La CEDU vi ha ravvisato una nuova ipotesi di violazione della libertà di movimento. Durante una separazione coniugale molto combattuta per questo motivo, la madre si è opposta all’indicazione del nome dei suoi due figli sul passaporto o sulla carta d’identità valida per l’espatrio e, dopo la vigenza della L. numero 166/09, al rilascio del passaporto individuale ottenendolo per sé. L’Italia dovrà risarcirlo con € 5.000 oltre oneri di legge.
È quanto deciso dalla CEDU sez. II nel caso Battista c. Italia del 2 dicembre 2014. Il caso. Il ricorrente si stava separando dalla moglie con cui vivevano i due figli minori, affidati ad entrambi. Si è opposta sin dall’agosto 2007 al rilascio di un nuovo passaporto all’uomo con l’iscrizione del loro nome perché non aveva pagato il mantenimento imposto dal decreto del Presidente del tribunale durante la loro separazione pagava solo €.45-90, anziché € 600. Lo aveva richiesto per portare i figli in aereo in Sicilia durante il periodo assegnatoli per le ferie estive 10-26/08 , ma è stato impossibile per tale diniego. Ne è scaturita una battaglia legale, meglio descritta in sentenza cui si rinvia in toto , in cui il Questore e le Corti italiane cui si era rivolto il padre hanno sempre negato questa iscrizione, il rilascio dei documenti per l’espatrio, ritirandogli quelli già in suo possesso per il benessere dei bambini e per impedire che si recasse all’estero per sottrarsi ai suoi doveri. Il rifiuto permaneva anche dopo la vigenza della L. numero 166/09 che consente il rilascio di un passaporto individuale per il minore. I nomi dei figli erano registrati su quello della madre. Ricorreva alla CEDU lamentando un’illecita interferenza nella sua vita privata, un’ingiustificata limitazione della sua libertà di movimento articolo 8 e 2 protocollo numero 4 Cedu , tanto più che nessuna legge legittimava una sanzione così dura e criticava il trattamento preferenziale riconosciuto alla madre articolo 5 protocollo 7 . La Corte ha accolto solo le censure sulla libertà di movimento. C’è un’opinione discordante di un giudice ritiene ricevibili le doglianze sull’articolo 5 protocollo 7 e degne di una migliore analisi. Quadro normativo. La L. numero 1185/67 nega il rilascio del passaporto a «a coloro che, essendo a norma di legge sottoposti alla responsabilità genitoriale o alla potestà tutoria, siano privi dell'assenso della persona che la esercita e, nel caso di affidamento a persona diversa, dell'assenso anche di questa o, in difetto, dell'autorizzazione del giudice tutelare b ai genitori che, avendo prole minore, non ottengano l’autorizzazione del giudice tutelare l’autorizzazione non è necessaria quando il richiedente abbia l’assenso dell’altro genitore, o quando sia titolare esclusivo della potestà sul figlio» novellata dall’articolo 24 L. numero 3/03 . L’articolo 12 poi sancisce «il passaporto è ritirato, a cura di una delle autorità indicate all'articolo 5, quando sopravvengono circostanze che ai sensi della presente legge ne avrebbero legittimato il diniego. Il passaporto è altresì ritirato quando il titolare si trovi all'estero e, ad istanza degli aventi diritto, non sia in grado di offrire la prova dell'adempimento degli obblighi alimentari che derivano da pronuncia della autorità giudiziaria o che riguardino i discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, gli ascendenti e il coniuge non legalmente separato. ». Fanno eccezione le necessità di recarsi all’estero per curarsi o per lavorare. L’articolo 20 ter numero 166/09 di conversione del d.lgs. numero 135/09 e di attuazione del Regolamento 444/09/CE ha eliminato questo onere d’indicazione ed impone il rilascio di un passaporto individuale al minore da rinnovare ogni 3 anni per i bimbi sino a 3 anni d’età, ogni 5 dai 3 ai 18 anni. La violazione di questi obblighi di assistenza, poi, è sanzionata penalmente dall’articolo 570 c.p Infine il Regolamento 4/09/CE, le Convenzioni di La Haye del 23/11/07 e di New York del 1956 regolano l’esecuzione degli accordi e delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari in base ai principi di cooperazione e di collaborazione tra i paesi firmatari. Una nuova ipotesi di violazione della libertà di movimento ex dell’articolo 2 protocollo 4. La CEDU rimarca come si tratti di una nuova questione e che, pur non rientrando nella varia casistica sinora affrontata dalla Corte v. amplius § § . 35 e 36 della sentenza annotata e, prima, dalla Commissione UE per la tutela dei diritti umani, in cui le limitazioni della libertà di movimento erano giustificate da condanne e processi penali pendenti, fallimenti, malattie mentali, violazione di norme sull’immigrazione etc. Luordo c. Italia del 2003,Diamante e Pelliccioni c. S. Marino del 27/9/11 Miażdżyk c. Polonia del 24/1/12 e Stamose c. Bulgaria del 2012 , ne condivide i principi base dai quali si evince una sua chiara violazione. Si noti come coincida con quella analizzata dalla nostra S.C. richiamata dalla C.Cost. 464/97 ribadiva che la ratio della L.1185/67 era garantire l’adempimento di queste obbligazioni alimentari. Bisogna però valutare se il rifiuto di rilasciare il passaporto e/o la carta d’identità per viaggiare all’estero rientri tra i fini legittimi e sia una «misura necessaria in una società democratica» per perseguirli ex § .3 dell’articolo 2. Esegesi del lemma «previsto dalla legge». Indica che ognuno è libero di spostarsi da uno stato all’altro, salvo limiti imposti da una legge interna essa deve essere «accessibile» all’interessato che deve essere in grado di prevederne gli effetti Rotaru c. Romania del 2000 , sì da potervisi adeguare anche su consiglio di esperti. Solo così è soddisfatto il requisito della prevedibilità. Nessuna norma giustifica il rifiuto. Ergo , in base alla sua giurisprudenza costante, la CEDU rileva che se da un lato esso è basato su detto inadempimento e sulla possibilità di recuperare il credito, dall’altro questa misura è divenuta sproporzionata, perché protrattasi eccessivamente a lungo, violando così i diritti personali del padre, in primis questa libertà. Lo Stato, tramite la magistratura che può valutare tutti gli elementi, offrendo garanzie d’indipendenza, imparzialità e di equo processo, deve vagliare se queste restrizioni siano giustificate dalle circostanze e sottoporle a revisione periodica se imposte, come nella fattispecie, per un lungo periodo. Non è stato, invece, fatto alcun bilanciamento degli interessi ed il diniego era basato solo sulla paura che si recasse all’estero per sottrarsi a tali doveri. Accettare la sua richiesta sarebbe dunque stato contrario agli interessi dei figli. Non si è tenuto conto che le menzionate norme internazionali consentivano l’esecuzione di queste obbligazioni. Questa sanzione è stata automatica e non ha raggiunto detto fine, sì che è palese l’illecita limitazione di questa libertà. Ciò assorbe anche le censure relative alla deroga dell’articolo 8 Cedu, perché le due norme sono palesemente connesse.
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