Il d.l. numero 132/2014 ha introdotto la possibilità per i coniugi di ricorrere alla negoziazione assistita anche per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio o di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio articolo 6 .
Orbene, proprio in relazione a quella disposizione che certamente ha valorizzato il ruolo dell’avvocato e che rappresenta un istituto teoricamente in grado di ridurre il contenzioso in entrata nei tribunali civili il Consiglio Nazionale Forense ha pubblicato, tra l’altro, un fac-simile di trasmissione all’Ufficiale di Stato civile dell’accordo raggiunto tra le parti si tratta dell’ Allegato numero 3 alla circolare numero 6-C-2015 . Ed infatti, la trasmissione dell’accordo all’Ufficiale di Stato civile è un adempimento espressamente previsto a carico degli avvocati delle parti e la cui violazione è sanzionata in via amministrativa con una sanzione pecuniaria che oscilla tra i 2.000 e i 10.000 euro. Peraltro, proprio in relazione a quell’incombente, come si ricorderà, era intervenuto anche il Ministero dell’Interno con due circolari che avevano fatto molto discutere, anche perché avevano dato un’interpretazione delle norme francamente poco comprensibile. Come non ricordare, infatti, la previsione secondo la quale una volta raggiunto un accordo entrambi gli avvocati erano tenuti pena la sanzione amministrativa a trasmettere quell’accordo all’Ufficiale di Stato civile che, quindi, ne deve ricevere ben due copie ? Il modulo per la trasmissione. Ebbene, quello distribuito dal CNF è il modulo che gli avvocati potranno utilizzare per trasmettere l’accordo raggiunto all’esito della negoziazione assistita all’Ufficiale di Stato civile che, quindi, dovrà essere allegato al modulo di trasmissione insieme, ovviamente, al nullaosta ovvero all’autorizzazione del pm a seconda dei casi . Si tratta, tuttavia, di un modulo aggiuntivo per la trasmissione dell’accordo e del visto o dell’autorizzazione che si traduce, a mio avviso, in un aggravamento non richiesto. Convenzione e accordo sono diversi. In ogni caso, l’esame del modulo merita una riflessione su quella che potrebbe apparire una svista o l’effetto di un fraintendimento degli istituti rilevanti. Ed infatti, si legge come passaggio quello secondo il quale occorre indicare che «le parti in data hanno sottoscritto, con l’assistenza dei rispettivi difensori, convenzione di negoziazione assistita per la soluzione consensuale» della separazione personale, dello scioglimento del matrimonio, della cessazione degli effetti civili del matrimonio, della modifica delle condizioni della separazione oppure della modifica delle condizioni del divorzio. Ed inoltre, si legge anche che l’oggetto della trasmissione al competente Ufficiale dello Stato Civile è la «copia autenticata della convenzione di negoziazione assistita, munita delle certificazioni e della attestazione di conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico, di cui all’ articolo 5 del decreto legge 12 settembre 2014, numero 132, convertito con legge numero 162 del 6 novembre 2014, ai fini delle annotazioni e delle comunicazioni previste dalla legge». Senonché, oggetto di trasmissione all’Ufficiale di Stato civile oltre alla convenzione, se vogliamo è l’accordo raggiunto a seguito della convenzione di negoziazione assistita. Ed infatti, la stipulazione di una convenzione di negoziazione assistita – come si desume chiaramente dal comma 1 dell’articolo 2 d.l. 132/2014 - è il punto di partenza per poter poi raggiungere, se del caso, un accordo. Tra convenzione di negoziazione assistita e accordo esiste lo stesso rapporto, se vogliamo, tra domanda di mediazione ex articolo 5 comma 1 bis d.lgs. numero 28/2010 e l’accordo che si raggiunge all’esito della mediazione. Del resto, è l’accordo e non già la convenzione che deve contenere, ex articolo 5, comma 2, oltre alla certificazione dell’autografia delle firme – che deve esserci anche nella convenzione - , la conformità dell’accordo alle norme imperative e all’ordine pubblico. Peraltro, in questa materia è bene ricordare che – ex articolo 6, comma 3 –occorre anche l’annotazione secondo cui «gli avvocati hanno tentato di conciliare le parti sic! e le hanno informate della possibilità di esperire la mediazione familiare e che gli avvocati hanno informato le parti dell’importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ciascuno dei genitori» . I formulari per il Censimento. Infine, il CNF – come si legge in una comunicazione dell’ufficio stampa – «ha subito accolto l’invito pervenutogli dall’Istat ed ha avviato con quest’ultimo, con la Direzione Statistica del Ministero della Giustizia e con il Ministero dell’Interno una collaborazione istituzionale che ha consentito la condivisione di due formulari utili per il censimento statistico» anche perché – con una disposizione di cui non se ne avvertiva la necessità e l’opportunità – l’articolo 11 d.l. numero 132/2014 ha previsto che copia dell’accordo raggiunto debba essere trasmesso al Consiglio dell’ordine presso cui è iscritto uno degli avvocati.
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