Decisivo, in apparenza, il sollevamento di un blocco di pietra di circa 30 chilogrammi, ma in realtà lo sforzo ha solo portato alla luce, in maniera dolorosa, una patologia già presente nel fisico dell’operaio. Esclusa, quindi, la presenza di postumi permanenti, respinta la richiesta di indennità nei confronti dell’INAIL.
Sforzo notevole per il lavoratore, costretto a sollevare un blocco di pietra di almeno 30 chilogrammi. Inevitabile conseguenza è la manifestazione dolorosa di una ernia discale. Tuttavia, per la Corte di Cassazione, che si è espressa nella sentenza numero 70, depositata oggi, è impensabile parlare di infortunio sul lavoro. Ciò alla luce delle precarie condizioni fisiche dell’operaio, che già presentava, all’epoca dei fatti, l’ernia discale, seppur ancora non caratterizzata da una sintomatologia dolorosa. Ernia. Solo parzialmente accolte le richieste del lavoratore niente «indennità per i postumi permanenti riportati», a suo dire, «a seguito dell’infortunio sul lavoro» – ossia una «patologia di ernia discale» come conseguenza del «sollevamento di un blocco di pietra di circa 30-35 chilogrammi» – ‘via libera’, invece, al «riconoscimento dell’indennità per inabilità temporanea per 75 giorni», comprendendo anche «la fase relativa all’intervento chirurgico» subito dall’uomo. Decisiva, per i giudici di merito, la mancanza della ‘prova provata’ sul «nesso causale tra la patologia lamentata dal lavoratore e il sollevamento del blocco di pietra». Altrettanto rilevante, poi, la constatazione che il lavoratore, prima del fattaccio, «era già affetto da discopatia lombare ed ernia discale». Condizioni. Nonostante tutto, però, il lavoratore decide di condurre fino in fondo la battaglia, ribadendo anche in Cassazione le proprie richieste nei confronti dell’INAIL, sostenendo la tesi del «nesso causale tra sforzo fisico a lavoro ed ernia del disco». Su quest’ultimo punto, in particolare, l’uomo afferma che «la rottura dell’equilibrio nel» proprio «organismo non richiedeva uno sforzo fisico particolare, esulante dalle condizioni tipiche del lavoro cui era addetto», bensì era sufficiente «anche un atto ordinario come il sollevamento di un blocco di pietra» che «poteva costituire sforzo idoneo se non a causare l’ernia, certamente ad accelerarla». Questa visione, però, viene ritenuta non plausibile neanche dai giudici del ‘Palazzaccio’, i quali, invece, mostrano di condividere l’ottica adottata in Appello, laddove è stato affermato che «l’ernia discale non era stata determinata dal sollevamento del blocco di pietra», bensì «era una patologia preesistente, anche se non sintomatica». In sostanza, è acclarata la «preesistenza dell’ernia discale», mentre lo «sforzo» affrontato dal lavoratore ha «determinato soltanto una sintomatologia dolorosa». E a corredo di questa valutazione viene anche richiamato il parere del consulente tecnico d’ufficio, il quale «ha rilevato che non si è riscontrata un’ernia del disco espulsa, patologia, quest’ultima, che più facilmente potrebbe essere ricollegabile ad un unico evento traumatico da sforzo». Confermata, quindi, l’esclusione di «postumi permanenti», a seguito del «sollevamento del blocco di pietra» ciò conduce a rigettare, in via definitiva, le richieste del lavoratore nei confronti dell’INAIL.
