Giurisprudenza sul concorso esterno in associazione mafiosa incerta e contrastante? Condanna illegittima

Terza condanna dalla CEDU che basa i diritti di difesa ed al contraddittorio sulla certezza del diritto e sulla giurisprudenza costante, condivisa e nota principi non rispettati in questo caso, sicché è stata ravvisata una violazione dell’articolo 7 Cedu. Infatti all’epoca dei fatti la giurisprudenza italiana era contrastante e non aveva codificato l’istituto del concorso esterno nei termini attuali S.C. SS.UU. 16/94, Dimitry , quindi la condanna era priva di una base giuridica. Ignorata l’inutilizzabilità delle dichiarazioni dei pentiti.

È quanto sancito dalla CEDU, sez. IV, nel caso Contrada c. Italia numero 3 del 14/4/15. Il caso. È noto l’ ex direttore del Sisde fu accusato di aver passato informazioni riservate sulle operazioni di polizia ai boss e, quindi, nel 1996 fu condannato in primo grado confermato dai successivi per concorso in associazione mafiosa articolo 110, 416 e 416 – bis , c.p. . I fatti, però, su cui si basava la condanna, erano intercorsi tra il 1979 ed il 1988, risultando così inopponibili, perché non era nota la giurisprudenza che ha portato a codificare l’istituto, distinguendolo anche dall’associazione mafiosa, nei termini attuali. In limine era basata su dichiarazioni dei pentiti non utilizzabili ex lege . Infine la Cassazione penale con la sentenza numero 18061/02 confermata nel 2008 da un’altra sentenza della S.C. ha considerato legittima l’acquisizione di queste dichiarazioni e respinto le eccezioni sulla deroga ai principi di tassatività ed irretroattività della legge per i difensori era semmai colpevole di favoreggiamento personale/collusione , perché prevedevano un riesame del merito e non della legittimità della sentenza gravata. La richiesta del riesame fu respinta dalla CDA di Caltanissetta il 24/9/11, decisione confermata dalla S.C. il 25/6/12. Sarà risarcito con € 12.500, oltre interessi. Concorso esterno nella giurisprudenza italiana. La sentenza della Cassazione numero 18061/02 sancisce che «il concorso esterno nel reato di associazione criminale di stampo mafioso deve essere distinto dal reato di complicità favoreggiamento personale perché, nel primo caso, l'individuo, sebbene non sia inserito saldamente nella struttura organizzativa dell'associazione, opera in modo sistematico con i partners per deviare la polizia dalle indagini volte a sopprimere l'attività criminosa dell'associazione o da persone coinvolte in tali attività, fornendo così un contributo specifico e concreto ai fini della conservazione e del rafforzamento dell'associazione». Ulteriori elementi, anche per la distinzione con l’associazione mafiosa, sono forniti dalle sentenze Mannino SS.UU. numero 30/95 e numero 33748/05 , Carnevale SS.UU. numero 22327/02 ed Andreotti numero 33624/04, non citata in sentenza . Questa evoluzione, che ha portato a codificare il reato di associazione mafiosa articolo 416 – bis , c.p. e l’istituto in esame, è successiva a quella contrastante, vigente all’epoca dei fatti contestati da un lato per la prima volta si ravvisava il reato di concorso esterno nelle sentenze della Cassazione numero 8092/87 Cillari e numero 8864/89 Agostani , dall’altro se ne negava l’esistenza nella legge penale Cass. penumero numero 2342 e numero 2348/94, casi Abbate e Clementi . Una terza tesi riconosceva il reato in cui l’apporto volontario del concorrente era limitato al perseguimento dei suoi obiettivi prefissati si basava sulla sporadicità del suo intervento Cass. penumero numero 3492/87, numero 9242/88, numero 4805/92 e numero 2902/93, casi Altivalle, Barbella, Altomonte e Turia . Nulla poena sine lege. Ergo non gli era opponibile, tanto più che aveva già subito una chiara violazione del diritto all’equo processo Contrada c. Italia, numero 2 dell’11/2/14 . L’esegesi dell’articolo 7 si basa sui principi elaborati dalle sentenze della Grand Chamber Del Rio c. Spagna del 2013 e Rohlena c. Repubblica Ceca del 27/1/15 v. anche esegesi degli articolo 5 e 6§ .1 nei casi Coty c. Ucraina e S.C. Uxinesport s.a. c. Romania nelle rassegne del 6/3 e 3/4/15 . Infatti non si limita solo a vietare la retroattività della legge, ma si fonda anche sui principi della legalità della pena e del favor rei il reato deve essere chiaramente definito dalla legge, l’imputato deve essere in grado di comprenderne il tenore, id est quali atti ed/od omissioni gli sono ascritti criterio dell’accessibilità , essere assistito da un legale, la responsabilità penale ed i vari elementi del reato devono essere ravvisabili secondo principi di diritto, la cui esegesi goda del consenso della giurisprudenza interna criterio della prevedibilità Previti c. Italia dell’8/12/09 . La CEDU nota che ha un più ampio potere di controllo laddove il diritto protetto dalla Cedu, come nella fattispecie, richiede una chiara base giuridica su cui fondare l’accusa e la condanna, anche se è onere delle Corti interne ricavarla, nei suddetti termini, dall’esegesi delle leggi e dall’analisi razionale di tutti gli elementi contenuti nel fascicolo d’ufficio. Orbene all’epoca dei fatti l’orientamento giurisprudenziale sul concorso, «definito possibile od esterno», non era sufficientemente chiaro, univoco e costante sì che la condanna viola l’articolo 7. Altra deroga? L’utilizzabilità delle dichiarazioni dei pentiti, determinanti per la stessa, non è affrontata, ma solo accennata come ribadito nel ricorso, l’articolo 16 – bis , § .9, l. numero 82/91 novellata dalla l. numero 45/01 sancisce la loro inutilizzabilità come prove in un processo penale, se rese sei mesi dopo aver manifestato l’intenzione di collaborare. Riterrei, quindi, ciò un’altra deroga all’articolo 7, tanto più che l’inutilizzabilità è ribadita dalla giurisprudenza Cass. penumero numero 19395/05 .

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