L’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta.
Così si è espressa la Corte di Cassazione nella sentenza numero 28224, depositata il 1° luglio 2014. Il caso. La Corte d’appello di Lecce condannava due imputati per il reato di lesioni volontarie aggravate. Un’auto, con a bordo le vittime, si era introdotta di notte nell’area antistante la masseria degli imputati, facendo delle manovre spericolate e suonando più volte il clacson, arrecando così molestie e disturbo. Gli imputati si erano messi alla guida del proprio veicolo e avevano inseguito la prima macchina, sparando con delle armi da fuoco numerosi colpi, alcuni dei quali avevano raggiunto le vittime. I due imputati ricorrevano in Cassazione, lamentando il mancato riconoscimento della legittima difesa abitativa, disciplinata dall’articolo 52 c.p. e deducendo un ampliamento della nozione di domicilio che ricomprenda le appartenenze dei luoghi in cui si svolge la vita privata dei consociati. Erroneamente i giudici di merito avrebbero ritenuto che l’inseguimento avesse esorbitato dai confini dell’agro di pertinenza della masseria di loro proprietà. Inoltre, censuravano l’esclusione, da parte della Corte, di una situazione di pericolo attuale per la loro incolumità personale. Appartenenze dell’abitazione. Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione ricordava che il luogo dell’inseguimento, protrattosi per le strade di campagna del fondo agricolo di proprietà dei ricorrenti, anche qualora non ne fossero stati oltrepassati i confini, esorbita dalla nozione di appartenenze dell’abitazione, richiamata, mediante l’articolo 614, comma 1, c.p., dall’articolo 52, comma 2, c.p Tali appartenenze possono comprendere il cortile o il giardino recintati, oppure ancora l’aia antistante la casa colonica, cioè luoghi esterni naturalmente destinati al servizio ed al completamento dell’abitazione, in relazione alla loro fruibilità per le esigenze della vita domestica. Perciò, non possono estendersi all’intero terreno agricolo che la circonda e su cui essa insiste, essendo destinato ad un’autonoma finalità produttiva e non al servizio pertinenziale dell’abitazione. All’inseguimento. Inoltre, i giudici di legittimità sottolineavano che gli imputati si erano posti all’inseguimento delle vittime, disarmate e che avevano desistito dalla loro condotta molesta. Era, quindi, da escludere la difesa e la reazione legittima, poiché qualsiasi ipotizzabile situazione di pericolo era ormai cessata, per cui non c’era necessità di difendere un diritto oggetto di un’offesa o di una minaccia in corso. Infatti, l’errore scusabile, nell’ambito della legittima difesa putativa, deve trovare un’adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell’agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo di un’offesa ingiusta. Ciò è da escludere in situazioni, come nel caso di specie, in cui qualcuno, a fronte della provocazione altrui, reagisca liberamente e volontariamente in una logica di sfida, determinando egli stesso la situazione di pericolo affrontando direttamente, ed inseguendo, i presunti aggressori con l’arma in mano. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigettava il ricorso.
Corte di Cassazione, sez. I Penale, sentenza 26 marzo – 1° luglio 2014, numero 28224 Presidente Giordano – Relatore Sandrini Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 1.02.2013 la Corte d'Appello di Lecce ha confermato la sentenza pronunciata l'11.01.2011 con cui il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Brindisi, all'esito di giudizio abbreviato, aveva condannato gli imputati S.V. e Sc.Vi. , esclusa la recidiva ascritta a S.V. e previa concessione ad entrambi delle attenuanti del risarcimento del danno e della provocazione, alle pene rispettive di anni 3 di reclusione e Euro 200 di multa il primo e di anni 2 di reclusione e Euro 200 di multa il secondo , oltre pene e statuizioni accessorie e con la concessione al solo Sc.Vi. del beneficio della sospensione condizionale, per i reati, unificati in continuazione, di lesioni volontarie aggravate ex articolo 582-585 cod. penumero in danno di O.A. e R.A. , e di porto illegale in luogo pubblico di una pistola calibro 7,65 e di un fucile a canna lunga, commessi in concorso il omissis . Le sentenze di merito avevano ricostruito in modo conforme i fatti ascritti agli imputati, nei termini che seguono. Nella tarda serata del 28.10.2009 un'autovettura Fiat Uno con a bordo le persone offese e un terzo soggetto minore di età si era introdotta nell'area antistante la masseria degli imputati, effettuando una serie di manovre spericolate e suonando ripetutamente il clacson, così da arrecare grave molestia e disturbo i prevenuti si erano allora