Se un conto corrente è bloccato, ma tenuto in vita per consentire al correntista di rientrare dalla propria posizione debitoria, le rimesse ivi affluite sono prive di natura solutoria quando il credito della banca derivante dallo scoperto risulta interamente ripianato. Non è quindi concessa al fallimento la revoca di tali rimesse.
Così ha deciso la Corte di Cassazione, con la sentenza numero 1783, depositata il 25 gennaio 2013. La richiesta di revoca delle rimesse solutorie. Il Fallimento di un calzaturificio, s.numero c., vuole che il Tribunale dichiari inefficaci le rimesse solutorie affluite, nell’anno anteriore alla sentenza dichiarativa di fallimento, sul conto corrente della fallita presso la banca convenuta in giudizio, in base all’articolo 67 della legge fallimentare, che prevede, al comma 2, che possono essere revocati «i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili , se compiuti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento». Chiede dunque la restituzione di 90mln di lire più interessi. Il giudice di primo grado accoglie la richiesta, ma la Corte d’Appello ritiene poi parzialmente fondata l’impugnazione proposta dalla banca. Le rimesse avevano natura solutoria? Ritiene, infatti, il giudice di secondo grado che le rimesse erano prive di natura solutoria, «in quanto alla data in cui erano state eseguite, il conto presentava un saldo attivo». Avverso tale decisione, il Fallimento propone ricorso per cassazione. Poiché il conto ha un saldo attivo, le rimesse non sono solutorie nessuna revoca. Ritiene il ricorrente che la decisione sia contraddittoria. La corte territoriale ha infatti riconosciuto il sostanziale congelamento del conto, con cui veniva impedito alla società di usufruire di un’apertura di credito e degli ulteriori affidamenti in precedenza previsti. Ha anche rilevato che la banca ha tenuto in vita il conto solo «per consentire il rientro della correntista dalla sua esposizione debitoria». Ma ha infine affermato che le rimesse non avevano natura solutoria, perché il conto aveva un saldo attivo. Tali rimesse costituivano quindi «un incremento della provvista in favore della società poi fallita». La S.C. sottolinea che la decisione non presenta illogicità. Infatti, se il credito della banca derivante dallo scoperto risulta interamente ripianato, perché l’operazione di rientro si è conclusa, la rimesse affluite sul conto sono prive di natura solutoria. Succede così che «gli eventuali successivi versamenti eseguiti prima del formale scioglimento del rapporto, coincidente con la data della sua chiusura contabile, vengono a costituire un saldo attivo a favore della correntista, che nella medesima data gli viene restituito». Il ricorrente contesta anche la mancata considerazione delle dichiarazioni di un dipendente della banca, da cui risultava che i versamenti impugnati erano stati imputati a pagamento del complessivo debito della società verso la banca. Compensazioni. La Corte, ritenendo infondato anche tale motivo, sottolinea che quando c’è un affidamento per anticipi, «il soggetto finanziato conferisce usualmente alla banca finanziatrice l’incarico di riscuotere i suoi crediti e di destinarne il ricavo all’estinzione dei suoi debiti». Quindi «l’effetto solutorio si realizza attraverso l’accredito delle somme portate dagli effetti, dalle ricevute bancarie o dalla carta commerciale presentati per l’incasso, che la banca in un primo momento anticipa e successivamente pone nelle disponibilità del correntista». Viene sottratto dunque a revocatoria questo schema di «compensazione tra il credito del correntista derivante dalla riscossione ed il credito della banca derivante dall’anticipazione». Il pagamento è astrattamente revocabile se intervenuto nell’anno anteriore la sentenza dichiarativa. Intendendo per pagamento la compensazione a seguito di nuove passività addebitate in conto e detratte dal saldo. Ipotesi, quest’ultima non utilmente contestata dal Fallimento ricorrente. Per questi motivi, la Corte di Cassazione respinge il ricorso, confermando la decisione della corte territoriale.