Corte di Cassazione, sez. Lavoro, sentenza 18 novembre 2014 – 8 gennaio 2015, numero 70 Presidente Macioce – Relatore D’Antonio Svolgimento del processo Con sentenza del 22/4/2009 la Corte d'appello di Catania , in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Ragusa, ha rigettato la domanda di L.B. volta al riconoscimento dell'indennità per i postumi permanenti riportati a seguito dell'infortunio sul lavoro deI 18/8/2003 ed ha confermato , invece, la sentenza impugnata con riferimento al riconoscimento dell'indennità per inabilità temporanea per 75 giorni. La Corte territoriale, all'esito di una nuova consulenza , ha escluso la sussistenza del nesso causale tra la patologia lamentata dal lavoratore di ernia discale ed il sollevamento di un blocco di pietra di circa 30/35 Kg e, aderendo alle conclusioni del CTU, ha affermato che a seguito dell'infortunio il lavoratore aveva riportato una radicolopatia ed una lombosciatalgia destra da sforzo in soggetto già affetto da discopatia lombare ed ernia discale lombare L5-S 1 e che a seguito dell'operazione di ernia era risultata una buona guarigione clinica dopo il periodo di inabilità assoluta di 75 giorni. Avverso la sentenza ricorre il L.B. formulando due motivi ulteriormente illustrati con memoria ex art 378 cpc. Resiste l'Inail con controricorso . Motivi della decisione Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione dell'art 2 del DPR n 1124/1965 . Censura la sentenza che ha negato il nesso causale tra l'ernia del disco e l'infortunio sul lavoro. Osserva che in m odo e ontraddittorio 1 a Corte a veva r iconosciuto giorni 75 di inabilità a ssoluta comprendendo in detto periodo anche la fase relativa all'intervento chirurgico. Con riferimento all'affermazione del CTU secondo cui si tratterebbe di una patologia preesistente indipendente dall'attività lavorativa e che lo sforzo compiuto dal lavoratore non era volto a vincere una resistenza straordinaria , deduce che la rottura dell'equilibrio nell'organismo non richiedeva uno sforzo fisico particolare esulante dalle condizioni tipiche del lavoro cui l'infortunato era addetto e comunque anche un atto ordinario come il sollevamento di un blocco di pietra poteva costituire sforzo idoneo se non a causare l'ernia certamente ad accelerarla Assume ancora l'erroneità della sentenza che aveva ritenuto che il L.B. fosse clinicamente guarito a seguito dell'intervento senza valutare che la patologia dell'ernia determinava un danno biologico permanente che il e.t_u. di primo grado aveva quantificato nella misura del 10%. Con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione. Rileva che la Corte aveva riconosciuto un periodo di inabilità assoluta temporanea unico di 75 giorni pur avendo negato il nesso causale tra l'ernia discale e l'infortunio sul lavoro . Le censure, congiuntamente esaminate stante la loro connessione, sono infondate . La Corte d'appello , uniformandosi alle conclusioni del CTU, ha affermato che l'ernia discale non era stata determinata dal sollevamento dei blocco di pietra , ma era una patologia preesistente anche se non sintomatica, mentre la conseguenza immediata dello sforzo era stata la migrazione dell'ernia verso la radice nervosa di S 1 a destra provocando la radicolopatia da irritazione con conseguente manifestazione di un quadro clinico di lombosciatalgia destra . Il richiamo all'art 41 cp effettuato dal ricorrente,secondo cui va riconosciuta efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito alla produzione dell'evento salvo il limite derivante dall'intervento di un fattore esterno all'attività lavorativa che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità e a far degradare altre evenienze a mere occasioni cfr Cass. n 1135/2011, n 21021/2007,n 1477012008 , non trova applicazione né è pertinente alla fattispecie in esame stante l'affermata preesistenza dell'ernia discale ed avendo lo sforzo determinato soltanto la sintomatologia dolorosa e, dunque, un effetto diverso da quello denunciato dal lavoratore preesistente . La Corte riferisce , inoltre, a conferma di tale preesistenza quanto esposto dal CTU il quale ha rilevato che non si è riscontrata un'ernia del disco espulsa patologia quest'ultima che più facilmente potrebbe essere ricollegabile ad un unico evento traumatico da sforzo . Alla luce delle considerazioni che precedono le censure formulate dal ricorrente si traducono in una diversa valutazione scientifica delle prove raccolte senza evidenziare lacune negli accertamenti svolti o eventuali affermazioni illogiche o scientificamente errate. Costituisce principio affermato più volte da questa Corte che Nel giudizio in materia d'invalidità il vizio, denunciabile in sede di legittimità, della sentenza che abbia prestato adesione alle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio, è ravvisabile in caso di palese devianza dalle nozioni correnti della scienza medica, la cui fonte va indicata, o nell'omissione degli accertamenti strumentali dai quali, secondo le predette nozioni, non può prescindersi per la formulazione di una corretta diagnosi, mentre al di fuori di tale ambito la censura costituisce mero dissenso diagnostico che si traduce in un'inammissibile critica del convincimento del giudice, e ciò anche con riguardo alla data di decorrenza della richiesta prestazione cfr Cfr ord. n 1652/2012 ord. n 22707/2009 sent. N 9988/2009 . La sentenza impugnata, inoltre, non è contraddittoria per aver escluso postumi permanenti e per avere , invece, riconosciuto i 75 giorni di invalidità temporanea atteso che questi ultimi sono volti a compensare la situazione dolorosa determinata dallo sforzo fisico . Per le considerazioni che precedono il ricorso va rigettato con condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio stante l'applicabilità dell'art 152 disp. Att. cpc come sostituito dall'articolo 42 del D.L. n 269/2003 convertito nella legge n 32612003, per essere stato depositato l'originario ricorso dopo il 211012003 , data di entrata in vigore della stessa disposizione . P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a pagare le spese del presente giudizio liquidate in 9100,00 per esborsi ed C 2.500,00 per compensi professionali, oltre IVA, C P e 15% per spese generali.