messi alla guida della Fiat Punto di proprietà di Sc.Vi. , parcheggiata nella masseria, ponendosi, armati, all'inseguimento della Fiat Uno, speronandola e sparando numerosi colpi con le armi da fuoco sopra indicate in direzione degli occupanti della stessa, attingendo l'O. nella regione periascellare destra e il R. al ginocchio sinistro. La Corte territoriale riteneva provata la dinamica sopra descritta sulla base delle dichiarazioni, convergenti e particolareggiate, rilasciate a poche ore di distanza dall'episodio dalle persone offese, che avevano riconosciuto di aver posto in essere i comportamenti, definiti una bravata , che avevano innescato la reazione degli imputati tali dichiarazioni erano corroborate dall'ammissione di colpevolezza di S.V. e dagli esiti degli accertamenti peritali svolti in sede di incidente probatorio, che avevano confermato la dinamica dell'inseguimento della Fiat Uno da parte della Fiat Punto, anche su strade di campagna situate al di fuori della masseria degli imputati. 2. Ricorrono per cassazione S.V. e Sc.Vi. , a mezzo del medesimo difensore, deducendo due motivi di doglianza, in forza dei quali chiedono l'annullamento della sentenza impugnata. Col primo motivo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione con riguardo all'omesso riconoscimento della causa di giustificazione rappresentata dalla legittima difesa abitativa, quale risultante dalla modifica dell'ambito di operatività dell'esimente apportata all'articolo 52 cod. penumero dalla legge numero 59 del 2006, intesa a rafforzare la protezione assicurata alle vittime di aggressioni che si verifichino in un luogo di privata dimora, comprensivo delle sue pertinenze. I ricorrenti evocano l'ampliamento della nozione di domicilio postulata dall'articolo 614 cod. penumero , e richiamata dall'articolo 52 comma 2, operata dalla giurisprudenza, in modo da ricomprendere in esso le appartenenze dei luoghi in cui si svolge la vita privata dei consociati censurano l'iter motivazionale della sentenza impugnata che aveva illogicamente escluso l'applicazione dell'esimente ritenendo che l'inseguimento realizzato dagli imputati avesse esorbitato dai confini dell'agro di pertinenza della masseria di loro proprietà, nonostante la documentazione dello stato dei luoghi prodotta dalla difesa - di cui la perizia dell'ing. C. non aveva tenuto conto - contraddicesse la circostanza contestano che la Fiat Punto dei prevenuti avesse speronato la vettura delle persone offese, trattandosi di una circostanza affermata da queste ultime che non aveva trovato riscontro peritale censurano l'esclusione, da parte della Corte territoriale, di una situazione di pericolo attuale per l'incolumità personale degli imputati, idonea a legittimare la loro reazione, nonostante fosse emerso che anche in precedenti occasioni gli occupanti della medesima Fiat Uno si erano introdotti negli spazi della masseria ponendo in essere condotte analoghe, che la sentenza impugnato aveva ritenuto animate da mere finalità di disturbo deducono l'idoneità dell'introduzione nella loro proprietà privata, in orario notturno, di più soggetti estranei, non riconoscibili a cagione dell'oscurità, ad integrare una situazione interpretabile, quantomeno a livello putativo, come riconducibile nell'ambito della scriminante, che avrebbe perciò dovuto trovare applicazione anche ai sensi dell'articolo 59 comma 4 cod. penumero . Col secondo motivo, i ricorrenti deducono vizio di motivazione con riguardo alla misura del trattamento sanzionatorio, specialmente in relazione all'aumento di pena applicato per la continuazione, nonostante la risalenza dei precedenti di S.V. che aveva giustificato l'esclusione della recidiva contestata e la concessione delle attenuanti della provocazione e del danno risarcito, il cui riconoscimento contraddiceva la ritenuta intensità del dolo e la valutazione negativa della condotta dei prevenuti valorizzate dalla Corte di merito a supporto della determinazione della pena in misura ingiustificatamente superiore ai parametri minimi. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato in ogni sua deduzione e deve essere rigettato. 