Corte di Cassazione, sez. I Civile, sentenza 16 novembre 2012 – 25 gennaio 2013, numero 1783 Presidente Plenteda – Relatore Cristiano Svolgimento del processo Il Fallimento del Calzaturificio Gepin di Silvio Iacoponi & amp C. s.numero c., dichiarato il , convenne in giudizio la Banca Nazionale dell'Agricoltura s.p.a. per brevità, BNA s.p.a. - poi incorporata, a seguito di fusione, dalla Banca Antoniana Popolare Veneta s.p.a. per brevità, BAPV s.p.a. per sentir dichiarare inefficaci, ai sensi dell'articolo 67 II comma l. fall., le rimesse solutorie, per complessive L. 90.463.893, affluite, nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa, sul conto corrente intrattenuto dalla società poi fallita presso la filiale di Fermo della banca convenuta e per sentire, in conseguenza, condannare quest'ultima alla restituzione della somma predetta, maggiorata degli interessi legali. La domanda fu accolta integralmente dall'adito Tribunale di Fermo, ma la Corte d'Appello di Ancona, con sentenza del 5.3.05, ritenne parzialmente fondata l'impugnazione proposta da BAPV s.p.a. contro la decisione e la riformò, dichiarando l'inefficacia dei soli versamenti intervenuti fra il 13 ed il 23.8.91. La Corte territoriale rilevò che le ulteriori, successive rimesse di cui il Fallimento aveva chiesto la revoca, benché affluite su un conto c.d. congelato , sul quale era stato di fatto impedito alla Gepin di usufruire degli affidamenti apparentemente ancora in essere e che era volto esclusivamente al rientro dell'esposizione debitoria della correntista, erano prive di natura solutoria, in quanto alla data in cui erano state eseguite, il conto presentava un saldo attivo. Escluse, poi, che detto saldo derivasse da artifici contabili della BNA o che le operazioni fossero state preordinate a consentire la compensazione con il saldo passivo del conto sul quale erano state annotate le anticipazioni sui titoli presentati all'incasso dalla Gepinumero La sentenza è stata impugnata dal Fallimento del Calzaturificio Gepin di Silvio Iacoponi & amp C. s.numero c. con ricorso per cassazione affidato a tre motivi ed illustrato da memoria, cui BAPV s.p.a. ha resistito con controricorso. Motivi della decisione 1 Con il primo motivo di ricorso il Fallimento denuncia vizio di motivazione della sentenza impugnata. Deduce che la Corte di merito, dopo aver correttamente ritenuto che, nel periodo interessato dai versamenti per cui è causa, BNA avesse sostanzialmente congelato il conto, impedendo alla Gepin di usufruire dell'apertura di credito e degli ulteriori affidamenti che le erano stati in precedenza accordati e di cui formalmente ancora godeva, ed avesse mantenuto in vita il rapporto al solo fine di consentire il rientro della correntista dalla sua esposizione debitoria, ha poi contraddittoriamente affermato che le rimesse intervenute allorché il conto, sebbene congelato, presentava un saldo attivo, non avevano avuto natura solutoria, siccome costituenti un incremento della provvista in favore della società poi fallita. Il motivo è infondato. Non sussiste, infatti, inconciliabilità logico-giuridica fra il riconoscere la sussistenza di un c.d. conto congelato che la banca mantiene in vita all'esclusivo fine di consentire al correntista di rientrare dalla propria esposizione debitoria ed accertare che su quel conto sono affluite rimesse prive di natura solutoria ciò accade, all'evidenza, quando il credito della banca derivante dallo scoperto risulta interamente ripianato in sostanza, allorché l'operazione di rientro si è conclusa , cosicché gli eventuali, successivi versamenti eseguiti prima del formale scioglimento del rapporto, coincidente con la data della sua chiusura contabile, vengono a costituire un saldo attivo in favore del correntista, che nella medesima data gli viene restituito ciò che é puntualmente accaduto anche nel caso di specie . 2 Col secondo motivo, denunciando ulteriore vizio di motivazione, il ricorrente rimprovera alla Corte di merito di non aver tenuto conto delle dichiarazioni rese da uno dei testi escussi nel corso del giudizio di primo grado, dipendente della banca, il quale aveva riferito che BNA, in seguito alla presentazione da parte della Gepin di titoli al salvo buon fine , ne anticipava il controvalore alla correntista e poi riscuoteva i relativi importi, accreditandoli sul conto corrente ed estinguendo per compensazione contabile il debito della Gepin derivante dall'anticipazione già concessale. Osserva che, alla luce di tali dichiarazioni e tenuto conto delle risultanze dell'estratto del conto, era evidente che tutti i versamenti impugnati erano stati imputati a pagamento del complessivo debito della Gepin verso la banca, tanto che, dopo l'ultimo di essi e fino alla chiusura, l'estratto registrava solo movimenti in addebito derivanti da giroconti, insoluti e competenze. Anche questo motivo deve essere respinto. Va innanzitutto osservato che il meccanismo illustrato dal teste escusso, normalmente operante quando i rapporti fra banca e correntista sono realmente in essere e non v'è stata tacita revoca degli affidamenti, è privo di rilievo ai fini dell'individuazione delle rimesse revocabili. Giova ricordare, in proposito, che il rapporto di debito/credito fra la banca e il correntista è rappresentato, in ogni momento, dal saldo del conto corrente ordinario, sul quale, alla stregua di ogni altro versamento eseguito da terzi, affluiscono al s.b.f., mediante giroconto