima, adducendo pretestuose motivazioni, il 23.7.91 aveva sospeso i lavori in questione, pur lasciando montati i ponteggi predisposti per tale attività, per cui chiedeva dichiararsi la risoluzione del contratto per fatto e colpa della convenuta, con la condanna di quest'ultima al risarcimento dei danni. Si costituiva la srl Socrim eccependo l'inadempimento del Condominio committente, che aveva ritardato il pagamento del corrispettivo alle scadenze pattuite, che si era rifiutato di riconoscere i maggiori costi per i lavori eseguiti, che aveva determinato il fermo del cantiere con ricorso all'APT e alla procedura ex articolo 700 c.p.c. al fine di ottenere lo smontaggio del ponteggio. La convenuta società chiedeva il rigetto della domanda attrice ?d in via riconvenzionale chiedeva che fosse accertato il suo diritto a portare a termine i lavori intrapresi, con riserva di chiedere la risoluzione del contratto ed in ogni caso con il risarcimento dei danni. Nel corso di causa veniva proposta dal Condominio altra procedura ex articolo 700 c.p.c. sempre per ottenere lo smontaggio del ponteggio. Le parti si accordarono quindi per la rimozione di tale ponteggio in cambio del versamento di una somma da parte del condominio, esprimendo però la volontà di proseguire il giudizio in ordine ad altre questioni. L'adito tribunale con sentenza del 26.7.2003, dato atto del sopravvenuto pagamento della somma di L. 174.306.759 da parte del condominio, rigettava la domanda di risoluzione, ma condannava però il Condominio a corrispondere la somma di Euro 3.063,65, più interessi legali in favore della società appaltatrice per i maggiori oneri conseguenti al protrarsi del nolo del ponteggio e per il ritardo dei pagamenti. Avverso tale sentenza proponeva appello la Socrim chiedendo l'attribuzione di un ulteriore somma di non meno di Euro 7.000,00 a titolo di mancato guadagno in dipendenza dell'occorsa interruzione dei lavori, nonché la determinazione dei maggiori oneri sopportati nella somma di almeno Euro 93.000,00. Si costituiva il condominio chiedendo il rigetto dell'appello. L'adita Corte d'Appello di Milano con sentenza numero 1004/06 depositata in data 24.4.2006 rigettava l'appello, condannando l'appellante al pagamento delle spese processuali. Secondo la corte distrettuale nulla era ulteriormente dovuto all'appellante a titolo di mancato guadagno, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che la società avesse abbandonato la domanda di risoluzione del contratto di appalto per inadempimento del condominio originariamente proposta ciò anche con riferimento al fatto che le parti avevano raggiunto in causa un accordo transattivo per togliere i ponteggi in cambio del residuo prezzo, e questo stava a dimostrare anche l'acquiescenza dell'appaltatore a non proseguire nei lavori. Né l'appellante aveva impugnato il rigetto delle domande riconvenzionali da lui proposte contro il condominio. Quanto alla domanda di ricevere una somma ulteriore per il portarsi dell'installazione dei ponteggi oltre il tempo in origine preventivato, detta circostanza - una volta abbandonata la domanda di risoluzione contrattuale - non poteva essere qualificata come effetto dell'inadempimento del condominio. Per la cassazione della sentenza ricorre la srl Socrim sulla base di numero 3 mezzi l’intimato Condominio non hanno svolto difese. Motivi delle decisione Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 1453 c.c. e censura l'assunto della sentenza secondo cui in assenza di una domanda di risoluzione o di rinuncia ad essa non può essere richiesto il risarcimento dei danni in conseguenza dell'accertato inadempimento. Essa soc. Socrim quale contraente adempiente, ha comunque diritto al risarcimento dei danno mancato guadagno , causato dall'inadempimento dell'altro contraente il Condominio , anche se non richiesta la risoluzione del contratto, anzi anche se era stato domandato che il contratto proseguisse e fosse portato a termine. Il motivo si conclude con il seguente quesito l'articolo 1453 c.c. stabilisce il diritto del contraente adempiente al risarcimento del danno causato dall'inadempimento dell'altro contraente, solo in caso di formulazione della domanda di risoluzione della domanda di risoluzione o anche qualora venga richiesto l'adempimento? Con