2. Il primo motivo di doglianza, diretto a censurare l'esclusione, da parte della sentenza impugnata, dei presupposti di operatività della legittima difesa c.d. domiciliare, anche nella forma putativa, è palesemente infondato fino a rasentare l'inammissibilità. Le conformi motivazioni che si saldano tra loro, confluendo a formare un unico, organico e inscindibile, corpo argomentativo Sez. 2, numero 5606 del 10/01/2007, Rv. 236181 Sez. 2 numero 30838 del 19.03.2013, imputato Autieri con cui il GUP e la Corte d'appello hanno ritenuto che la condotta degli imputati - consistita nel porsi, a bordo della propria autovettura, all'inseguimento di quella delle persone offese anche al di fuori dei confini del fondo di loro proprietà, cercando di speronarla ed esplodendo nel corso dell'inseguimento numerosi colpi d'arma da fuoco in direzione degli occupanti della vettura in fuga, di cui almeno sette ne avevano attinto l'abitacolo, provocando lesioni d'arma da sparo sia all'O. che al R. raggiunti dai proiettili, rispettivamente, nella regione periascellare e al ginocchio sinistro - si colloca completamente al di fuori dello statuto normativo della legittima difesa anche putativa , integrano un giudizio di fatto Sez. F numero 39049 del 26/08/2008, Rv. 241553 che, in quanto puntualmente argomentato in modo logico, e coerente ai principi giuridici in materia, risulta insindacabile in sede di legittimità. Occorre premettere che il luogo stesso dell'inseguimento nel corso del quale sono state poste in essere le condotte lesive che si vorrebbero scriminate , protrattosi per le strade di campagna del fondo agricolo di proprietà dei prevenuti, quand'anche non ne fossero stati oltrepassati i confini secondo una questione di fatto che, peraltro, non può essere proposta per la prima volta in questa sede , esorbita completamente dalla nozione di appartenenze dell'abitazione richiamata - tramite l'articolo 614, comma primo, cod. penumero - dall'articolo 52 comma secondo cod. penumero , appartenenze che possono comprendere il cortile o il giardino recintati ovvero l'aia antistante la casa colonica, e cioè i luoghi esterni che sono naturalmente destinati al servizio e al completamento dell'abitazione in relazione alla loro fruibilità per le esigenze della vita domestica, ma non possono certo estendersi all'intero terreno agricolo che la circonda e sul quale essa insiste, che è destinato a un'autonoma finalità produttiva e non già al servizio pertinenziale dell'abitazione già sotto tale profilo, dunque, l'invocazione della tutela rafforzata accordata, in punto di legittimità della reazione difensiva, alla vittima dell'aggressione ingiusta che avvenga all'interno dei luoghi di privata dimora indicati dall'articolo 614 cod. penumero , è priva di fondamento giuridico. Il fatto stesso di essersi posti, armati, all'inseguimento delle persone offese, pacificamente disarmate e che avevano desistito dalla pregressa condotta molesta e offensiva del riposo e della tranquillità delle persone, colloca peraltro l'azione degli imputati, diretta a ledere l'integrità fisica dei fuggitivi, totalmente al di fuori del paradigma della difesa e della reazione legittima, in quanto qualsiasi ipotizzabile situazione di pericolo - anche a livello meramente putativo -per l'incolumità o i beni dei prevenuti era ormai cessata, e dunque non residuava alcuna necessità di difendere un diritto oggetto di un'offesa o minaccia in corso, reale o supposta l'errore scusabile, nell'ambito della legittima difesa putativa, deve trovare adeguata giustificazione in qualche fatto che, sebbene malamente rappresentato o compreso, abbia la possibilità di determinare nell'agente la giustificata persuasione di trovarsi esposto al pericolo attuale di un'offesa ingiusta Sez. 1 numero 3464 del 24/11/2009, Rv. 245634 , ciò che nel caso di specie deve escludersi in radice, ponendosi al di fuori dell'area di operatività della scriminante il comportamento di chi, a fronte della provocazione altrui, reagisca liberamente e volontariamente in una logica di sfida, determinando egli stesso la situazione di pericolo affrontando direttamente e inseguendo i presunti aggressori con l'arma in pugno Sez. 1, numero 12740 del 20/12/2011, Rv. 252352 . 3. Anche il secondo motivo di ricorso è infondato, avendo i giudici di merito adeguatamente argomentato la misura della pena inflitta nel quantum finale, certamente non eccessivo, di anni 3 di reclusione e Euro 200 di multa per S.V. , gravato di precedenti penali, e di anni 2 di reclusione e Euro 200 di multa per Sc.Vi. , anche con riguardo all'aumento di mesi 8 di reclusione al netto della diminuente di 1/3 per la scelta del rito abbreviato applicato ex articolo 81 capoverso cod. penumero per il reato satellite di lesioni personali aggravate dall'uso delle armi in danno di due persone diverse, sulla scorta di una valorizzazione complessiva dell'oggettiva gravità e offensività dei fatti, dell'intensità del dolo e della condotta negativa tenuta dai prevenuti in occasione dell'episodio criminoso, che integra un giudizio di fatto rientrante nell'esercizio del potere discrezionale del giudice di merito, insuscettibile di censura in sede di legittimità in presenza di una congrua motivazione. 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.