dai conti collaterali di mera evidenza contabile c.d. conti anticipi , le anticipazioni su crediti eventualmente effettuate dall'istituto al cliente, che rappresentano anch'esse rimesse revocabili nei limiti in cui contribuiscono a ridurre o ad eliminare lo scoperto. Infatti, poiché in presenza di un affidamento per anticipi al s.b.f., il soggetto finanziato conferisce usualmente alla banca finanziatrice l'incarico di riscuotere i suoi crediti e di destinarne il ricavo all'estinzione dei suoi debiti, l'effetto eventualmente solutorio si realizza attraverso l'accredito delle somme portate dagli effetti, dalle ricevute bancarie o dalla carta commerciale presentati per l'incasso, che la banca in un primo momento anticipa e successivamente una volta che le abbia effettivamente incassate pone nella definitiva disponibilità del correntista. Contestualmente all'incasso, si realizza poi a latere la compensazione fra il credito del correntista derivante dalla riscossione ed il credito della banca derivante dall'anticipazione, secondo uno schema che è quello riferito dal teste perfettamente lecito e sottratto alla revocatoria ai sensi dell'articolo 56 L.F. E detto schema, come sopra accennato, trova evidenza contabile sui conti collaterali, sui quali, in buona sostanza, l'istituto annota in dare l'importo delle anticipazioni su titoli erogate al cliente e lo riannota in avere una volta che abbia provveduto a riscuotere i relativi crediti attraverso l'annotazione del rientro delle somme anticipate, il cliente può così tornare ad usufruire di nuove anticipazioni, sino al limite dell'affidamento concessogli. In contrario, è proprio quando il meccanismo compensatorio non trova attuazione, a causa della mancata riscossione dei crediti sottostanti i titoli posti all'incasso, che l'eventuale, immediato utilizzo da parte del correntista della provvista di cui non ha ancora l'effettiva disponibilità siccome oggetto di un'anticipazione concessagli al s.b.f. , può determinare il sorgere di un credito della banca per scoperto di conto corrente, posto che l'operazione di storno dell'importo in precedenza accreditato e non incassato o l'equivalente operazione di riaddebito della somma anticipata può da sola condurre ad un saldo negativo o può accrescere l'ammontare di quello già esistente. Qualora, come accaduto nel caso di specie, la banca sia tacitamente receduta dai rapporti in essere, mantenendo in vita il conto corrente al solo fine di consentire il rientro del cliente dallo scoperto, è ben possibile che alla data di congelamento del conto alcuni dei crediti il cui importo è stato anticipato al correntista ed è stato da questi utilizzato risultino ancora in riscossione e che l'esistenza di ulteriori passività, derivanti dal mancato incasso, emerga solo in data successiva, quando il conto congelato ha già raggiunto un saldo attivo ne consegue che ove l’ammontare delle nuove passività sia addebitato in conto e detratto da tale saldo, mediante compensazione, ci si troverà ugualmente in presenza di un pagamento realizzato dalla banca ed astrattamente revocabile se intervenuto nell'anno anteriore alla sentenza dichiarativa. Va tuttavia rilevato che la sussistenza dell'ipotesi appena delineata è stata esclusa dalla Corte territoriale e non risulta utilmente contestata dal Fallimento attraverso il richiamo di elementi istruttori decisivi che il giudice del merito avrebbe omesso di considerare. Al contrario, la ricostruzione dei fatti operata dal Fallimento risulta in palese contraddizione con il suo stesso assunto infatti, al di là dell'errore compiuto dal ricorrente nell'individuare i pagamenti revocabili nelle rimesse affluite sul conto, anziché nelle operazioni di compensazione fra il suo saldo attivo e le passività successivamente addebitatevi, non si comprende come la prova dell'avvenuta imputazione da parte di BNA dei versamenti per cui è causa al soddisfacimento dei crediti vantati per anticipazioni concesse alla Gepin su titoli tornati insoluti possa trarsi dall'avvenuto accredito di somme asseritamene girocontate dal conto anticipi su un conto corrente che già presentava un saldo attivo che esse contribuivano, pertanto, ad incrementare , anziché dal loro trasferimento attraverso l'opposta operazione di giroconto a saldo del passivo del conto di evidenza o dall'annotazione in conto corrente del debito derivante dalle anticipazioni. Resta solo da aggiungere, quanto alla seconda alternativa, che il rilievo del Fallimento, secondo cui nel conto, dopo l'ultimo dei versamenti annotati, sarebbero registrati solo addebiti per insoluti e competenze, non solo appare del tutto generico, in mancanza di indicazione tanto dell'importo degli addebiti quanto della data della loro effettiva annotazione, ma risulta carente della precisa indicazione delle ragioni della decisività della circostanza, dalla quale il ricorrente pretenderebbe di trarre conferma delle veridicità delle irrilevanti dichiarazioni testimoniali di cui si è detto. 3 Resta assorbito il terzo motivo di ricorso, con il quale, denunciando violazione dell'articolo 67 II comma l. fall., e vizio di motivazione, il Fallimento richiama e sintetizza gli argomenti già illustrati nel primo mezzo, limitandosi ad aggiungere che tutte le rimesse, avendo natura solutoria, erano lesive della par condicio creditorum. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in Euro 2800, di cui Euro 200 per esborsi, oltre accessori di legge.