il 2 motivo l'esponente denunzia la violazione o falsa applicazione dell'articolo 1453 c.c. e deduce che la risoluzione del contratto per inadempimento del condominio doveva essere dichiarato dal giudice d'ufficio anche senza esplicita domanda in ragione del rifiuto della controparte di consentire l'adempimento della prestazione. Tale censura si conclude con il seguente quesito di diritto Nel contratto d'appalto di opere edili quando il contraente condominio già inadempiente rifiuti il completamento della prestazione, prestazione ineseguibile senza l'espresso consenso del committente, la dichiarazione di risoluzione del contratto ex articolo 1453 c.c. necessita di esplicita richiesta del contraente adempiente, che richiede il risarcimento dei danni o è conseguenza inevitabile alla luce del rifiuto di cui sopra? . Con il 3 motivo rimborso del nolo dei ponteggi per tutti il periodo della causa la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'articolo 700 e 669 sexies cpc e 1965 c.c. nonché il vizio di motivazione la corte distrettuale aveva respinto tale richiesta sul presupposto che sarebbe intervenuto tra le parti un accordo transattivo per la definizione dell'intera vertenza e ciò sulla base della declaratoria di cessazione della materia del contendere a definizione del cautelare per la rimozione dei ponteggi e sull'esistenza di un accordo a totale definizione della controversia . In realtà secondo la ricorrente tale accordo si riferiva solo allo smontaggio dei ponteggi, mentre la causa di merito doveva proseguire. Il quesito è il seguente può un'ordinanza dell'A.G., a seguito del ricorso ex articolo 700 cpc in corso di causa, può avere valore formale e sostanziale di transazione tra le parti in un giudizio di merito cui la stessa ordinanza non pone termine . Osserva la Corte preliminarmente che i quesiti di diritto posti a corredo dei suindicati motivi sono inammissibili. Al riguardo questa S.C. ha stabilito che il quesito inerente ad una censura in diritto dovendo assolvere alla funzione di integrare il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l'enunciazione del principio giuridico generale - non può essere meramente generico e teorico, ma deve essere calato nella fattispecie concreta, per mettere la Corte in grado di poter comprendere dalla sua sola lettura, l'errore asseritamene compiuto dal giudice di merito e la regola applicabile. Ne consegue che esso non può consistere in una semplice richiesta di accoglimento del motivo ovvero nel mero interpello della Corte in ordine alla fondatezza della propugnata petizione di principio o della censura così come illustrata nello svolgimento del motivo Cass. Sez. 5, numero 3530 del 07/03/2012 . Orbene, nello specifico i quesiti sono assolutamente generici perché si limitano ad astratto riferimento alla tesi sostenuta dalla parte, né colgono la rario decidendi 3 motivo che è quella secondo cui l'abbandono della domanda di risoluzione per inadempimento escludeva la qualificazione del protrarsi dei ponteggi come effetto dell’inadempimento. Quanto al motivo di gravame riguardante asseriti vizi di motivazione 3 motivo . esso è altresì privo del c.d. momento di sintesi, dell'indicazione cioè dello specifico fatto controverso in relazione alla quale la stessa motivazione si assume omessa o contraddittoria o insufficiente, secondo quanto richiesto dall'articolo 366 bis c.p.c Ha precisato in proposito questa Corte che è inammissibile, ai sensi dell'articolo 366 bis c.p.c. per le cause ancora ad esso soggette, il motivo di ricorso per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione qualora non sia stato formulato il c.d. quesito di fatto, mancando la conclusione a mezzo di apposito momento di sintesi, anche quando l'indicazione del fatto decisivo controverso sia rilevabile dal complesso della formulata censura, attesa la rado che sottende la disposizione indicata, associata alle esigenze deflattive del filtro di accesso alla S.C., la quale deve essere posta in condizione di comprendere, dalla lettura del solo quesito, quale sia l'errore commesso dal giudice di merito Cass. numero 24255 del 18/11/2011 Conclusivamente il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. Nulla per le spese. P.Q.M. la Corte dichiara il ricorso inammissibile.