E' approdato nella Gazzetta Ufficiale di venerdì 12 febbraio il D.P.C.M. 24 dicembre 2015 che disciplina il bonus per le famiglie con 4 o più figli minori, già beneficiarie dell’assegno per i 3 figli, con ISEE non superiore a 8.500,00 euro annui.
500 euro per famiglia. Questo il valore dell’assegno riconosciuto dalla Stabilità 2015 per l’acquisto di beni e servizi a favore dei nuclei familiari con un numero di figli minori pari o superiori a quattro, già beneficiari, con riferimento all'annualità 2015, dell'assegno per i tre figli minori e con ISEE non superiore a 8.500 euro. La determinazione dell’ammontare massimo del beneficio è avvenuta per opera del D.P.C.M. 24 dicembre 2015 pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale Serie Generale 12 febbraio 2016, numero 35 . Ecco nel dettaglio la disciplina recata dal decreto. Istanze. Non occorre presentare un’altra domanda ulteriore rispetto a quella già presentata ai fini della concessione dell'assegno per i tre figli minori. Il beneficio è riconosciuto direttamente dall'INPS al momento dell'erogazione dell'assegno per i tre figli minori mediante verifica della presenza nel Sistema informativo ISEE di una corrispondente dichiarazione sostitutiva unica da cui risulti il valore ISEE non superiore a 8.500 euro ed un nucleo familiare con almeno quattro componenti di età inferiore a 18 anni. Nel caso di ingresso nel nucleo familiare del quarto figlio entro il 2015, ma successivamente alla domanda di assegno per i tre figli minori, il genitore richiedente l'assegno è tenuto ad aggiornare la DSU entro il 31 gennaio 2016 ai fini del riconoscimento del beneficio. Assegno. L'INPS dispone l'erogazione dell'importo di 500 euro ai beneficiari dell'assegno per i tre figli minori, adottando le modalità di accredito dell'assegno medesimo ed in corrispondenza del primo accredito utile. Nel caso il requisito della presenza nel nucleo familiare di quattro figli minorenni non sia posseduto per tutto l'anno, il beneficio è concesso in ragione del numero di mesi per i quali il requisito è soddisfatto. A tal fine la frazione di mese è conteggiata come intero. Fonte www.fiscopiu.it
DPCM_24dicembre2015_GU_12febbraio2016_n35